Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1808/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. CASABURO LUCIA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ELISA CP_1
NANNUCCI;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2020, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato, in data 04/12/2019, alla competente sede domanda n. CP_1
2109837300033 per ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale. Rilevava che l rigettava tale domanda con comunicazione del 09/12/2019 e CP_1 che, avverso tale diniego, la , in data 07/02/2020, esperiva ricorso al Parte_1
Comitato provinciale, che veniva tuttavia respinto con comunicazione del 27/01/2020. Rilevava, altresì di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale evidenziando che il coniuge, sino all'anno 2019, era stato proprietario di immobili, per una rendita annuale totale di € 635,00, come da documentazione reddituale allegata. Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell per ottenere CP_1 il pagamento dell'assegno sociale da liquidarsi come per legge sin dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione, con condanna dell'Istituto al
PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti), che lo fissava per l'odierna udienza alla quale la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire, limitatamente all'anno 2020 (essendo stata la domanda limitata in tali termini dalla parte), l'assegno sociale negato dall per insussistenza dello stato CP_1 di bisogno avendo la parte omesso di dichiarare dei proventi da vendite immobiliari intervenute nel corso del 2019. Va in linea generale rammentato che l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge ed ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale (art. 3, comma 6°, della legge 08.08.1995 n. 335). Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente;
in particolare, la prestazione è erogata sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Per ottenere l'assegno è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
-65 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto agli aspetti disciplinatori salienti, rinviando la legge citata nei limiti della compatibilità alla normativa in tema di pensione sociale, rileva, ai fini del conseguimento della prestazione, oltre alla cittadinanza ed alla residenza italiane (vd., anche, il D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, all'art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno “è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”), il requisito reddituale. Se quanto all'an della provvidenza incide il limite di reddito, quanto al quantum debeatur (misura dell'assegno) incide lo stato civile distinguendosi tra:
- soggetti privi di alcun reddito, anche se coniugati, i quali percepiscono l'assegno nella misura intera;
- soggetti titolari di redditi propri inferiori, anche cumulati a quelli dell'eventuale coniuge, al limite di reddito i quali percepiscono l'assegno sociale in una misura ridotta (“fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato”). Venendo all'individuazione del momento al quale avere riguardo per valutare se sussista il requisito reddituale, come per ogni prestazione di natura assistenziale e previdenziale collegata al reddito, occorre fare riferimento al reddito conseguito dal beneficiario, ed eventualmente dal coniuge, nell'anno solare precedente, salvo che in sede di prima liquidazione di una prestazione, ipotesi nella quale il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva (a decorrere dal 1° marzo 2009; vd. l'art. 35, commi 8 e 9, D.L. 207/2008, convertito nella L.
14/2009). Quanto poi alla natura dei redditi che concorrono alla formazione del reddito rilevante si tratta di quelli di qualsiasi natura, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Transitando all'esame del caso di specie, si osserva come la parte ha presentato la domanda di assegno sociale il 9-12-2019 per cui, trattandosi di una prima liquidazione e potendo essere la prestazione riconosciuta a far data dall'1-1-2020, appare corretta la deduzione di parte ricorrente secondo la quale è a tale anno (2020) che occorre avere riguardo per stabilire la sussistenza o meno del requisito reddituale, né peraltro appare esservi contestazione da parte dell CP_1
Tanto premesso, va allora innanzitutto osservato che per tale anno è versato in atti certificato dell'Agenzia delle Entrate della sola parte ricorrente da cui emerge un reddito di € 1.115,96, laddove non è stata depositata analoga documentazione per il coniuge, per il quale è presente unicamente il CUD anno 2021 da cui risulta un reddito da pensione pari ad € 6332,10. In disparte tale deficit documentale, occorre concentrarsi sullo specifico motivo di diniego addotto dall che risiede nell'omessa dichiarazione di alcuni proventi CP_1 da vendita di beni immobili conseguiti nel 2019. L a tal proposito in CP_4 memoria chiarisce che “risultano delle vendite di terreni e proprietà che non sono state dichiarate. In particolare tre vendite di terreno (punto Fisco in allegato) per un totale di € 53300 (diviso 13 comproprietari): la sua quota è pari a 4100 €. A questo è da aggiungere la vendita dell'altro terreno, il cui provento è pari a 7640, da imputare totalmente all'utente in quanto comproprietaria unica insieme al coniuge”. A fronte di ciò, parte ricorrente non ha contestato la veridicità di tali circostanze, ma ne ha evidenziata l'irrilevanza in quanto le stesse afferirebbero al 2019, laddove ai fini che occupano si dovrebbe avere riguardo, per quanto già esposto, ai redditi percepiti nell'anno 2020. Posto che non è qui in contestazione la natura fraudolenta di tali cessioni, osserva il Giudice come la questione che si impone di valutare ai fini della decisione è se le predette vendite, pacificamente avvenute nell'anno 2019 e dunque un anno prima rispetto a quello al quale avere riguardo per stabilire se sussista il requisito reddituale, siano tali da incidere a monte sulla effettività dello stato di bisogno rilevante ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno (Cass., 13 marzo 2023, n. 7235). Ebbene, ad avviso del Giudice non si può che rilevare che gli introiti avuti dalla parte e dal coniuge nell'anno di presentazione della domanda di a.s., pochi mesi prima del momento a partire dal quale la prestazione potrebbe essere in astratto riconosciuta, per un ammontare di € 4.100,00 (compenso ricevuto dalla ricorrente in via esclusiva) oltre ad € 7640,00 (compenso ricevuto dalla ricorrente unitamente al coniuge) portino ad escludere un effettivo e comprovato stato di bisogno.
Orbene, posto che al richiedente la provvidenza in argomento deve ritenersi attribuito l'onere probatorio di dimostrare (cfr. Cassazione 19.11.2010, n. 234777) di non essere titolare di reddito nonostante la documentata cessione di immobili per i valori sopra indicati, ed essendo consentito al Giudice di considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del ricorrente, al fine di valutare se complessivamente esse superino il tetto reddituale previsto dalla legge, occorre osservare che, laddove il ricorrente non dimostri che il ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché ad oggi nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'attore, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale (cfr. sul punto Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 -Ma. - R.G. 461/07 - Bianco - Gh. ) che in sostanza consiste nello stato di bisogno, CP_1 non già nell'assenza di redditi dichiarati a fini fiscali.
Non avendo parte ricorrente fornito alcuna allegazione e prova della destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di proprietà a breve distanza dalla presentazione dell'istanza di assegno sociale e quindi dell'attualità del proprio stato di bisogno, il ricorso va rigettato.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Letto l'art. 152 disp. att. cpc e vista la dichiarazione resa da parte ricorrente e contenuta nel mandato al difensore il GL dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Nola, 11/06/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci