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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: lesione ha pronunciato seguente personale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 158/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. LONER VALENTINA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. contumace CP_1 C.F._2
- appellato -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
contumace
- appellata -
c.f. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
1 difesa dall'avv. BECCARO FRANCO CLAUDIO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 579/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 22.07.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bolzano,
in riforma della sentenza n. 579 pubblicata il 24.07.2023 nel procedimento sub R.G. n. 1092/2023,
in via principale di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità esclusiva di per la CP_1
causazione dell'incidente stradale del 10.10.2019, condannare lo stesso in solido con in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
10.10.2019, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo;
in via subordinata di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità prevalente di per CP_1
la causazione dell'incidente stradale del 10.10.2019,
2 condannare lo stesso in solido con Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
10.10.2019, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il gravame proposto dalla signora perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto per i motivi esposti negli atti difensivi e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado.
In via di estremo subordine, nel caso in cui la Corte ritenesse fondata anche solo parzialmente l'impugnazione, voglia considerare in detrazione le somme già versate alla parte appellante in data 04/08/2023 per capitale (€ 170.727,58 co detrazione di € 2.388,11 pari al 50% della spesa del CTU
rimasta a carico di parte attrice), interessi legali (€ 561,30),
spese e compensi di lite (€ 14.098,27).
Senza accettazione, in nessun caso, del contraddittorio su eventuali domande nuove.
In ogni caso, con condanna di parte appellante alla rifusione a favore della parte appellata costituita delle spese e compensi di
3 lite della presente procedura ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora conveniva in giudizio il signor Parte_1
la società e la CP_1 Controparte_2
Compagnia assicuratrice al fine di ottenere il Controparte_4
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi a Bolzano il 10.10.2019 mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 579/2023 del 22.07.2023, che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, gravando l'attore opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la signora formulando tre motivi: Pt_1
1. errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla responsabilità per il sinistro con motivazione errata e illogica;
2. violazione e/o errata applicazione degli artt. 145 e 154 C.d.S.
e violazione e/o omessa applicazione dell'art. 2054, 2°co. c.c.;
3. violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 147 dd. 13.08.2022;
errata valutazione dell'attività istruttoria e motivazione illogica.
Si è costituita in giudizio la parte appellata CP_5
[... chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...]
sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viste le lagnanze di parte appellante, occorre valutare le risultanze istruttorie al fine di determinare la dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti coinvolte.
Gli elementi oggettivi sul comportamento tenuto dalle parti, accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing.
[...]
genericamente richiamati dal Tribunale, sono ricavati Per_1
dai filmati ripresi dalla dashcam dell'autoarticolato e dalla telecamera di sorveglianza del traffico rivolta su piazza Mazzini.
La traiettoria tenuta sia dall'autoarticolato, che dalla bicicletta è chiara e incontestata.
2. Quanto al momento di attraversamento della sua linea di arresto da parte dell'autoarticolato non vi sono dubbi poiché
risulta chiaramente dalla ripresa della dashcam.
Anche la regolarità dell'esecuzione della manovra, per quanto riguarda la traiettoria tenuta dall'autoarticolato, non può essere messa in discussione, poiché depongono in questo senso le dichiarazioni, confermate anche in sede di testimonianza, dei due agenti della Polizia Municipale di
5 Bolzano intervenuti sul luogo dell'incidente.
Inoltre, un tanto risulta chiaramente anche dalle immagini raccolte dal consulente così come il fatto che il segnalatore di direzione era attivato già da prima dello spostamento del mezzo verso destra.
3. Anche il percorso e la velocità della bicicletta sono stati ricavati dai filmati sopra richiamati.
Il consulente ha precisato che la signora ha Pt_1
attraversato la propria linea di arresto all'incrocio, al secondo
44 del filmato, quando era appena scattata la luce semaforica gialla.
4. Il fatto non può essere contraddetto dalla testimonianza di che confrontata con quanto il Testimone_1
ctu ha potuto ricavare dal filmato, risulta non attendibile,
verosimilmente per la posizione in cui si trovava o,
semplicemente, per aver fatto confusione.
