Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1345/2024
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FLAMINIA 203 ROMA presso lo studio dell'avv. CATTIVERA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Via Podgora n. 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RAIMONDI GIUSEPPE PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio, III sezione civile, Giudice unico dott. Nicola Cosentino, n. 455/2024 del
27.3.2024 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 27.3.2024 mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, repertorio n. 783/2024 del 27.3.2024, emessa all'esito del procedimento R.G. 4287/2024, notificata al sottoscritto difensore a mezzo pec in data 27.3.2024, in accoglimento del quinto motivo di appello:
- annullare le condanne ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c. pronunciate d'ufficio nel giudizio di prime cure nei confronti dell'appellante per insussistenza dei relativi presupposti applicativi;
- condannare il appellato alla restituzione dell'importo di euro 7.500,00 pagato CP_1 spontaneamente dall'appellante in esecuzione della statuizione di condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96, oltre interessi legali di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.;
- compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ritenuta la propria competenza a conoscere della causa in discussione e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare: In via principale, nel merito:
1. confermare la sentenza n. 455/2024 (RG4287/2023) del Tribunale di Busto Arsizio, GU
Cosentino, in data 27.03.2024, notificata in pari data, per tutti i motivi esposti;
In subordine:
2. accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dal (odierno) appellato che si CP_1 riportano qui di seguito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza1 a conoscere della causa in discussione e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare: In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare il decorso del termine ex art. 1454 c.c. ed il conseguente inadempimento della Controparte_2 con sede legale in Roma (RM) Piazzale Delle Belle Arti 3 (codice fiscale ), in
[...] P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore alle obbligazioni di cui al contratto di appalto del 26.06.2023, nei confronti del per tutti i motivi Controparte_1 sopra richiamati (in fatto e diritto) nessuno escluso, e per l'effetto, rilevare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la società convenuta al pagamento in favore del CP_1 ricorrente da somma di Euro 100.000,00=, o di qualsivoglia somma che il Giudice adito riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
In subordine, nel merito:
2. Accertare
l'inadempimento grave ex art. 1455 c.c. della con sede Controparte_2 legale in Roma (RM) Piazzale Delle Belle Arti 3 (codice fiscale , in persona P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore alle obbligazioni di cui al contratto di
2 R.G. N. 1345/2024
appalto del 26.06.2023, nei confronti del per tutti i motivi sopra CP_1 CP_1 richiamati (in fatto e diritto) nessuno escluso, e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente CP_1 da somma di Euro 100.000,00=, o di qualsivoglia somma che il Giudice adito riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
In ogni caso:
3. Respingere ogni domanda, eccezione e deduzione della parte resistente nei confronti del concludente, in quanto infondata, per i motivi esposti;
In ogni caso:
4. Condannare l'intimata alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
In ogni caso:
3. rigettare tutte le domande, eccezioni, istanze deduzioni avversarie, per tutti i motivi esposti, nessuno escluso;
4. condannare l'intimata alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio, che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo pagato, svolta dal di nei confronti di Parte_2 CP_1 Controparte_2
Tra le parti era intercorso un contratto di appalto diretto a realizzare opere di efficientamento energetico, assistite dal superbonus “110%”.
La sentenza appellata ha accolto integralmente la domanda attorea, a cui aveva resistito. CP_2
Il Tribunale, ritenendo le difese articolate da non solo infondate, ma anche strumentali e CP_2 defatigatorie, ha inflitto alla stessa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la condanna per lite temeraria per € 7.500,00 in favore dell'attrice, nonché la condanna ex art. 96 c. 4 c.p.c. per €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
ha proposto appello, sulla base di cinque motivi, quattro dei quali nel merito, e il quinto CP_2 diretto a censurare la condanna per lite temeraria inflitta nei suoi confronti da parte del giudice di prime cure.
A seguito della proposizione di tale appello, si è costituito il , contestando nel merito CP_1 tutti i motivi di appello dedotti.
In sede di prima udienza, la consigliere istruttrice formulava proposta conciliativa, che prevedeva la rinuncia all'appello da parte di , e la rinuncia da parte del a porre in CP_2 CP_1 esecuzione la condanna per lite temeraria ai danni di , con spese del grado compensate CP_2 tra le parti. Tale proposta non veniva accettata dal CP_1
Con il foglio di precisazione delle conclusioni, dichiarava di rinunciare ai primi quattro CP_2 motivi di appello, e di coltivare unicamente l'appello quanto alla condanna per lite temeraria.
Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Opinione della Corte:
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Dopo la rinuncia ai motivi di appello svolti nel merito dall'appellante , la decisione della CP_2
Corte è limitata a valutare se da parte del Tribunale sia stata correttamente applicata la norma di cui all'art. 96 c.3 e c. 4 c.p.c., con conseguente condanna di , soccombente, al risarcimento CP_2 dei danni per lite temeraria in favore della parte attrice e la condanna in favore della cassa delle ammende.
A detta dell'appellante, la pronuncia non sarebbe corretta, in quanto la resistenza alla domanda non può ritenersi pretestuosa e strumentale, ma si è fondata su ragioni che avevano una loro plausibilità, anche in ragione della sussistenza di un controcredito, la prova del quale non è stato possibile fornire per via della scelta processuale della parte attrice di procedere con il rito sommario di cognizione, con conseguenti preclusioni altrimenti non sussistenti. Evidenzia inoltre che mancherebbero i requisiti minimi previsti dalla norma per pervenire a tale condanna, dato che nelle difese espletate difetterebbero elementi sia di mala fede che di colpa grave.
Si rileva in primo luogo che la parte condannata è la parte convenuta, in primo grado, che ha svolto le sue difese per resistere alla domanda svolta nei suoi confronti. Occorre valutare quindi se le difese svolte siano state sorrette da malafede o colpa grave, ovvero se si sia trattato di un normale esercizio del diritto di difesa, ancorché in assenza delle condizioni per vedere accolte le proprie deduzioni. Deve rilevarsi, infatti, che la sussistenza della malafede, come in più occasioni affermato anche dalla Suprema Corte, deve essere accertata in concreto, e non può evincersi unicamente dalla infondatezza delle argomentazioni svolte, in particolare quando, come nel caso di specie, la parte soccombente non è quella che ha proposto la domanda -interessando pretestuosamente il sistema giudiziario -, ma che vi ha resistito. Inoltre, l'applicazione della norma di cui all'art. 96 c.3 non può essere effettuata in via estensiva, ma solo quando si ravvisa un atteggiamento di abuso del processo, pena la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Così Cass. 19948/2023:
“ […]dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”)
Nel caso di specie, la domanda svolta dal era principalmente diretta ad affermare la CP_1 responsabilità contrattuale di nell'esecuzione del contratto stipulato, per non aver dato CP_2 inizio tempestivamente alle lavorazioni pattuite, con conseguente necessità da parte del CP_1 di esercitare il diritto di recesso dal contratto, con restituzione dell'acconto versato.
Orbene, relativamente a tale allegazione, da parte di si è sostenuto in primo grado che il CP_2 mancato inizio delle lavorazioni era da attribuirsi al fatto che erano sorte problematiche di definizione del rapporto con il direttore lavori, indicato dal Non può non rilevarsi che CP_1 di tale problematica vi è traccia nella documentazione in atti (doc. 9 di parte appellante), da cui risulta che prima dell'invio della diffida da parte del l'incaricata di CP_1 Controparte_3 avesse sollecitato il direttore lavori alla sottoscrizione del contratto, a cui questi non ha dato risposta, con la conseguenza per cui l'inizio dei lavori non era comunque possibile.
Tale problematica di rapporto, se pure non è valsa a contrastare la pretesa del Condominio di vedere risolto per inadempimento il contratto stipulato con , dà conto in ogni caso di una CP_2 scivolosità dei rapporti tra le parti, più che plausibili in un contesto “frettoloso” in cui si sono mossi
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tutti condomìni e gli appaltatori in quella fase delicata della fine dell'accessibilità agli incentivi, per cercare di non perdere il vantaggio del super bonus, molto spesso senza successo.
Ciò vale ad escludere che possa ravvisarsi una palese malafede e colpa grave in capo ad CP_2 nel resistere alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal e dunque CP_1 deve ritenersi che la condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 e c. 4 sia ingiustificata.
Pertanto, l'appello in ordine al quinto motivo di appello deve essere accolto, con conseguente condanna del alla restituzione di quanto percepito a tale titolo, oltre interessi legali dal CP_1 giorno della dazione al saldo.
Ciò non di meno, quanto alle spese del presente grado – quelle del primo grado restano ferme, in quanto neppure impugnate -, l'accoglimento di questo solo motivo di appello, mentre tutti gli altri motivi di merito sono stati rinunciati dopo l'invito alla conciliazione svolto in prima udienza, e quindi dopo che il ha svolto compiuta attività difensiva per vedere rigettato l'appello CP_1 svolto nei suoi confronti, non può comportare una compensazione neppure parziale delle stesse, stante comunque la integrale conferma della sentenza di primo grado, che ha visto accolte tutte le domande svolte dal CP_1
Le spese, quindi, vengono poste interamente a carico dell'appellante, sostanzialmente soccombente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1. In parziale riforma, esclude le condanne ex art. 96 c. 3 e c. 4 c.p.c. di cui ai capi 4 e 5 della sentenza appellata e per l'effetto condanna alla restituzione Controparte_4 all'appellante di quanto percepito a tale titolo, oltre interessi come in motivazione;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna l'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 06/02/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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