Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2025 -2027
CORTE DI APPELLO di ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Consigliere designato dott.ssa Antonella Marrone,
a prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2025; letti gli atti del procedimento nei confronti di Parte_1
vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 12/04/2025 alle ore 10,31, che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15;
visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti della straniera prima indicata dal Prefetto di Reggio Emilia il 9 aprile 2025;
visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR emesso nei confronti della straniera dal Questore di Reggio Emilia il 9 aprile 2025, notificato all'interessata in pari data alle 13,55;
visto il verbale dell'udienza in data 11 aprile 2025 innanzi al GDP di Roma di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI;
visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in pari data dal Giudice di Pace;
vista la volontà della straniera di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 9 aprile 2025 dinanzi al GdP;
visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso dal Questore di Roma e notificato alla straniera in data 11 aprile 2025 alle ore 12,30; rilevato che il Questore – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione tenendo anche in considerazione la sua pericolosità sociale in virtù dei precedenti penali e/o di polizia e del fatto che la trattenuta risulta presente sul territorio nazionale dal 17 luglio 1996;
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vista la memoria depositata dal difensore titolare, con relativi allegati;
OSSERVA
La legittimità del trattenimento di cui si chiede la convalida deve essere valutata sulla base dei presupposti ravvisati dal Questore richiedente, che nella specie consistono nella strumentalità della domanda e nella pericolosità della trattenuta alla luce dei suoi precedenti penali e di polizia.
Prima ancora va esaminata la doglianza del difensore relativa alla tardività della convalida.
Tale doglianza è infondata, poiché il difensore fa riferimento al trattenimento del 9 aprile 2025 che tuttavia è quello di cui all'art. 14 TUI, precedente rispetto alla richiesta di asilo, convalidato nei termini (l'11 aprile
2025) dal Giudice di Pace di Roma;
la domanda di protezione internazionale
è stata formulata in data 11 aprile 2025 dinanzi al Giudice di Pace ed immediatamente è stato disposto il trattenimento di cui all'art. 6 D. Lgs.
142/15, di cui si è chiesta tempestivamente la convalida in data 12 aprile
2025; in data di oggi si provvede a seguito di udienza. Non vi sono dunque illegittimità nelle scansioni procedimentali descritte.
Quanto alla pericolosità sociale della straniera, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del
D.lvo n. 159/2011 e tale riscontro va effettuato mediante un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti o presunzioni, tenendo conto dell'attualità della pericolosità nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (in tal senso cfr. Cass. 27 luglio 2010, n. 17585; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482;
Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; sul punto cfr. anche: Cass. civ., Sez. I, Sent., 02/08/2023, n. 23597; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/03/2024,
2 n. 6990; Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/05/2024, n. 11928; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
26/06/2024, n. 17648; Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/08/2024, n. 22468; Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/09/2024, n. 24604; Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/12/2024,
n. 30804).
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. 142/2015 “Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma
1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251“.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente statuito che “Il Giudice ..., nel valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, deve tenere in conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati … in altro provvedimento giudiziario” (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17648).
Sussiste nella specie tale titolo per il trattenimento.
Infatti, la straniera annovera a suo carico diversi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati connessi alla disciplina del TU in materia di stupefacenti, per cui è stata più volte arrestata ed anche condannata;
ella, quindi, ha trascorso anche un periodo di carcerazione e, dopo la concessione degli arresti domiciliari, risulta liberata proprio contestualmente al suo trasferimento nel CPR.
Risulta poi dalle posizioni giuridiche versate in atti che, nel tempo della detenzione in relazione al titolo di cui alla condanna per violazione dell'art. 3 73 TU 309/90, la trattenuta non ha usufruito di liberazione anticipata;
risulta altresì dal provvedimento di espulsione in atti che, collocata agli arresti domiciliari presso l'abitazione di tale Persona_1
sita in REGGIO EMILIA VIALE RAMAZZINI NR. 40, ella è stata ulteriormente e recentemente segnalata per evasione.
La trattenuta, dunque, pur presente sul territorio nazionale da molti anni ed avendo madre e figlio regolari sul territorio, ad un certo punto si è stabilmente dedicata al crimine da cui ha tratto sostentamento per vivere;
non si è mai integrata sul territorio né ha reperito fonti lecite di sostentamento, è stata segnalata ed arrestata per violazione della disciplina degli stupefacenti in una pluralità di casi, venendo colpita da condanne anche ad alcuni anni di reclusione, non si è occupata del figlio la cui cura ha interamente demandato a sua madre e si è anche spostata in altro territorio
(Reggio Emilia).
La recentissima segnalazione per evasione, unitamente alla considerazione del numero di anni trascorsi in Italia dedicandosi esclusivamente a traffici illeciti (peraltro, relativi nel caso dell'ultima condanna a droga sintetica, che fa desumere una particolare gravità delle condotte), insieme alla totale assenza di un lavoro stabile e qualsivoglia integrazione reale sul territorio, fanno ritenere che, una volta tornata libera, la trattenuta ben potrebbe riprendere i contatti con gli ambienti della criminalità che per anni ha frequentato, in assenza di elementi concreti di resipiscenza ed anche dell'indicato recentissimo precedente di polizia che depone per la attualità di una propensione a condotte antigiuridiche.
Deve ritenersi altresì la strumentalità della domanda.
Infatti se, da un lato il solo fatto che la domanda di protezione sia stata proposta quando il trattenimento era già in corso non può in alcun modo far presumere, di per sé, la strumentalità della stessa, non essendo un criterio riferibile al singolo individuo e alle ragioni della sua domanda (cfr.
Cass n. 12592/23), dall'altro tale circostanza temporale può essere valorizzata come indice di strumentalità quando si colloca in un quadro
4 complessivo di elementi che fanno ragionevolmente ritenere che la domanda di protezione sia finalizzata ad impedire o ritardare l'esecuzione del provvedimento espulsivo (in tal senso, Cass.17655/2021).
Nel caso di specie la straniera, presente in Italia sin dal 1996, ha presentato la domanda di protezione internazionale solo quando è stata trattenuta all'interno del CPR;
la presenza sul territorio nazionale della madre e di suo figlio, cittadini italiani, non è utile al fine di ritenere la trattenuta meritevole della protezione speciale a fini di tutela dei suoi rapporti familiari, atteso che tali rapporti non risultano in nessun modo alimentati durante questi anni di permanenza in Italia ed anzi la trattenuta ha lasciato crescere il figlio da sua madre, allontanandosene ed andando a vivere altrove per commettere reati.
Il legame familiare non è dunque effettivo e recede dinanzi alle esigenze complessive di cui tenere conto in questa sede;
il figlio della trattenuta, peraltro, è ormai un giovane uomo di 24 anni.
All'evidenza, pertanto, non vi è fumus di accoglibilità della domanda nemmeno sotto il profilo della protezione speciale, dal momento che la trattenuta vive lontano dai suoi familiari ed ha delegato ad altri la cura del figlio da anni;
non vi è integrazione sociale né lavorativa;
è dunque plausibile ritenere che la domanda sia stata formulata in questa fase per impedire l'ulteriore corso dell'espulsione dal territorio dello Stato preferendo ella rimanere in Italia.
Quanto alla disponibilità alla accoglienza manifestata in atti da tale Per_2
cittadino gambiano soggiornante di lungo periodo, nell'abitazione
[...]
sita in Vezzano sul Crostolo (RE) in via Roma Sud, si rileva che questi non coincide con l'uomo presso la cui abitazione la trattenuta risulta avere scontato parte della pena agli arresti domiciliari, peraltro in tempi recentissimi.
Infatti, come già esposto, risulta dalla sua posizione giuridica che la abitazione presso la quale la donna si trovava agli arresti domiciliari
5 apparteneva a tale ed era sita in REGGIO Persona_1
EMILIA VIALE RAMAZZINI NR. 40.
Tale ulteriore circostanza non appare confortante né al fine di ritenere adeguata e proporzionata una misura alternativa, né nel senso di un effettivo ravvedimento della trattenuta che invece ha dichiarato di poter essere ospitata dallo stesso soggetto precedentemente ospitante, che riferiva essere un suo fidanzato.
La convalida del trattenimento dunque ad oggi si impone sotto entrambi i profili indicati.
P.Q.M.
Visto l'art. 6 bis del dlgs 142-15, convalida il trattenimento per la durata di legge.
Roma, 14 aprile 2025
Il Consigliere
Antonella Marrone
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