In proposito, va comunque precisato che, nel caso in esame, il ricordo dei testimoni, probabilmente perché relativo a una circostanza repentina in un momento di scarsa attenzione,
è risultato poco affidabile. A conferma, si osserva che anche la teste ricordava di aver attraversato la strada con il Tes_2
cellulare in mano, mentre invece, dalle immagini registrate ciò
non risulta: “Io ricordo che in quel momento ero intenzionata ad
attraversare a piedi la strada sulle strisce pedonali verso Corso
Italia ma avevo in mano il cellulare e non mi ricordo se stavo
6 chiamando un'amica o guardando solo il display. Non mi ricordo
se mi sono fermata perché era luce semaforica arancione oppure
per telefonare alla mia amica o guardare il cellulare.” In realtà la teste non si era nemmeno fermata e aveva iniziato l'attraversamento con luce gialla, per poi fermarsi alla vista del camion rosso.
5. Accertato quindi che l'autista dell'autoarticolato ha eseguito una manovra corretta, ma poi ha violato le norme sulla precedenza per aver proseguito la marcia senza concederla a chi stava transitando sul passaggio pedonale/ciclabile e che la ciclista ha “valicato la sua striscia di arresto nel momento in cui
era da poco scattato il giallo, o quando la lanterna variava
dall'emettere luce verde ad emettere luce gialla”, occorre approfondire i comportamenti delle due parti convolte.
In particolare, va esaminata la situazione nei momenti precedenti alla collisione.
Il ctu ha rilevato che l'autoarticolato ha varcato la sua linea di arresto con il frontale della motrice al secondo 40 del filmato della dashcam e che ha proseguito a velocità moderata senza mai arrestarsi, lasciando svoltare una vettura (Fiat 500)
che proveniva dalla direzione opposta al secondo 43 dello stesso filmato, quando è scattato il giallo della lanterna pedonale, che a quel tempo era sincronizzata con quella per le biciclette.
Dal filmato della dashcam risulta anche che al secondo
7 quando è passata a fianco della lanterna di pertinenza (dopo aver già valicato l'arretrata striscia di arresto) il giallo era già
scattato da circa 1-1,5 secondi. Inoltre, quando la bicicletta si trovava all'altezza della propria lanterna semaforica, il veicolo industriale stava iniziando la svolta e si trovava in movimento.
Infine, l'urto è avvenuto al secondo 47 del filmato in esame.
6. Nel momento in cui iniziava la manovra di svolta a destra l'autista dell'autoarticolato, dallo specchietto poteva vedere la bicicletta sopraggiungere come schematizzato dal ctu nel proprio elaborato con la figura 66, ma la vedeva in posizione piuttosto arretrata in prossimità dell'estremità destra del convoglio.
Nel proseguire, il conducente si sarebbe dovuto accertare del fatto che la ciclista si fosse fermata e che non avesse invece continuato la marcia fino ad attraversare l'incrocio (cosa che è
avvenuta). Utilizzando correttamente gli specchietti retrovisori di cui era dotato l'autoarticolato, avrebbe potuto avvedersi della presenza della ciclista in movimento.
7. Però non vi è alcun dubbio sul fatto che la svolta a destra fosse stata segnalata con largo anticipo e che l'autoarticolato abbia proseguito senza fermarsi, ma solo rallentando per poi accelerare nuovamente, come ha accertato il ctu: “Nel momento in cui la ciclista valicava la striscia di arresto
l'autoarticolato era già all'interno dell'area di intersezione e la
motrice era sopravanzata rispetto alla ciclista, con indicatore di
8 direzione destro in funzione e il convoglio procedeva a bassa
velocità; sotto l'aspetto tecnico è possibile pertanto valutare che
l'intenzione del conducente del convoglio di svoltare a destra era
percepibile e prevedibile da parte della ciclista sig.ra con Pt_1
largo anticipo e già in fase di avvicinamento all'intersezione.”
La ciclista, quindi ha proseguito la sua marcia oltre il semaforo con luce gialla, senza ridurre la propria velocità,
nonostante la presenza dell'autoarticolato che stava svoltando a destra.
Si può presumere che la signora abbia confidato Pt_1
nell'arresto del convoglio prima della svolta così da concederle la precedenza, però in relazione ai doveri di prudenza e diligenza dell'utente e alla gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, il codice della strada tratteggia obblighi di vasta portata.
8. In proposito, l'art. 141 C.d.S. impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, nonché di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni
“ostacolo prevedibile” e il comma 1 dell'art. 145 C.d.S. prevede che i conducenti, approssimandosi a una intersezione, debbano usare la massima prudenza al “fine di evitare incidenti”.
Come specificato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, quest'ultima disposizione si rivolge a tutti i conducenti, compreso quello favorito, non esonerato dall'obbligo
9 di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.
Ne deriva che anche il conducente “favorito” non può andare esente da colpa per non aver osservato il precetto della massima prudenza impostogli (Cass. Civ. n. 337/2016).
9. Pertanto, la valutazione del Tribunale sulla pari responsabilità delle parti coinvolte nell'incidente risulta corretta e va confermata.
10. Invece è fondata e va accolta la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del procedimento.
Non è giustificata la riduzione del 50% dei compensi tabellari medi, considerato che la fase istruttoria è stata complessa, essendo stati sentiti ben sette testimoni e il signor per interpello formale, inoltre sono state svolte due CP_1
consulenze tecniche una ricostruttiva della dinamica del sinistro e una medico legale.
Anche la fase decisionale è stata svolta integralmente,
avendo entrambe le parti depositato comparse conclusionali e di replica.
11. All'esito complessivo dei due gradi di giudizio,
ritenuto che il motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese seppure accolto, non ha inciso sull'economia processuale,
si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite, che andranno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei
10 parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014 per il valore del decisum, nella misura della metà per entrambi i gradi, con condanna dell'appellata a rifondere alla Controparte_3
signora la residua metà. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 579/2023 del 22.07.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata così
provvede:
1. accerta e dichiara la pari e concorrente responsabilità
dei conducenti e nella causazione CP_1 Parte_1
del sinistro stradale avvenuto a Bolzano in data 10/10/2019;
2. condanna e CP_1 CP_2 Controparte_2
in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 Parte_1
l'importo di € 170.727,58 oltre interessi legali su tale importo dalla data odierna al saldo;
3. condanna e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 [...]
la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Pt_1
che compensa per la residua metà e che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado in € 16.218,45 per compenso unico, di cui
11 € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€ 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali oltre IVA e CAP;
- per il presente grado in € 11.489,65 per compenso unico, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP.
4. pone in via definitiva le spese di entrambe le CTU
assunte, nella misura del 50%, a carico di e, Parte_1
nella misura del 50%, a carico di CP_1 [...]
e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_3
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
43 la ciclista stava valicando la propria linea di arresto e che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: lesione ha pronunciato seguente personale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 158/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. LONER VALENTINA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. contumace CP_1 C.F._2
- appellato -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
contumace
- appellata -
c.f. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
1 difesa dall'avv. BECCARO FRANCO CLAUDIO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 579/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 22.07.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bolzano,
in riforma della sentenza n. 579 pubblicata il 24.07.2023 nel procedimento sub R.G. n. 1092/2023,
in via principale di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità esclusiva di per la CP_1
causazione dell'incidente stradale del 10.10.2019, condannare lo stesso in solido con in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
10.10.2019, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo;
in via subordinata di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità prevalente di per CP_1
la causazione dell'incidente stradale del 10.10.2019,
2 condannare lo stesso in solido con Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
10.10.2019, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il gravame proposto dalla signora perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto per i motivi esposti negli atti difensivi e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado.
In via di estremo subordine, nel caso in cui la Corte ritenesse fondata anche solo parzialmente l'impugnazione, voglia considerare in detrazione le somme già versate alla parte appellante in data 04/08/2023 per capitale (€ 170.727,58 co detrazione di € 2.388,11 pari al 50% della spesa del CTU
rimasta a carico di parte attrice), interessi legali (€ 561,30),
spese e compensi di lite (€ 14.098,27).
Senza accettazione, in nessun caso, del contraddittorio su eventuali domande nuove.
In ogni caso, con condanna di parte appellante alla rifusione a favore della parte appellata costituita delle spese e compensi di
3 lite della presente procedura ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora conveniva in giudizio il signor Parte_1
la società e la CP_1 Controparte_2
Compagnia assicuratrice al fine di ottenere il Controparte_4
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi a Bolzano il 10.10.2019 mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 579/2023 del 22.07.2023, che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, gravando l'attore opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la signora formulando tre motivi: Pt_1
1. errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla responsabilità per il sinistro con motivazione errata e illogica;
2. violazione e/o errata applicazione degli artt. 145 e 154 C.d.S.
e violazione e/o omessa applicazione dell'art. 2054, 2°co. c.c.;
3. violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 147 dd. 13.08.2022;
errata valutazione dell'attività istruttoria e motivazione illogica.
Si è costituita in giudizio la parte appellata CP_5
[... chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...]
sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viste le lagnanze di parte appellante, occorre valutare le risultanze istruttorie al fine di determinare la dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti coinvolte.
Gli elementi oggettivi sul comportamento tenuto dalle parti, accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing.
[...]
genericamente richiamati dal Tribunale, sono ricavati Per_1
dai filmati ripresi dalla dashcam dell'autoarticolato e dalla telecamera di sorveglianza del traffico rivolta su piazza Mazzini.
La traiettoria tenuta sia dall'autoarticolato, che dalla bicicletta è chiara e incontestata.
2. Quanto al momento di attraversamento della sua linea di arresto da parte dell'autoarticolato non vi sono dubbi poiché
risulta chiaramente dalla ripresa della dashcam.
Anche la regolarità dell'esecuzione della manovra, per quanto riguarda la traiettoria tenuta dall'autoarticolato, non può essere messa in discussione, poiché depongono in questo senso le dichiarazioni, confermate anche in sede di testimonianza, dei due agenti della Polizia Municipale di
5 Bolzano intervenuti sul luogo dell'incidente.
Inoltre, un tanto risulta chiaramente anche dalle immagini raccolte dal consulente così come il fatto che il segnalatore di direzione era attivato già da prima dello spostamento del mezzo verso destra.
3. Anche il percorso e la velocità della bicicletta sono stati ricavati dai filmati sopra richiamati.
Il consulente ha precisato che la signora ha Pt_1
attraversato la propria linea di arresto all'incrocio, al secondo
44 del filmato, quando era appena scattata la luce semaforica gialla.
4. Il fatto non può essere contraddetto dalla testimonianza di che confrontata con quanto il Testimone_1
ctu ha potuto ricavare dal filmato, risulta non attendibile,
verosimilmente per la posizione in cui si trovava o,
semplicemente, per aver fatto confusione.
In proposito, va comunque precisato che, nel caso in esame, il ricordo dei testimoni, probabilmente perché relativo a una circostanza repentina in un momento di scarsa attenzione,
è risultato poco affidabile. A conferma, si osserva che anche la teste ricordava di aver attraversato la strada con il Tes_2
cellulare in mano, mentre invece, dalle immagini registrate ciò
non risulta: “Io ricordo che in quel momento ero intenzionata ad
attraversare a piedi la strada sulle strisce pedonali verso Corso
Italia ma avevo in mano il cellulare e non mi ricordo se stavo
6 chiamando un'amica o guardando solo il display. Non mi ricordo
se mi sono fermata perché era luce semaforica arancione oppure
per telefonare alla mia amica o guardare il cellulare.” In realtà la teste non si era nemmeno fermata e aveva iniziato l'attraversamento con luce gialla, per poi fermarsi alla vista del camion rosso.
5. Accertato quindi che l'autista dell'autoarticolato ha eseguito una manovra corretta, ma poi ha violato le norme sulla precedenza per aver proseguito la marcia senza concederla a chi stava transitando sul passaggio pedonale/ciclabile e che la ciclista ha “valicato la sua striscia di arresto nel momento in cui
era da poco scattato il giallo, o quando la lanterna variava
dall'emettere luce verde ad emettere luce gialla”, occorre approfondire i comportamenti delle due parti convolte.
In particolare, va esaminata la situazione nei momenti precedenti alla collisione.
Il ctu ha rilevato che l'autoarticolato ha varcato la sua linea di arresto con il frontale della motrice al secondo 40 del filmato della dashcam e che ha proseguito a velocità moderata senza mai arrestarsi, lasciando svoltare una vettura (Fiat 500)
che proveniva dalla direzione opposta al secondo 43 dello stesso filmato, quando è scattato il giallo della lanterna pedonale, che a quel tempo era sincronizzata con quella per le biciclette.
Dal filmato della dashcam risulta anche che al secondo
7 quando è passata a fianco della lanterna di pertinenza (dopo aver già valicato l'arretrata striscia di arresto) il giallo era già
scattato da circa 1-1,5 secondi. Inoltre, quando la bicicletta si trovava all'altezza della propria lanterna semaforica, il veicolo industriale stava iniziando la svolta e si trovava in movimento.
Infine, l'urto è avvenuto al secondo 47 del filmato in esame.
