CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ), C.F._8 Parte_9
( , C.F._9 Parte_10
( ), ( ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
( ), Parte_12 C.F._12 Parte_13
( ), ( ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
( ), Parte_15 C.F._15 Parte_16
( ), ( ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Pt_18
( ),
[...] C.F._18 Parte_19
( ), C.F._19 Parte_20
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella come da C.F._20 procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del del Consiglio pro tempore, CP_2 Controparte_3
1
[...] ( ) in persona del pro tempore, P.IVA_2 CP_4 [...]
( ) in persona del Controparte_5 P.IVA_3
Ministro pro tempore e Controparte_6
( ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16291/2022.
Conclusioni per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, A) condannare la Controparte_1 ed i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
[...] CP_7 dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro 10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe. B) Condannare, altresì, la Controparte_1 ed i convenuti, anche a titolo di risarcimento del danno per
[...] CP_7
l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado”.
Conclusioni per parte appellata: “a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori”.
2 FATTO E DIRITTO
Gli odierni attori convenivano in giudizio la Controparte_1
il , il nonché
[...] Controparte_3 Controparte_8 il , ai fini del pagamento di una “adeguata Controparte_6 remunerazione” in relazione al periodo di formazione in Medicina Generale, pari alla differenza tra quanto a suo tempo percepito e la maggior somma stabilita dai DPCM del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007, attuativi del d.lgs. 206/2007 e della legge
13/2007 che ha recepito la direttiva 05/36/CE, ovvero all'integrale importo della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/91- come previsto dal D.L. 325/1994- comunque indicizzata ex art. 6 del decreto stesso. Essi esponevano: di avere frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale negli anni 2006 – 2017 ma di aver goduto di un trattamento in contrasto con le direttive del Consiglio Europeo nn.
75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE e trasfuse nella direttiva n. 93/16/CEE; in base all'art. 3 del D.L. n. 325/1994, in particolare, avevano percepito una borsa di studio pari a quella prevista per i medici specializzandi dal d.lgs. n. 257/91, però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il carico delle spese di copertura assicurativa, di guisa che avevano goduto di un trattamento economico ridotto. Secondo gli attori, pertanto, la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria, perché con i DPCM sopra richiamati era stata garantita un'adeguata remunerazione solo agli altri medici specialisti, nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati;
lo Stato italiano avrebbe invece dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati anche per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 d.lgs n. 257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l.
n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale e di rideterminazione triennale.
Si costituivano in giudizio la e i Controparte_1 CP_7 convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda: nelle direttive comunitarie citate dagli attori manca l'equiparazione tra il corso di formazione
3 specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato tale pronuncia, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie per i motivi indicati nell'atto di citazione -cui si rinvia.
Costituendosi in giudizio la e i Controparte_1 CP_7 hanno resistito al gravame.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 19/5/2025.
L'appello è infondato.
La direttiva 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata;
in ogni caso, essa ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in medicina generale.
Ciò posto, nelle direttive comunitarie richiamate dagli appellanti non è presente alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche, né dette direttive attribuiscono i medesimi diritti di natura economica a coloro che frequentino i rispettivi corsi.
La materia è regolata –secondo la previsione dell'art. 5 della legge n. 212/1990
e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE – dal d.lgs. n. 256/1991, che prevede una disciplina ben diversa da quella del coevo d.lgs. n. 257/1991; la diversità della posizione dei medici specializzati in medicina generale è confermata non solo dalla diversa strutturazione del relativo corso (quale emerge dal d.lgs. n. 256/1991), ma anche dal successivo d.lgs. n. 368/1999 che ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono disciplinati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.).
Ne deriva l'impossibilità di una comparazione tra le due situazioni (v. Cass.
4 18588/2024).
D'altro canto, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 per i medici specializzandi è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. n. 1449/2018).
Dunque, le norme e le regole richiamate dagli appellanti a sostegno delle loro doglianze nulla hanno a che fare con la specializzazione in medicina generale.
Trattandosi di orientamento consolidato, risulta irrilevante il dubbio di costituzionalità e di conformità ai principi comunitari, genericamente evocato nelle difese conclusive.
Si ritiene parimenti infondata la domanda di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/91, che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa di studio.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, ha stabilito al comma 1 che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994"; esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Il blocco della indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3 comma 36 della legge n. 537/1993; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1 commi 66 e 67 della L. n. 662/1995; per il triennio 2000-2002 dall'art. 22 della legge n. 488/1999; per il triennio 2003-2005 dall'art. 36 della legge n. 289/2002; per il
5 triennio 2006-2008 dall'art. 1 c. 212 della legge n. 266/2005, per il biennio 2009-2010 dall'art. 41, comma 7, del d.l. n. 207/2008 e per il triennio 2011-2013 dall'art. 8, comma 13, d.l. n. 78/2010.
Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi: l'art. 1 comma 33, della l.n. 549/1995, interpretando autenticamente le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6 d.l. n. 384/1992, ha stabilito che le stesse devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del d.lgs.
n. 257/91.
Infine, in base alla disposizione contenuta nell' art. 22 l.n. 488/1999 la disposizione così interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della l.n.
289/2002 per il triennio 2003- 2005 e dall'art. 1, comma 212, l.n. 266/2005 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 4449/2018).
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione connessa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in euro 25.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
6 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
7 2