Art. 4. 1. Il CGIE e' composto da ((sessantatre)) membri dei quali ((quarantatre)) in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ((venti)) nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5. ((3)) 2. I ((...)) membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. ((3)) 3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, aver raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I ((...)) membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) ((sette)) dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) ((quattro)) dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) ((sei)) dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I ((...)) membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) ((sette)) dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) ((quattro)) dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) ((sei)) dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.