TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2559/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
SAN LEONARDO NR. 1475 a FORLIMPOPOLI con il patrocinio dell'avv. MONTI PIER
GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlì in Via Campo degli Svizzeri 105
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il ricorrente all'udienza del 19.6.2025 ha concluso rinunciando agli atti del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 Controparte_1 terminata nel 2010, dalla quale erano nate due figlie: il 18/06/2001, e Persona_1 Per_2 il 16/06/2006, ha chiesto la cessazione del contributo al mantenimento a favore della figlia
[...]
, statuito con decreto n. cron. 6497/2018 del 10.12.2018, nel proc. n. 1794/2018, avendo la Per_1 medesima raggiunto l'indipendenza economica, nonché la restituzione delle somme già versate a a titolo di mantenimento e/o per le spese straordinarie della figlia dal mese Controparte_1 Per_1 di aprile 2024 in poi.
regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 19.6.2025, visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 22.2.2025 e vista la dichiarazione di rinuncia agli atti di parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che deve dichiararsi l'estinzione della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c., per intervenuta rinuncia in udienza ad opera del procuratore di parte ricorrente dotato di procura speciale regolarmente depositata. Non si rende necessaria la verifica dell'accettazione posto che la parte resistente non è costituita.
In assenza di costituzione della parte resistente, non si fa luogo a pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla sulle spese di lite, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2559/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
SAN LEONARDO NR. 1475 a FORLIMPOPOLI con il patrocinio dell'avv. MONTI PIER
GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlì in Via Campo degli Svizzeri 105
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il ricorrente all'udienza del 19.6.2025 ha concluso rinunciando agli atti del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 Controparte_1 terminata nel 2010, dalla quale erano nate due figlie: il 18/06/2001, e Persona_1 Per_2 il 16/06/2006, ha chiesto la cessazione del contributo al mantenimento a favore della figlia
[...]
, statuito con decreto n. cron. 6497/2018 del 10.12.2018, nel proc. n. 1794/2018, avendo la Per_1 medesima raggiunto l'indipendenza economica, nonché la restituzione delle somme già versate a a titolo di mantenimento e/o per le spese straordinarie della figlia dal mese Controparte_1 Per_1 di aprile 2024 in poi.
regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 19.6.2025, visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 22.2.2025 e vista la dichiarazione di rinuncia agli atti di parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che deve dichiararsi l'estinzione della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c., per intervenuta rinuncia in udienza ad opera del procuratore di parte ricorrente dotato di procura speciale regolarmente depositata. Non si rende necessaria la verifica dell'accettazione posto che la parte resistente non è costituita.
In assenza di costituzione della parte resistente, non si fa luogo a pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla sulle spese di lite, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi