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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7536/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 29/10/2024 Atti impositivi:
- AVV PAGAM n. 0942023003028767852000 QUOTA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria in composizione monocratica n. 7536-2024 pubblicata il 29.10.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n.
0942023003028767852000 con cui Agenzia Entrate Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 2361,00 per la causale quota consortile anno 2022,
A sostegno delle sue ragioni evidenziava il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto contributivo, per assenza di alcun beneficio
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che non fosse stata provata la tempestiva proposizione del ricorso.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 censurando la dichiarazione d'inammissibilità resa dal primo giudice, in quanto tale affermazione non è supportata da alcuna sanzione d'inammissibilità.
Nel merito eccepisce:
Violazione di legge - violazione dell'art. 23 comma 1 lett a) della legge Re- gione Calabria del 23.07.2011
n. 11 nel testo così come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del
19.10.2018
Difetto di motivazione - violazione di legge - illegittimità manifesta ecce- zione di giudicato sostanziale esterno portato dalla sentenza 5554-2023 della Corte di Giustizia Tributaria di RC nonchè n. 2574-20924 della Corte di Giustizia Tributaria per la Calabria Sez. di. RC
Agenzia Entrate e Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e il difetto di legittimazione passiva
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Tanto premesso si evidenzia che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso non risultando in atti alcuna dimostrazione della tempestività del ricorso non essendo stato dimostrato che l'atto impugnato è stato notificato in data 10 novembre 2023 essendo stata allegata unicamente una con la scritta a penna “arrivato con lettera semplice 10/11/2023”, priva di qualsivoglia valore legale.
Ritiene la Corte, valutando il primo motivo di gravame che censura la dichiarazione d'inammissibilità resa dal primo giudice, che quest'ultima affermazione riportata in sentenza sia certamente corretta ma che non sia supportata da alcuna sanzione d'inammissibilità.
Nel caso in esame, attesa la contumacia in primo grado dell'ente impositore, la tardività del ricorso è stata eccepita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sollevato la questione evidenziando che era assente la prova della data di ricezione dell'atto. secondo la Corte di Cassazione,«Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto
» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, Rv. 659499 - 01).
Ciò nonostante non puo che evidenziarsi - sulla scia dei consolidati orientamenti della Corte - in tema di contenzioso tributario, come la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso sia disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n.
546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo;
ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (per la verifica della notifica al fine della tempestività del ricorso introduttivo) può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato (Vedi, in tal senso Sez. 5,
Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018, Rv.
649823 - 01). E nel caso concreto il giudice di primo grado ha provveduto a pronunciare direttamente sulla ritenuta inammissibilità così violando il su richiamato art.22, primo, quarto e quinto comma, d. lgs.
546 del 1992.
Può così procedersi all'esame delle doglianze di merito.
Con il ricorso di primo grado, e nei motivi di appello, la ricorrente ha rilevato l'insussistenza di elementi fondanti la necessaria utilità dell'attività prestata dall'ente di bonifica. Nel caso di specie la ricorrente rileva che non è intervenuta alcuna opera di rilievo del consorzio tale da determinare un vantaggio e beneficio diretto per i fondi in relazione ai quali il contributo viene richiesto e, pertanto, la pretesa e l'atto impugnato appaiono illegittimi a meno di prova contraria che deve intervenire ad onere e carico del consorzio medesimo.
Tale deduzione è fondata ed è avvalorata dalla contumacia del Consorzio sia in primo che in secondo grado laddove non è stata fornita prova alcuna in merito a quanto eccepito dalla ricorrente.
Va premesso che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 8770/2009; Cass. Sez. Un. n. 11722/2010;
Cass. n. 1286/2011; Cass. sez. trib. n. 1386/2011 e per ultimo Cass. civ. sez. VI sent. n.11801/2013) ha sancito il principio secondo cui: “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza”, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Tale principio, è stato recepito nelle sentenze della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Calabria
(sent. 3065/2018 depositata il 10.05.2018; sent. n. 386/2019 depositata il 16.01.2019).
In particolare, le sentenze citate, dispongono che: “...aderendo al decisum della Suprema Corte, il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (Cass.Sez.Unite 117222/2010; cass.
n.1386/2011; Cass.Sez.Trib. 10/04/2009 n.8770.........)
