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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 302/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Elena BRAMBILLA appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Paolo MORSELLI CP_1 appellato
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18/02/2021, ha proposto opposizione avverso il D.I. Pt_2
n. 9/2021 (R.G. 21/2021) e al pedissequo atto di precetto notificato in data 08.02.21, avente ad oggetto il pagamento in favore di di CP_1 compensi provvigionali per il complessivo importo di € 14.725,90, di cui € 13.500,00 per capitale ed € 1.225,90 per spese e competenze processuali relative all'azione monitoria e all'atto di precetto, eccependo che:
- con il fosse in essere dal gennaio 2014 un contratto di agenzia di CP_1 durata annuale, ma soggetto al rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta da comunicarsi con un preavviso di sei mesi sino al 31.12.16;
- dall'1.01.17 il contratto venne sostituito di anno in anno da analogo accordo della medesima durata, ma senza possibilità di tacito rinnovo (doc. 3 e 4),
pag. 1 di 9 fino al 2019 allorché venne nuovamente introdotta la clausola del tacito rinnovo;
- la zona affidata fosse sempre stata quella dell'Emilia Romagna, Marche e Repubblica di San RI (allegato A al contratto) e la provvigione pattuita fosse fissata da ultimo in un importo fisso mensile di € 1.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- la determinazione della provvigione in misura fissa, anziché in un importo variabile commisurato alle vendite, sarebbe stata giustificata in funzione della particolare attività degli agenti nell'organizzazione commerciale della società: questi, infatti, avrebbero svolto in via del tutto prevalente un'attività di supporto commerciale alle agenzie turistiche del territorio, mentre quella di rappresentanza e di acquisizione di contratti e/o affari vera e propria sarebbe stata del tutto marginale e residuale;
- a seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero l'attività della società avrebbe avuto un brusco arresto, con l'annullamento delle prenotazioni e dei viaggi già programmati, la cancellazione di tutti i voli e il divieto generale degli spostamenti;
- anche dopo la fine del lockdown in Italia nel mese di giugno 2020 le notevoli restrizioni rimaste nei viaggi a livello non solo nazionale ma anche mondiale, avrebbero impedito una effettiva ed apprezzabile ripresa dell'attività, se non in via del tutto marginale e residuale;
- in questo scenario, essendo l'attività degli agenti sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. Tes_1 comunicò a tutti gli agenti la volontà di sostenerli con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) da fatturare alle normali scadenze mensili, cui seguì una conferma a mezzo mail del 23.03.20 da parte del Sig. , direttore finanziario e delle risorse umane;
Testimone_2
- il sig. avrebbe accettato tutte le decurtazioni retributive;
CP_1
- in ogni caso, la differenza mensile di € 1.200,00, moltiplicata per i nove mesi che intercorrono da aprile a dicembre 2020 compreso, determinerebbe una somma complessiva di € 10.800,00 e non già di € 12.000,00, come, invece, affermato al cap. 4 del ricorso monitorio. Si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto”. Dopo istruttoria documentale e orale, il Tribunale ha ritenuto di poter “inferire che alla riapertura il abbia ripreso a svolgere (seppur in misura ridotta) CP_1
l'attività cui era deputato ovvero, specificamente, che abbia pubblicizzato/promosso webinar e la campagna start, pur non essendo provato che ne abbia curato l'organizzazione/la predisposizione, abbia visitato agenzie e abbia svolto attività promozionale sui social.
pag. 2 di 9 A ciò si aggiunga come la stessa opponente non abbia affermato che l'attività degli agenti fosse inibita del tutto, ponendo però l'accento sul fatto tutto “marginale e residuale”. Ma tale ultima circostanza (costituente peraltro fatto notorio) non costituendo un apprezzabile impedimento di natura giuridica, non può riverberarsi a detrimento dell'agente (con conseguente traslazione del rischio) che abbia diritto alla percezione di una provvigione in misura fissa in relazione allo svolgimento di una certa attività, che risulta aver svolto compatibilmente con la stagnazione del mercato del turismo negli anni 2020-2021” Ancora, il primo giudice ha escluso esservi prova di accettazione da parte del delle limitazioni retributive proposte dalla società, ritenendo irrilevante la CP_1 fatturazione per corrispondente importo. Né ha ravvisato i presupposti di applicabilità dell'art. 3 CCNL di settore [“(peraltro prodotto tardivamente) …: la fattispecie non appare sovrapponibile all'ipotesi disciplinata dalla clausola contrattuale: infatti, non si tratta, infatti, di una riduzione della provvigione finalizzata a incidere in maniera durevole sull'economia del rapporto (di durata), bensì, di una sospensione integrale e temporanea della provvigione fissa e della sua sostituzione con un contributo (di solidarietà) avente titolo diverso” – pag. 7]. Il Tribunale ha tuttavia revocato il decreto ingiuntivo per la necessità di rideterminare l'importo dovuto al ritenendo che in effetti per due mesi (marzo e aprile CP_1
2020, quelli del lockdown totale) non vi sia stata alcuna attività e ha riconosciuto invece per il resto la pretesa creditoria dell'agente (“… al ricorrente spettano le differenze provvigionali per il periodo 18 maggio 2020 – 22 gennaio 2021, ovvero per n. 8 mesi, pari a € 9600 [(€ 1500*8) – (€ 300* 8)], oltre, in ogni caso, agli interessi nella misura di legge e alla rivalutazione monetaria ex artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla scadenza di ogni singola voce a credito del ricorrente”), regolando le spese del grado secondo soccombenza, con loro compensazione per la metà.
2. Ha proposto appello la società ripercorrendo le vicende storiche e Parte_1 contrattuali e articolando i sei motivi d'appello di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha evidenziato che la decisione si è basata sulle deposizioni dei due testi indicati da parte ricorrente/appellata - uno dei quali doveva ritenersi di scarsa attendibilità, perché avente analogo contenzioso con la società - e ha trascurato, invece, quelle dei testi indotti da parte opponente. A tutto concedere, si sarebbe trattato di un esito istruttorio incerto e non univoco, che avrebbe dovuto condurre alla pag. 3 di 9 conclusione del mancato raggiungimento della prova da parte del soggetto onerato (ovvero il . CP_1
Oltre a quanto riferito in merito alla (mancata) attività di promozione degli affari e di assistenza alla clientela, la società ha sottolineato i dati di fatturato: ”meno 75,50% di fatturato e meno 70,59% di prenotazione nell'anno 2020 (compresi però i mesi di gennaio e febbraio 2020 non coperti dalla pandemia); la perdita di fatturato al 30.09.20 di € 600.000,00 (comprendendo sempre i mesi di gennaio e febbraio 2020) e di € 1.073.260,11 al 31.12.20 con un'ulteriore riduzione del primo trimestre 2021 rispetto al corrispondente trimestre del 2020 del 56,96% e dell'86,26% rispetto al medesimo trimestre del 2019 (cfr. doc. 34 primo grado). Tali dati di fatturato attestano in modo inequivocabile ed incontestabile il fermo delle attività turistiche e come l'attività fosse ridotta al minimo, non solo nel periodo del vero e proprio lockdown, ma anche successivamente e così per tutto il 2020 e la prima metà del 2021” (pag. 11 appello). Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato il doc. 17, dell'agosto 2020, di circolare comunicazione che “l'attività commerciale rimaneva sospesa sino alla fine dell'anno in assenza di evidenti segnali di ripresa”, né i docc. 36 e 37, prodotti in sede di note conclusive, dai quali si sarebbe potuto trarre smentita delle tesi del (“basti Pt_3 confrontare i mesi di gennaio e febbraio 2020 precedenti la pandemia con quelli successivi per sincerarsi di come le affermazioni del teste siano false, in quanto è manifestamente smentito che l'attività dopo il 9 maggio 2020 sia ripresa come prima, come dal medesimo dichiarato…”) La società appellante produce anche in appello ulteriori documenti a ritenuto conforto delle proprie tesi (docc. E – G), ricordando la giurisprudenza in materia di
“piste probatorie” (Cass. n. 11845/18 e successive conformi). Il motivo è infondato. La valutazione del Tribunale infatti si è basata su elementi positivi di cui non pare lecito indubbiare la genuinità, soprattutto con riferimento alla titolare dell'agenzia di viaggi, CH MA AZ, la quale ebbe a riferire che “nel 2020 il sig. CP_1 era molto attivo sui social, in particolare pubblicava post in cui ricordava l'esistenza dei prodotti che curava;
specificamente, faceva attività promozionale per la ER e Booking.com, pubblicizzando determinate tariffe concorrenziale”; ha confermato altresì che il sig. ha proposto la campagna START, riguardante l'offerta di CP_1 tariffe agevolate di ER (lanciata nel mese di luglio 2020), andando personalmente in ufficio a parlarne e rendendosi disponibile a risolvere le problematiche relative ai noleggi. E' ovvio poi che l'attività si fosse ridotta, sia per le intermittenti limitazioni normative del periodo, sia per una condotta del mercato inizialmente diffidente, anche quando era stato possibile riprendere gli spostamenti. Ciò tuttavia non esclude che quanto possibile sia stato fatto e che il si sia adoperato, come visto, nell'attività CP_1 di promozione, il che peraltro trova conferma nella stessa generazione di un fatturato, per quanto ridotto rispetto al passato.
pag. 4 di 9 I documenti tardivamente prodotti dalla società – di opinabile ammissibilità, perché preesistenti all'opposizione al DI e di facile reperibilità per l'opponente, in quanto almeno in parte di sua stessa formazione – sono peraltro irrilevanti, perché non sono idonei a smentire la detta profusione di un impegno lavorativo di promozione degli affari, tanto più complicato per la limitazione degli strumenti a disposizione.
4. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ravvisato il venir meno dell'impossibilità di svolgere l'attività dopo la fine del lock- down il 18/5/2020 e produce qui, a conferma del perdurare delle restrizioni a viaggi e spostamenti, un elenco dei provvedimenti del periodo (all. H). Il motivo è infondato: proprio dall'elencazione prodotta da parte appellante si evince la progressiva riattivazione degli spostamenti già a far tempo da giugno 2020, il che evidentemente conferma la possibilità che da metà del mese precedente le agenzie si attivassero per concludere contratti di trasporto ecc.1:
5. Con il terzo motivo la società lamenta “erroneità del capo di sentenza che ha escluso l'intervenuto accordo tra le parti di riduzione del compenso fisso mensile durante il periodo emergenziale di cui è causa”. Con il quarto l'appellante denuncia “erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la rinegoziazione del compenso provvigionale fisso in presenza di fattori sopravvenuti ed imprevedibili atti ad alterare a svantaggio di una parte l'equilibrio contrattuale. Il quinto motivo attiene l'erroneità della motivazione laddove ha ritenuto irrilevante ai fini dell'accettazione la fatturazione del contributo ridotto di € 300,00 Il sesto motivo invece lamenta la ritenuta erroneità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'art. 3 dell'AEC Commercio. I motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono al controverso mutamento delle condizioni contrattuali, che la società afferma condivise e rinegoziate.
pag. 5 di 9 La motivazione del primo giudice è puntuale, nella sua sinteticità - “… In particolare, secondo l'opponente nella comunicazione del 29.10.20 il avrebbe CP_1 dichiarato “di avere accettato le limitazioni retributive”. Tuttavia, come correttamente messo in evidenza dall'opposto, non si può attribuire alcuna valenza negoziale all'inciso in questione, inserito in una comunicazione dal tenore colloquiale e di biasimo nei confronti dalla condotta tenuta dal preponente. Parimenti, non può attribuirsi rilievo alla avvenuta fatturazione dell'importo di euro 300, in quanto atto dovuto in occasione della ricezione delle somme. Infine, non pare invocabile l'art. 3 dell'AEC Commercio (peraltro prodotto tardivamente) vigente ratione temporis: la fattispecie non appare sovrapponibile all'ipotesi disciplinata dalla clausola contrattuale: infatti, non si tratta, infatti, di una riduzione della provvigione finalizzata a incidere in maniera durevole sull'economia del rapporto (di durata), bensì, di una sospensione integrale e temporanea della provvigione fissa e della sua sostituzione con un contributo (di solidarietà) avente titolo diverso” – e le censure dell'appellante non convincono. Innanzi tutto, non è persuasivo l'argomento secondo cui “solo nel primo contratto del 2014 era prevista oltre al fisso mensile di € 1.200,00 una ulteriore somma al raggiungimento di determinati obiettivi. Nei successivi contratti ed in particolare in quello del 2019 nell'allegato B è stato previsto solo ed esclusivamente l'importo fisso mensile di € 1.500,00. E' altresì vero che sub doc. 7 l'opposto ha prodotto n. 3 fatture di bonus percepiti per gli anni 2015, 2016 e 2019, ma trattavasi di premi riconosciuti discrezionalmente ed unilateralmente dalla società senza alcuna previsione contrattuale e non tutti gli anni. Pertanto, essendo il fisso mensile provvigionale di € 1.500,00 l'unico compenso contrattuale, la riduzione dell'attività avrebbe dovuto incidere su tale fisso nell'ambito di tale riconosciuta necessità di rinegoziazione” E' evidente che l'atteggiarsi del mercato può mutare la convenienza del rapporto per l'una o per l'altra parte, ma questo non conduce di per sé alla “necessità di una rinegoziazione”. Quanto poi alla tempistica e modalità della fatturazione rispetto ai pagamenti (“… era prima l'agente ad emettere la fattura, poi la società a pagare. Quindi l'emissione della fattura dell'importo di € 300,00 era un'iniziativa dell'agente cui faceva seguito il pagamento da parte della società. Non era la società a pagare e l'agente ad emettere fattura per quanto ricevuto come atto successivo dovuto;
in secondo luogo le nove fatture sono state emesse senza alcuna dizione di “acconto” e senza alcuna riserva…”), trattasi di elementi circostanziali, privi di una valenza probatoria. Si può supporre infatti (come peraltro dedotto dal - pag. 7 mem. costit. appello) CP_1 che la società non avrebbe corrisposto alcunchè senza la previa “iniziativa” dell'agente, il che è ragione sufficiente per privare di significato negoziale una siffatta iniziativa. Quanto infine all'invocato art. 3 CCNL, basta giustapporre il testo contrattuale e la difesa a suo tempo articolata dalla società per verificare l'eterogeneità delle due fattispecie.
pag. 6 di 9 Recita l'art. 3 CCNL “Le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.' Queste invece le deduzioni in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: “11. A seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero l'attività della società ha avuto un brusco arresto, con l'annullamento delle prenotazioni e dei viaggi già programmati (la compagnia AirCalin ha addirittura sospeso il contratto sino alla ripresa dei voli, ancora oggi fermi sino a tutto il 31.07.21, come da comunicazioni del 2.04.21 e 30.11.20 – doc. 6 e 7), la cancellazione di tutti i voli e il divieto generale degli spostamenti. Anche dopo la fine del lockdown in Italia nel mese di giugno 2020 le notevoli restrizioni rimaste nei viaggi a livello non solo nazionale ma anche mondiale, ha impedito una effettiva ed apprezzabile ripresa dell'attività, se non in via del tutto marginale e residuale. 12. In questo scenario del tutto imprevisto ed imprevedibile nella seconda metà di marzo 2020, a lockdown iniziato, essendo l'attività degli agenti sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. , comunicava a tutti gli agenti la volontà di sostenerli Tes_1 con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) da fatturare alle normali scadenze mensili (doc. 8). Alla comunicazione telefonica seguiva una conferma a mezzo mail del 23.03.20 da parte del Sig. , direttore finanziario e delle risorse umane Testimone_2
(doc. 9). 13. Gli agenti si dimostrarono grati per tale sostegno: cfr. ad es. risposta del Sig. Persona_1
, amministratore di Passione Italia S.r.l. sub doc. 10 (“Ciao Grazie mille per la
[...] Tes_2 comunicazione e per la Vostra come sempre grande disponibilità! Speriamo e auguriamoci che tutto finisca il prima possibile”), nonché ringraziamento del Sig., (doc. 11).” Per_2
pag. 7 di 9 E' del tutto evidente che il CCNL si occupa di una modifica a tempo indeterminato delle condizioni contrattuali, distinguendo quelle di lieve entità dalle altre e dettando, quanto a queste ultime, precise scansioni comportamentali che diano effettivamente conto della formazione della comune volontà. Ben diversamente i fatti oggetto di causa: la società ha ritenuto infatti di adottare una politica di sostegno che in nulla ha integrato l'interlocuzione ex art. 3 cit., anche in ragione dell'auspicata natura temporanea ed emergenziale della misura. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita dunque piena conferma.
6. In sede di discussione, a sostegno delle proprie ragioni la società appellante ha addotto e prodotto una pronuncia del Tribunale di Milano (sez. 11^ civile, sent. n. 12/2025) che non induce a diversa valutazione. Innanzi tutto, essa riguarda un rapporto con una società e non con un agente individuale, il che inevitabilmente modifica i criteri di valutazione, sia per la natura in sé del rapporto, sia per la qualità delle parti. In secondo luogo – e ancor più significativamente – è proprio la stessa decisione a dare atto che vi sono differenze di fatto tra il caso là esaminato e quello qui in trattazione: “Si ritiene di potersi discostare dalla pronuncia del Tribunale di Modena, invocata dalla laddove la medesima non pare avere CP_2 adeguatamente tenuto in conto il problema della violazione della forma ex rinuncia tacita alla forma convenzionale (p.7 della sentenza). Inoltre, dal punto di vista fattuale, risulta che il sig. avesse espresso il proprio «biasimo nei confronti CP_1 della condotta tenuta dal preponente», cosa che, nel caso di specie, la non CP_2 ha fatto fino alla diffida del 30.12.2020 (doc.14 ), inviata dopo otto mesi Pt_1 durante i quali non si era lamentata del contributo di solidarietà e aveva fatturato corrispondentemente” (pag. 17, enfasi aggiunta).
7. Da ultimo, non si comprende l'ulteriore considerazione svolta all'udienza di discussione in questa sede e riferita all'erroneità della sentenza laddove ha indicato che oltre al compenso fisso all'agente era riconosciuto quello provvigionale: la previsione è infatti testuale2 e il ne ha dato specifica indicazione già in CP_1 comparsa di costituzione a fronte dell'avversaria opposizione: “5) Il compenso fisso riconosciuto al sig. non è commisurato al fatturato, tuttavia, per tutti gli CP_1 anni di vigenza del contratto, ha sempre percepito un ulteriore bonus legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali ( doc. 6 )” – circostanza rimasta incontestata. 2
pag. 8 di 9 8. L'appello deve dunque essere respinto e le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 500/2023 del Tribunale di Modena pubblicata il giorno 30/11/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 10-7-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta, esemplificativamente, dal doc. H: “Albania: a partire dal 1° giugno sono state riaperte le frontiere terrestri e l'ingresso nel paese via terra è permesso agli stranieri senza più obbligo di auto isolamento. … Austria: le Autorità hanno disposto che a partire dal 16 giugno i residenti o domiciliati in Austria o negli altri Paesi appartenenti allo Spazio UE-SEE + Svizzera (esclusi Svezia, Portogallo e Spagna, oltre al Regno Unito) possano far ingresso in Austria via terra o via aerea senza obbligo di presentare un certificato medico … PR: a partire dal 9 giugno sono stati progressivamente ristabiliti i collegamenti aerei passeggeri tra PR ed alcuni paesi suddivisi dalle autorità cipriote, tra cui l'Italia. … AR: a partire dal 27 giugno è prevista l'apertura delle frontiere danesi, anche per scopi turistici, nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea ed Area Schengen, senza obbligo di quarantena domiciliare… Francia: a partire dal 15 giugno sono abolite le restrizioni alla circolazione attraverso le frontiere interne (terrestri, aeree e marittime) dell'Unione Europea. Le persone provenienti dai paesi dell'Unione Europea, fra cui chi proviene dall'Italia possono entrare in Francia senza restrizioni, come avveniva fino a prima del 18 marzo 2020. Non è più necessaria l'autocertificazione all'ingresso, né sono richiesti periodi di isolamento domiciliare. … Germania: a partire dal 16 giugno la Germania ha abolito tutti i controlli e le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia …”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 302/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Elena BRAMBILLA appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Paolo MORSELLI CP_1 appellato
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18/02/2021, ha proposto opposizione avverso il D.I. Pt_2
n. 9/2021 (R.G. 21/2021) e al pedissequo atto di precetto notificato in data 08.02.21, avente ad oggetto il pagamento in favore di di CP_1 compensi provvigionali per il complessivo importo di € 14.725,90, di cui € 13.500,00 per capitale ed € 1.225,90 per spese e competenze processuali relative all'azione monitoria e all'atto di precetto, eccependo che:
- con il fosse in essere dal gennaio 2014 un contratto di agenzia di CP_1 durata annuale, ma soggetto al rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta da comunicarsi con un preavviso di sei mesi sino al 31.12.16;
- dall'1.01.17 il contratto venne sostituito di anno in anno da analogo accordo della medesima durata, ma senza possibilità di tacito rinnovo (doc. 3 e 4),
pag. 1 di 9 fino al 2019 allorché venne nuovamente introdotta la clausola del tacito rinnovo;
- la zona affidata fosse sempre stata quella dell'Emilia Romagna, Marche e Repubblica di San RI (allegato A al contratto) e la provvigione pattuita fosse fissata da ultimo in un importo fisso mensile di € 1.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- la determinazione della provvigione in misura fissa, anziché in un importo variabile commisurato alle vendite, sarebbe stata giustificata in funzione della particolare attività degli agenti nell'organizzazione commerciale della società: questi, infatti, avrebbero svolto in via del tutto prevalente un'attività di supporto commerciale alle agenzie turistiche del territorio, mentre quella di rappresentanza e di acquisizione di contratti e/o affari vera e propria sarebbe stata del tutto marginale e residuale;
- a seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero l'attività della società avrebbe avuto un brusco arresto, con l'annullamento delle prenotazioni e dei viaggi già programmati, la cancellazione di tutti i voli e il divieto generale degli spostamenti;
- anche dopo la fine del lockdown in Italia nel mese di giugno 2020 le notevoli restrizioni rimaste nei viaggi a livello non solo nazionale ma anche mondiale, avrebbero impedito una effettiva ed apprezzabile ripresa dell'attività, se non in via del tutto marginale e residuale;
- in questo scenario, essendo l'attività degli agenti sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. Tes_1 comunicò a tutti gli agenti la volontà di sostenerli con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) da fatturare alle normali scadenze mensili, cui seguì una conferma a mezzo mail del 23.03.20 da parte del Sig. , direttore finanziario e delle risorse umane;
Testimone_2
- il sig. avrebbe accettato tutte le decurtazioni retributive;
CP_1
- in ogni caso, la differenza mensile di € 1.200,00, moltiplicata per i nove mesi che intercorrono da aprile a dicembre 2020 compreso, determinerebbe una somma complessiva di € 10.800,00 e non già di € 12.000,00, come, invece, affermato al cap. 4 del ricorso monitorio. Si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto”. Dopo istruttoria documentale e orale, il Tribunale ha ritenuto di poter “inferire che alla riapertura il abbia ripreso a svolgere (seppur in misura ridotta) CP_1
l'attività cui era deputato ovvero, specificamente, che abbia pubblicizzato/promosso webinar e la campagna start, pur non essendo provato che ne abbia curato l'organizzazione/la predisposizione, abbia visitato agenzie e abbia svolto attività promozionale sui social.
pag. 2 di 9 A ciò si aggiunga come la stessa opponente non abbia affermato che l'attività degli agenti fosse inibita del tutto, ponendo però l'accento sul fatto tutto “marginale e residuale”. Ma tale ultima circostanza (costituente peraltro fatto notorio) non costituendo un apprezzabile impedimento di natura giuridica, non può riverberarsi a detrimento dell'agente (con conseguente traslazione del rischio) che abbia diritto alla percezione di una provvigione in misura fissa in relazione allo svolgimento di una certa attività, che risulta aver svolto compatibilmente con la stagnazione del mercato del turismo negli anni 2020-2021” Ancora, il primo giudice ha escluso esservi prova di accettazione da parte del delle limitazioni retributive proposte dalla società, ritenendo irrilevante la CP_1 fatturazione per corrispondente importo. Né ha ravvisato i presupposti di applicabilità dell'art. 3 CCNL di settore [“(peraltro prodotto tardivamente) …: la fattispecie non appare sovrapponibile all'ipotesi disciplinata dalla clausola contrattuale: infatti, non si tratta, infatti, di una riduzione della provvigione finalizzata a incidere in maniera durevole sull'economia del rapporto (di durata), bensì, di una sospensione integrale e temporanea della provvigione fissa e della sua sostituzione con un contributo (di solidarietà) avente titolo diverso” – pag. 7]. Il Tribunale ha tuttavia revocato il decreto ingiuntivo per la necessità di rideterminare l'importo dovuto al ritenendo che in effetti per due mesi (marzo e aprile CP_1
2020, quelli del lockdown totale) non vi sia stata alcuna attività e ha riconosciuto invece per il resto la pretesa creditoria dell'agente (“… al ricorrente spettano le differenze provvigionali per il periodo 18 maggio 2020 – 22 gennaio 2021, ovvero per n. 8 mesi, pari a € 9600 [(€ 1500*8) – (€ 300* 8)], oltre, in ogni caso, agli interessi nella misura di legge e alla rivalutazione monetaria ex artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla scadenza di ogni singola voce a credito del ricorrente”), regolando le spese del grado secondo soccombenza, con loro compensazione per la metà.
2. Ha proposto appello la società ripercorrendo le vicende storiche e Parte_1 contrattuali e articolando i sei motivi d'appello di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha evidenziato che la decisione si è basata sulle deposizioni dei due testi indicati da parte ricorrente/appellata - uno dei quali doveva ritenersi di scarsa attendibilità, perché avente analogo contenzioso con la società - e ha trascurato, invece, quelle dei testi indotti da parte opponente. A tutto concedere, si sarebbe trattato di un esito istruttorio incerto e non univoco, che avrebbe dovuto condurre alla pag. 3 di 9 conclusione del mancato raggiungimento della prova da parte del soggetto onerato (ovvero il . CP_1
Oltre a quanto riferito in merito alla (mancata) attività di promozione degli affari e di assistenza alla clientela, la società ha sottolineato i dati di fatturato: ”meno 75,50% di fatturato e meno 70,59% di prenotazione nell'anno 2020 (compresi però i mesi di gennaio e febbraio 2020 non coperti dalla pandemia); la perdita di fatturato al 30.09.20 di € 600.000,00 (comprendendo sempre i mesi di gennaio e febbraio 2020) e di € 1.073.260,11 al 31.12.20 con un'ulteriore riduzione del primo trimestre 2021 rispetto al corrispondente trimestre del 2020 del 56,96% e dell'86,26% rispetto al medesimo trimestre del 2019 (cfr. doc. 34 primo grado). Tali dati di fatturato attestano in modo inequivocabile ed incontestabile il fermo delle attività turistiche e come l'attività fosse ridotta al minimo, non solo nel periodo del vero e proprio lockdown, ma anche successivamente e così per tutto il 2020 e la prima metà del 2021” (pag. 11 appello). Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato il doc. 17, dell'agosto 2020, di circolare comunicazione che “l'attività commerciale rimaneva sospesa sino alla fine dell'anno in assenza di evidenti segnali di ripresa”, né i docc. 36 e 37, prodotti in sede di note conclusive, dai quali si sarebbe potuto trarre smentita delle tesi del (“basti Pt_3 confrontare i mesi di gennaio e febbraio 2020 precedenti la pandemia con quelli successivi per sincerarsi di come le affermazioni del teste siano false, in quanto è manifestamente smentito che l'attività dopo il 9 maggio 2020 sia ripresa come prima, come dal medesimo dichiarato…”) La società appellante produce anche in appello ulteriori documenti a ritenuto conforto delle proprie tesi (docc. E – G), ricordando la giurisprudenza in materia di
“piste probatorie” (Cass. n. 11845/18 e successive conformi). Il motivo è infondato. La valutazione del Tribunale infatti si è basata su elementi positivi di cui non pare lecito indubbiare la genuinità, soprattutto con riferimento alla titolare dell'agenzia di viaggi, CH MA AZ, la quale ebbe a riferire che “nel 2020 il sig. CP_1 era molto attivo sui social, in particolare pubblicava post in cui ricordava l'esistenza dei prodotti che curava;
specificamente, faceva attività promozionale per la ER e Booking.com, pubblicizzando determinate tariffe concorrenziale”; ha confermato altresì che il sig. ha proposto la campagna START, riguardante l'offerta di CP_1 tariffe agevolate di ER (lanciata nel mese di luglio 2020), andando personalmente in ufficio a parlarne e rendendosi disponibile a risolvere le problematiche relative ai noleggi. E' ovvio poi che l'attività si fosse ridotta, sia per le intermittenti limitazioni normative del periodo, sia per una condotta del mercato inizialmente diffidente, anche quando era stato possibile riprendere gli spostamenti. Ciò tuttavia non esclude che quanto possibile sia stato fatto e che il si sia adoperato, come visto, nell'attività CP_1 di promozione, il che peraltro trova conferma nella stessa generazione di un fatturato, per quanto ridotto rispetto al passato.
pag. 4 di 9 I documenti tardivamente prodotti dalla società – di opinabile ammissibilità, perché preesistenti all'opposizione al DI e di facile reperibilità per l'opponente, in quanto almeno in parte di sua stessa formazione – sono peraltro irrilevanti, perché non sono idonei a smentire la detta profusione di un impegno lavorativo di promozione degli affari, tanto più complicato per la limitazione degli strumenti a disposizione.
4. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ravvisato il venir meno dell'impossibilità di svolgere l'attività dopo la fine del lock- down il 18/5/2020 e produce qui, a conferma del perdurare delle restrizioni a viaggi e spostamenti, un elenco dei provvedimenti del periodo (all. H). Il motivo è infondato: proprio dall'elencazione prodotta da parte appellante si evince la progressiva riattivazione degli spostamenti già a far tempo da giugno 2020, il che evidentemente conferma la possibilità che da metà del mese precedente le agenzie si attivassero per concludere contratti di trasporto ecc.1:
5. Con il terzo motivo la società lamenta “erroneità del capo di sentenza che ha escluso l'intervenuto accordo tra le parti di riduzione del compenso fisso mensile durante il periodo emergenziale di cui è causa”. Con il quarto l'appellante denuncia “erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la rinegoziazione del compenso provvigionale fisso in presenza di fattori sopravvenuti ed imprevedibili atti ad alterare a svantaggio di una parte l'equilibrio contrattuale. Il quinto motivo attiene l'erroneità della motivazione laddove ha ritenuto irrilevante ai fini dell'accettazione la fatturazione del contributo ridotto di € 300,00 Il sesto motivo invece lamenta la ritenuta erroneità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'art. 3 dell'AEC Commercio. I motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono al controverso mutamento delle condizioni contrattuali, che la società afferma condivise e rinegoziate.
pag. 5 di 9 La motivazione del primo giudice è puntuale, nella sua sinteticità - “… In particolare, secondo l'opponente nella comunicazione del 29.10.20 il avrebbe CP_1 dichiarato “di avere accettato le limitazioni retributive”. Tuttavia, come correttamente messo in evidenza dall'opposto, non si può attribuire alcuna valenza negoziale all'inciso in questione, inserito in una comunicazione dal tenore colloquiale e di biasimo nei confronti dalla condotta tenuta dal preponente. Parimenti, non può attribuirsi rilievo alla avvenuta fatturazione dell'importo di euro 300, in quanto atto dovuto in occasione della ricezione delle somme. Infine, non pare invocabile l'art. 3 dell'AEC Commercio (peraltro prodotto tardivamente) vigente ratione temporis: la fattispecie non appare sovrapponibile all'ipotesi disciplinata dalla clausola contrattuale: infatti, non si tratta, infatti, di una riduzione della provvigione finalizzata a incidere in maniera durevole sull'economia del rapporto (di durata), bensì, di una sospensione integrale e temporanea della provvigione fissa e della sua sostituzione con un contributo (di solidarietà) avente titolo diverso” – e le censure dell'appellante non convincono. Innanzi tutto, non è persuasivo l'argomento secondo cui “solo nel primo contratto del 2014 era prevista oltre al fisso mensile di € 1.200,00 una ulteriore somma al raggiungimento di determinati obiettivi. Nei successivi contratti ed in particolare in quello del 2019 nell'allegato B è stato previsto solo ed esclusivamente l'importo fisso mensile di € 1.500,00. E' altresì vero che sub doc. 7 l'opposto ha prodotto n. 3 fatture di bonus percepiti per gli anni 2015, 2016 e 2019, ma trattavasi di premi riconosciuti discrezionalmente ed unilateralmente dalla società senza alcuna previsione contrattuale e non tutti gli anni. Pertanto, essendo il fisso mensile provvigionale di € 1.500,00 l'unico compenso contrattuale, la riduzione dell'attività avrebbe dovuto incidere su tale fisso nell'ambito di tale riconosciuta necessità di rinegoziazione” E' evidente che l'atteggiarsi del mercato può mutare la convenienza del rapporto per l'una o per l'altra parte, ma questo non conduce di per sé alla “necessità di una rinegoziazione”. Quanto poi alla tempistica e modalità della fatturazione rispetto ai pagamenti (“… era prima l'agente ad emettere la fattura, poi la società a pagare. Quindi l'emissione della fattura dell'importo di € 300,00 era un'iniziativa dell'agente cui faceva seguito il pagamento da parte della società. Non era la società a pagare e l'agente ad emettere fattura per quanto ricevuto come atto successivo dovuto;
in secondo luogo le nove fatture sono state emesse senza alcuna dizione di “acconto” e senza alcuna riserva…”), trattasi di elementi circostanziali, privi di una valenza probatoria. Si può supporre infatti (come peraltro dedotto dal - pag. 7 mem. costit. appello) CP_1 che la società non avrebbe corrisposto alcunchè senza la previa “iniziativa” dell'agente, il che è ragione sufficiente per privare di significato negoziale una siffatta iniziativa. Quanto infine all'invocato art. 3 CCNL, basta giustapporre il testo contrattuale e la difesa a suo tempo articolata dalla società per verificare l'eterogeneità delle due fattispecie.
