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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Loredana Ventrella - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento;
handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica per il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario per Per_2
l'indennità di accompagnamento con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è
completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata per l'indennità di accompagnamento.
Per il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992 occorre dar seguito alla valutazione del dott. nella prima fase, non Per_1
oggetto di contestazione delle parti, sicché deve dichiararsi la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022.
2 Le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento si compensano (con conseguente
CP_ dichiarazione di irripetibilità in ragione della contumacia dell' , atteso il riconoscimento parziale del requisito sanitario chiesto.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti (cfr. Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara la contumacia dell'
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022;
rigetta nel resto la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 25.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Loredana Ventrella - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento;
handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica per il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario per Per_2
l'indennità di accompagnamento con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è
completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata per l'indennità di accompagnamento.
Per il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992 occorre dar seguito alla valutazione del dott. nella prima fase, non Per_1
oggetto di contestazione delle parti, sicché deve dichiararsi la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022.
2 Le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento si compensano (con conseguente
CP_ dichiarazione di irripetibilità in ragione della contumacia dell' , atteso il riconoscimento parziale del requisito sanitario chiesto.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti (cfr. Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara la contumacia dell'
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 7.2.2022;
rigetta nel resto la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 25.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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