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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 618/2019 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...], Cod. Parte 1
elettivamente domiciliato in VIA XVVII LUGLIO, Fisc. C.F. 1
34 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA
IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2019 il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10065502, impugnava la trattenuta di € 4.049,17 operata dall' CP_1, a seguito di riliquidazione della pensione disposta con comunicazione del 15.03.2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità, l'annullamento e la restituzione della somma.
Deduceva la carenza di motivazione dell'atto di motivazione ex art. 3 della L
241/90, l'irripetibilità delle somme in forza dell'art. 52 della L. 88/1989, in assenza di dolo o colpa grave, nonché l'illegittimità della compensazione integrale, dovendosi applicare il limite di un quinto sulla scorta dei principi di impignorabilità parziale della pensione.
Con memoria del 21.05.2020 si costituiva in giudizio l'CP_1, che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Istituto previdenziale precisava che l'indebito derivava dall'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1546 del 2015 che aveva riconosciuto alla ricorrente l'assegno ordinario di invalidità dal febbraio del 2004,
rendendo incompatibili i contributi figurativi da disoccupazione agricola (2005-
2007) con il montante della pensione di vecchiaia. Da ciò ne derivava la riqualificazione e l'emersione del debito.
Eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 52 L. 88/89 e conseguentemente rivendicava la legittimità della compensazione impropria operata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
La domanda è infondata.
In primo luogo occorre esaminare la dedotta carenza di motivazione. L'esame della documentazione prodotta, in particolare della comunicazione del 15.03.2016
e degli allegati prospetti di riliquidazione, evidenzia che l'CP_1 ha indicato la causa del ricalcolo con l'indicazione "variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” e i relativi effetti economici, con la specificazione degli importi per anno. Sebbene la motivazione sia sintetica, essa letta in correlazione con la precedente vicenda processuale conclusa con la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1546 del 2015, consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni dell'indebito. Non ricorre quindi la lamentata violazione dell'art. 3 della L. 241/90.
Ad ogni modo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (Cfr.
Cass. n. 9986/2009).
Pertanto irrilevante ai fini del decidere è un eventuale vizio di motivazione del provvedimento con cui è stato comunicato l'indebito.
In riferimento alla irripetibilità di indebito invocata da parte ricorrente ex art. 52 della L. 88/1989, si precisa che la norma menzionata si applica quando l'indebito derivi da errore imputabile all'Ente erogatore in sede di attribuzione e/o riliquidazione della prestazione in assenza di dolo dell'interessato. Nel caso di specie, la riliquidazione non discende da mero errore dell' CP 1, bensì da una sentenza passata in giudicato, che ha accertato l'incompatibilità giuridica tra assegno ordinario e disoccupazione agricola, imponendo l'espunzione dei contributi figurativi e il ricalcolo della pensione. Ne consegue l'inapplicabilità dell'invocato art. 52 e la piena operatività della disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con obbligo di restituzione.
Diversamente merita accoglimento la domanda subordinata della ricorrente in ordine alle modalità di recupero dell'indebito.
L'importo di € 4.049,17 è stato recuperato in unica soluzione mediante compensazione con arretrati pensionistici.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 206/2016; Cass. n. 18755/2019) ha chiarito che, anche in sede di recupero di indebito previdenziale, deve applicarsi il principio di impignorabilità parziale delle pensioni, che impone di limitare la trattenuta alla misura massima di un quinto della prestazione lorda, garantendo comunque il trattamento minimo. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che "l'CP_1 salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione"(Cass. 5 giugno 2003 n. 9001). Tale limite è funzionale a tutelare le esigenze di vita del pensionato (art. 38, comma 2 Cost.) e non può essere superato neanche in caso di compensazione impropria.
Tale limite deve ritenersi applicabile a tutte le pensioni, incluse quelle di vecchiaia, poiché la finalità di garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita è indipendente dalla tipologia e dalla causa dell'indebito.
Facendo corretta l'applicazione del suindicato principio di diritto alla fattispecie in esame, l'CP_1 avrebbe dovuto effettuare il recupero ratealmente, entro i limiti di legge, e non integralmente in un'unica soluzione.
Il limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte 1 con ricorso depositato in data 11.03.2019 nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la compensazione integrale operata dall' CP_1 sull'importo di € 4.049,17; dispone che il recupero dell'indebito sia effettuato nei limiti di un quinto
-
della pensione lorda mensile, con salvaguardia del trattamento minimo. condanna l'CP 1 a restituire alla ricorrente le somme trattenute in eccedenza rispetto a detto limite, oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 618/2019 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...], Cod. Parte 1
elettivamente domiciliato in VIA XVVII LUGLIO, Fisc. C.F. 1
34 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA
IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2019 il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10065502, impugnava la trattenuta di € 4.049,17 operata dall' CP_1, a seguito di riliquidazione della pensione disposta con comunicazione del 15.03.2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità, l'annullamento e la restituzione della somma.
Deduceva la carenza di motivazione dell'atto di motivazione ex art. 3 della L
241/90, l'irripetibilità delle somme in forza dell'art. 52 della L. 88/1989, in assenza di dolo o colpa grave, nonché l'illegittimità della compensazione integrale, dovendosi applicare il limite di un quinto sulla scorta dei principi di impignorabilità parziale della pensione.
Con memoria del 21.05.2020 si costituiva in giudizio l'CP_1, che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Istituto previdenziale precisava che l'indebito derivava dall'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1546 del 2015 che aveva riconosciuto alla ricorrente l'assegno ordinario di invalidità dal febbraio del 2004,
rendendo incompatibili i contributi figurativi da disoccupazione agricola (2005-
2007) con il montante della pensione di vecchiaia. Da ciò ne derivava la riqualificazione e l'emersione del debito.
Eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 52 L. 88/89 e conseguentemente rivendicava la legittimità della compensazione impropria operata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
La domanda è infondata.
In primo luogo occorre esaminare la dedotta carenza di motivazione. L'esame della documentazione prodotta, in particolare della comunicazione del 15.03.2016
e degli allegati prospetti di riliquidazione, evidenzia che l'CP_1 ha indicato la causa del ricalcolo con l'indicazione "variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” e i relativi effetti economici, con la specificazione degli importi per anno. Sebbene la motivazione sia sintetica, essa letta in correlazione con la precedente vicenda processuale conclusa con la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1546 del 2015, consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni dell'indebito. Non ricorre quindi la lamentata violazione dell'art. 3 della L. 241/90.
Ad ogni modo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (Cfr.
Cass. n. 9986/2009).
Pertanto irrilevante ai fini del decidere è un eventuale vizio di motivazione del provvedimento con cui è stato comunicato l'indebito.
In riferimento alla irripetibilità di indebito invocata da parte ricorrente ex art. 52 della L. 88/1989, si precisa che la norma menzionata si applica quando l'indebito derivi da errore imputabile all'Ente erogatore in sede di attribuzione e/o riliquidazione della prestazione in assenza di dolo dell'interessato. Nel caso di specie, la riliquidazione non discende da mero errore dell' CP 1, bensì da una sentenza passata in giudicato, che ha accertato l'incompatibilità giuridica tra assegno ordinario e disoccupazione agricola, imponendo l'espunzione dei contributi figurativi e il ricalcolo della pensione. Ne consegue l'inapplicabilità dell'invocato art. 52 e la piena operatività della disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con obbligo di restituzione.
Diversamente merita accoglimento la domanda subordinata della ricorrente in ordine alle modalità di recupero dell'indebito.
L'importo di € 4.049,17 è stato recuperato in unica soluzione mediante compensazione con arretrati pensionistici.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 206/2016; Cass. n. 18755/2019) ha chiarito che, anche in sede di recupero di indebito previdenziale, deve applicarsi il principio di impignorabilità parziale delle pensioni, che impone di limitare la trattenuta alla misura massima di un quinto della prestazione lorda, garantendo comunque il trattamento minimo. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che "l'CP_1 salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione"(Cass. 5 giugno 2003 n. 9001). Tale limite è funzionale a tutelare le esigenze di vita del pensionato (art. 38, comma 2 Cost.) e non può essere superato neanche in caso di compensazione impropria.
Tale limite deve ritenersi applicabile a tutte le pensioni, incluse quelle di vecchiaia, poiché la finalità di garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita è indipendente dalla tipologia e dalla causa dell'indebito.
Facendo corretta l'applicazione del suindicato principio di diritto alla fattispecie in esame, l'CP_1 avrebbe dovuto effettuare il recupero ratealmente, entro i limiti di legge, e non integralmente in un'unica soluzione.
Il limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte 1 con ricorso depositato in data 11.03.2019 nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la compensazione integrale operata dall' CP_1 sull'importo di € 4.049,17; dispone che il recupero dell'indebito sia effettuato nei limiti di un quinto
-
della pensione lorda mensile, con salvaguardia del trattamento minimo. condanna l'CP 1 a restituire alla ricorrente le somme trattenute in eccedenza rispetto a detto limite, oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo