Sentenza 9 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato VALERIO GIORGI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DE LAURENTIIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 242/02 del Giudice di pace di MANDURIA, depositata il 20/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/01/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Onofrio SISTO, per delega dell'avvocato Francesco Paolo SISTO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo (giurisdizione del giudice ordinario) rinvio per il resto alla sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 novembre 2001 la Regione Puglia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Manduria in data 27 settembre 2001 e relativo al pagamento in favore di CI AL della somma di lire 1.785.444, in relazione al contributo previsto dall'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991 n. 31, in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989/1990. La Regione Puglia eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non essendo l'opposta titolare di un diritto soggettivo alla erogazione del contributo preteso, e chiamava in garanzia il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale, costituitosi, eccepiva a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza in data 20 luglio 2002 il Giudice di pace di Manduria, previa estromissione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, accoglieva la domanda, osservando, per quanto in questa sede interessa: quando alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo a favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto dalla legge in capo ad un determinato soggetto) ed alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento, diritto relativamente al quale la P.A. non dispone di alcun potere discrezionale, se non in riferimento ci difetto dei presupposti e non può porlo in discussione sotto il profilo finanziario per insufficiente copertura da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dovendo la stessa Regione dare la prova del suo interessamento e del diniego da parte dello stesso Ministero.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi.
Resistono con separati controricorsi il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e CI AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce, in sostanza, che in base all'art. 1 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367 la erogazione del contributo per cui è causa doveva avvenire secondo le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981 n. 590, il cui art. 3 consentiva l'accoglimento delle richieste nei limiti della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, da ripartire fra le varie regioni.
Da ciò sarebbe desumibile che non può parlarsi di un diritto soggettivo alla erogazione del contributo nella misura prevista dall'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367. La doglianza è infondata.
Il contributo di cui si discute, infatti, è quello previsto dal secondo comma dell'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, il quale non contiene, a differenza del primo comma, alcun rinvio alla legge 15 ottobre 1981 n. 590.
Nell'assenza di un potere discrezionale nella erogazione del contributo per cui è causa, la cui misura è predeterminata dalia legge, correttamente, pertanto, il Giudice di pace di Manduria ha affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la quale va ribadita anche in questa sede.
Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per la decisione degli altri motivi del ricorso, con i quali la Regione Puglia insiste sulla incompetenza per territorio del giudice adito (secondo motivo), insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva (terzo e quarto motivo).
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004