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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26024/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26024/2024
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.43 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCO GIUNTA che evidenzia che nel momento in cui viene Parte_1 caducato l'accordo entrambe le obbligazioni decadono e quindi è necessario un preliminare accertamento giudiziale dell'obbligazione per porla in esecuzione
Per l'avv. GALEA VINCENZO che Controparte_1 contesta le affermazioni di controparte e aderisce all'interpretazione dell'ordinanza cautelare
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA FRANCESCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEMETRIO TRIPEPI 64 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GALEA VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 14 89048 SIDERNO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati telematicamente prima dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone all'atto di precetto notificatole dal fallimento Parte_1 Controparte_1
per euro 106.589,00 oltre gli interessi legali e moratori fino all'effettivo soddisfo in forza
[...] di titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione concluso ex D. Lgs. 28/2010 tra le due società, che prevede:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 Dove per “citata pronuncia” si intende Cass. SSUU 33645/2022 sopra richiamata.
L'opponente lamenta, con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'assenza di titolo esecutivo: il suo – pacifico - inadempimento al pagamento rateale ha portato alla risoluzione dell'accordo ex art. 7, mentre l'obbligo di pagamento previsto allo stesso articolo costituisce mero riconoscimento di debito e non assunzione di un'obbligazione coperta da titolo esecutivo.
Ora, a fronte della formulazione di un accordo contenente un'espressione oggettivamente ambigua, è necessario analizzare l'intero documento per verificare se:
- le parti abbiano inteso prevedere, per il caso di inadempimento, il venir meno integrale dell'accordo, con conseguente necessità di munirsi di un titolo esecutivo per azionare quello che nell'accordo stesso viene indicato come un “obbligo”;
- o se, viceversa, abbiano inteso formulare un impegno principale e, per il caso di inadempimento, un impegno subordinato al pagamento dell'intero.
Si legge tra le premesse dell'accordo:
pagina 4 di 6 È stato dunque esplicitato nel corpo dell'accordo stesso come, per effetto dell'intervento della GD, evidentemente preoccupata della durata della procedura fallimentare, che non può tollerare dilazioni troppo lunghe, i termini dell'accordo si siano ampliati andando a disciplinare anche le conseguenze di un inadempimento, costituite dalla debenza dell'intero importo espressamente riconosciuto come dovuto. Difficilmente infatti la GD avrebbe consentito alla sottoscrizione di un accordo che, in caso di inadempimento, avrebbe comportato la necessità, per recuperare il credito, di intentare una causa per ottenere un nuovo titolo esecutivo.
A fronte di ciò pare difficile porre in dubbio che anche questo obbligo non sia dotato, per il caso di inadempimento dei pagamenti rateali, di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 28/2010.
Effettivamente l'espressione “il presente accordo negoziale si dovrà comunque ritenere risolto automaticamente” farebbe pensare a una risoluzione che ponga nel nulla l'intero accordo, ma interpretando detta clausola unitamente alle altre e, soprattutto, alle premesse del contratto, pare indubitabile che la disciplina voluta dalle parti riguardi anche l'obbligo del pagamento dell'intero.
Non può a questi fini avere alcuna rilevanza il fatto che non sia stata “sottoposta ad alcun accertamento giudiziale” l' “asserita occupazione sine titulo” alla base del credito espressamente riconosciuto: è
pagina 5 di 6 esattamente nella logica di un accordo che costituisce titolo esecutivo ex art. 12 D. Lgs. 28/2010 il fatto che si prescinda totalmente da un accertamento giudiziale.
Questo non vale, viceversa, per l'ulteriore pretesa di “risarcimento del danno nei termini di cui alla citata pronuncia”, pretesa evidentemente illiquida, in effetti non oggetto di precetto, probabilmente nella consapevolezza della sua illiquidità e conseguente non azionabilità.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'erroneità delle somme precettate a titolo di competenze in quanto in base al D.M. 55/2014 queste sarebbero pari a € 425.
Parte convenuta rileva che l'opposta nel contestare le competenze dovute non abbia tenuto conto che ai sensi degli artt. 1 – 11 del D.M. 55/2014 la liquidazione giudiziale in ambito civile ammonta ad € 663,52 secondo il valore massimo.
Questa contestazione pare tuttavia corretta ove appena si osservi che il valore del precetto è in linea con il valore medio dello scaglione di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata salvo per quanto riguarda la differenza di 85 euro oltre accessori relativa alle spese di precetto, per i quali dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere a esecuzione nei confronti di parte opponente;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14,
[...]
CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26024/2024
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.43 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCO GIUNTA che evidenzia che nel momento in cui viene Parte_1 caducato l'accordo entrambe le obbligazioni decadono e quindi è necessario un preliminare accertamento giudiziale dell'obbligazione per porla in esecuzione
Per l'avv. GALEA VINCENZO che Controparte_1 contesta le affermazioni di controparte e aderisce all'interpretazione dell'ordinanza cautelare
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA FRANCESCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEMETRIO TRIPEPI 64 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GALEA VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 14 89048 SIDERNO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati telematicamente prima dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone all'atto di precetto notificatole dal fallimento Parte_1 Controparte_1
per euro 106.589,00 oltre gli interessi legali e moratori fino all'effettivo soddisfo in forza
[...] di titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione concluso ex D. Lgs. 28/2010 tra le due società, che prevede:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 Dove per “citata pronuncia” si intende Cass. SSUU 33645/2022 sopra richiamata.
L'opponente lamenta, con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'assenza di titolo esecutivo: il suo – pacifico - inadempimento al pagamento rateale ha portato alla risoluzione dell'accordo ex art. 7, mentre l'obbligo di pagamento previsto allo stesso articolo costituisce mero riconoscimento di debito e non assunzione di un'obbligazione coperta da titolo esecutivo.
Ora, a fronte della formulazione di un accordo contenente un'espressione oggettivamente ambigua, è necessario analizzare l'intero documento per verificare se:
- le parti abbiano inteso prevedere, per il caso di inadempimento, il venir meno integrale dell'accordo, con conseguente necessità di munirsi di un titolo esecutivo per azionare quello che nell'accordo stesso viene indicato come un “obbligo”;
- o se, viceversa, abbiano inteso formulare un impegno principale e, per il caso di inadempimento, un impegno subordinato al pagamento dell'intero.
Si legge tra le premesse dell'accordo:
pagina 4 di 6 È stato dunque esplicitato nel corpo dell'accordo stesso come, per effetto dell'intervento della GD, evidentemente preoccupata della durata della procedura fallimentare, che non può tollerare dilazioni troppo lunghe, i termini dell'accordo si siano ampliati andando a disciplinare anche le conseguenze di un inadempimento, costituite dalla debenza dell'intero importo espressamente riconosciuto come dovuto. Difficilmente infatti la GD avrebbe consentito alla sottoscrizione di un accordo che, in caso di inadempimento, avrebbe comportato la necessità, per recuperare il credito, di intentare una causa per ottenere un nuovo titolo esecutivo.
A fronte di ciò pare difficile porre in dubbio che anche questo obbligo non sia dotato, per il caso di inadempimento dei pagamenti rateali, di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 28/2010.
Effettivamente l'espressione “il presente accordo negoziale si dovrà comunque ritenere risolto automaticamente” farebbe pensare a una risoluzione che ponga nel nulla l'intero accordo, ma interpretando detta clausola unitamente alle altre e, soprattutto, alle premesse del contratto, pare indubitabile che la disciplina voluta dalle parti riguardi anche l'obbligo del pagamento dell'intero.
Non può a questi fini avere alcuna rilevanza il fatto che non sia stata “sottoposta ad alcun accertamento giudiziale” l' “asserita occupazione sine titulo” alla base del credito espressamente riconosciuto: è
pagina 5 di 6 esattamente nella logica di un accordo che costituisce titolo esecutivo ex art. 12 D. Lgs. 28/2010 il fatto che si prescinda totalmente da un accertamento giudiziale.
Questo non vale, viceversa, per l'ulteriore pretesa di “risarcimento del danno nei termini di cui alla citata pronuncia”, pretesa evidentemente illiquida, in effetti non oggetto di precetto, probabilmente nella consapevolezza della sua illiquidità e conseguente non azionabilità.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'erroneità delle somme precettate a titolo di competenze in quanto in base al D.M. 55/2014 queste sarebbero pari a € 425.
Parte convenuta rileva che l'opposta nel contestare le competenze dovute non abbia tenuto conto che ai sensi degli artt. 1 – 11 del D.M. 55/2014 la liquidazione giudiziale in ambito civile ammonta ad € 663,52 secondo il valore massimo.
Questa contestazione pare tuttavia corretta ove appena si osservi che il valore del precetto è in linea con il valore medio dello scaglione di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata salvo per quanto riguarda la differenza di 85 euro oltre accessori relativa alle spese di precetto, per i quali dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere a esecuzione nei confronti di parte opponente;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14,
[...]
CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
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