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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4208/2017 R.G. e vertente tra
C.F. E P.IVA ), con sede in Messina, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Anna Bandiera e Maria Interdonato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima di esse in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina, 151, presso lo studio dell'Avv. Daniele Fazio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Spitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società assumeva di avere stipulato con la Parte_1 CP_2
-poi assorbita dalla per il tramite di ,
[...] CP_1 Parte_2
titolare della DR Broker, una polizza assicurativa relativa ai locali della stessa società, siti in Villafranca Tirrena, in cui era compreso anche l'indennizzo per il caso di furto della merce.
Deducendo di avere subito, in data 25 maggio 2015, il furto di telefoni cellulari ad opera di ignoti e che la società assicuratrice e aveva comunicato CP_1
che quegli oggetti trafugati non rientravano tra la merce indennizzabile perché
esclusa dal codice attività 118 indicato nella polizza, citava in giudizio dinanzi al
Tribunale di Messina la predetta società chiedendone la condanna al pagamento del relativo indennizzo convenuto nella polizza.
La società citava in giudizio anche e ne Parte_1 Parte_2
chiedeva, in via subordinata, la condanna, in solido, evidenziandone la condotta illecita e contraria alla buona fede.
Invero, posto che, con la precedente polizza stipulata con altra società, era stato già ricompreso l'indennizzo per il caso di furto di telefoni mobili e che la società assicurata si era rivolta alla , nella qualità di broker, proprio per Parte_2
2 stipulare con la nuova compagnia assicuratrice poi Controparte_2
assorbita dalla una polizza alle stesse condizioni e clausole di CP_1
quella precedente, parte attrice rilevava che il contenuto della polizza vigente non aveva determinato, invece, proprio a causa del comportamento contrario alla buona fede evidentemente assunto dalla , il riconoscimento del preteso Parte_2
indennizzo, così comportando il ricorso alla tutela giudiziale.
La società di assicurazioni e la , con separati atti, si CP_1 Parte_2
sono costituite in giudizio e hanno rilevato, fra l'altro, che il furto in questione non rientrava nell'oggetto della polizza sottoscritta dalle parti.
In particolare, la società di assicurazioni sosteneva che Parte_1
stipulava con la convenuta compagnia la polizza assicurativa globale
[...]
commercianti n. 74483737, denunciando, quale attività, il codice 118
(Elettrodomestici -compresi audiovisivi e relativi accessori e ricambi).
Aggiungeva che la garanzia furto obbliga la società ad indennizzare il contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, che , in base alle condizioni generali di polizza è da intendersi :“ Tutto quanto inerente all'attività dichiarata,
anche se di proprietà di terzi risultante dalle definizioni di Apparecchiature
elettroniche , attrezzature ed arredamento e merci.”.
Sottolineava che le stesse condizioni generali di polizza definiscono:
Apparecchiature elettroniche “ Macchine ed apparecchi a circuiti integrati
3 azionati prevalentemente da correnti deboli quali: bilance , calcolatrici,
registratori di cassa, fatturatrici, personal computers....... Sono esclusi apparecchi portatili, audiovisivi , apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o in riparazione.”
Precisava che la non specifica esclusione della telefonia mobile dal codice di attività 118 non ne sottintendeva l'inclusione, come sostiene controparte. Invero,
tale merce, per espressa previsione contrattuale, non può essere ritenersi inclusa nella definizione di apparechiature elettroniche, come sopra specificato.
Soggiungeva che, andando a scorrere i codici di attività elencati nelle condizioni generali di polizza, ci si poteva accorgere che la merce trafugata a
[...]
(telefonini) è espressamente prevista al codice 248 (telefonia mobile), Parte_1
non dichiarato quale codice attività dall'attrice, all'epoca della stipula della invocata polizza. Ciò sottendeva, quindi, ad una precisa volontà della società
(già ad escludere dalle garanzie il furto di CP_1 Controparte_2
telefonini, merce oltremodo appetibile, o, quantomeno di valutare caso per caso l'inclusione di tale garanzia nelle stipulande polizze.
A queste argomentazioni, la , nella propria comparsa di costituzione, Parte_2
aggiungeva di essersi limitata a recepire la volontà della società assicurata di sottoscrivere una nuova polizza, ma di non avere avuto alcun ulteriore ruolo nella conclusione del contratto tra la società e la società Parte_1 [...]
CP_2
4 Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 3 febbraio 2025,
le parti precisavano le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, ed il Giudice poneva la causa in decisione.
Preliminarmente, deve affermarsi l'integrale ammissibilità delle note difensive prodotte dalla , contenenti mere riproduzioni fotografiche da considerarsi Parte_2
integrative delle stesse note e, comunque, del tutto irrilevanti.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Dall'esame degli atti prodotti, risulta che la polizza assicurativa in questione indica quale codice della attività esercitata dalla società -che Parte_1
quest'ultima ha inteso assicurare anche per il furto- il n. 118 che, nel descrivere l'attività -di commercio di elettrodomestici-, vi comprende anche audiovisivi ed i relativi accessori e ricambi.
Ebbene, posto che è evidente che i telefoni mobili non siano elettrodomestici e che, inoltre, non appartengano alla categoria degli audiovisivi, deve sottolinearsi che, fra le varie attività commerciali indicate con altri codici vi è quella indicata col n. 248 che, invece, prevede espressamente la telefonia mobile che, però, non risulta come attività assicurata e che, pertanto, non comprende i telefoni mobili come oggetto della copertura assicurativa per il furto.
5 Peraltro, nell'ambito delle apparecchiature elettroniche, anch'esse inserite nel contratto, sono comprese le macchine e gli apparecchi indicati nelle condizioni generali di assicurazione ma sono espressamente esclusi gli apparecchi portatili.
Ne consegue che la società , pur esercitando anche l'attività Parte_1
di commercio e vendita di telefoni mobili ha scelto consapevolmente di non assicurarli, dovendo all'uopo rilevarsi che il costo del premio varia ovviamente in considerazione del tipo e del valore della merce assicurata.
Né può ragionevolmente affermarsi una condotta colpevole della la Parte_2
quale ha avuto solo il ruolo di mettere in contatto la società assicurata con la compagnia di assicurazioni , che rimangono, però, le uniche parti CP_2
contraenti che hanno sottoscritto il contratto.
Le eventuali rassicurazioni fornite dalla riguardanti il contenuto Parte_2
della nuova polizza -che sarebbe dovuto integralmente corrispondere con quello della precedente polizza- non possono avere alcun rilievo né far ravvisare alcuna condotta illecita della stessa , che può avere certamente fornito una Parte_2
consulenza alla società assicurata la quale, però, ha, alla fine, fatto le sue scelte negoziali e deciso di sottoscrivere una polizza che ha escluso la telefonia mobile dai prodotti assicurati per il furto, avendo così scelto consapevolmente di aderire alle caratteristiche del contratto concretamente poi sottoscritto.
6 Ogni altra argomentazione spiegata da parte attrice è inconducente perché non trova alcun appiglio nel contratto di assicurazione e negli altri allegati prodotti dalla stessa società assicurata la quale, sul punto, ha formulato delle richieste istruttorie (prova testimoniale) non pertinenti, essendo la controversia essenzialmente fondata sulla prova documentale prodotta.
Sarebbe bastata una attenta lettura della polizza assicurativa e delle condizioni generali di assicurazione allegate per comprendere che tra i prodotti assicurati per il furto non erano compresi i telefoni cellulari (mobili) poi trafugati.
In sostanza, l'interpretazione letterale della relativa clausola che indica quel codice di attività indicato nella polizza (n. 118) non può dare adito ad alcun dubbio in ordine al contenuto del contratto sottoscritto, che appunto comprende solo elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche di un certo tipo, ma esclude la copertura assicurativa in caso di furto di telefoni mobili.
Peraltro, essendo possibile la ricostruzione della comune intenzione delle parti dalle stesse espressioni adoperate, si deve escludere anche l'errore nella dichiarazione -peraltro, non specificamente invocato dalla attrice-, che deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è
possibile ricostruire la comune intenzione delle parti secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina dell'errore.
7 E proprio al riguardo va detto che in tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco significato e consentano, quindi, di cogliere
-come nel caso in esame- la comune intenzione delle parti, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (fra le altre, Cass. 11142/09).
Pertanto, l'inserimento della copertura assicurativa riguardante anche il furto della telefonia mobile, incidendo di certo sul rischio assicurato e sull'obbligazione assunta dalla società assicuratrice, era oggetto dell'autonomia contrattuale delle parti e doveva essere specificamente previsto nel contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore della che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore di che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Parte_2
8 spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4208/2017 R.G. e vertente tra
C.F. E P.IVA ), con sede in Messina, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Anna Bandiera e Maria Interdonato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima di esse in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina, 151, presso lo studio dell'Avv. Daniele Fazio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Spitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società assumeva di avere stipulato con la Parte_1 CP_2
-poi assorbita dalla per il tramite di ,
[...] CP_1 Parte_2
titolare della DR Broker, una polizza assicurativa relativa ai locali della stessa società, siti in Villafranca Tirrena, in cui era compreso anche l'indennizzo per il caso di furto della merce.
Deducendo di avere subito, in data 25 maggio 2015, il furto di telefoni cellulari ad opera di ignoti e che la società assicuratrice e aveva comunicato CP_1
che quegli oggetti trafugati non rientravano tra la merce indennizzabile perché
esclusa dal codice attività 118 indicato nella polizza, citava in giudizio dinanzi al
Tribunale di Messina la predetta società chiedendone la condanna al pagamento del relativo indennizzo convenuto nella polizza.
La società citava in giudizio anche e ne Parte_1 Parte_2
chiedeva, in via subordinata, la condanna, in solido, evidenziandone la condotta illecita e contraria alla buona fede.
Invero, posto che, con la precedente polizza stipulata con altra società, era stato già ricompreso l'indennizzo per il caso di furto di telefoni mobili e che la società assicurata si era rivolta alla , nella qualità di broker, proprio per Parte_2
2 stipulare con la nuova compagnia assicuratrice poi Controparte_2
assorbita dalla una polizza alle stesse condizioni e clausole di CP_1
quella precedente, parte attrice rilevava che il contenuto della polizza vigente non aveva determinato, invece, proprio a causa del comportamento contrario alla buona fede evidentemente assunto dalla , il riconoscimento del preteso Parte_2
indennizzo, così comportando il ricorso alla tutela giudiziale.
La società di assicurazioni e la , con separati atti, si CP_1 Parte_2
sono costituite in giudizio e hanno rilevato, fra l'altro, che il furto in questione non rientrava nell'oggetto della polizza sottoscritta dalle parti.
In particolare, la società di assicurazioni sosteneva che Parte_1
stipulava con la convenuta compagnia la polizza assicurativa globale
[...]
commercianti n. 74483737, denunciando, quale attività, il codice 118
(Elettrodomestici -compresi audiovisivi e relativi accessori e ricambi).
Aggiungeva che la garanzia furto obbliga la società ad indennizzare il contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, che , in base alle condizioni generali di polizza è da intendersi :“ Tutto quanto inerente all'attività dichiarata,
anche se di proprietà di terzi risultante dalle definizioni di Apparecchiature
elettroniche , attrezzature ed arredamento e merci.”.
Sottolineava che le stesse condizioni generali di polizza definiscono:
Apparecchiature elettroniche “ Macchine ed apparecchi a circuiti integrati
3 azionati prevalentemente da correnti deboli quali: bilance , calcolatrici,
registratori di cassa, fatturatrici, personal computers....... Sono esclusi apparecchi portatili, audiovisivi , apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o in riparazione.”
Precisava che la non specifica esclusione della telefonia mobile dal codice di attività 118 non ne sottintendeva l'inclusione, come sostiene controparte. Invero,
tale merce, per espressa previsione contrattuale, non può essere ritenersi inclusa nella definizione di apparechiature elettroniche, come sopra specificato.
Soggiungeva che, andando a scorrere i codici di attività elencati nelle condizioni generali di polizza, ci si poteva accorgere che la merce trafugata a
[...]
(telefonini) è espressamente prevista al codice 248 (telefonia mobile), Parte_1
non dichiarato quale codice attività dall'attrice, all'epoca della stipula della invocata polizza. Ciò sottendeva, quindi, ad una precisa volontà della società
(già ad escludere dalle garanzie il furto di CP_1 Controparte_2
telefonini, merce oltremodo appetibile, o, quantomeno di valutare caso per caso l'inclusione di tale garanzia nelle stipulande polizze.
A queste argomentazioni, la , nella propria comparsa di costituzione, Parte_2
aggiungeva di essersi limitata a recepire la volontà della società assicurata di sottoscrivere una nuova polizza, ma di non avere avuto alcun ulteriore ruolo nella conclusione del contratto tra la società e la società Parte_1 [...]
CP_2
4 Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 3 febbraio 2025,
le parti precisavano le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, ed il Giudice poneva la causa in decisione.
Preliminarmente, deve affermarsi l'integrale ammissibilità delle note difensive prodotte dalla , contenenti mere riproduzioni fotografiche da considerarsi Parte_2
integrative delle stesse note e, comunque, del tutto irrilevanti.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Dall'esame degli atti prodotti, risulta che la polizza assicurativa in questione indica quale codice della attività esercitata dalla società -che Parte_1
quest'ultima ha inteso assicurare anche per il furto- il n. 118 che, nel descrivere l'attività -di commercio di elettrodomestici-, vi comprende anche audiovisivi ed i relativi accessori e ricambi.
Ebbene, posto che è evidente che i telefoni mobili non siano elettrodomestici e che, inoltre, non appartengano alla categoria degli audiovisivi, deve sottolinearsi che, fra le varie attività commerciali indicate con altri codici vi è quella indicata col n. 248 che, invece, prevede espressamente la telefonia mobile che, però, non risulta come attività assicurata e che, pertanto, non comprende i telefoni mobili come oggetto della copertura assicurativa per il furto.
5 Peraltro, nell'ambito delle apparecchiature elettroniche, anch'esse inserite nel contratto, sono comprese le macchine e gli apparecchi indicati nelle condizioni generali di assicurazione ma sono espressamente esclusi gli apparecchi portatili.
Ne consegue che la società , pur esercitando anche l'attività Parte_1
di commercio e vendita di telefoni mobili ha scelto consapevolmente di non assicurarli, dovendo all'uopo rilevarsi che il costo del premio varia ovviamente in considerazione del tipo e del valore della merce assicurata.
Né può ragionevolmente affermarsi una condotta colpevole della la Parte_2
quale ha avuto solo il ruolo di mettere in contatto la società assicurata con la compagnia di assicurazioni , che rimangono, però, le uniche parti CP_2
contraenti che hanno sottoscritto il contratto.
Le eventuali rassicurazioni fornite dalla riguardanti il contenuto Parte_2
della nuova polizza -che sarebbe dovuto integralmente corrispondere con quello della precedente polizza- non possono avere alcun rilievo né far ravvisare alcuna condotta illecita della stessa , che può avere certamente fornito una Parte_2
consulenza alla società assicurata la quale, però, ha, alla fine, fatto le sue scelte negoziali e deciso di sottoscrivere una polizza che ha escluso la telefonia mobile dai prodotti assicurati per il furto, avendo così scelto consapevolmente di aderire alle caratteristiche del contratto concretamente poi sottoscritto.
6 Ogni altra argomentazione spiegata da parte attrice è inconducente perché non trova alcun appiglio nel contratto di assicurazione e negli altri allegati prodotti dalla stessa società assicurata la quale, sul punto, ha formulato delle richieste istruttorie (prova testimoniale) non pertinenti, essendo la controversia essenzialmente fondata sulla prova documentale prodotta.
Sarebbe bastata una attenta lettura della polizza assicurativa e delle condizioni generali di assicurazione allegate per comprendere che tra i prodotti assicurati per il furto non erano compresi i telefoni cellulari (mobili) poi trafugati.
In sostanza, l'interpretazione letterale della relativa clausola che indica quel codice di attività indicato nella polizza (n. 118) non può dare adito ad alcun dubbio in ordine al contenuto del contratto sottoscritto, che appunto comprende solo elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche di un certo tipo, ma esclude la copertura assicurativa in caso di furto di telefoni mobili.
Peraltro, essendo possibile la ricostruzione della comune intenzione delle parti dalle stesse espressioni adoperate, si deve escludere anche l'errore nella dichiarazione -peraltro, non specificamente invocato dalla attrice-, che deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è
possibile ricostruire la comune intenzione delle parti secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina dell'errore.
7 E proprio al riguardo va detto che in tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco significato e consentano, quindi, di cogliere
-come nel caso in esame- la comune intenzione delle parti, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (fra le altre, Cass. 11142/09).
Pertanto, l'inserimento della copertura assicurativa riguardante anche il furto della telefonia mobile, incidendo di certo sul rischio assicurato e sull'obbligazione assunta dalla società assicuratrice, era oggetto dell'autonomia contrattuale delle parti e doveva essere specificamente previsto nel contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore della che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore di che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Parte_2
8 spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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