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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_1 C.F._1 OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO ( VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO presso il difensore avv. DAL ZOTTO OTELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_2 C.F._3 OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO ( VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO presso il difensore avv. DAL ZOTTO
OTELLO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 (nata a [...] – FG, il Parte_1
21.02.1969) e (nato a [...], VI, il 29.05.1965) ricorrevano per chiedere la Parte_2 separazione personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Monte Sant'Angelo (FG) in data 29.06.1999, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 21, Parte II, Serie B, Anno 1999.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con il ricorso, le parti chiedono la pronuncia della sentenza di separazione e la omologazione delle condizioni dalle stesse raggiunte in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
pagina 1 di 3 Con decreto (03.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 22.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) di eseguire le annotazioni di rito.
2) Darsi atto che la casa coniugale, sita in Castel Maggiore (BO), Piazza Giorgio Amendola n. 2, con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra e che il sig. Parte_1 Parte_2 ha già trasferito altrove la propria residenza.
[...]
3) Onerarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese e con versamento sulle note coordinate bancarie, la somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, quale contributo al mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.
Nulla per le spese.
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando che – in assenza di prole – la domanda principale delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo, essendo le altre determinazioni di carattere squisitamente economico rimesse alla loro autodeterminazione.
La domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento.
La separazione tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 151cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalla espressa volontà delle parti di volersi riconciliare, nonché dal tenore del ricorso e dalla separazione di fatto: il sig. , infatti, Pt_2 ha già trasferito altrove la propria residenza.
Non può essere, quindi, ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le altre determinazioni, di carattere puramente economico e che concernono il rapporto tra i coniugi
(seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Nel caso in oggetto, le parti hanno concordato la determinazione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, da porre a carico del marito: tale individuazione e determinazione è stata il frutto di un accordo di negoziazione tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
pagina 2 di 3 In virtù della natura e dei termini della presente decisione, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi:
La (nata a [...] – FG, il 21.02.1969) Parte_1
e
(nato a [...], VI, il 29.05.1965) Parte_2 Unitisi in matrimonio a Monte Sant'Angelo (FG) in data 29.06.1999, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 21, Parte II, Serie B, Anno 1999.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto che la casa coniugale, sita in Castel Maggiore (BO), Piazza Giorgio Amendola n. 2, con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra e che il sig. ha già Parte_1 Parte_2 trasferito altrove la propria residenza. dà atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese e con versamento sulle note coordinate bancarie, la somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, quale contributo al mantenimento del coniuge.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_1 C.F._1 OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO ( VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO presso il difensore avv. DAL ZOTTO OTELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_2 C.F._3 OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO ( VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI 2 36015 SCHIO presso il difensore avv. DAL ZOTTO
OTELLO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 (nata a [...] – FG, il Parte_1
21.02.1969) e (nato a [...], VI, il 29.05.1965) ricorrevano per chiedere la Parte_2 separazione personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Monte Sant'Angelo (FG) in data 29.06.1999, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 21, Parte II, Serie B, Anno 1999.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con il ricorso, le parti chiedono la pronuncia della sentenza di separazione e la omologazione delle condizioni dalle stesse raggiunte in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
pagina 1 di 3 Con decreto (03.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 22.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) di eseguire le annotazioni di rito.
2) Darsi atto che la casa coniugale, sita in Castel Maggiore (BO), Piazza Giorgio Amendola n. 2, con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra e che il sig. Parte_1 Parte_2 ha già trasferito altrove la propria residenza.
[...]
3) Onerarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese e con versamento sulle note coordinate bancarie, la somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, quale contributo al mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.
Nulla per le spese.
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando che – in assenza di prole – la domanda principale delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo, essendo le altre determinazioni di carattere squisitamente economico rimesse alla loro autodeterminazione.
La domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento.
La separazione tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 151cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalla espressa volontà delle parti di volersi riconciliare, nonché dal tenore del ricorso e dalla separazione di fatto: il sig. , infatti, Pt_2 ha già trasferito altrove la propria residenza.
Non può essere, quindi, ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le altre determinazioni, di carattere puramente economico e che concernono il rapporto tra i coniugi
(seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Nel caso in oggetto, le parti hanno concordato la determinazione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, da porre a carico del marito: tale individuazione e determinazione è stata il frutto di un accordo di negoziazione tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
pagina 2 di 3 In virtù della natura e dei termini della presente decisione, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi:
La (nata a [...] – FG, il 21.02.1969) Parte_1
e
(nato a [...], VI, il 29.05.1965) Parte_2 Unitisi in matrimonio a Monte Sant'Angelo (FG) in data 29.06.1999, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 21, Parte II, Serie B, Anno 1999.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto che la casa coniugale, sita in Castel Maggiore (BO), Piazza Giorgio Amendola n. 2, con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra e che il sig. ha già Parte_1 Parte_2 trasferito altrove la propria residenza. dà atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese e con versamento sulle note coordinate bancarie, la somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, quale contributo al mantenimento del coniuge.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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