CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 64/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 64 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 10/2025, pubblicata in data 07/01/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione del giudice del lavoro depositato il 24.11.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
lamentando l'erronea attribuzione dell'anzianità di Controparte_1 servizio, come collaboratore scolastico, per mancato riconoscimento integrale del periodo svolto in pre-ruolo. Premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) dal 1.9.2009 dopo avere espletato diversi anni di precariato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' 3. CP_4
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 mesi 11 giorni 5, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 13.151,53 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi CP_5 previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di 3
carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato”.
Si costituiva il unitamente all CP_1 [...] rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni: “- In via preliminare, accertare la prescrizione quinquennale delle somme (…);
- Nel merito, respingere il presente ricorso rigettando le pretese vantate dai ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto e condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c..
- In caso di condanna alle spese si prega codesto Illustrissimo Tribunale di considerare la serialità dell'odierno contenzioso”.
Il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe così statuiva: “dichiara il diritto della parte ricorrente, all'atto della sua immissione in ruolo e superamento del periodo di prova, al riconoscimento della progressione di carriera e/o stipendiale fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato;
- condanna il convenuto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed CP_1 economici di anni 8 mesi 11 e giorni 5 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle conseguenti differenze economiche maturate e quantificate in euro 3.952,68, oltre i ratei di
13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
In particolare compensava le spese di lite in considerazione della “… novità della questione giuridica trattata e le oscillazioni giurisprudenziali, anche sovranazionali… ”.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, formulando due motivi di gravame: I) violazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e l'insussistenza di “gravi ed eccezionali motivi” atti a giustificare la compensazione delle spese;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c sul rilievo della insussistenza dell'assunto 4
della “novità” delle questioni esaminate in quanto contraddetto da copiosa giurisprudenza richiamata.
Ha concluso chiedendo di “CONDANNARE il Controparte_7
a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio
[...] nella misura di € 2.109,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
CONDANNARE il (…) al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi”.
Il si è costituito resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In ossequio al combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c., le spese del giudizio sono poste, di regola, a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, la compensazione è, altresì, ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite è soggetto all'onere di motivazione, il cui assolvimento costituisce requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e non è soddisfatto da motivazioni apparenti o di mero principio, perché dette tipologie di motivazione, in quanto ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, non consentono il necessario controllo di congruenza e legittimità dell'esercitato potere rispetto al caso di specie (v. Cass. n.4360/2019, n.22598/2018, n.10042/2018, n.9186/2018, n.23940/2017, n.22310/2017).
L'appellante è stato vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che il Tribunale ha ravvisato e accertato la fondatezza della pretesa azionata 5
nei confronti del , ma tuttavia ha interamente compensato le spese di CP_1 lite con la motivazione sopra richiamata che effettivamente risulta censurabile, posto che la questione relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità in pre-ruolo del personale , assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non era “questione nuova” essendo la stessa già stata affrontata, con esito favorevole in numerose pronunce della Corte di Cassazione tra cui la n. 31150 del 28.11.2019 (v. Cass. n. 5215/2023; n. 2924/2020; n. 20218/2019; n. 22558/2016 e n. 23868/2016) le cui motivazioni risultano conformi ai numerosi arresti della CGUE. Peraltro, tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stato richiamato nella gravata sentenza.
Inoltre, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 24 novembre 2023 allorquando il principio di diritto posto a fondamento della decisione impugnata era già contenuto non solo nelle pronunce richiamate, ma anche in numerose decisioni di merito.
Quanto poi alla possibilità del giudice di compensare le spese di lite per
“gravi ed eccezionali ragioni” che -come è noto- non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate dovendosi individuare ed esplicitare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito nella motivazione, queste devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cfr. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546), non rinvenibili nel caso di specie.
Pertanto il Tribunale, in base al principio sulla soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla liquidazione dei compensi secondo il CP_1 valore della controversia ed in base ai parametri normativi vigenti.
I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite sono indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. n.147/2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle 6
condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Considerato che il merito del giudizio non presentava elevata importanza o difficoltà, tenendo conto del valore della controversia, dei valori tariffari di cui alla tabella allegata al D.M. 147/2022, dello scaglione di riferimento ed in aderenza ai minimi tariffari, queste vengono liquidate in euro 2.109,00 risultante dalla somma di euro 911,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 809,00 per la fase decisionale;
mentre nulla viene disposto per la fase istruttoria non richiesta né espletata.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico del stante la sua soccombenza, la Corte richiama CP_1 il principio secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Parimenti, per la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della semplicità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata (cfr. Cass. n.10206/2021), con conseguente liquidazione nella misura di euro 962,00.
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio, determinate come in dispositivo, seguono la soccombenza del , con distrazione in favore CP_1 del procuratore della parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, così provvede: condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1 primo grado di giudizio che liquida in € 2.109,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il appellato al pagamento delle spese del grado in CP_1 favore dell'appellante che liquida in € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. 7
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 64/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 64 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 10/2025, pubblicata in data 07/01/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione del giudice del lavoro depositato il 24.11.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
lamentando l'erronea attribuzione dell'anzianità di Controparte_1 servizio, come collaboratore scolastico, per mancato riconoscimento integrale del periodo svolto in pre-ruolo. Premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) dal 1.9.2009 dopo avere espletato diversi anni di precariato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' 3. CP_4
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 mesi 11 giorni 5, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 13.151,53 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi CP_5 previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di 3
carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato”.
Si costituiva il unitamente all CP_1 [...] rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni: “- In via preliminare, accertare la prescrizione quinquennale delle somme (…);
- Nel merito, respingere il presente ricorso rigettando le pretese vantate dai ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto e condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c..
- In caso di condanna alle spese si prega codesto Illustrissimo Tribunale di considerare la serialità dell'odierno contenzioso”.
Il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe così statuiva: “dichiara il diritto della parte ricorrente, all'atto della sua immissione in ruolo e superamento del periodo di prova, al riconoscimento della progressione di carriera e/o stipendiale fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato;
- condanna il convenuto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed CP_1 economici di anni 8 mesi 11 e giorni 5 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle conseguenti differenze economiche maturate e quantificate in euro 3.952,68, oltre i ratei di
13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
In particolare compensava le spese di lite in considerazione della “… novità della questione giuridica trattata e le oscillazioni giurisprudenziali, anche sovranazionali… ”.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, formulando due motivi di gravame: I) violazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e l'insussistenza di “gravi ed eccezionali motivi” atti a giustificare la compensazione delle spese;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c sul rilievo della insussistenza dell'assunto 4
della “novità” delle questioni esaminate in quanto contraddetto da copiosa giurisprudenza richiamata.
Ha concluso chiedendo di “CONDANNARE il Controparte_7
a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio
[...] nella misura di € 2.109,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
CONDANNARE il (…) al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi”.
Il si è costituito resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In ossequio al combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c., le spese del giudizio sono poste, di regola, a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, la compensazione è, altresì, ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite è soggetto all'onere di motivazione, il cui assolvimento costituisce requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e non è soddisfatto da motivazioni apparenti o di mero principio, perché dette tipologie di motivazione, in quanto ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, non consentono il necessario controllo di congruenza e legittimità dell'esercitato potere rispetto al caso di specie (v. Cass. n.4360/2019, n.22598/2018, n.10042/2018, n.9186/2018, n.23940/2017, n.22310/2017).
L'appellante è stato vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che il Tribunale ha ravvisato e accertato la fondatezza della pretesa azionata 5
nei confronti del , ma tuttavia ha interamente compensato le spese di CP_1 lite con la motivazione sopra richiamata che effettivamente risulta censurabile, posto che la questione relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità in pre-ruolo del personale , assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non era “questione nuova” essendo la stessa già stata affrontata, con esito favorevole in numerose pronunce della Corte di Cassazione tra cui la n. 31150 del 28.11.2019 (v. Cass. n. 5215/2023; n. 2924/2020; n. 20218/2019; n. 22558/2016 e n. 23868/2016) le cui motivazioni risultano conformi ai numerosi arresti della CGUE. Peraltro, tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stato richiamato nella gravata sentenza.
Inoltre, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 24 novembre 2023 allorquando il principio di diritto posto a fondamento della decisione impugnata era già contenuto non solo nelle pronunce richiamate, ma anche in numerose decisioni di merito.
Quanto poi alla possibilità del giudice di compensare le spese di lite per
“gravi ed eccezionali ragioni” che -come è noto- non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate dovendosi individuare ed esplicitare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito nella motivazione, queste devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cfr. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546), non rinvenibili nel caso di specie.
Pertanto il Tribunale, in base al principio sulla soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla liquidazione dei compensi secondo il CP_1 valore della controversia ed in base ai parametri normativi vigenti.
I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite sono indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. n.147/2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle 6
condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Considerato che il merito del giudizio non presentava elevata importanza o difficoltà, tenendo conto del valore della controversia, dei valori tariffari di cui alla tabella allegata al D.M. 147/2022, dello scaglione di riferimento ed in aderenza ai minimi tariffari, queste vengono liquidate in euro 2.109,00 risultante dalla somma di euro 911,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 809,00 per la fase decisionale;
mentre nulla viene disposto per la fase istruttoria non richiesta né espletata.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico del stante la sua soccombenza, la Corte richiama CP_1 il principio secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Parimenti, per la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della semplicità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata (cfr. Cass. n.10206/2021), con conseguente liquidazione nella misura di euro 962,00.
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio, determinate come in dispositivo, seguono la soccombenza del , con distrazione in favore CP_1 del procuratore della parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, così provvede: condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1 primo grado di giudizio che liquida in € 2.109,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il appellato al pagamento delle spese del grado in CP_1 favore dell'appellante che liquida in € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. 7
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)