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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1855 R.G. Cont. anno 2025
VERTENTE TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fauceglia, Nicola
AS e TO D'IO giusta procura in calce al ricorso per reclamo
-reclamante-
Controparte_1 CP_2
(c.f. ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato CORVINO ALDO giusta procura a margine della comparsa giusta procura in calce alla memoria di costituzione
-reclamato-
Controparte_3
-Reclamato contumace-
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c..
-1 di 7- CONCLUSIONI: come formulate da entrambe le parti costituite nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 27 agosto
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La reclamante ha proposto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. con ordinanza datata 4 giugno
2025 ha rigettato l'istanza di estinzione dalla stessa formulata, rimettendo gli atti allo stimatore per lo svolgimento di ulteriori operazioni. Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'opposizione che erroneamente il G.E. non aveva dichiarato l'estinzione della procedura espropriativa, tenuto conto che l'originario pignoramento alla base della procedura espropriativa era nullo, per difetto originario del titolo esecutivo, con conseguente
Cont inammissibilità ed inefficacia sia dell'intervento della del
19 febbraio 2024 che dell'intervento di in data 21 Controparte_3 ottobre 2013, tenuto conto della rinuncia effettuata dal creditore nella procedura riunita e della rinuncia di tutti gli altri creditori ad eccezione degli odierni reclamati. Ha dedotto a sostegno del reclamo:
-che la procedura espropriativa n. 153/2004 si fondava su
Cont pignoramento della del luglio 2004, fondato su contratto per
Cont mutuo ipotecario del 16 giugno 2000 stipulato tra la e la
, garantito da ipoteca volontaria sui beni immobili di CP_4 proprietà della NV ss ( all'epoca s.r.l.);
-che il titolo esecutivo alla base del detto pignoramento era stato dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1750/2020 passata in giudicato, che aveva dichiarato la nullità ab origine del contratto di mutuo del 16 giugno 2000 per illiceità della causa e impossibilità dello scopo, che il creditore procedente nella procedura riunita e tutti gli altri creditori titolati avevano rinunciato ai relativi interventi;
-che residuavano i soli interventi di BNL del 2024 (fondati su sentenze e ordinanze collegiali di condanna alle spese di lite)
-2 di 7- che però era inidoneo a sorreggere la procedura stante la inesistenza ab origine di un titolo esecutivo alla base della procedura e l'intervento del creditore , che doveva però CP_3 ritenersi privo di titolo, tenuto conto che la sentenza giudiziale di condanna nei confronti della NV alla base del suo intervento era stata annullata dalla Corte d'Appello di Napoli e risultava pendente giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello
a seguito di Cassazione con rinvio della detta sentenza;
-che la sentenza della Corte d'Appello n. 1750/2020, nel dichiarare la nullità del mutuo alla base della procedura espropriativa, aveva accertato l'inesistenza, con efficacia ex tunc, del titolo esecutivo in base al quale era stata iniziata la procedura con conseguente impossibilità, per i detti due residui creditori, non rinunciatari, di portarla avanti;
-che l'ordinanza del G.E. aveva erroneamente parlato di caducazione sopravvenuta del titolo, laddove nel caso di specie vi era un difetto originario del titolo esecutivo, che aveva prodotto i suoi effetti ex tunc;
-che pertanto il G.E., in applicazione del principio nulla executio sine titulo non avrebbe dovuto far proseguire la procedura espropriativa, su impulso dei creditori intervenuti successivamente al pignoramento, risultando l'azione esecutiva viziata ab origine;
-che la procedura avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, in base all'insegnamento di Cass. 23477/2022, con conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi successivi;
-che illegittimo era il rigetto dell'istanza di estinzione da parte del G.E., tenuto conto che la rinuncia al pignoramento riunito, la rinuncia di tutti i creditori intervenuti in essa e la caducazione originaria del titolo alla base della procedura più antica aveva determinato il venir meno dell'intera procedura espropriativa, con conseguente inammissibilità del successivo
Cont intervento di , effettuato in una procedura già defunta;
-3 di 7- -che il titolo esecutivo di creditore intervenuto, doveva CP_3 ritenersi caducato, tenuto conto dell'annullamento del titolo giudiziale alla base del suo intervento da parte della Corte
d'Appello di Napoli.
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto il rigetto CP_2 del reclamo in quanto infondato, chiedendo la conferma della decisione del giudice di primo grado.
Occorre in via preliminare verificare l'ammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura espropriativa formulata dalla per caducazione originaria del titolo Pt_1 esecutivo del creditore procedente, con conseguente inidoneità
Cont dell'intervento della a sorreggere la procedura espropriativa, stante la mancanza di titolo esecutivo anche dell'intervento del
. La verifica dell'ammissibilità del rimedio prescelto deve CP_3 infatti essere compiuta d'ufficio dal giudice, senza necessità di provocare previamente sul punto il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero rito (sul punto, cfr. Cass.
25421/2013).
Occorre rilevare che nell'ambito del processo esecutivo, sia in dottrina che in giurisprudenza si distingue tra le ipotesi di estinzione tipica della procedura – che si verifica quando la detta misura è espressamente prevista dalla legge ( tra di esse possono in via esemplificativa ricordarsi i casi di estinzione per rinuncia, inattività delle parti, mancata comparizione in udienza e omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, previsti dagli art. 629 e ss. c.p.c., e l'ipotesi disciplinata dall'art. 567 c.p.c., nel caso di unico bene pignorato nella procedura espropriativa) e le ipotesi di estinzione cd. atipica – o meglio chiusura anticipata o improcedibilità della procedura espropriativa- che si verifica laddove, pur essendo al di fuori delle ipotesi in cui è prevista dal legislatore la misura della estinzione, viene a verificarsi un evento che impedisce alla procedura di proseguire per raggiungere il suo scopo (sulla
-4 di 7- esistenza della categoria della cd. estinzione atipica, nel processo esecutivo, e per l'individuazione meramente esemplificativa di alcuni dei casi in cui si verifica, cfr. Cass.
15597/2019, Cass. 29026/2018, n. 2043/2017 e n. 9501/2016).
Come emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso per reclamo e dalla stessa lettura della istanza di estinzione formulata dalla società debitrice nella procedura espropriativa, nel caso di specie lo stesso reclamante si duole del mancato rilievo di una ipotesi di estinzione atipica del processo esecutivo – in quanto, stante la rinuncia alla procedura espropriativa non da parte di tutti i creditori titolati
(residuandone due), con conseguente inoperatività dell'art. 629
c.p.c. ( che postula la rinuncia da parte del creditore pignorante e di tutti gli intervenuti titolati)- doveva ritenersi che la stessa comunque non poteva andare avanti, stante l'inesistenza ab origine del titolo alla base dell'originario pignoramento, accertata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che nelle ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo alla base della procedura espropriativa, per vizio genetico dello stesso (proprio l'ipotesi richiamata dall'esecutato odierno reclamante alla base della istanza di estinzione della procedura) il G.E. deve dichiarare la procedura improcedibile, o deve disporne la chiusura anticipata, o dichiararne la estinzione, che sarà necessariamente atipica, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di estinzione tipica. Sul punto si rinvia, ex multis a Cass. 3172/2025, richiamata proprio dal reclamante, che ha affermato che “in tema di esecuzione forzata,
l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore”.
-5 di 7- La distinzione tra ipotesi di estinzione tipica o atipica della procedura espropriativa incide sul rimedio da adottare avverso il provvedimento che disponga l'una o l'altra, o al contrario rigetti la relativa istanza.
Infatti il rimedio del reclamo al collegio- che decide in camera di consiglio con sentenza- previsto dall'art. 630 c.p.c. è rimedio applicabile alle sole pronunce di estinzione tipica o rigetto di istanza di estinzione tipica della procedura. Avverso i provvedimenti di estinzione atipica della procedura -o di rigetto della relativa istanza- il rimedio applicabile è invece l'opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo si richiama Cass.
11241/2022 che, nel richiamare anche altri precedenti di legittimità, ha ribadito che univoco in giurisprudenza è
l'orientamento per cui in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
(cfr. anche Cass.25421/2013; Cass. 8404/2020).
La Cassazione con la sentenza indicata ha peraltro chiarito che l'improponibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura anticipata -cui è parificato il provvedimento di rigetto della istanza- non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto che trattasi di rimedi del tutto differenti, l'uno indirizzato al collegio e l'altro nella prima fase al G.E. e nella seconda, stante la struttura bifasica, al giudice della cognizione diverso dal G.E.(sul punto cfr. Cass. 11241/2022 e Cass.
5784/2025).
Alla luce delle ragioni esposte, avendo il G.E. ritenuto insussistenti i presupposti per disporre l'estinzione atipica della procedura espropriativa, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile tenuto conto che l'ordinanza del giudice a quo avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
-6 di 7- Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del rilievo d'ufficio della questione e della complessità delle questioni giuridiche sottese.
Occorre infine attestare che con la presente ordinanza si è proceduto alla declaratoria di inammissibilità del reclamo, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale (sul punto cfr. Cass. SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
P.Q.M.
Il tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara l'inammissibilità del reclamo;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dà atto dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del reclamo, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Serena Berruti dott.ssa Floriana Consolante
-7 di 7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1855 R.G. Cont. anno 2025
VERTENTE TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fauceglia, Nicola
AS e TO D'IO giusta procura in calce al ricorso per reclamo
-reclamante-
Controparte_1 CP_2
(c.f. ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato CORVINO ALDO giusta procura a margine della comparsa giusta procura in calce alla memoria di costituzione
-reclamato-
Controparte_3
-Reclamato contumace-
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c..
-1 di 7- CONCLUSIONI: come formulate da entrambe le parti costituite nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 27 agosto
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La reclamante ha proposto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. con ordinanza datata 4 giugno
2025 ha rigettato l'istanza di estinzione dalla stessa formulata, rimettendo gli atti allo stimatore per lo svolgimento di ulteriori operazioni. Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'opposizione che erroneamente il G.E. non aveva dichiarato l'estinzione della procedura espropriativa, tenuto conto che l'originario pignoramento alla base della procedura espropriativa era nullo, per difetto originario del titolo esecutivo, con conseguente
Cont inammissibilità ed inefficacia sia dell'intervento della del
19 febbraio 2024 che dell'intervento di in data 21 Controparte_3 ottobre 2013, tenuto conto della rinuncia effettuata dal creditore nella procedura riunita e della rinuncia di tutti gli altri creditori ad eccezione degli odierni reclamati. Ha dedotto a sostegno del reclamo:
-che la procedura espropriativa n. 153/2004 si fondava su
Cont pignoramento della del luglio 2004, fondato su contratto per
Cont mutuo ipotecario del 16 giugno 2000 stipulato tra la e la
, garantito da ipoteca volontaria sui beni immobili di CP_4 proprietà della NV ss ( all'epoca s.r.l.);
-che il titolo esecutivo alla base del detto pignoramento era stato dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1750/2020 passata in giudicato, che aveva dichiarato la nullità ab origine del contratto di mutuo del 16 giugno 2000 per illiceità della causa e impossibilità dello scopo, che il creditore procedente nella procedura riunita e tutti gli altri creditori titolati avevano rinunciato ai relativi interventi;
-che residuavano i soli interventi di BNL del 2024 (fondati su sentenze e ordinanze collegiali di condanna alle spese di lite)
-2 di 7- che però era inidoneo a sorreggere la procedura stante la inesistenza ab origine di un titolo esecutivo alla base della procedura e l'intervento del creditore , che doveva però CP_3 ritenersi privo di titolo, tenuto conto che la sentenza giudiziale di condanna nei confronti della NV alla base del suo intervento era stata annullata dalla Corte d'Appello di Napoli e risultava pendente giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello
a seguito di Cassazione con rinvio della detta sentenza;
-che la sentenza della Corte d'Appello n. 1750/2020, nel dichiarare la nullità del mutuo alla base della procedura espropriativa, aveva accertato l'inesistenza, con efficacia ex tunc, del titolo esecutivo in base al quale era stata iniziata la procedura con conseguente impossibilità, per i detti due residui creditori, non rinunciatari, di portarla avanti;
-che l'ordinanza del G.E. aveva erroneamente parlato di caducazione sopravvenuta del titolo, laddove nel caso di specie vi era un difetto originario del titolo esecutivo, che aveva prodotto i suoi effetti ex tunc;
-che pertanto il G.E., in applicazione del principio nulla executio sine titulo non avrebbe dovuto far proseguire la procedura espropriativa, su impulso dei creditori intervenuti successivamente al pignoramento, risultando l'azione esecutiva viziata ab origine;
-che la procedura avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, in base all'insegnamento di Cass. 23477/2022, con conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi successivi;
-che illegittimo era il rigetto dell'istanza di estinzione da parte del G.E., tenuto conto che la rinuncia al pignoramento riunito, la rinuncia di tutti i creditori intervenuti in essa e la caducazione originaria del titolo alla base della procedura più antica aveva determinato il venir meno dell'intera procedura espropriativa, con conseguente inammissibilità del successivo
Cont intervento di , effettuato in una procedura già defunta;
-3 di 7- -che il titolo esecutivo di creditore intervenuto, doveva CP_3 ritenersi caducato, tenuto conto dell'annullamento del titolo giudiziale alla base del suo intervento da parte della Corte
d'Appello di Napoli.
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto il rigetto CP_2 del reclamo in quanto infondato, chiedendo la conferma della decisione del giudice di primo grado.
Occorre in via preliminare verificare l'ammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura espropriativa formulata dalla per caducazione originaria del titolo Pt_1 esecutivo del creditore procedente, con conseguente inidoneità
Cont dell'intervento della a sorreggere la procedura espropriativa, stante la mancanza di titolo esecutivo anche dell'intervento del
. La verifica dell'ammissibilità del rimedio prescelto deve CP_3 infatti essere compiuta d'ufficio dal giudice, senza necessità di provocare previamente sul punto il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero rito (sul punto, cfr. Cass.
25421/2013).
Occorre rilevare che nell'ambito del processo esecutivo, sia in dottrina che in giurisprudenza si distingue tra le ipotesi di estinzione tipica della procedura – che si verifica quando la detta misura è espressamente prevista dalla legge ( tra di esse possono in via esemplificativa ricordarsi i casi di estinzione per rinuncia, inattività delle parti, mancata comparizione in udienza e omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, previsti dagli art. 629 e ss. c.p.c., e l'ipotesi disciplinata dall'art. 567 c.p.c., nel caso di unico bene pignorato nella procedura espropriativa) e le ipotesi di estinzione cd. atipica – o meglio chiusura anticipata o improcedibilità della procedura espropriativa- che si verifica laddove, pur essendo al di fuori delle ipotesi in cui è prevista dal legislatore la misura della estinzione, viene a verificarsi un evento che impedisce alla procedura di proseguire per raggiungere il suo scopo (sulla
-4 di 7- esistenza della categoria della cd. estinzione atipica, nel processo esecutivo, e per l'individuazione meramente esemplificativa di alcuni dei casi in cui si verifica, cfr. Cass.
15597/2019, Cass. 29026/2018, n. 2043/2017 e n. 9501/2016).
Come emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso per reclamo e dalla stessa lettura della istanza di estinzione formulata dalla società debitrice nella procedura espropriativa, nel caso di specie lo stesso reclamante si duole del mancato rilievo di una ipotesi di estinzione atipica del processo esecutivo – in quanto, stante la rinuncia alla procedura espropriativa non da parte di tutti i creditori titolati
(residuandone due), con conseguente inoperatività dell'art. 629
c.p.c. ( che postula la rinuncia da parte del creditore pignorante e di tutti gli intervenuti titolati)- doveva ritenersi che la stessa comunque non poteva andare avanti, stante l'inesistenza ab origine del titolo alla base dell'originario pignoramento, accertata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che nelle ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo alla base della procedura espropriativa, per vizio genetico dello stesso (proprio l'ipotesi richiamata dall'esecutato odierno reclamante alla base della istanza di estinzione della procedura) il G.E. deve dichiarare la procedura improcedibile, o deve disporne la chiusura anticipata, o dichiararne la estinzione, che sarà necessariamente atipica, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di estinzione tipica. Sul punto si rinvia, ex multis a Cass. 3172/2025, richiamata proprio dal reclamante, che ha affermato che “in tema di esecuzione forzata,
l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore”.
-5 di 7- La distinzione tra ipotesi di estinzione tipica o atipica della procedura espropriativa incide sul rimedio da adottare avverso il provvedimento che disponga l'una o l'altra, o al contrario rigetti la relativa istanza.
Infatti il rimedio del reclamo al collegio- che decide in camera di consiglio con sentenza- previsto dall'art. 630 c.p.c. è rimedio applicabile alle sole pronunce di estinzione tipica o rigetto di istanza di estinzione tipica della procedura. Avverso i provvedimenti di estinzione atipica della procedura -o di rigetto della relativa istanza- il rimedio applicabile è invece l'opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo si richiama Cass.
11241/2022 che, nel richiamare anche altri precedenti di legittimità, ha ribadito che univoco in giurisprudenza è
l'orientamento per cui in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
(cfr. anche Cass.25421/2013; Cass. 8404/2020).
La Cassazione con la sentenza indicata ha peraltro chiarito che l'improponibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura anticipata -cui è parificato il provvedimento di rigetto della istanza- non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto che trattasi di rimedi del tutto differenti, l'uno indirizzato al collegio e l'altro nella prima fase al G.E. e nella seconda, stante la struttura bifasica, al giudice della cognizione diverso dal G.E.(sul punto cfr. Cass. 11241/2022 e Cass.
5784/2025).
Alla luce delle ragioni esposte, avendo il G.E. ritenuto insussistenti i presupposti per disporre l'estinzione atipica della procedura espropriativa, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile tenuto conto che l'ordinanza del giudice a quo avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
-6 di 7- Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del rilievo d'ufficio della questione e della complessità delle questioni giuridiche sottese.
Occorre infine attestare che con la presente ordinanza si è proceduto alla declaratoria di inammissibilità del reclamo, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale (sul punto cfr. Cass. SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
P.Q.M.
Il tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara l'inammissibilità del reclamo;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dà atto dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del reclamo, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Serena Berruti dott.ssa Floriana Consolante
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