Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3644/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3644/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. MATRONE IPPOLITO ( ) VIA S.T.E CIRILLO C.F._2
N.3 80041 BOSCOREALE, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in VIA MONTE TACCARO N. 67 C/O A. D'ANTONIO 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TEDESCHI ALFONSO (c.f.: e dell'Avv. TEDESCHI C.F._4
GIUSEPPE ( ) C/O AVV TEDESCHI ALFONSO VIA SCAFATI 175 C.F._5
SANT'ANTONIO ABATE;
dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE TACCARO N. 67 CP_2
C/O A. D'ANTONIO 84012 ANGRI , presso lo studio dell'Avv. TEDESCHI ALFONSO
(c.f.: e dell'Avv. TEDESCHI GIUSEPPE ( ) C.F._4 C.F._5
C/O VIA MONTE TACCARO, 65 ANGRI;
dal quale è rappresentata e difesa;
CHIAMATO IN CAUSA
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario procedere alla qualificazione della domanda svolta dagli attori essendo tale attività prodromica all'individuazione dell'onere probatorio gravante sulle parti e strumentale alla soluzione di diversi problemi processuali che si pongono nel caso di specie.
È pacifico che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; n. 21484/2007; Cass. n.
15383/2010 e Cass. n. 18868/2015).
Ebbene, alla luce del tenore dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che l'azione promossa sia qualificabile come azione ripristinatoria ex art. 1102 c.c..
Infatti, gli attori hanno addotto a fondamento della propria pretesa il comportamento della convenuta elencando una serie di atti che quest' ultima avrebbe posto in essere in spregio del loro diritto dominicale di comproprietari del cortile comune ed hanno espressamente domandato nelle conclusioni la remissione in pristino dello stato dei luoghi, alterato per effetto della condotta della convenuta, nonché il risarcimento dei danni consequenziali.
Ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dall'arch. il quale appare pienamente condivisibile in quanto basato su un Persona_1
esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il cortile identificato al catasto con la part.lla 101 è di proprietà comune all'attrice ed al convenuto, per come emerge dai titoli di provenienza allegati in atti ed esaminati dal ctu.
Ebbene quando un cortile è comune a più corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale
“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Pagina 2 di 6 Ne discendono, specifiche conseguenze in tema di onere probatorio.
Anzitutto, la domanda azionata da un comproprietario in base al disposto dell'art. 1102 c.c. avente quale fine il ripristino dello status quo ante della cosa comune alterata - pur essendo fondata sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene: cfr. Cass. II, n.
2002/2020 - non impone l'onere della cosiddetta probatio diabolica propria dell'azione di rivendica, posto che la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda da esaminarsi incidenter tantum, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte e può essere data con qualsiasi mezzo (Cass. II, n. 8831/2008).
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
Così delimitato il thema decidendum, nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Invero, parte attrice si duole del fatto che il convenuto non le consenta di passare attraverso il cortile comune, avendo quest'ultimo apposto un cancello in ferro che impedisce tale passaggio.
Tale doglianza è priva di fondamento alla luce del verbale di conciliazione giudiziale (anno
1973) della causa nrg. 2340/1963 pendente dinanzi al Tribunale di Salerno registrato e trascritto”, con il quale i coniugi e (danti causa dell'attrice) CP_3 Controparte_4
rinunciavano in favore di (date causa del convenuto) al diritto di Parte_2
passaggio sul viottolo comune a confine della via Istituto, sul lato della proprietà di quest'ultimo.
Pagina 3 di 6 Trattasi di rinuncia abdicativa che è un negozio unilaterale non recettizio avente effetto dismissivo di un diritto dal patrimonio del rinunciante, ossia comporta semplicemente il venir meno di alcune facoltà su un bene immobile da parte del rinunciante. Essa non è espressamente vietata dal nostro ordinamento ed è prevista indirettamente in una serie di disposizioni del c.c. (artt. 832, 827 e 923 c.c.).
Alla luce di tale rinuncia, non merita tutela l'azione ripristinatoria avanzata dall'attrice, non avendo costei alcun diritto di passaggio sul cortile comune in oggetto.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, essa è ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice.
A tale proposito si evidenzia che come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione:
“L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5484).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista un collegamento oggettivo rappresentato dalla situazione confinaria dei fondi di proprietà delle parti contrapposte - ritenuta lesa, per la parte attrice mediante l'apposizione del cancello in ferro sul cortile comune, e per la parte convenuta dalla realizzazione di una costruzione a distanza illegale - tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 1.
Nel merito la domanda riconvenzionale, oltre che ammissibile anche fondata.
Rilevano, invero e ancora una volta le conclusioni del ctu, il quale ha accertato che il manufatto di proprietà della parte attrice (ampliamento in elevazione su part.lla 2044 foglio
31 sub 1) non rispetta la distanza legale tra edifici, in quanto posto a distanza inferiore a 10 mt dalla costruzione del convenuto part.lla 101 (circa 8 mt), in violazione dell'art. 9 del D.M.
1444/1968 e dell'art. 873 c.c..
Pertanto, parte attrice va condannata ad arretrare tale manufatto fino alla distanza di 10 mt dalla costruzione del convenuto (part.lla 101).
Pagina 4 di 6 Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, essa è infondata e va rigetta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente chiarire che la S.C. ha affermato il principio, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013, n.17635).
Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022 n. 33645, hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto.
Invero, il convenuto non ha allegato i presunti danni asseritamente patiti (essi non stati neppure indicati e specificati nella comparsa di costituzione e risposta) e non sono stati comprovati in corso di causa.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'attrice, essa è stata rinunciata da quest'ultima, in quanto il lato Nord del manufatto non risulta più attaccato al CP_1
muro di proprietà Pt_1
Il Tribunale ritiene che le spese, in considerazione della reciproca soccombenza delle spese, vadano compensate integralmente, mentre le spese della ctu vanno poste a carico di parte attrice e di parte convenuta per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte attrice ad arretrare l'ampliamento in elevazione su part.lla 2044 foglio 31 sub 1 fino alla distanza di 10 mt dalla costruzione del convenuto (part.lla 101);
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata dal convenuto;
4) Dà atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale formulata dall'attrice;
5) Compensa integralmente le spese di lite;
6) Pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta per metà ciascuno le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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