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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5261 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
e il Presidente della , Parte_1 Parte_1
n.q. di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale di riordino della rete ospedaliera, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Longo e Flavia
Mangione, con elezione di domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti. attori/opponenti contro
e per essa la mandataria CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino (della
[...]
con elezione di domicilio a Roma largo Controparte_3
Arrigo VII, 4.
Convenuta/opposta
e nei confronti di
Controparte_4 terzo chiamato/contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla e dal n.q. di Parte_2 Parte_3
Commissario Delegato avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2013 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso dell' per il pagamento CP_1 della somma di euro 417.701,00 oltre interessi moratori e spese a titolo di saldo della fattura ceduta dal Pt_4 Controparte_4
.
[...]
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi: a) con il primo motivo la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziando che i rapporti contrattuali da cui derivavano i crediti ceduti dal ad erano Parte_5 CP_1 intercorsi con il n.q. di Commissario delegato Parte_3 ossia con un organo straordinario di nomina governativa e non con la
Presidenza ; b) con il secondo motivo è stato Pt_1 Parte_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che CP_1 la cessione invocata non si sarebbe perfezionata a ragione del rifiuto della cessione opposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016; c) con il terzo motivo è stata dedotta in ogni caso l'estinzione del credito, in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato al e quindi al creditore apparente ex art 1189 c.c.. La Controparte_4 parte opponente ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il . Controparte_4
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo per le ragioni spiegate con la comparsa di costituzione. In particolare, ha evidenziato che il rapporto contrattuale da cui scaturirebbe il credito azionato è intercorso tra l'appaltatrice e il Presidente della Controparte_4 Controparte_4
nella qualità di Commissario delegato per l'attuazione Parte_1 degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, senza che tuttavia tale delega di funzioni avesse fatto sorgere un nuovo soggetto giuridico. Ha ribadito poi la validità ed efficacia della cessione in quanto avvenuta ai sensi dell'art.130 del 30.04.1999 che non prevede né la forma pubblica dell'atto di cessione né di acquisire il consenso da parte del debitore (anche nei termini del silenzio assenso) per renderlo opponibile al debitore ed ai terzi. Ha infine osservato che in ogni caso il pagamento eseguito dalla il 18/10/2022 in favore del Pt_1
non avrebbe avuto alcun effetto Controparte_4 estintivo nei confronti della cessionaria, in quanto l'amministrazione debitrice era già a conoscenza della intervenuta cessione del credito, prima di pagare la fattura al cedente. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, il non si è costituito. CP_4
Così ricostruita la vicenda, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Parte_2
Il rapporto contrattuale da cui scaturisce il credito azionato, invero, è intercorso tra l'appaltatrice e il Controparte_4
Presidente della n.q. di Commissario delegato dal Parte_2
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, a ciò espressamente autorizzato dalla legge (dl 34/20 convertito in legge
17 luglio 2020 n. 77).
Ebbene, come già osservato da questo Tribunale, tale delega di funzioni dal Governo centrale all'organo di vertice dell'amministrazione regionale siciliana non ha comportato la creazione di un nuovo soggetto giuridico né di un diverso organo dell'amministrazione regionale o centrale (v. sentenza Tribunale di Palermo Sez. V Civile n.3917/2023 dell'11/09/2023).
Piuttosto il Governo centrale (delegante) titolare del relativo potere amministrativo in materia ha attribuito, mediante un proprio atto,
l'esercizio di tale potere al Presidente della (delegato) e Parte_2 alla struttura burocratica di cui questi si avvale nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Tale delega va più correttamente inquadrata nell'istituto di diritto pubblico della «delegazione amministrativa», per effetto della quale, gli atti del delegato (e le conseguenti responsabilità - anche - di ordine patrimoniale) sono imputabili direttamente a quest'ultimo e non al delegante (Cassazione n. 3917/2023 pubbl. il 11/09/2023).
Ciò posto, nel merito la fattispecie in esame deve ritenersi regolata dal combinato disposto dell'art. art. 4, comma 4- bis della legge 130/1999 e
106 del DLgs 50/2016, norme che si applicano alla fattispecie posto che i crediti oggetto della cessione derivano dal contratto di appalto intercorso tra il e il Soggetto Controparte_4
Attuatore nominato dal Presidente della n.q. di Parte_2
Commissario Delegato e stipulato il 22.7.2021, quindi, in data successiva all'entrata in vigore delle norme suddette.
Più nello specifico, l'art. 106, comma 13, del Codice è norma speciale che deroga al regime generale della cessione dei crediti di cui al codice civile, diversamente declinando, per le sole cessioni soggette alla legge factoring, il principio di cui all'art. 70 del RD n. 2440/1923 sulla necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Anche l'art. 4, comma 4 bis della Legge 130, nella parte in cui, per le sole operazioni di cartolarizzazione, deroga espressamente agli art. 69 e
70 del RD n. 2440/1923 e quindi anche al principio della necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura, costituisce norma derogatoria di carattere eccezionale (in quanto la sua applicabilità
è strettamente limitata alle operazioni di cartolarizzazione di crediti) che, per un ambito soggettivo ed oggettivo diverso, assolve alla medesima funzione assolta dall'art. 106, comma 13, del Codice per le cessioni rientrati nell'ambito di applicabilità della legge factoring.
Dunque, le due disposizioni sono parimenti derogatorie (per ambiti oggettivi e soggettivi del tutto diversi) delle medesime disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923 e dunque fanno “eccezione” a tali disposizioni.
L'apparente conflitto tra le due normative non può, tuttavia, risolversi considerando prevalente la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016), in quanto successiva alla norma del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999, poiché, invero, la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.
Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto se tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.
Neppure è possibile ricorrere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le
“cartolarizzazioni” nell'ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.
Ritiene pertanto il Tribunale, condividendo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza sia amministrativa, sia ordinaria, che la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999
(come modificata dal D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014), relativa alla cessione di crediti effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, prevale sulla normativa generale in materia di cessione dei crediti contenuta nell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, anche se ha ad oggetto crediti derivanti da un contratto di appalto pubblico, come nella specie, non richiedendosi quindi le formalità previste dall'art. 106, comma 13, del Codice ed in particolare la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata e l'adesione della
Pubblica Amministrazione (v. Tribunale di Napoli sentenza n. 5020 del
21 maggio 2025 Consiglio di Stato n. 05561/2020; Tribunale Catania
n.2649 del 20 maggio 2025; TAR Campania n. 2583/2019 e n.
1701/2019).
La cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, dunque, produce piena efficacia nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla notifica al debitore ceduto, senza che quest'ultimo possa esercitare il potere di rifiuto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Tale conclusione appare ancor più ragionevole se si considera che la ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni è proprio quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività.
Così individuata la normativa che regola la fattispecie in esame, dunque, nessun valore può attribuirsi al rifiuto della cessione espresso dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n.
50/2016 in data 18.10.2022 per non essere stata questa stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a fronte della pubblicazione del contratto quadro di cessione sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del
01.07.2021, della successiva comunicazione via pec in data 12 ottobre
2021, del contratto di cessione dei crediti del 5/10/2022 (modificato il
10/10/2022) e della intervenuta cessione della fattura in favore Pt_4 di comunicata alla Regione via pec il 12 ottobre 2022 (v.doc CP_1
11 del fascicolo monitorio).
Pur tuttavia, non può non considerarsi il comportamento tenuto dal
(creditore cedente), il quale con comunicazione in data 12 CP_4 ottobre 2022 diretta al Soggetto Attuatore, espressamente ha chiesto di effettuare i pagamenti relativi alla commessa oggetto del presente giudizio direttamente in suo favore anziché in favore dell' (v. CP_1 doc. alleg. 2 all'atto di citazione), ulteriormente sollecitando in data
18.10.2022 il pagamento della Fattura Parte_6
LT in proprio favore “al fine di poter onorare i
[...] pagamenti nei confronti dei fornitori per l'approvvigionamento di materiali ed apparecchiature necessarie per il proseguimento delle lavorazioni in maniera spedita e nel rispetto del cronoprogramma”. Ebbene, l'ambiguità del comportamento tenuto del vale a CP_4 giustificare l'errore in cui è incorsa l'amministrazione opponente che si
è determinata in data 18.10.2022 a pagare la fattura in oggetto direttamente al anziché come avrebbe dovuto in favore CP_4 dell' CP_1
Ricorre, quindi, nella specie l'ipotesi disciplinata dall'art. 1189 cc secondo cui il pagamento al creditore apparente libera il debitore se questi prova di aver agito in buona fede, basandosi su circostanze univoche che lo facevano apparire legittimato a ricevere il pagamento.
Consegue che l' pur essendo, per le ragioni anzi dette, CP_1
l'effettivo creditore non può più esigere il pagamento dal debitore che deve invece ritenersi liberato per effetto del pagamento in buona fede effettuato in favore del cedente.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, difettando il presupposto dell'attualità della pretesa nei confronti dell'amministrazione opponente, fermo restando il diritto dell' di agire in separato giudizio nei CP_1 confronti del creditore apparente ( per recuperare il CP_4 pagamento ricevuto, secondo le regole della ripetizione dell'indebito
(art.1189 II comma cc).
Infine, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2
e dal n.q.,
[...] Parte_3
Revoca il decreto ingiuntivo n. 52/2013 emesso dal Tribunale di Palermo il 2 gennaio 2023.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite
Così deciso a Palermo il 3/12/2025.
Il Giudice
EL PI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5261 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
e il Presidente della , Parte_1 Parte_1
n.q. di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale di riordino della rete ospedaliera, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Longo e Flavia
Mangione, con elezione di domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti. attori/opponenti contro
e per essa la mandataria CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino (della
[...]
con elezione di domicilio a Roma largo Controparte_3
Arrigo VII, 4.
Convenuta/opposta
e nei confronti di
Controparte_4 terzo chiamato/contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla e dal n.q. di Parte_2 Parte_3
Commissario Delegato avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2013 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso dell' per il pagamento CP_1 della somma di euro 417.701,00 oltre interessi moratori e spese a titolo di saldo della fattura ceduta dal Pt_4 Controparte_4
.
[...]
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi: a) con il primo motivo la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziando che i rapporti contrattuali da cui derivavano i crediti ceduti dal ad erano Parte_5 CP_1 intercorsi con il n.q. di Commissario delegato Parte_3 ossia con un organo straordinario di nomina governativa e non con la
Presidenza ; b) con il secondo motivo è stato Pt_1 Parte_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che CP_1 la cessione invocata non si sarebbe perfezionata a ragione del rifiuto della cessione opposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016; c) con il terzo motivo è stata dedotta in ogni caso l'estinzione del credito, in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato al e quindi al creditore apparente ex art 1189 c.c.. La Controparte_4 parte opponente ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il . Controparte_4
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo per le ragioni spiegate con la comparsa di costituzione. In particolare, ha evidenziato che il rapporto contrattuale da cui scaturirebbe il credito azionato è intercorso tra l'appaltatrice e il Presidente della Controparte_4 Controparte_4
nella qualità di Commissario delegato per l'attuazione Parte_1 degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, senza che tuttavia tale delega di funzioni avesse fatto sorgere un nuovo soggetto giuridico. Ha ribadito poi la validità ed efficacia della cessione in quanto avvenuta ai sensi dell'art.130 del 30.04.1999 che non prevede né la forma pubblica dell'atto di cessione né di acquisire il consenso da parte del debitore (anche nei termini del silenzio assenso) per renderlo opponibile al debitore ed ai terzi. Ha infine osservato che in ogni caso il pagamento eseguito dalla il 18/10/2022 in favore del Pt_1
non avrebbe avuto alcun effetto Controparte_4 estintivo nei confronti della cessionaria, in quanto l'amministrazione debitrice era già a conoscenza della intervenuta cessione del credito, prima di pagare la fattura al cedente. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, il non si è costituito. CP_4
Così ricostruita la vicenda, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Parte_2
Il rapporto contrattuale da cui scaturisce il credito azionato, invero, è intercorso tra l'appaltatrice e il Controparte_4
Presidente della n.q. di Commissario delegato dal Parte_2
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, a ciò espressamente autorizzato dalla legge (dl 34/20 convertito in legge
17 luglio 2020 n. 77).
Ebbene, come già osservato da questo Tribunale, tale delega di funzioni dal Governo centrale all'organo di vertice dell'amministrazione regionale siciliana non ha comportato la creazione di un nuovo soggetto giuridico né di un diverso organo dell'amministrazione regionale o centrale (v. sentenza Tribunale di Palermo Sez. V Civile n.3917/2023 dell'11/09/2023).
Piuttosto il Governo centrale (delegante) titolare del relativo potere amministrativo in materia ha attribuito, mediante un proprio atto,
l'esercizio di tale potere al Presidente della (delegato) e Parte_2 alla struttura burocratica di cui questi si avvale nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Tale delega va più correttamente inquadrata nell'istituto di diritto pubblico della «delegazione amministrativa», per effetto della quale, gli atti del delegato (e le conseguenti responsabilità - anche - di ordine patrimoniale) sono imputabili direttamente a quest'ultimo e non al delegante (Cassazione n. 3917/2023 pubbl. il 11/09/2023).
Ciò posto, nel merito la fattispecie in esame deve ritenersi regolata dal combinato disposto dell'art. art. 4, comma 4- bis della legge 130/1999 e
106 del DLgs 50/2016, norme che si applicano alla fattispecie posto che i crediti oggetto della cessione derivano dal contratto di appalto intercorso tra il e il Soggetto Controparte_4
Attuatore nominato dal Presidente della n.q. di Parte_2
Commissario Delegato e stipulato il 22.7.2021, quindi, in data successiva all'entrata in vigore delle norme suddette.
