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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1660/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI BARBARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE GRAZIA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge, , col quale ha contratto matrimonio concordatario in Vico Equense (NA), CP_1 il 12 agosto 2021 e dall'unione con il quale è nata una figlia, il 7 aprile 2022. Per_1
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, ha chiesto che la figlia fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, nella casa coniugale a lei assegnata e che fosse regolamentato il diritto di visita del padre.
Ha domandato, altresì, porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 con la somma pari ad € 600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al
100% dell'assegno unico.
Nel costituirsi in giudizio, ha dato atto della circostanza per cui le parti avevano CP_1 raggiunto un accordo e, conseguentemente, l'udienza di comparizione si è celebrata nelle forme della trattazione cartolare. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Vico Equense (NA), il 12 agosto 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA), Anno 2021, Parte II, Serie A, n°95, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) la figlia minore , secondo la legge sull'affido condiviso, verrà affidata ad Persona_2 entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
3) la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre alla quale verrà Persona_2 assegnata l'abitazione coniugale sita a Pisa, Via Giovanni Arcangeli n' 16, presso la quale la figlia manterrà anche la residenza anagrafica;
il padre trasferirà altrove la propria residenza anagrafica portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge;
4) la figlia, tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione o, in ogni caso, della di lui sede di lavoro su Firenze, trascorrerà con lui due fine settimana alternati “lunghi” al mese, ovvero dal giovedì sera fino alla domenica sera, il padre avrà cura di prendere e riaccompagnare la figlia presso la casa coniugale. Qualora la figlia minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento.
Le principali festività verranno trascorse dai genitori insieme alla figlia secondo il criterio dell'alternanza, la figlia, quindi, trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni nel periodo del Natale o in quello del capodanno. Tenuto conto del recente trasferimento del padre fuori Regione, il padre, in tale periodo, trascorrerà con la figlia dieci giorni invece degli “ordinari” sette e la madre quattro. Per le festività Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i giorni comprensivi della Pasqua ed i giorni successivi comprensivi della Pasquetta fino al rientro a scuola. Anche in questo caso tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione il padre trascorrerà con la figlia quattro giorni e la madre due;
per le ulteriori principali festività verrà comunque seguito il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con la mamma quindici giorni anche non consecutivi e con il padre (sempre tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione) venti giorni suddivisi in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi e di ulteriori 5 giorni, nel periodo che i genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi altresì il luogo di vacanza. Laddove il padre dovesse rimanere nella sede di lavoro a Firenze,
i periodi da trascorrere con i genitori durante le festività sopra indicate (Natale, Pasqua, ferie estive) verranno suddivise pariteticamente tra i genitori, rimanendo solo il weekend “lungo” alternato dal giovedì alla domenica sera e lasciando l'alternanza di tutte le altre principali festività tra di loro;
5) il padre corrisponderà alla madre , entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 Parte_1 con bonifico sul conto corrente a lei intestato presso Banca UniCredit, Filiale di Pisa, Piazza
Garibaldi - Iban [...], la somma mensile di € 300,00
(trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT-FOI. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alla figlia.
Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta
(tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, restando inteso in modo particolare tra i genitori che la spesa relativa a baby sitter/ tata che dovesse necessitare alla madre, verrà suddivisa al 50% tra i genitori come del resto già previsto dalle linee guida del
CNF:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tata o baby sitter;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
h) spese per ricevimenti, feste e cerimonie;
6) l'AUU (Assegno Unico Universale) o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito al 100% dalla madre, quale collocataria prevalente della minore;
7) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ed obbligano fin da ora, a partire dal 2027 (e comunque decorsi 5 anni dall'acquisto dell'immobile) a porre in vendita a terzi l'immobile casa coniugale al prezzo di mercato ritenuto più conveniente ma soltanto purché la moglie nel frattempo abbia potuto reperire altro immobile da poter adibire a casa di abitazione per sé e per la figlia minore;
la tempistica della vendita della casa coniugale dovrà quindi essere subordinata e coordinata con l'acquisto da parte della SI.ra di altro immobile da poter adibire ad abitazione per sé Pt_1
e la figlia minore.
A tal fine convengono di incaricare ciascuno una propria agenzia per la stima dell'immobile casa coniugale scegliendo poi la valutazione più alta;
dal prezzo della vendita dovrà essere detratto l'importo del mutuo residuo (sulla base del conteggio di estinzione al momento della compravendita) che verrà quindi estinto;
la somma residua dopo l'estinzione del mutuo verrà suddivisa tra i coniugi (sempre nell'ambito del complessivo regolamento dei loro rapporti economici) nella misura di 35% alla SI.ra e del 65% al SI. , detta suddivisione Pt_1 CP_1 non esattamente paritetica tra i comproprietari della somma che residuerà dopo la vendita e l'estinzione del mutuo, viene concordata tra i coniugi in considerazione dell'apporto economico a suo tempo prestato per la ristrutturazione della casa coniugale dalla famiglia di origine del SI. , con ciò dichiarandosi le parti reciprocamente soddisfatte ed CP_1 obbligandosi il SI. a tenere indenne la moglie da ogni e qualsiasi ulteriore diversa CP_1 richiesta da parte della propria famiglia di origine in riferimento all'acquisto e/o alla ristrutturazione della casa coniugale;
i coniugi concordano che, al momento della vendita a terzi e stabilito concordemente il prezzo della vendita, uno dei due comproprietari potrà sempre decidere di acquistare la quota dell'altro, con contestuale impegno non solo all'accollo del mutuo residuo ma anche alla liberazione dell'altro coniuge dall'impegno anche formale del mutuo, ovvero con impegno ed obbligo a stipulare un nuovo mutuo estinguendo quello intestato a tutti e due i coniugi;
laddove ciò non fosse possibile dovranno comunque optare per la vendita a terzi;
8) in ogni caso, a partire dal mese successivo al rogito di compravendita della casa coniugale il
SI. corrisponderà alla moglie la somma di Euro 500,00 mensili rivalutabili Istat CP_1 annualmente, di contributo per il mantenimento della figlia minore;
9) dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025) la moglie si impegna a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome ed a versare, entro il giorno
1 del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, la metà del mutuo acceso sulla casa coniugale, tramite bonifico bancario per un importo, ad oggi, pari ad euro
304,00, da accreditare sul conto corrente: [...] intestato al sig.
(all'uopo acceso per l'ottenimento del mutuo cointestato agli ex coniugi) CP_1 presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Pisa sita in Corso Italia n.2 mentre il marito si impegna dal medesimo mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo a corrispondere la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nonché la metà della spesa per l'asilo della figlia;
le spese condominiali resteranno per l' ordinario a carico esclusivo della moglie, mentre per lo straordinario rimarranno al 50% tra i coniugi in quanto comproprietari;
10) l'autovettura Smart intestata alla moglie rimarrà a lei in uso;
la moglie corrisponderà al SI.
con bonifico su cc intestato al coniuge le cui coordinate sono indicate al punto 9) la CP_1 residua somma necessaria all'estinzione in unica soluzione del finanziamento acceso sull'autovettura, finanziamento intestato al marito, per un totale di euro 1.381,72; il SI. CP_1 si impegna ad estinguere con detto importo il finanziamento acceso sull'autovettura, inviando copia della contabile del bonifico di avvenuta estinzione del finanziamento e qualunque ulteriore documento relativo ad essa;
11) il SI. , entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025), si CP_1 impegna a liberare l'immobile casa coniugale dai propri beni personali ed a restituire alla
SI.ra le chiavi di accesso all'immobile, autorizzandola anche al cambio della Pt_1 serratura. La data di accesso per il prelievo dovrà essere concordata con la moglie. Il SI.
inoltre consegnerà alla moglie i dati di accesso al sistema di sicurezza dell'allarme di CP_1 casa e/o di ogni altro presidio elettronico relativo all'immobile;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
13) entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025), il SI. si CP_1 impegna a chiedere il trasferimento della residenza anagrafica presso altro luogo;
14) i coniugi si impegnano ed obbligano a sottoscrivere contestualmente all'accordo (datato 15 luglio 2025) anche la scrittura privata da loro concordata con gli Avv.ti Caputo (per il SI.
) e Bresciani (per la SI.ra ), e riferita agli ulteriori accordi a latere;
CP_1 Pt_1
15) i coniugi, con l'esatto adempimento degli accordi di cui ai punti che precedono, dichiarano di aver regolato i propri rapporto economici e dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra, se non quanto stabilito e regolamentato nell'accordo;
16) i coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
17) i coniugi dichiarano compensate le spese della presente procedura.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 31/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1660/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI BARBARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE GRAZIA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge, , col quale ha contratto matrimonio concordatario in Vico Equense (NA), CP_1 il 12 agosto 2021 e dall'unione con il quale è nata una figlia, il 7 aprile 2022. Per_1
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, ha chiesto che la figlia fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, nella casa coniugale a lei assegnata e che fosse regolamentato il diritto di visita del padre.
Ha domandato, altresì, porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 con la somma pari ad € 600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al
100% dell'assegno unico.
Nel costituirsi in giudizio, ha dato atto della circostanza per cui le parti avevano CP_1 raggiunto un accordo e, conseguentemente, l'udienza di comparizione si è celebrata nelle forme della trattazione cartolare. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Vico Equense (NA), il 12 agosto 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA), Anno 2021, Parte II, Serie A, n°95, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) la figlia minore , secondo la legge sull'affido condiviso, verrà affidata ad Persona_2 entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
3) la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre alla quale verrà Persona_2 assegnata l'abitazione coniugale sita a Pisa, Via Giovanni Arcangeli n' 16, presso la quale la figlia manterrà anche la residenza anagrafica;
il padre trasferirà altrove la propria residenza anagrafica portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge;
4) la figlia, tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione o, in ogni caso, della di lui sede di lavoro su Firenze, trascorrerà con lui due fine settimana alternati “lunghi” al mese, ovvero dal giovedì sera fino alla domenica sera, il padre avrà cura di prendere e riaccompagnare la figlia presso la casa coniugale. Qualora la figlia minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento.
Le principali festività verranno trascorse dai genitori insieme alla figlia secondo il criterio dell'alternanza, la figlia, quindi, trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni nel periodo del Natale o in quello del capodanno. Tenuto conto del recente trasferimento del padre fuori Regione, il padre, in tale periodo, trascorrerà con la figlia dieci giorni invece degli “ordinari” sette e la madre quattro. Per le festività Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i giorni comprensivi della Pasqua ed i giorni successivi comprensivi della Pasquetta fino al rientro a scuola. Anche in questo caso tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione il padre trascorrerà con la figlia quattro giorni e la madre due;
per le ulteriori principali festività verrà comunque seguito il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con la mamma quindici giorni anche non consecutivi e con il padre (sempre tenuto conto del trasferimento del padre fuori regione) venti giorni suddivisi in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi e di ulteriori 5 giorni, nel periodo che i genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi altresì il luogo di vacanza. Laddove il padre dovesse rimanere nella sede di lavoro a Firenze,
i periodi da trascorrere con i genitori durante le festività sopra indicate (Natale, Pasqua, ferie estive) verranno suddivise pariteticamente tra i genitori, rimanendo solo il weekend “lungo” alternato dal giovedì alla domenica sera e lasciando l'alternanza di tutte le altre principali festività tra di loro;
5) il padre corrisponderà alla madre , entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 Parte_1 con bonifico sul conto corrente a lei intestato presso Banca UniCredit, Filiale di Pisa, Piazza
Garibaldi - Iban [...], la somma mensile di € 300,00
(trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT-FOI. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alla figlia.
Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta
(tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, restando inteso in modo particolare tra i genitori che la spesa relativa a baby sitter/ tata che dovesse necessitare alla madre, verrà suddivisa al 50% tra i genitori come del resto già previsto dalle linee guida del
CNF:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tata o baby sitter;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
h) spese per ricevimenti, feste e cerimonie;
6) l'AUU (Assegno Unico Universale) o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito al 100% dalla madre, quale collocataria prevalente della minore;
7) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ed obbligano fin da ora, a partire dal 2027 (e comunque decorsi 5 anni dall'acquisto dell'immobile) a porre in vendita a terzi l'immobile casa coniugale al prezzo di mercato ritenuto più conveniente ma soltanto purché la moglie nel frattempo abbia potuto reperire altro immobile da poter adibire a casa di abitazione per sé e per la figlia minore;
la tempistica della vendita della casa coniugale dovrà quindi essere subordinata e coordinata con l'acquisto da parte della SI.ra di altro immobile da poter adibire ad abitazione per sé Pt_1
e la figlia minore.
A tal fine convengono di incaricare ciascuno una propria agenzia per la stima dell'immobile casa coniugale scegliendo poi la valutazione più alta;
dal prezzo della vendita dovrà essere detratto l'importo del mutuo residuo (sulla base del conteggio di estinzione al momento della compravendita) che verrà quindi estinto;
la somma residua dopo l'estinzione del mutuo verrà suddivisa tra i coniugi (sempre nell'ambito del complessivo regolamento dei loro rapporti economici) nella misura di 35% alla SI.ra e del 65% al SI. , detta suddivisione Pt_1 CP_1 non esattamente paritetica tra i comproprietari della somma che residuerà dopo la vendita e l'estinzione del mutuo, viene concordata tra i coniugi in considerazione dell'apporto economico a suo tempo prestato per la ristrutturazione della casa coniugale dalla famiglia di origine del SI. , con ciò dichiarandosi le parti reciprocamente soddisfatte ed CP_1 obbligandosi il SI. a tenere indenne la moglie da ogni e qualsiasi ulteriore diversa CP_1 richiesta da parte della propria famiglia di origine in riferimento all'acquisto e/o alla ristrutturazione della casa coniugale;
i coniugi concordano che, al momento della vendita a terzi e stabilito concordemente il prezzo della vendita, uno dei due comproprietari potrà sempre decidere di acquistare la quota dell'altro, con contestuale impegno non solo all'accollo del mutuo residuo ma anche alla liberazione dell'altro coniuge dall'impegno anche formale del mutuo, ovvero con impegno ed obbligo a stipulare un nuovo mutuo estinguendo quello intestato a tutti e due i coniugi;
laddove ciò non fosse possibile dovranno comunque optare per la vendita a terzi;
8) in ogni caso, a partire dal mese successivo al rogito di compravendita della casa coniugale il
SI. corrisponderà alla moglie la somma di Euro 500,00 mensili rivalutabili Istat CP_1 annualmente, di contributo per il mantenimento della figlia minore;
9) dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025) la moglie si impegna a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome ed a versare, entro il giorno
1 del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, la metà del mutuo acceso sulla casa coniugale, tramite bonifico bancario per un importo, ad oggi, pari ad euro
304,00, da accreditare sul conto corrente: [...] intestato al sig.
(all'uopo acceso per l'ottenimento del mutuo cointestato agli ex coniugi) CP_1 presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Pisa sita in Corso Italia n.2 mentre il marito si impegna dal medesimo mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo a corrispondere la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nonché la metà della spesa per l'asilo della figlia;
le spese condominiali resteranno per l' ordinario a carico esclusivo della moglie, mentre per lo straordinario rimarranno al 50% tra i coniugi in quanto comproprietari;
10) l'autovettura Smart intestata alla moglie rimarrà a lei in uso;
la moglie corrisponderà al SI.
con bonifico su cc intestato al coniuge le cui coordinate sono indicate al punto 9) la CP_1 residua somma necessaria all'estinzione in unica soluzione del finanziamento acceso sull'autovettura, finanziamento intestato al marito, per un totale di euro 1.381,72; il SI. CP_1 si impegna ad estinguere con detto importo il finanziamento acceso sull'autovettura, inviando copia della contabile del bonifico di avvenuta estinzione del finanziamento e qualunque ulteriore documento relativo ad essa;
11) il SI. , entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025), si CP_1 impegna a liberare l'immobile casa coniugale dai propri beni personali ed a restituire alla
SI.ra le chiavi di accesso all'immobile, autorizzandola anche al cambio della Pt_1 serratura. La data di accesso per il prelievo dovrà essere concordata con la moglie. Il SI.
inoltre consegnerà alla moglie i dati di accesso al sistema di sicurezza dell'allarme di CP_1 casa e/o di ogni altro presidio elettronico relativo all'immobile;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
13) entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (datato 15 luglio 2025), il SI. si CP_1 impegna a chiedere il trasferimento della residenza anagrafica presso altro luogo;
14) i coniugi si impegnano ed obbligano a sottoscrivere contestualmente all'accordo (datato 15 luglio 2025) anche la scrittura privata da loro concordata con gli Avv.ti Caputo (per il SI.
) e Bresciani (per la SI.ra ), e riferita agli ulteriori accordi a latere;
CP_1 Pt_1
15) i coniugi, con l'esatto adempimento degli accordi di cui ai punti che precedono, dichiarano di aver regolato i propri rapporto economici e dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra, se non quanto stabilito e regolamentato nell'accordo;
16) i coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
17) i coniugi dichiarano compensate le spese della presente procedura.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 31/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina