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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2230/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Muratori giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Ruocco giusta procura in atti
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Bellomarì giusta procura in atti
APPELLATI
1 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 112/2023, pubblicata il
10 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso chiedeva: Parte_1
“-In via principale, accertata l'omessa, illegittima ovvero inesistente notificazione delle cartelle di pagamento nn. 097 200 50252452408 000, 097 2007 0373437379 000, 097 20080
021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000, annullare gli atti impugnati e, per l'effetto ridurre l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 per la parte a questi riferita con conseguente annullamento della stessa qualora l'importo residuo fosse inferiore agli euro 20.000,00;
-sempre in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 097 2005 0252452408 000, 097 2007 0373437379 000, 097 2008
0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000, annullare gli atti impugnati e, per l'effetto ridurre l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 per la parte a questi riferita con conseguente annullamento della stessa qualora l'importo residuo fosse inferiore agli euro 20.000,00;
-ancora in via principale, annullare l'iscrizione ipotecaria n. 20094054, per quanto di competenza in quanto per omessa ovvero illegittima notifica della stessa e/o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in ogni caso, ex art. 77 del D.P.R. n.
602/1973, in quanto effettuata per un valore inferiore agli euro 20.000,00; in via subordinata, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
2 2. Nel contraddittorio con l , l e l , con la sentenza in CP_2 CP_3 Controparte_1 oggetto il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la società ricorrente non ha interesse a impugnare la cartella n. 097 2005 0252452408 000, in quanto il credito con essa richiesto è stato annullato di diritto giusta il D.L. n. 119/2018;
- di poi, l' ha provato l'avvenuta notifica sia delle restanti cartelle esattoriali, sia di CP_4 successivi atti interruttivi della prescrizione, atti che non risultano impugnati;
- l ha pure prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4440/2022, che ha CP_4 riconosciuto la validità ed efficacia delle cartelle esattoriali n. 097 2008 0134690691 000 e n. 097 2008 0253986243 000, oggetto di cognizione in questo giudizio;
- la società opponente non ha dimostrato, ex art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, di avere interesse a impugnare i ruoli di cui alle cartelle esattoriali oggetto di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 1° settembre 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) inutilizzabilità della documentazione prodotta dall per dimostrare la notifica delle CP_4 cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione;
omesso rilievo della tardività della costituzione in giudizio dell'ente esattore;
b) omesso rilievo dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall per avvenuto CP_4 disconoscimento ex art. 2719 cc;
c) omesso rilievo dell'inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle, degli avvisi di intimazione e della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
d) omesso rilievo della prescrizione del diritto di credito per cui è causa;
e) omesso rilievo della prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 097 2005 0252452408
000, 097 2007 0373437379 000 e 097 2008 0021079770 000, anche nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notifica delle stesse;
f) omesso rilievo della nullità dell'iscrizione ipotecaria fascicolo repertorio n. 20094054, per omessa ovvero illegittima notifica della stessa e della comunicazione preventiva;
g) erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
4. L' e l' depositavano distinte memorie di costituzione nel Controparte_1 CP_2 grado e resistevano all'appello.
5. L' , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_3
6. All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
3 8. Nella specie, osserva il Collegio che con l'originario ricorso l'appellante ha azionato due domande: con la prima, ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali sopra elencate;
con la seconda, ha chiesto di annullare l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 relativa ai predetti crediti.
9. Con riguardo, allora, alla prima domanda, osserva il Collegio che la sentenza n. 4440/2022 di questa
Corte, in atti, ha deciso sull'appello proposto da avverso la sentenza inter partes Parte_1
n. 6220/2019 del Tribunale di Roma (v. nel fascicolo di parte ). CP_4
In tale giudizio la società aveva proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2016
9024153569 000, relativa a quarantanove cartelle esattoriali concernenti crediti dell' e CP_2 dell' , tra le quali erano ricomprese anche le seguenti: CP_3
- n. 097 2005 0252408 000 per crediti anni 2004- 2005; CP_3
- n. 097 2007 0373437379 000 limitatamente al ruolo 2007/3255 per crediti anni 2006 CP_2
- 2007 e al ruolo 2007/8 per crediti anni 2005-2006- 2007; CP_3
- n. 097 2008 0021079770 000 per crediti anno 2007; CP_2
- n. 097 2008 0134690691 000 per crediti anno 2007; CP_2
- n. 097 2008 0253986243 000 per crediti anni 2007- 2008. CP_2
La sentenza n. 6220/2019 del Tribunale aveva così pronunciato: «In parziale accoglimento del ricorso
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi alle cartelle di pagamento n. 097 2005 12 0252408 000, n. 097 2007 0373437379 000, n. 097 2008 002107977 0000,
n. …. con conseguente annullamento delle cartelle stesse per tale parte e della successiva intimazione di pagamento con n.097 2016 9024153569 000; Spese compensate”.
10. Come si evince dalla sentenza n. 4440/2022, che ha esitato il giudizio di appello avverso tale dictum:
- non risulta impugnata la statuita prescrizione dei crediti cui alle tre cartelle indicate nel dispositivo, con inevitabile formazione del giudicato sul punto;
- ha invece impugnato la pronuncia di rigetto dell'eccezione di Parte_1 prescrizione in relazione alle altre due cartelle (n. 097 2008 0134690691 000 e 097
20080253986243 000), ma tale impugnazione è stata respinta dal Giudice di secondo grado, con pronuncia gravata da ricorso per cassazione, allo stato pendente.
11. Osserva allora il Collegio che nel presente giudizio la società odierna appellante non ha alcun interesse a chiedere di accertare l'avvenuta prescrizione dei crediti di cui alle prime tre cartelle, in quanto questo fatto giuridico è ormai acclarato in modo definitivo tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 cc.
4 12. Di contro, la pronuncia di prescrizione dei crediti di cui alle ultime due cartelle, pure chiesta in questo giudizio, è inammissibile, in quanto la lite sul punto già pende tra le parti e qualsiasi ulteriore vaglio giudiziale interverrebbe in violazione del principio del ne bis in idem.
13. Pertanto, con riguardo alla prima domanda della società appellante la sentenza in oggetto va confermata con questa diversa motivazione, restando assorbiti tutti i motivi d'impugnazione proposti in merito, motivi che, pur ove in ipotesi fondati, non potrebbero superare le conclusioni che si sono tratte.
14. Con riguardo, invece, alla seconda domanda azionata dalla società appellante, vale premettere che con sentenza n. 30534/2019 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del
2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice”.
Questa Corte intende dare continuità al riferito principio di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
15. Ebbene, nel caso di specie l'ente esattore non ha provato che, prima d'iscrivere l'ipoteca n.
097.2009.000004054 sui beni immobili di le aveva comunicato che avrebbe Pt_1 Parte_1
proceduto alla menzionata iscrizione, concedendole il termine per esercitare il diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o per provvedere al pagamento del dovuto.
Per ciò solo, quindi, l'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 va dichiarata illegittima in relazione ai crediti di cui alle già menzionate cartelle (in tali limiti essendovi domanda: artt. 99 e 112 cpc), con sua riduzione in conformità.
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- va dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto da Parte_1 limitatamente alle domande concernenti le cartelle esattoriali nn. 097 2005 0252452408 000,
097 2007 0373437379 000, 097 2008 0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097
2008 0253986243 000;
5 - va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 limitatamente ai crediti di cui alle predette cartelle, con sua riduzione in conformità.
17. L'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da reciproca soccombenza, costituisce motivo ex art. 92 cpc per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto da limitatamente alle Parte_1 domande concernenti le cartelle esattoriali nn. 097 2005 0252452408 000, 097 2007 0373437379
000, 097 2008 0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000.
Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 limitatamente ai crediti di cui alle predette cartelle e la riduce in conformità.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 12 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2230/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Muratori giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Ruocco giusta procura in atti
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Bellomarì giusta procura in atti
APPELLATI
1 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 112/2023, pubblicata il
10 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso chiedeva: Parte_1
“-In via principale, accertata l'omessa, illegittima ovvero inesistente notificazione delle cartelle di pagamento nn. 097 200 50252452408 000, 097 2007 0373437379 000, 097 20080
021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000, annullare gli atti impugnati e, per l'effetto ridurre l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 per la parte a questi riferita con conseguente annullamento della stessa qualora l'importo residuo fosse inferiore agli euro 20.000,00;
-sempre in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 097 2005 0252452408 000, 097 2007 0373437379 000, 097 2008
0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000, annullare gli atti impugnati e, per l'effetto ridurre l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 per la parte a questi riferita con conseguente annullamento della stessa qualora l'importo residuo fosse inferiore agli euro 20.000,00;
-ancora in via principale, annullare l'iscrizione ipotecaria n. 20094054, per quanto di competenza in quanto per omessa ovvero illegittima notifica della stessa e/o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in ogni caso, ex art. 77 del D.P.R. n.
602/1973, in quanto effettuata per un valore inferiore agli euro 20.000,00; in via subordinata, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
2 2. Nel contraddittorio con l , l e l , con la sentenza in CP_2 CP_3 Controparte_1 oggetto il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la società ricorrente non ha interesse a impugnare la cartella n. 097 2005 0252452408 000, in quanto il credito con essa richiesto è stato annullato di diritto giusta il D.L. n. 119/2018;
- di poi, l' ha provato l'avvenuta notifica sia delle restanti cartelle esattoriali, sia di CP_4 successivi atti interruttivi della prescrizione, atti che non risultano impugnati;
- l ha pure prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4440/2022, che ha CP_4 riconosciuto la validità ed efficacia delle cartelle esattoriali n. 097 2008 0134690691 000 e n. 097 2008 0253986243 000, oggetto di cognizione in questo giudizio;
- la società opponente non ha dimostrato, ex art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, di avere interesse a impugnare i ruoli di cui alle cartelle esattoriali oggetto di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 1° settembre 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) inutilizzabilità della documentazione prodotta dall per dimostrare la notifica delle CP_4 cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione;
omesso rilievo della tardività della costituzione in giudizio dell'ente esattore;
b) omesso rilievo dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall per avvenuto CP_4 disconoscimento ex art. 2719 cc;
c) omesso rilievo dell'inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle, degli avvisi di intimazione e della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
d) omesso rilievo della prescrizione del diritto di credito per cui è causa;
e) omesso rilievo della prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 097 2005 0252452408
000, 097 2007 0373437379 000 e 097 2008 0021079770 000, anche nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notifica delle stesse;
f) omesso rilievo della nullità dell'iscrizione ipotecaria fascicolo repertorio n. 20094054, per omessa ovvero illegittima notifica della stessa e della comunicazione preventiva;
g) erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
4. L' e l' depositavano distinte memorie di costituzione nel Controparte_1 CP_2 grado e resistevano all'appello.
5. L' , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_3
6. All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
3 8. Nella specie, osserva il Collegio che con l'originario ricorso l'appellante ha azionato due domande: con la prima, ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali sopra elencate;
con la seconda, ha chiesto di annullare l'iscrizione ipotecaria n. 20094054 relativa ai predetti crediti.
9. Con riguardo, allora, alla prima domanda, osserva il Collegio che la sentenza n. 4440/2022 di questa
Corte, in atti, ha deciso sull'appello proposto da avverso la sentenza inter partes Parte_1
n. 6220/2019 del Tribunale di Roma (v. nel fascicolo di parte ). CP_4
In tale giudizio la società aveva proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2016
9024153569 000, relativa a quarantanove cartelle esattoriali concernenti crediti dell' e CP_2 dell' , tra le quali erano ricomprese anche le seguenti: CP_3
- n. 097 2005 0252408 000 per crediti anni 2004- 2005; CP_3
- n. 097 2007 0373437379 000 limitatamente al ruolo 2007/3255 per crediti anni 2006 CP_2
- 2007 e al ruolo 2007/8 per crediti anni 2005-2006- 2007; CP_3
- n. 097 2008 0021079770 000 per crediti anno 2007; CP_2
- n. 097 2008 0134690691 000 per crediti anno 2007; CP_2
- n. 097 2008 0253986243 000 per crediti anni 2007- 2008. CP_2
La sentenza n. 6220/2019 del Tribunale aveva così pronunciato: «In parziale accoglimento del ricorso
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi alle cartelle di pagamento n. 097 2005 12 0252408 000, n. 097 2007 0373437379 000, n. 097 2008 002107977 0000,
n. …. con conseguente annullamento delle cartelle stesse per tale parte e della successiva intimazione di pagamento con n.097 2016 9024153569 000; Spese compensate”.
10. Come si evince dalla sentenza n. 4440/2022, che ha esitato il giudizio di appello avverso tale dictum:
- non risulta impugnata la statuita prescrizione dei crediti cui alle tre cartelle indicate nel dispositivo, con inevitabile formazione del giudicato sul punto;
- ha invece impugnato la pronuncia di rigetto dell'eccezione di Parte_1 prescrizione in relazione alle altre due cartelle (n. 097 2008 0134690691 000 e 097
20080253986243 000), ma tale impugnazione è stata respinta dal Giudice di secondo grado, con pronuncia gravata da ricorso per cassazione, allo stato pendente.
11. Osserva allora il Collegio che nel presente giudizio la società odierna appellante non ha alcun interesse a chiedere di accertare l'avvenuta prescrizione dei crediti di cui alle prime tre cartelle, in quanto questo fatto giuridico è ormai acclarato in modo definitivo tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 cc.
4 12. Di contro, la pronuncia di prescrizione dei crediti di cui alle ultime due cartelle, pure chiesta in questo giudizio, è inammissibile, in quanto la lite sul punto già pende tra le parti e qualsiasi ulteriore vaglio giudiziale interverrebbe in violazione del principio del ne bis in idem.
13. Pertanto, con riguardo alla prima domanda della società appellante la sentenza in oggetto va confermata con questa diversa motivazione, restando assorbiti tutti i motivi d'impugnazione proposti in merito, motivi che, pur ove in ipotesi fondati, non potrebbero superare le conclusioni che si sono tratte.
14. Con riguardo, invece, alla seconda domanda azionata dalla società appellante, vale premettere che con sentenza n. 30534/2019 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del
2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice”.
Questa Corte intende dare continuità al riferito principio di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
15. Ebbene, nel caso di specie l'ente esattore non ha provato che, prima d'iscrivere l'ipoteca n.
097.2009.000004054 sui beni immobili di le aveva comunicato che avrebbe Pt_1 Parte_1
proceduto alla menzionata iscrizione, concedendole il termine per esercitare il diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o per provvedere al pagamento del dovuto.
Per ciò solo, quindi, l'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 va dichiarata illegittima in relazione ai crediti di cui alle già menzionate cartelle (in tali limiti essendovi domanda: artt. 99 e 112 cpc), con sua riduzione in conformità.
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- va dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto da Parte_1 limitatamente alle domande concernenti le cartelle esattoriali nn. 097 2005 0252452408 000,
097 2007 0373437379 000, 097 2008 0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097
2008 0253986243 000;
5 - va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 limitatamente ai crediti di cui alle predette cartelle, con sua riduzione in conformità.
17. L'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da reciproca soccombenza, costituisce motivo ex art. 92 cpc per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto da limitatamente alle Parte_1 domande concernenti le cartelle esattoriali nn. 097 2005 0252452408 000, 097 2007 0373437379
000, 097 2008 0021079770 000, 097 2008 0134690691 000 e 097 2008 0253986243 000.
Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 097.2009.000004054 limitatamente ai crediti di cui alle predette cartelle e la riduce in conformità.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 12 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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