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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL RE, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10338/2024 R.G.L. vertente
T R A rappresentata e difesa dall'avv. TOTA ANTONIO e dall'avv. CIAMPI Parte_1
GIUSEPPINA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti. Ed invero, il CTU riconvocato, dott. , ha accertato che la ricorrente si trova nella Persona_2 condizione sanitaria per beneficiare dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato: “Psiche lucida. non deficit comportamentali. orientata nel t-s. tono dell'umore stabile. altezza 160 cm peso 54 kg. udito sociale valido. Non deficit di movimento alle grandi articolazioni. Cuore – toni 2 validi e ritmici, lieve soffio sul focolaio della mitralica. Null'altro di rilevante da evidenziare ai fini del giudizio. Diagnosi: cardiopatia ischemica a evoluzione dilatativa con insufficienza valvolare e aritmia in trattamento farmacologico (classe NYHA III); tireopatia in trattamento sostitutivo con Eutirox”.
Il CTU, pertanto, ha così concluso: “Risulta scorretto dal punto di vista metodologico medico-legale considerare separatamente le menomazioni cardiache (ischemia+aritmia+valvulopatia) come fossero entità a sé stanti. Queste menomazioni concorrono tutte a procurare un danno funzionale che si manifesta con un grado di insufficienza cardiaca. Il danno indennizzabile in invalidità civile è il danno funzionale risultante complessivamente da tutte le menomazioni cardiache.
1. Cardiopatia in classe III NYHA = cod.6443 con percentuale pari a 75% 2. Tireopatia = in analogia al cod.9309 = 25% Valutazione complessiva con metodo riduzionistico pari a 82% (ottantadue). Tale condizione è a decorrere dalla data della certificazione cardiologica del 24/09/2024”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili con decorrenza 24.09.2024.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
CP_
3.1. Le spese di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico dell ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10338/2024, proposto da nei confronti dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dal 24.09.2024;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL RE, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10338/2024 R.G.L. vertente
T R A rappresentata e difesa dall'avv. TOTA ANTONIO e dall'avv. CIAMPI Parte_1
GIUSEPPINA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti. Ed invero, il CTU riconvocato, dott. , ha accertato che la ricorrente si trova nella Persona_2 condizione sanitaria per beneficiare dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato: “Psiche lucida. non deficit comportamentali. orientata nel t-s. tono dell'umore stabile. altezza 160 cm peso 54 kg. udito sociale valido. Non deficit di movimento alle grandi articolazioni. Cuore – toni 2 validi e ritmici, lieve soffio sul focolaio della mitralica. Null'altro di rilevante da evidenziare ai fini del giudizio. Diagnosi: cardiopatia ischemica a evoluzione dilatativa con insufficienza valvolare e aritmia in trattamento farmacologico (classe NYHA III); tireopatia in trattamento sostitutivo con Eutirox”.
Il CTU, pertanto, ha così concluso: “Risulta scorretto dal punto di vista metodologico medico-legale considerare separatamente le menomazioni cardiache (ischemia+aritmia+valvulopatia) come fossero entità a sé stanti. Queste menomazioni concorrono tutte a procurare un danno funzionale che si manifesta con un grado di insufficienza cardiaca. Il danno indennizzabile in invalidità civile è il danno funzionale risultante complessivamente da tutte le menomazioni cardiache.
1. Cardiopatia in classe III NYHA = cod.6443 con percentuale pari a 75% 2. Tireopatia = in analogia al cod.9309 = 25% Valutazione complessiva con metodo riduzionistico pari a 82% (ottantadue). Tale condizione è a decorrere dalla data della certificazione cardiologica del 24/09/2024”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili con decorrenza 24.09.2024.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
CP_
3.1. Le spese di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico dell ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10338/2024, proposto da nei confronti dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dal 24.09.2024;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL RE