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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1650 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Parte_1
Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
[...]
l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, , nato a [...] il 27 gennaio Parte_1
1960, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_2
chiesto in via amministrativa, del proprio diritto ad un maggior indennizzo per danno biologico con riguardo agli esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare, affezione per la quale era già stato indennizzato in ragione del 6 %.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda. CP_1
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e puntuale studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 25 maggio 2025, ove l'Ausiliare ha così concluso: Pt_1
presenta segni riferibili a malattia professionale di cui beneficia di rendita, per la patologia
[...]
1 a livello lombare di “Spondilo-discoartrosi lombare con protrusioni discali bilaterali L3-L4, L4-L5
e L5-S1 e conflitto radicolare di L5 e S1”, con danno biologico quantificabile nella misura del 8%
(ottopercento) a far data dal 13.07.2022.
Tali conclusioni sono state contestate dal c.t.p. dell' limitatamente alla esatta collocazione CP_1
temporale dalla quale far decorrere il lamentato aggravamento del danno, nulla avendo obiettato lo stesso sanitario sulla correttezza del quantum infine riconosciuto in sede peritale.
Osserva il Tribunale che il dott. ha operato una attenta disamina delle emergenze documentali Per_1
in atti vagliando tali elementi di conoscenza sulla scorta degli esiti della visita medico legale cui è stato sottoposto il talchè le sue conclusioni, come rettificate nell'elaborato finale ove ha Pt_1 posposto la decorrenza dell'aggravamento del danno in coerenza con il dato diagnostico strumentalmente accertato, meritano di essere condivise.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto ad un maggior indennizzo in capitale correlato ad un danno biologico pari all'8 % con decorrenza dal luglio 2022.
L' deve perciò essere condannato al pagamento del maggior indennizzo, siccome CP_2
commisurato al maggior danno accertato nella misura sopra descritta, con decorrenza di legge dal 13 luglio 2022, oltre accessori decorrenti nei termini di legge.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3, stante la diversa decorrenza dell'aggravamento accertata in causa rispetto a quanto lamentato in ricorso.
La parte restante va posta a carico del convenuto ed è liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) ed utilizzo dei valori minimi per le previste quattro fasi ivi indicate, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dalle parti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_2
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale per danno Parte_1
biologico correlato alla patologia di cui alla motivazione in misura pari all'8% con decorrenza di legge a far data dal 13 luglio 2022;
2. Condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo già corrisposto a titolo di CP_2
indennizzo in capitale e quello spettante in forza del presente provvedimento maggiorato con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria se maggiore;
2 3. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 1/3 e condanna l' alla rifusione della CP_2
restante parte in favore del ricorrente liquidandola in euro 875,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di 2/3 del c.u., ove pagato, ed accessori di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore antistatario.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1650 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Parte_1
Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
[...]
l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, , nato a [...] il 27 gennaio Parte_1
1960, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_2
chiesto in via amministrativa, del proprio diritto ad un maggior indennizzo per danno biologico con riguardo agli esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare, affezione per la quale era già stato indennizzato in ragione del 6 %.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda. CP_1
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e puntuale studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 25 maggio 2025, ove l'Ausiliare ha così concluso: Pt_1
presenta segni riferibili a malattia professionale di cui beneficia di rendita, per la patologia
[...]
1 a livello lombare di “Spondilo-discoartrosi lombare con protrusioni discali bilaterali L3-L4, L4-L5
e L5-S1 e conflitto radicolare di L5 e S1”, con danno biologico quantificabile nella misura del 8%
(ottopercento) a far data dal 13.07.2022.
Tali conclusioni sono state contestate dal c.t.p. dell' limitatamente alla esatta collocazione CP_1
temporale dalla quale far decorrere il lamentato aggravamento del danno, nulla avendo obiettato lo stesso sanitario sulla correttezza del quantum infine riconosciuto in sede peritale.
Osserva il Tribunale che il dott. ha operato una attenta disamina delle emergenze documentali Per_1
in atti vagliando tali elementi di conoscenza sulla scorta degli esiti della visita medico legale cui è stato sottoposto il talchè le sue conclusioni, come rettificate nell'elaborato finale ove ha Pt_1 posposto la decorrenza dell'aggravamento del danno in coerenza con il dato diagnostico strumentalmente accertato, meritano di essere condivise.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto ad un maggior indennizzo in capitale correlato ad un danno biologico pari all'8 % con decorrenza dal luglio 2022.
L' deve perciò essere condannato al pagamento del maggior indennizzo, siccome CP_2
commisurato al maggior danno accertato nella misura sopra descritta, con decorrenza di legge dal 13 luglio 2022, oltre accessori decorrenti nei termini di legge.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3, stante la diversa decorrenza dell'aggravamento accertata in causa rispetto a quanto lamentato in ricorso.
La parte restante va posta a carico del convenuto ed è liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) ed utilizzo dei valori minimi per le previste quattro fasi ivi indicate, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dalle parti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_2
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale per danno Parte_1
biologico correlato alla patologia di cui alla motivazione in misura pari all'8% con decorrenza di legge a far data dal 13 luglio 2022;
2. Condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo già corrisposto a titolo di CP_2
indennizzo in capitale e quello spettante in forza del presente provvedimento maggiorato con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria se maggiore;
2 3. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 1/3 e condanna l' alla rifusione della CP_2
restante parte in favore del ricorrente liquidandola in euro 875,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di 2/3 del c.u., ove pagato, ed accessori di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore antistatario.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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