6. Nel momento in cui iniziava la manovra di svolta a destra l'autista dell'autoarticolato, dallo specchietto poteva vedere la bicicletta sopraggiungere come schematizzato dal ctu nel proprio elaborato con la figura 66, ma la vedeva in posizione piuttosto arretrata in prossimità dell'estremità destra del convoglio.
Nel proseguire, il conducente si sarebbe dovuto accertare del fatto che la ciclista si fosse fermata e che non avesse invece continuato la marcia fino ad attraversare l'incrocio (cosa che è
avvenuta). Utilizzando correttamente gli specchietti retrovisori di cui era dotato l'autoarticolato, avrebbe potuto avvedersi della presenza della ciclista in movimento.
7. Però non vi è alcun dubbio sul fatto che la svolta a destra fosse stata segnalata con largo anticipo e che l'autoarticolato abbia proseguito senza fermarsi, ma solo rallentando per poi accelerare nuovamente, come ha accertato il ctu: “Nel momento in cui la ciclista valicava la striscia di arresto
l'autoarticolato era già all'interno dell'area di intersezione e la
motrice era sopravanzata rispetto alla ciclista, con indicatore di
8 direzione destro in funzione e il convoglio procedeva a bassa
velocità; sotto l'aspetto tecnico è possibile pertanto valutare che
l'intenzione del conducente del convoglio di svoltare a destra era
percepibile e prevedibile da parte della ciclista sig.ra con Pt_1
largo anticipo e già in fase di avvicinamento all'intersezione.”
La ciclista, quindi ha proseguito la sua marcia oltre il semaforo con luce gialla, senza ridurre la propria velocità,
nonostante la presenza dell'autoarticolato che stava svoltando a destra.
Si può presumere che la signora abbia confidato Pt_1
nell'arresto del convoglio prima della svolta così da concederle la precedenza, però in relazione ai doveri di prudenza e diligenza dell'utente e alla gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, il codice della strada tratteggia obblighi di vasta portata.
8. In proposito, l'art. 141 C.d.S. impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, nonché di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni
“ostacolo prevedibile” e il comma 1 dell'art. 145 C.d.S. prevede che i conducenti, approssimandosi a una intersezione, debbano usare la massima prudenza al “fine di evitare incidenti”.
Come specificato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, quest'ultima disposizione si rivolge a tutti i conducenti, compreso quello favorito, non esonerato dall'obbligo
9 di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.
Ne deriva che anche il conducente “favorito” non può andare esente da colpa per non aver osservato il precetto della massima prudenza impostogli (Cass. Civ. n. 337/2016).
9. Pertanto, la valutazione del Tribunale sulla pari responsabilità delle parti coinvolte nell'incidente risulta corretta e va confermata.
10. Invece è fondata e va accolta la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del procedimento.
Non è giustificata la riduzione del 50% dei compensi tabellari medi, considerato che la fase istruttoria è stata complessa, essendo stati sentiti ben sette testimoni e il signor per interpello formale, inoltre sono state svolte due CP_1
consulenze tecniche una ricostruttiva della dinamica del sinistro e una medico legale.
Anche la fase decisionale è stata svolta integralmente,
avendo entrambe le parti depositato comparse conclusionali e di replica.
11. All'esito complessivo dei due gradi di giudizio,
ritenuto che il motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese seppure accolto, non ha inciso sull'economia processuale,
si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite, che andranno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei
10 parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014 per il valore del decisum, nella misura della metà per entrambi i gradi, con condanna dell'appellata a rifondere alla Controparte_3
signora la residua metà. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 579/2023 del 22.07.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata così
provvede:
1. accerta e dichiara la pari e concorrente responsabilità
dei conducenti e nella causazione CP_1 Parte_1
del sinistro stradale avvenuto a Bolzano in data 10/10/2019;
2. condanna e CP_1 CP_2 Controparte_2
in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 Parte_1
l'importo di € 170.727,58 oltre interessi legali su tale importo dalla data odierna al saldo;
3. condanna e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 [...]
la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Pt_1
che compensa per la residua metà e che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado in € 16.218,45 per compenso unico, di cui
11 € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€ 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali oltre IVA e CAP;
- per il presente grado in € 11.489,65 per compenso unico, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP.
4. pone in via definitiva le spese di entrambe le CTU
assunte, nella misura del 50%, a carico di e, Parte_1
nella misura del 50%, a carico di CP_1 [...]
e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_3
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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43 la ciclista stava valicando la propria linea di arresto e che