pag. 6 di 9 Recita l'art. 3 CCNL “Le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.' Queste invece le deduzioni in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: “11. A seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero l'attività della società ha avuto un brusco arresto, con l'annullamento delle prenotazioni e dei viaggi già programmati (la compagnia AirCalin ha addirittura sospeso il contratto sino alla ripresa dei voli, ancora oggi fermi sino a tutto il 31.07.21, come da comunicazioni del 2.04.21 e 30.11.20 – doc. 6 e 7), la cancellazione di tutti i voli e il divieto generale degli spostamenti. Anche dopo la fine del lockdown in Italia nel mese di giugno 2020 le notevoli restrizioni rimaste nei viaggi a livello non solo nazionale ma anche mondiale, ha impedito una effettiva ed apprezzabile ripresa dell'attività, se non in via del tutto marginale e residuale. 12. In questo scenario del tutto imprevisto ed imprevedibile nella seconda metà di marzo 2020, a lockdown iniziato, essendo l'attività degli agenti sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. , comunicava a tutti gli agenti la volontà di sostenerli Tes_1 con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) da fatturare alle normali scadenze mensili (doc. 8). Alla comunicazione telefonica seguiva una conferma a mezzo mail del 23.03.20 da parte del Sig. , direttore finanziario e delle risorse umane Testimone_2
(doc. 9). 13. Gli agenti si dimostrarono grati per tale sostegno: cfr. ad es. risposta del Sig. Persona_1
, amministratore di Passione Italia S.r.l. sub doc. 10 (“Ciao Grazie mille per la
[...] Tes_2 comunicazione e per la Vostra come sempre grande disponibilità! Speriamo e auguriamoci che tutto finisca il prima possibile”), nonché ringraziamento del Sig., (doc. 11).” Per_2
pag. 7 di 9 E' del tutto evidente che il CCNL si occupa di una modifica a tempo indeterminato delle condizioni contrattuali, distinguendo quelle di lieve entità dalle altre e dettando, quanto a queste ultime, precise scansioni comportamentali che diano effettivamente conto della formazione della comune volontà. Ben diversamente i fatti oggetto di causa: la società ha ritenuto infatti di adottare una politica di sostegno che in nulla ha integrato l'interlocuzione ex art. 3 cit., anche in ragione dell'auspicata natura temporanea ed emergenziale della misura. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita dunque piena conferma.
6. In sede di discussione, a sostegno delle proprie ragioni la società appellante ha addotto e prodotto una pronuncia del Tribunale di Milano (sez. 11^ civile, sent. n. 12/2025) che non induce a diversa valutazione. Innanzi tutto, essa riguarda un rapporto con una società e non con un agente individuale, il che inevitabilmente modifica i criteri di valutazione, sia per la natura in sé del rapporto, sia per la qualità delle parti. In secondo luogo – e ancor più significativamente – è proprio la stessa decisione a dare atto che vi sono differenze di fatto tra il caso là esaminato e quello qui in trattazione: “Si ritiene di potersi discostare dalla pronuncia del Tribunale di Modena, invocata dalla laddove la medesima non pare avere CP_2 adeguatamente tenuto in conto il problema della violazione della forma ex rinuncia tacita alla forma convenzionale (p.7 della sentenza). Inoltre, dal punto di vista fattuale, risulta che il sig. avesse espresso il proprio «biasimo nei confronti CP_1 della condotta tenuta dal preponente», cosa che, nel caso di specie, la non CP_2 ha fatto fino alla diffida del 30.12.2020 (doc.14 ), inviata dopo otto mesi Pt_1 durante i quali non si era lamentata del contributo di solidarietà e aveva fatturato corrispondentemente” (pag. 17, enfasi aggiunta).
7. Da ultimo, non si comprende l'ulteriore considerazione svolta all'udienza di discussione in questa sede e riferita all'erroneità della sentenza laddove ha indicato che oltre al compenso fisso all'agente era riconosciuto quello provvigionale: la previsione è infatti testuale2 e il ne ha dato specifica indicazione già in CP_1 comparsa di costituzione a fronte dell'avversaria opposizione: “5) Il compenso fisso riconosciuto al sig. non è commisurato al fatturato, tuttavia, per tutti gli CP_1 anni di vigenza del contratto, ha sempre percepito un ulteriore bonus legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali ( doc. 6 )” – circostanza rimasta incontestata. 2
pag. 8 di 9 8. L'appello deve dunque essere respinto e le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 500/2023 del Tribunale di Modena pubblicata il giorno 30/11/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 10-7-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta, esemplificativamente, dal doc. H: “Albania: a partire dal 1° giugno sono state riaperte le frontiere terrestri e l'ingresso nel paese via terra è permesso agli stranieri senza più obbligo di auto isolamento. … Austria: le Autorità hanno disposto che a partire dal 16 giugno i residenti o domiciliati in Austria o negli altri Paesi appartenenti allo Spazio UE-SEE + Svizzera (esclusi Svezia, Portogallo e Spagna, oltre al Regno Unito) possano far ingresso in Austria via terra o via aerea senza obbligo di presentare un certificato medico … PR: a partire dal 9 giugno sono stati progressivamente ristabiliti i collegamenti aerei passeggeri tra PR ed alcuni paesi suddivisi dalle autorità cipriote, tra cui l'Italia. … AR: a partire dal 27 giugno è prevista l'apertura delle frontiere danesi, anche per scopi turistici, nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea ed Area Schengen, senza obbligo di quarantena domiciliare… Francia: a partire dal 15 giugno sono abolite le restrizioni alla circolazione attraverso le frontiere interne (terrestri, aeree e marittime) dell'Unione Europea. Le persone provenienti dai paesi dell'Unione Europea, fra cui chi proviene dall'Italia possono entrare in Francia senza restrizioni, come avveniva fino a prima del 18 marzo 2020. Non è più necessaria l'autocertificazione all'ingresso, né sono richiesti periodi di isolamento domiciliare. … Germania: a partire dal 16 giugno la Germania ha abolito tutti i controlli e le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia …”