Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 74
CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 26 Cod. Proc. Amm. e dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 D.M. n. 55/2014

    La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La regolazione delle spese è un esercizio di potere discrezionale del Giudice, non censurabile in sede di impugnazione, se non in presenza di evidenti abnormità. Nel caso di specie, il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese conformemente al principio della soccombenza. La somma liquidata non appare manifestamente sproporzionata o irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 74
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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