Più nello specifico, l'art. 106, comma 13, del Codice è norma speciale che deroga al regime generale della cessione dei crediti di cui al codice civile, diversamente declinando, per le sole cessioni soggette alla legge factoring, il principio di cui all'art. 70 del RD n. 2440/1923 sulla necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Anche l'art. 4, comma 4 bis della Legge 130, nella parte in cui, per le sole operazioni di cartolarizzazione, deroga espressamente agli art. 69 e
70 del RD n. 2440/1923 e quindi anche al principio della necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura, costituisce norma derogatoria di carattere eccezionale (in quanto la sua applicabilità
è strettamente limitata alle operazioni di cartolarizzazione di crediti) che, per un ambito soggettivo ed oggettivo diverso, assolve alla medesima funzione assolta dall'art. 106, comma 13, del Codice per le cessioni rientrati nell'ambito di applicabilità della legge factoring.
Dunque, le due disposizioni sono parimenti derogatorie (per ambiti oggettivi e soggettivi del tutto diversi) delle medesime disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923 e dunque fanno “eccezione” a tali disposizioni.
L'apparente conflitto tra le due normative non può, tuttavia, risolversi considerando prevalente la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016), in quanto successiva alla norma del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999, poiché, invero, la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.
Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto se tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.
Neppure è possibile ricorrere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le
“cartolarizzazioni” nell'ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.
Ritiene pertanto il Tribunale, condividendo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza sia amministrativa, sia ordinaria, che la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999
(come modificata dal D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014), relativa alla cessione di crediti effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, prevale sulla normativa generale in materia di cessione dei crediti contenuta nell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, anche se ha ad oggetto crediti derivanti da un contratto di appalto pubblico, come nella specie, non richiedendosi quindi le formalità previste dall'art. 106, comma 13, del Codice ed in particolare la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata e l'adesione della
Pubblica Amministrazione (v. Tribunale di Napoli sentenza n. 5020 del
21 maggio 2025 Consiglio di Stato n. 05561/2020; Tribunale Catania
n.2649 del 20 maggio 2025; TAR Campania n. 2583/2019 e n.
1701/2019).
La cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, dunque, produce piena efficacia nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla notifica al debitore ceduto, senza che quest'ultimo possa esercitare il potere di rifiuto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Tale conclusione appare ancor più ragionevole se si considera che la ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni è proprio quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività.
Così individuata la normativa che regola la fattispecie in esame, dunque, nessun valore può attribuirsi al rifiuto della cessione espresso dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n.
50/2016 in data 18.10.2022 per non essere stata questa stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a fronte della pubblicazione del contratto quadro di cessione sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del
01.07.2021, della successiva comunicazione via pec in data 12 ottobre
2021, del contratto di cessione dei crediti del 5/10/2022 (modificato il
10/10/2022) e della intervenuta cessione della fattura in favore Pt_4 di comunicata alla Regione via pec il 12 ottobre 2022 (v.doc CP_1
11 del fascicolo monitorio).
Pur tuttavia, non può non considerarsi il comportamento tenuto dal
(creditore cedente), il quale con comunicazione in data 12 CP_4 ottobre 2022 diretta al Soggetto Attuatore, espressamente ha chiesto di effettuare i pagamenti relativi alla commessa oggetto del presente giudizio direttamente in suo favore anziché in favore dell' (v. CP_1 doc. alleg. 2 all'atto di citazione), ulteriormente sollecitando in data
18.10.2022 il pagamento della Fattura Parte_6
LT in proprio favore “al fine di poter onorare i
[...] pagamenti nei confronti dei fornitori per l'approvvigionamento di materiali ed apparecchiature necessarie per il proseguimento delle lavorazioni in maniera spedita e nel rispetto del cronoprogramma”. Ebbene, l'ambiguità del comportamento tenuto del vale a CP_4 giustificare l'errore in cui è incorsa l'amministrazione opponente che si
è determinata in data 18.10.2022 a pagare la fattura in oggetto direttamente al anziché come avrebbe dovuto in favore CP_4 dell' CP_1
Ricorre, quindi, nella specie l'ipotesi disciplinata dall'art. 1189 cc secondo cui il pagamento al creditore apparente libera il debitore se questi prova di aver agito in buona fede, basandosi su circostanze univoche che lo facevano apparire legittimato a ricevere il pagamento.
Consegue che l' pur essendo, per le ragioni anzi dette, CP_1
l'effettivo creditore non può più esigere il pagamento dal debitore che deve invece ritenersi liberato per effetto del pagamento in buona fede effettuato in favore del cedente.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, difettando il presupposto dell'attualità della pretesa nei confronti dell'amministrazione opponente, fermo restando il diritto dell' di agire in separato giudizio nei CP_1 confronti del creditore apparente ( per recuperare il CP_4 pagamento ricevuto, secondo le regole della ripetizione dell'indebito
(art.1189 II comma cc).
Infine, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2
e dal n.q.,
[...] Parte_3
Revoca il decreto ingiuntivo n. 52/2013 emesso dal Tribunale di Palermo il 2 gennaio 2023.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite
Così deciso a Palermo il 3/12/2025.
Il Giudice
EL PI