Atteso dunque che, il beneficio diretto e specifico conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente, - in ipotesi di contestazione come quella del caso di specie – dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio tipico del processo tributario, che com'è noto è posto in capo all'Ente Impositore”.
Infatti sul punto si è affermato che “incombe al Consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” ( Cass. Sez. Un. 14/10/1996
n.8960; Cass. Sez. Trib.29/09/2004 n.19509).
Nel caso in esame è stato contestato espressamente sia il perimetro di contribuenza che il piano di classifica, mai realizzati, così come la mancanza del beneficio e pertanto, spettava al Consorzio di
Bonifica provare, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere eventualmente effettuate sugli immobili del ricorrente, beneficio che deve essere diretto e specifico conseguibile per effetto di un'attività di bonifica e che costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, non potendo essere, per come già in altre occasioni affermato da questa Corte.
Inoltre, nella sentenza n. 1609 del 2020 depositata il 5 giugno 2020, sezione 1, è stato affermato che “....
a fronte della specifica dizione letterale, insegna la Corte di Cassazione che, affinché tale disposto impositivo risulti conforme a Costituzione (in particolare agli att. 23 e 117 Cost.), è necessario che gli immobili inclusi nel comprensorio di riferimento "risultino effettivi beneficiari dei vantaggi, derivanti da lavori di bonifica completati", incombendo di conseguenza al Consorzio l' onere di fornire la prova di avere apportato, con i relativi lavori di bonifica compiuti, vantaggi effettivi ( e non già ipotetici e/o potenziali ed astratti) rispetto ai singoli immobili inclusi nel predetto comprensorio (Cfr. Cass. civ.
11801/13). A fronte di quanto appena osservato in diritto, si deve rilevare "in fatto" che, l'appellante nè in primo nè in secondo grado, restando contumace, ha prodotto documentazione attestante i lavori di bonifica compiuti negli anni nel comprensorio di riferimento.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate e Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed in euro 300,00 per il presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge. Così deciso in Reggio Calabria in data 22 gennaio 2025
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7536/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 29/10/2024 Atti impositivi:
- AVV PAGAM n. 0942023003028767852000 QUOTA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria in composizione monocratica n. 7536-2024 pubblicata il 29.10.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n.
0942023003028767852000 con cui Agenzia Entrate Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 2361,00 per la causale quota consortile anno 2022,
A sostegno delle sue ragioni evidenziava il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto contributivo, per assenza di alcun beneficio
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che non fosse stata provata la tempestiva proposizione del ricorso.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 censurando la dichiarazione d'inammissibilità resa dal primo giudice, in quanto tale affermazione non è supportata da alcuna sanzione d'inammissibilità.
Nel merito eccepisce:
Violazione di legge - violazione dell'art. 23 comma 1 lett a) della legge Re- gione Calabria del 23.07.2011
n. 11 nel testo così come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del
19.10.2018
Difetto di motivazione - violazione di legge - illegittimità manifesta ecce- zione di giudicato sostanziale esterno portato dalla sentenza 5554-2023 della Corte di Giustizia Tributaria di RC nonchè n. 2574-20924 della Corte di Giustizia Tributaria per la Calabria Sez. di. RC
Agenzia Entrate e Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e il difetto di legittimazione passiva
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Tanto premesso si evidenzia che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso non risultando in atti alcuna dimostrazione della tempestività del ricorso non essendo stato dimostrato che l'atto impugnato è stato notificato in data 10 novembre 2023 essendo stata allegata unicamente una con la scritta a penna “arrivato con lettera semplice 10/11/2023”, priva di qualsivoglia valore legale.
Ritiene la Corte, valutando il primo motivo di gravame che censura la dichiarazione d'inammissibilità resa dal primo giudice, che quest'ultima affermazione riportata in sentenza sia certamente corretta ma che non sia supportata da alcuna sanzione d'inammissibilità.
Nel caso in esame, attesa la contumacia in primo grado dell'ente impositore, la tardività del ricorso è stata eccepita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sollevato la questione evidenziando che era assente la prova della data di ricezione dell'atto. secondo la Corte di Cassazione,«Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto
» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, Rv. 659499 - 01).
Ciò nonostante non puo che evidenziarsi - sulla scia dei consolidati orientamenti della Corte - in tema di contenzioso tributario, come la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso sia disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n.
546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo;
ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (per la verifica della notifica al fine della tempestività del ricorso introduttivo) può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato (Vedi, in tal senso Sez. 5,
Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018, Rv.
649823 - 01). E nel caso concreto il giudice di primo grado ha provveduto a pronunciare direttamente sulla ritenuta inammissibilità così violando il su richiamato art.22, primo, quarto e quinto comma, d. lgs.
546 del 1992.
Può così procedersi all'esame delle doglianze di merito.
Con il ricorso di primo grado, e nei motivi di appello, la ricorrente ha rilevato l'insussistenza di elementi fondanti la necessaria utilità dell'attività prestata dall'ente di bonifica. Nel caso di specie la ricorrente rileva che non è intervenuta alcuna opera di rilievo del consorzio tale da determinare un vantaggio e beneficio diretto per i fondi in relazione ai quali il contributo viene richiesto e, pertanto, la pretesa e l'atto impugnato appaiono illegittimi a meno di prova contraria che deve intervenire ad onere e carico del consorzio medesimo.
Tale deduzione è fondata ed è avvalorata dalla contumacia del Consorzio sia in primo che in secondo grado laddove non è stata fornita prova alcuna in merito a quanto eccepito dalla ricorrente.
Va premesso che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 8770/2009; Cass. Sez. Un. n. 11722/2010;
Cass. n. 1286/2011; Cass. sez. trib. n. 1386/2011 e per ultimo Cass. civ. sez. VI sent. n.11801/2013) ha sancito il principio secondo cui: “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza”, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Tale principio, è stato recepito nelle sentenze della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Calabria
(sent. 3065/2018 depositata il 10.05.2018; sent. n. 386/2019 depositata il 16.01.2019).
In particolare, le sentenze citate, dispongono che: “...aderendo al decisum della Suprema Corte, il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (Cass.Sez.Unite 117222/2010; cass.
n.1386/2011; Cass.Sez.Trib. 10/04/2009 n.8770.........)
Atteso dunque che, il beneficio diretto e specifico conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente, - in ipotesi di contestazione come quella del caso di specie – dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio tipico del processo tributario, che com'è noto è posto in capo all'Ente Impositore”.
Infatti sul punto si è affermato che “incombe al Consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” ( Cass. Sez. Un. 14/10/1996
n.8960; Cass. Sez. Trib.29/09/2004 n.19509).
Nel caso in esame è stato contestato espressamente sia il perimetro di contribuenza che il piano di classifica, mai realizzati, così come la mancanza del beneficio e pertanto, spettava al Consorzio di
Bonifica provare, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere eventualmente effettuate sugli immobili del ricorrente, beneficio che deve essere diretto e specifico conseguibile per effetto di un'attività di bonifica e che costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, non potendo essere, per come già in altre occasioni affermato da questa Corte.
Inoltre, nella sentenza n. 1609 del 2020 depositata il 5 giugno 2020, sezione 1, è stato affermato che “....
a fronte della specifica dizione letterale, insegna la Corte di Cassazione che, affinché tale disposto impositivo risulti conforme a Costituzione (in particolare agli att. 23 e 117 Cost.), è necessario che gli immobili inclusi nel comprensorio di riferimento "risultino effettivi beneficiari dei vantaggi, derivanti da lavori di bonifica completati", incombendo di conseguenza al Consorzio l' onere di fornire la prova di avere apportato, con i relativi lavori di bonifica compiuti, vantaggi effettivi ( e non già ipotetici e/o potenziali ed astratti) rispetto ai singoli immobili inclusi nel predetto comprensorio (Cfr. Cass. civ.
11801/13). A fronte di quanto appena osservato in diritto, si deve rilevare "in fatto" che, l'appellante nè in primo nè in secondo grado, restando contumace, ha prodotto documentazione attestante i lavori di bonifica compiuti negli anni nel comprensorio di riferimento.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate e Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed in euro 300,00 per il presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge. Così deciso in Reggio Calabria in data 22 gennaio 2025