Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026REG.PROV.COLL.
N. 02447/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2023, proposto dal signor ES AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola n. 14;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e Brescia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Comune di Gardone Riviera, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. 00693/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. ME DE;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione despositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto dal signor ES AN avverso il provvedimento prot. n. 7725 del 16 maggio 2016 con cui la Soprintendenza di Brescia ha confermato il proprio precedente parere negativo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria nonché avverso i provvedimenti del 29 giugno 2016 e del 27 settembre 2016 con cui la Comunità Montana Parco Alto Garda ha rigettato la sanatoria e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il giudice di primo grado ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
3. Con l’appello in trattazione il signor AN impugna il solo capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite per “ VIOLAZIONE DELL’ART.26 COD.PROC.AMM.E DELL’ART.91C.P.C.E DELL’ART.4D.M.N.55/2014 ”. Ad avviso dell’appellante, la condanna alle spese è frutto di un evidente errore, tenuto conto che le amministrazioni appellate non hanno svolto attività difensiva, costituendosi con mera memoria di stile.
4. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
5. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato: a) una nota datata 14 febbraio 2023, indirizzata all’Avvocatura dello Stato e alla Soprintendenza di Brescia, contenente una proposta transattiva di rinuncia al gravame a fronte dell’accordo sulla compensazione delle spese di lite; b) una memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Nel processo amministrativo la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa: la regolazione delle spese costituisce, infatti, esercizio di potere discrezionale del Giudice nel quadro di quanto prescritto dagli artt. 91 ss. c.p.c., non censurabile in sede di impugnazione, se non in presenza di evidenti abnormità (Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2025 n. 8644 e 17 luglio 2025, n.6321).
9. Nel caso di specie il T.a.r. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite conformemente al principio della soccombenza sancito dal combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a.
10. Non è ravvisabile, pertanto, alcun errore di diritto.
11. Per altro verso, la somma liquidata, pari ad euro 4.000,00, non appare manifestamente sproporzionata o irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante.
12. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
13. Nulla si dispone con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
ME DE, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME DE | Marco IP |
IL SEGRETARIO