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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/08/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3218/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218/2014 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce Parte_1 in virtù di deliberazioni di G.M. nn. 130/2014 e 151/2014, rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Mario ROMANELLI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di precetto del 27.10.2014, CP_1 dall'Avv. Savino DI PAOLO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO
e rapp.ti e difesi, giusta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 procura allegata alla comparsa d'intervento in prosecuzione, dall'Avv. Savino DI PAOLO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI intervenuti in prosecuzione avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e (Donato) notificavano al Parte_2 Parte_3 Parte_1
atto di precetto, in forza di sentenze emesse dal Tribunale di Melfi, n. 446/2002, e
[...] dalla Corte d'Appello di Potenza, n. 207/2013, per un importo complessivo di euro 121.627,26.
2. Il si opponeva, eccependo che la sentenza di secondo Parte_1 grado non era ancora definitiva, e la parziale estinzione del debito.
Esso rassegnava le seguenti conclusioni:
1 N. 3218/2014 R.G.A.C.
3. Resistevano i i quali ritenevano nullo l'atto di citazione, assumevano che la CP_1 sospensione non potesse essere disposta se non dalla Corte d'Appello e, comunque, chiedevano il rigetto della domanda.
4. In corso di causa decedeva nel cui luogo si costituivano la moglie Parte_2 ed i figli e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
5. Veniva acquisita una c.t.u.
6. Lo scrivente promuoveva un tentativo di composizione negoziale della controversia.
7. Le parti, infine, pervenivano all'accordo.
Il così concludeva: Parte_1
voglia il Tribunale adito, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese a carico del nella misura Parte_1 indicata nell'ordinanza del 24.02.2025 ovvero in € 4.500,00 oltre oneri di legge, oltre al pagamento per tre quarti dei compensi del CTU liquidati, per intero nel decreto del
10.11.2017 in € 4.705,98 oltre oneri di legge e dunque per € 3.528,81 oltre oneri di legge.
e gli eredi di così concludevano: CP_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ponendo a carico del il pagamento delle Parte_1 spese legali nella misura indicata nell'ordinanza del 24/02/2025 ovvero in € 4.500,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge nonché il pagamento dei tre quarti dei compensi di ctu come liquidati per intero nel decreto del 10/11/2017 in €
4.705,09, oltre iva e cassa commercialisti e dunque per € 3.528,81 oltre iva e cassa commercialisti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può che recepire le concordi e conformi conclusioni, rassegnate dalle parti, e prima trascritte: la causa non può essere, pertanto, decisa nel merito, ma mediante una pronunzia di cessazione della materia del contendere, e le spese processuali debbono essere regolate come richiesto.
P.Q.M.
2 N. 3218/2014 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3218/2014 R.G.A.C., promossa da
, in persona del Sindaco p.t., contro Parte_1 CP_1
e ogni diversa
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. regola le spese di lite «ponendo a carico del il pagamento Parte_1 delle spese legali nella misura indicata nell'ordinanza del 24/02/2025 ovvero in €
4.500,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge nonché il pagamento dei tre quarti dei compensi di ctu come liquidati per intero nel decreto del 10/11/2017 in
€ 4.705,09, oltre iva e cassa commercialisti e dunque per € 3.528,81 oltre iva e cassa commercialisti».
Potenza, 12 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218/2014 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce Parte_1 in virtù di deliberazioni di G.M. nn. 130/2014 e 151/2014, rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Mario ROMANELLI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di precetto del 27.10.2014, CP_1 dall'Avv. Savino DI PAOLO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO
e rapp.ti e difesi, giusta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 procura allegata alla comparsa d'intervento in prosecuzione, dall'Avv. Savino DI PAOLO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI intervenuti in prosecuzione avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e (Donato) notificavano al Parte_2 Parte_3 Parte_1
atto di precetto, in forza di sentenze emesse dal Tribunale di Melfi, n. 446/2002, e
[...] dalla Corte d'Appello di Potenza, n. 207/2013, per un importo complessivo di euro 121.627,26.
2. Il si opponeva, eccependo che la sentenza di secondo Parte_1 grado non era ancora definitiva, e la parziale estinzione del debito.
Esso rassegnava le seguenti conclusioni:
1 N. 3218/2014 R.G.A.C.
3. Resistevano i i quali ritenevano nullo l'atto di citazione, assumevano che la CP_1 sospensione non potesse essere disposta se non dalla Corte d'Appello e, comunque, chiedevano il rigetto della domanda.
4. In corso di causa decedeva nel cui luogo si costituivano la moglie Parte_2 ed i figli e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
5. Veniva acquisita una c.t.u.
6. Lo scrivente promuoveva un tentativo di composizione negoziale della controversia.
7. Le parti, infine, pervenivano all'accordo.
Il così concludeva: Parte_1
voglia il Tribunale adito, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese a carico del nella misura Parte_1 indicata nell'ordinanza del 24.02.2025 ovvero in € 4.500,00 oltre oneri di legge, oltre al pagamento per tre quarti dei compensi del CTU liquidati, per intero nel decreto del
10.11.2017 in € 4.705,98 oltre oneri di legge e dunque per € 3.528,81 oltre oneri di legge.
e gli eredi di così concludevano: CP_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ponendo a carico del il pagamento delle Parte_1 spese legali nella misura indicata nell'ordinanza del 24/02/2025 ovvero in € 4.500,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge nonché il pagamento dei tre quarti dei compensi di ctu come liquidati per intero nel decreto del 10/11/2017 in €
4.705,09, oltre iva e cassa commercialisti e dunque per € 3.528,81 oltre iva e cassa commercialisti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può che recepire le concordi e conformi conclusioni, rassegnate dalle parti, e prima trascritte: la causa non può essere, pertanto, decisa nel merito, ma mediante una pronunzia di cessazione della materia del contendere, e le spese processuali debbono essere regolate come richiesto.
P.Q.M.
2 N. 3218/2014 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3218/2014 R.G.A.C., promossa da
, in persona del Sindaco p.t., contro Parte_1 CP_1
e ogni diversa
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. regola le spese di lite «ponendo a carico del il pagamento Parte_1 delle spese legali nella misura indicata nell'ordinanza del 24/02/2025 ovvero in €
4.500,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge nonché il pagamento dei tre quarti dei compensi di ctu come liquidati per intero nel decreto del 10/11/2017 in
€ 4.705,09, oltre iva e cassa commercialisti e dunque per € 3.528,81 oltre iva e cassa commercialisti».
Potenza, 12 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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