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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Olimpia De Lucia presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Farnese n. 61;
APPELLANTE
E
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Buccelli presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via D. Fontana n. 45/b;
APPELLATA
E
residente in [...]a Cremano (NA) al Corso San Giovanni n. 1034 Controparte_3
– Quartiere San Giovanni a Teduccio;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2018 il Giudice di Pace di Nola (Ex Ufficio di Ottaviano) – affermata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti - ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda proposta da di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in Parte_1
conseguenza di un tamponamento a catena verificatosi in Napoli, alla Via Gianturco, il giorno
28.12.2007; ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha spiegato gravame censurandola per Parte_1
violazione dell'art. 116 c.p.c., errata valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria. Ha inoltre invocato l'efficacia della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2050/2015, passata in giudicato, che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui Controparte_3
è causa. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata e accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_4
appello, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio pur regolarmente evocato in giudizio. Controparte_3
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello proposto consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare va dato atto che, nonostante numerosi rinvii, ed i molteplici tentativi da parte della cancelleria, non è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo d'ufficio di primo grado, motivo per cui a partire dall'udienza del 20.5.2021 (e poi anche a quelle successive del
10.3.2022, del 23.10.2022 e del 16.5.2023) le parti sono state onerate alla ricostruzione,
ovviamente nei limiti della documentazione nella loro disponibilità. Ciò nonostante, il fascicolo non è stato integralmente ricostruito, ed in particolare mancano agli atti i verbali di udienza del giudizio di primo grado: ne consegue che questo scrivente, consapevole che tale sollecitazione abbia natura di un mero invito e, dunque, dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, non può che emettere in ragione della sola documentazione in atti.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace in ordine all'infondatezza della domanda, non essendo stata fornita adeguata prova dei danni asseritamente subiti e del nesso causale tra i medesimi e l'evento occorso.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado – come riportata nella sentenza gravata e negli atti di parte, in assenza dei verbali di udienza di primo grado - non è
sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria, apparendo di dubbia attendibilità, giacché la deposizione risulta eccessivamente generica in alcuni punti, e particolarmente dettagliata in altri:
si consideri, a tale ultimo proposito, che a distanza di circa 9 anni dall'incidente ha ricordato, con estrema precisione, addirittura il tagliando assicurativo esposto sul veicolo. Per altri aspetti, invece, come detto, la deposizione testimoniale appare generica e incoerente con la dinamica dei fatti contenuta in citazione: nel dettaglio, l'entità dei danni evincibili dalle foto in atti induce senz'altro a ritenere che essi si siano verificati a seguito di urto tra veicoli in movimento, mentre invece il teste afferma che al momento dell'impatto sia l'auto dell'attore che la Ford Fiesta erano ferme incolonnate nel traffico. In citazione, invece, l'attore si è limitato a riferire – in modo del tutto generico – del tamponamento tra i veicoli, senza alcuna precisazione circa le condizioni di traffico al momento del sinistro (e, nello specifico, se le vetture erano ferme oppure in movimento).
Vi è di più.
La pretesa risarcitoria non trova conferma nemmeno nelle ulteriori risultanze istruttorie.
I rilievi fotografici in atti riproducono soli i danni asseritamente riportati dalla FI PU (non anche quelli del veicolo investitore, e ciò al fine di valutare la congruità e l'eziologia dei danni),
privi di data certa, e per questa ragione non consentono di affermare la riconducibilità degli stessi al sinistro per cui è causa, mancando qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione delle autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai
tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante
perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli
autoveicoli dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Né, del resto, è stato prodotto in atti il modulo cai, nonostante il teste abbia dichiarato che il conducente della FI PU di proprietà di si sarebbe fermato assumendosi la Controparte_3
responsabilità dell'incidente, e che i conducenti delle tre auto coinvolte si sarebbero scambiati le generalità.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere provato il sinistro, l'attore/appellante non ha dato la prova dei danni subiti. Il solo preventivo, di per sé, non è idoneo a provare i danni eventualmente subiti
(per detti danni, lo si ribadisce, vi è un difetto di allegazione e prova per quanto concerne il nesso eziologico), non essendo stato in alcun modo dimostrato che tali riparazioni siano state effettivamente eseguite e pagate;
si consideri, peraltro, che il preventivo - redatto in base ad un listino ricambi del 2016, a quasi 10 anni di distanza dal sinistro - stima un danno superiore ad
Euro 3.000 euro per un'autovettura immatricolata nel 1996, e per la quale nel registro Pra è
dichiarato un valore di euro 82,51.
Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi, ritiene dunque questo
Giudice non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c.,
di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e di provare, oltre al verificarsi del sinistro,
anche il nesso eziologico tra lo stesso ed i danni lamentati.
Né, infine, può essere invocato il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 2050/2015, resa dal
Giudice di Pace di Nola, relativa al medesimo sinistro (avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da per i danni subiti dal veicolo di sua proprietà, Ford Fiesta tg. Parte_2
CS320XK, giudizio concluso con il riconoscimento della responsabilità esclusiva di CP_3
nella causazione del sinistro). Per le ragioni già evidenziate, la presente domanda non è
[...]
provata non solo e non tanto per quanto concerne l'effettiva verificazione del sinistro,
quantomeno secondo le modalità descritte in citazione, ma anche - e soprattutto - per quel che riguarda la prova dei danni riportati dal veicolo dell'appellante, rispetto ai quali il giudicato invocato dall'appellante non assume alcun valore probatorio.
Resta assorbita ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, tenendo conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum, per il quale vedi tra le tante Cass. n.
15857/2019), e dunque dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
Nulla per le spese nel rapporto con l'appellato contumace, stante la sua contumacia.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della , liquidate in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_5
spese generale nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace;
4. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Olimpia De Lucia presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Farnese n. 61;
APPELLANTE
E
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Buccelli presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via D. Fontana n. 45/b;
APPELLATA
E
residente in [...]a Cremano (NA) al Corso San Giovanni n. 1034 Controparte_3
– Quartiere San Giovanni a Teduccio;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2018 il Giudice di Pace di Nola (Ex Ufficio di Ottaviano) – affermata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti - ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda proposta da di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in Parte_1
conseguenza di un tamponamento a catena verificatosi in Napoli, alla Via Gianturco, il giorno
28.12.2007; ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha spiegato gravame censurandola per Parte_1
violazione dell'art. 116 c.p.c., errata valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria. Ha inoltre invocato l'efficacia della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2050/2015, passata in giudicato, che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui Controparte_3
è causa. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata e accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_4
appello, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio pur regolarmente evocato in giudizio. Controparte_3
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello proposto consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare va dato atto che, nonostante numerosi rinvii, ed i molteplici tentativi da parte della cancelleria, non è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo d'ufficio di primo grado, motivo per cui a partire dall'udienza del 20.5.2021 (e poi anche a quelle successive del
10.3.2022, del 23.10.2022 e del 16.5.2023) le parti sono state onerate alla ricostruzione,
ovviamente nei limiti della documentazione nella loro disponibilità. Ciò nonostante, il fascicolo non è stato integralmente ricostruito, ed in particolare mancano agli atti i verbali di udienza del giudizio di primo grado: ne consegue che questo scrivente, consapevole che tale sollecitazione abbia natura di un mero invito e, dunque, dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, non può che emettere in ragione della sola documentazione in atti.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace in ordine all'infondatezza della domanda, non essendo stata fornita adeguata prova dei danni asseritamente subiti e del nesso causale tra i medesimi e l'evento occorso.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado – come riportata nella sentenza gravata e negli atti di parte, in assenza dei verbali di udienza di primo grado - non è
sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria, apparendo di dubbia attendibilità, giacché la deposizione risulta eccessivamente generica in alcuni punti, e particolarmente dettagliata in altri:
si consideri, a tale ultimo proposito, che a distanza di circa 9 anni dall'incidente ha ricordato, con estrema precisione, addirittura il tagliando assicurativo esposto sul veicolo. Per altri aspetti, invece, come detto, la deposizione testimoniale appare generica e incoerente con la dinamica dei fatti contenuta in citazione: nel dettaglio, l'entità dei danni evincibili dalle foto in atti induce senz'altro a ritenere che essi si siano verificati a seguito di urto tra veicoli in movimento, mentre invece il teste afferma che al momento dell'impatto sia l'auto dell'attore che la Ford Fiesta erano ferme incolonnate nel traffico. In citazione, invece, l'attore si è limitato a riferire – in modo del tutto generico – del tamponamento tra i veicoli, senza alcuna precisazione circa le condizioni di traffico al momento del sinistro (e, nello specifico, se le vetture erano ferme oppure in movimento).
Vi è di più.
La pretesa risarcitoria non trova conferma nemmeno nelle ulteriori risultanze istruttorie.
I rilievi fotografici in atti riproducono soli i danni asseritamente riportati dalla FI PU (non anche quelli del veicolo investitore, e ciò al fine di valutare la congruità e l'eziologia dei danni),
privi di data certa, e per questa ragione non consentono di affermare la riconducibilità degli stessi al sinistro per cui è causa, mancando qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione delle autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai
tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante
perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli
autoveicoli dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Né, del resto, è stato prodotto in atti il modulo cai, nonostante il teste abbia dichiarato che il conducente della FI PU di proprietà di si sarebbe fermato assumendosi la Controparte_3
responsabilità dell'incidente, e che i conducenti delle tre auto coinvolte si sarebbero scambiati le generalità.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere provato il sinistro, l'attore/appellante non ha dato la prova dei danni subiti. Il solo preventivo, di per sé, non è idoneo a provare i danni eventualmente subiti
(per detti danni, lo si ribadisce, vi è un difetto di allegazione e prova per quanto concerne il nesso eziologico), non essendo stato in alcun modo dimostrato che tali riparazioni siano state effettivamente eseguite e pagate;
si consideri, peraltro, che il preventivo - redatto in base ad un listino ricambi del 2016, a quasi 10 anni di distanza dal sinistro - stima un danno superiore ad
Euro 3.000 euro per un'autovettura immatricolata nel 1996, e per la quale nel registro Pra è
dichiarato un valore di euro 82,51.
Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi, ritiene dunque questo
Giudice non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c.,
di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e di provare, oltre al verificarsi del sinistro,
anche il nesso eziologico tra lo stesso ed i danni lamentati.
Né, infine, può essere invocato il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 2050/2015, resa dal
Giudice di Pace di Nola, relativa al medesimo sinistro (avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da per i danni subiti dal veicolo di sua proprietà, Ford Fiesta tg. Parte_2
CS320XK, giudizio concluso con il riconoscimento della responsabilità esclusiva di CP_3
nella causazione del sinistro). Per le ragioni già evidenziate, la presente domanda non è
[...]
provata non solo e non tanto per quanto concerne l'effettiva verificazione del sinistro,
quantomeno secondo le modalità descritte in citazione, ma anche - e soprattutto - per quel che riguarda la prova dei danni riportati dal veicolo dell'appellante, rispetto ai quali il giudicato invocato dall'appellante non assume alcun valore probatorio.
Resta assorbita ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, tenendo conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum, per il quale vedi tra le tante Cass. n.
15857/2019), e dunque dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
Nulla per le spese nel rapporto con l'appellato contumace, stante la sua contumacia.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della , liquidate in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_5
spese generale nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace;
4. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)