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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 246 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE CARMELINA, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.06.2023, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'interesse del proprio figlio minore per opporsi all'esito del ricorso per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva solo parzialmente accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di frequenza ex art. 1 e 2 L. 118/71. Aveva dedotto, in fatto, che in data 25.02.2021 aveva inoltrato domanda alla competente Commissione Sanitaria, ai fini della visita di accertamento per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza, previo riconoscimento del requisito sanitario, ma la CMI di Isernia che lo riconosceva “NON INVALIDO” con diagnosi di “disturbi misti delle capacità scolastiche e della scrittura”. Ritenendo la propria situazione di maggior gravità rispetto a quanto accertato dalla suddetta Commissione Medica, i genitori del adivano le vie legali presso il Per_1
Tribunale di Isernia e veniva espletato ATP che si concludeva con la diagnosi di “Disturbi misti delle capacità scolastiche e disturbi dell'espressione scritta” e il riconoscimento dello stato di invalidi ex L. 289/1990, solo per il periodo compreso dalla data della domanda amministrativa e fino 25.02.2021 al 27.08.2021, nonché dal 15.07.2022 al 07.11.2022. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e CP_1 maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costituita l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico alla dott.ssa Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 118/1971 si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che … abbiano difficoltà persisitenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La valutazione dei minori disabili, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza, è regolamentata dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, n°289: “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, … è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza…” L'indennità di frequenza mira dunque a favorire il recupero e inserimento sociale del minore disabile, laddove il metro di valutazione del minore è la sua difficoltà persistente nella funzione di apprendimento, di comunicazione, di movimento, di relazione interpersonale e di integrazione, di gioco, difficoltà che deve essere in grado di condizionare il minore impedendogli un corretto e completo sviluppo psico fisico. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha rivisto, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u.. In particolare, ha affermato: “gli accertamenti svolti in tale sede, integrati alla documentazione medica in Atti e richiesta in occasione della presente indagine, hanno permesso di focalizzare a carico del minore un Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia, in attuale trattamento psicoterapico e pedagogico. L'ultima valutazione NPI effettuata il 17/05/2024 ed esibita in occasione dell'indagine peritale mostra: normodotazione cognitiva, competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità; competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale;
abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo;
disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate;
area affettivo relazionale: armonica;
pertanto si consigliava di adattare l'approccio didattico educativo alle specifiche difficoltà di ordine strumentale, anche nei criteri di valutazione, guidare l'alunno all'uso di strategie di studio al suo stile cognitivo e ad una maggiore consapevolezza metacognitiva, nonché si suggerivano misure dispensative e compensative scolastiche. Il minore usifruisce di un piano didattico personalizzato, effettua un percorso terapeutico riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale, nonché un trattamento pedagogico (doposcuola, laboratori e strategie di apprendimento DSA). Pertanto, considerati: l'evidenza di disturbi a livello delle aree linguistiche, delle abilità visuo percettive, delle competenze motorio prassiche, delle competenze attentive e mnestiche, delle abilità scolastiche, il quoziente intellettivo documentato (nel 2020 descritto inferiore alla media), il ricorso documentato ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale, si ritiene che allo stato il minore presenti difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età – (minore invalido) – dalla data della domanda amministrativa con revisione nel giugno 2026.” È da sottolineare che il consulente ha risposto anche alle osservazioni mosse da parte resistente, affermando che “la normodotazione cognitiva non può essere considerata l'unico parametro volto ad indicare il funzionamento del minore al cospetto delle funzioni e compiti proprie dell'età. Inoltre si rappresenta che lo stesso, per la patologia di cui è affetto (Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia) ricorra ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale. Si ritiene altresì che sebbene l'ultima valutazione NPI del 17.05.2024 indichi una normodotazione cognitiva, l'evidenza di inadeguatezza di molte aree esplorate (competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità, competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale, abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo, disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate, area affettivo relazionale: armonica), che rappresentano aree fondamentali nella valutazione delle funzioni proprie dell'età, in grado di consentire uno sviluppo psico fisico armonioso nell'ambito scolastico, nell'ambito ludico ricreativo e nell'ambito relazionale, consentono di ritenere il minore ai sensi dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, Persona_3
n°289.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta, sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo. Le CP_1 spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) in capo a dal 25.02.2021 (data della domanda amministrativa), con Persona_1 revisione a giugno 2026”; - Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2.232, oltre iva, spese generali e c.p.a., da attribuirsi al difensore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 05.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 246 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE CARMELINA, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.06.2023, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'interesse del proprio figlio minore per opporsi all'esito del ricorso per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva solo parzialmente accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di frequenza ex art. 1 e 2 L. 118/71. Aveva dedotto, in fatto, che in data 25.02.2021 aveva inoltrato domanda alla competente Commissione Sanitaria, ai fini della visita di accertamento per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza, previo riconoscimento del requisito sanitario, ma la CMI di Isernia che lo riconosceva “NON INVALIDO” con diagnosi di “disturbi misti delle capacità scolastiche e della scrittura”. Ritenendo la propria situazione di maggior gravità rispetto a quanto accertato dalla suddetta Commissione Medica, i genitori del adivano le vie legali presso il Per_1
Tribunale di Isernia e veniva espletato ATP che si concludeva con la diagnosi di “Disturbi misti delle capacità scolastiche e disturbi dell'espressione scritta” e il riconoscimento dello stato di invalidi ex L. 289/1990, solo per il periodo compreso dalla data della domanda amministrativa e fino 25.02.2021 al 27.08.2021, nonché dal 15.07.2022 al 07.11.2022. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e CP_1 maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costituita l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico alla dott.ssa Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 118/1971 si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che … abbiano difficoltà persisitenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La valutazione dei minori disabili, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza, è regolamentata dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, n°289: “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, … è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza…” L'indennità di frequenza mira dunque a favorire il recupero e inserimento sociale del minore disabile, laddove il metro di valutazione del minore è la sua difficoltà persistente nella funzione di apprendimento, di comunicazione, di movimento, di relazione interpersonale e di integrazione, di gioco, difficoltà che deve essere in grado di condizionare il minore impedendogli un corretto e completo sviluppo psico fisico. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha rivisto, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u.. In particolare, ha affermato: “gli accertamenti svolti in tale sede, integrati alla documentazione medica in Atti e richiesta in occasione della presente indagine, hanno permesso di focalizzare a carico del minore un Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia, in attuale trattamento psicoterapico e pedagogico. L'ultima valutazione NPI effettuata il 17/05/2024 ed esibita in occasione dell'indagine peritale mostra: normodotazione cognitiva, competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità; competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale;
abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo;
disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate;
area affettivo relazionale: armonica;
pertanto si consigliava di adattare l'approccio didattico educativo alle specifiche difficoltà di ordine strumentale, anche nei criteri di valutazione, guidare l'alunno all'uso di strategie di studio al suo stile cognitivo e ad una maggiore consapevolezza metacognitiva, nonché si suggerivano misure dispensative e compensative scolastiche. Il minore usifruisce di un piano didattico personalizzato, effettua un percorso terapeutico riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale, nonché un trattamento pedagogico (doposcuola, laboratori e strategie di apprendimento DSA). Pertanto, considerati: l'evidenza di disturbi a livello delle aree linguistiche, delle abilità visuo percettive, delle competenze motorio prassiche, delle competenze attentive e mnestiche, delle abilità scolastiche, il quoziente intellettivo documentato (nel 2020 descritto inferiore alla media), il ricorso documentato ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale, si ritiene che allo stato il minore presenti difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età – (minore invalido) – dalla data della domanda amministrativa con revisione nel giugno 2026.” È da sottolineare che il consulente ha risposto anche alle osservazioni mosse da parte resistente, affermando che “la normodotazione cognitiva non può essere considerata l'unico parametro volto ad indicare il funzionamento del minore al cospetto delle funzioni e compiti proprie dell'età. Inoltre si rappresenta che lo stesso, per la patologia di cui è affetto (Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia) ricorra ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale. Si ritiene altresì che sebbene l'ultima valutazione NPI del 17.05.2024 indichi una normodotazione cognitiva, l'evidenza di inadeguatezza di molte aree esplorate (competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità, competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale, abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo, disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate, area affettivo relazionale: armonica), che rappresentano aree fondamentali nella valutazione delle funzioni proprie dell'età, in grado di consentire uno sviluppo psico fisico armonioso nell'ambito scolastico, nell'ambito ludico ricreativo e nell'ambito relazionale, consentono di ritenere il minore ai sensi dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, Persona_3
n°289.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta, sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo. Le CP_1 spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) in capo a dal 25.02.2021 (data della domanda amministrativa), con Persona_1 revisione a giugno 2026”; - Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2.232, oltre iva, spese generali e c.p.a., da attribuirsi al difensore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 05.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio