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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE BE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220250009463688002, notificatale dall'Agenzia delle entrate – CO il
5 luglio 2025, e il sotteso avviso di liquidazione d'imposta n. 2015/002/OR/000004643/0/002 della Direzione
Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, con cui era accertato il debito tributario di € 26.100,00 per la mancata registrazione di un atto giudiziario del Tribunale di Avellino. La ricorrente ha premesso che era intervenuta, in un giudizio pendente innanzi al giudice civile irpino, ad adiuvandum le ragioni di parte attrice, chiedendo l'accoglimento delle domande da questa proposte, che l'adito Tribunale aveva respinto con l'ordinanza n. cronl. 3820/2016 del 2 giugno 2016, e che l'avviso di liquidazione dell'imposta non le era stato mai notificato. Quindi, s'è doluta de: l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo intervenuta nel giudizio civile ad adiuvandum le ragioni di parte attrice e non rivestendo la qualità di parte necessaria perché estranea al rapporto sostanziale oggetto di causa;
la decadenza dal potere impositivo, a norma dell'art. 76, comma 2, del TUIR;
l'insussistenza del presupposto di applicazione delle sanzioni, non essendole mai stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e non essendo stata messa in condizione di versarla. La ricorrente ha, quindi, chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito:
“2) annullare la cartella di pagamento n. 01220250009463688002 notificata all'odierna ricorrente il 5.7.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO (Agente della CO – provincia di Avellino) su richiesta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino, in relazione al ruolo n. 2025/000103, reso esecutivo in data 3/2/2025, a titolo di “Registrazione atti giudiziari anno 2020 – Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Avviso di liquidazione n.
2015/002/OR/000004643/0 – Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE DI AVELLINO”, nonché il presupposto “Avviso di liquidazione” n. 2015/002/OR/000004643/0/002 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino, mai notificato alla ricorrente, per inesistenza del potere impositivo e comunque per sopraggiunta decadenza della pretesa tributaria avanzata nei confronti della ricorrente sig.ra Ricorrente_1; 3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che all'uopo si dichiara antistatario”.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 1° dicembre
2025, ha eccepito l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, oggetto di gravame da parte della ricorrente, esitato in secondo grado dalla Commissione Tributaria di Salerno con una sentenza sfavorevole all'Ufficio, che vi aveva prestato acquiescenza, non procedendo alla iscrizione a ruolo;
ha aggiunto che la cartella era originata dalla “iscrizione a ruolo solidale per autonomo giudizio incardinato dal coobligato in solido alla sign. Ricorrente_1 , la sign.ra NOMINATIVO 1 Cf C.F.NOMINATIVO 1 che, avverso lo stesso avviso di liquidazione e rettifica aveva opposto rituale ricorso”,
e che, emerso l'errore, aveva “provveduto immediatamente a sgravare il ruolo”, prima della proposizione del ricorso. L'Ufficio, quindi, ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo: “codesta On. le Corte di giustizia Tributaria di primo grado, respinta ogni istanza e deduzione contraria, consideri che l'Ufficio ha assunto un comportamento ossequioso del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 Cost. annullando tempestivamente l'atto impugnato, pertanto, voglia ai sensi dell'art.46 del DPR 546/92 dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.” L'Agenzia delle entrate – CO non s'è costituita.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio del ruolo e della cartella (con il provvedimento del 1° dicembre 2025) e il riconoscimento (in giudizio) dell'insussistenza del credito tributario oggetto della controversia giustificano la pronuncia di cessazione della materia del contendere. il comportamento collaborativo dell'ufficio giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa interamente le spese tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE BE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009463688002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220250009463688002, notificatale dall'Agenzia delle entrate – CO il
5 luglio 2025, e il sotteso avviso di liquidazione d'imposta n. 2015/002/OR/000004643/0/002 della Direzione
Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, con cui era accertato il debito tributario di € 26.100,00 per la mancata registrazione di un atto giudiziario del Tribunale di Avellino. La ricorrente ha premesso che era intervenuta, in un giudizio pendente innanzi al giudice civile irpino, ad adiuvandum le ragioni di parte attrice, chiedendo l'accoglimento delle domande da questa proposte, che l'adito Tribunale aveva respinto con l'ordinanza n. cronl. 3820/2016 del 2 giugno 2016, e che l'avviso di liquidazione dell'imposta non le era stato mai notificato. Quindi, s'è doluta de: l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo intervenuta nel giudizio civile ad adiuvandum le ragioni di parte attrice e non rivestendo la qualità di parte necessaria perché estranea al rapporto sostanziale oggetto di causa;
la decadenza dal potere impositivo, a norma dell'art. 76, comma 2, del TUIR;
l'insussistenza del presupposto di applicazione delle sanzioni, non essendole mai stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e non essendo stata messa in condizione di versarla. La ricorrente ha, quindi, chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito:
“2) annullare la cartella di pagamento n. 01220250009463688002 notificata all'odierna ricorrente il 5.7.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO (Agente della CO – provincia di Avellino) su richiesta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino, in relazione al ruolo n. 2025/000103, reso esecutivo in data 3/2/2025, a titolo di “Registrazione atti giudiziari anno 2020 – Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Avviso di liquidazione n.
2015/002/OR/000004643/0 – Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE DI AVELLINO”, nonché il presupposto “Avviso di liquidazione” n. 2015/002/OR/000004643/0/002 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino, mai notificato alla ricorrente, per inesistenza del potere impositivo e comunque per sopraggiunta decadenza della pretesa tributaria avanzata nei confronti della ricorrente sig.ra Ricorrente_1; 3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che all'uopo si dichiara antistatario”.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 1° dicembre
2025, ha eccepito l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, oggetto di gravame da parte della ricorrente, esitato in secondo grado dalla Commissione Tributaria di Salerno con una sentenza sfavorevole all'Ufficio, che vi aveva prestato acquiescenza, non procedendo alla iscrizione a ruolo;
ha aggiunto che la cartella era originata dalla “iscrizione a ruolo solidale per autonomo giudizio incardinato dal coobligato in solido alla sign. Ricorrente_1 , la sign.ra NOMINATIVO 1 Cf C.F.NOMINATIVO 1 che, avverso lo stesso avviso di liquidazione e rettifica aveva opposto rituale ricorso”,
e che, emerso l'errore, aveva “provveduto immediatamente a sgravare il ruolo”, prima della proposizione del ricorso. L'Ufficio, quindi, ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo: “codesta On. le Corte di giustizia Tributaria di primo grado, respinta ogni istanza e deduzione contraria, consideri che l'Ufficio ha assunto un comportamento ossequioso del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 Cost. annullando tempestivamente l'atto impugnato, pertanto, voglia ai sensi dell'art.46 del DPR 546/92 dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.” L'Agenzia delle entrate – CO non s'è costituita.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio del ruolo e della cartella (con il provvedimento del 1° dicembre 2025) e il riconoscimento (in giudizio) dell'insussistenza del credito tributario oggetto della controversia giustificano la pronuncia di cessazione della materia del contendere. il comportamento collaborativo dell'ufficio giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa interamente le spese tra le parti.