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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 816/2021 La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 816/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 26 marzo 2025
OGGETTO: d a altre controversie di
(C.F. ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1
diritto amministrativo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mssimiliano cod.: 180999 Giancada del foro di IA (PEC
del foro di IA e Email_1
dell'avv. Rossella Wuehrer del foro di SC (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico dei difensori e presso lo studio della seconda in SC, Via
Vittorio Emanuele II n. 60, giusta procura alle liti depositata unitamente
1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente della Giunta Regionale sig. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Alessandro Gianelli dell'Avvocatura Regionale e del foro di AN (PEC e dall'avv. Email_3
Maria Lucia Tamborino (PEC
, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso l'avv. Diana Della Vedova del foro di SC
( giusta procura alle liti Email_5
depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di SC n.
1643/2020 in data 22 giugno 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO: respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei
motivi di impugnazione indicati in narrativa, in totale riforma
dell'Ordinanza impugnata, − accertare e dichiarare che
[...]
è il soggetto che deve sostenere integralmente i costi sottesi ai CP_1
servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili
frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado e degli studenti con
2 disabilità sensoriale frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado,
meramente delegati ai Comuni sotto il profilo erogativo, che il
[...]
ha garantito (dovuto garantire) in forza di valutazioni del CP_3
bisogno assistenziale eseguite dalle autorità, sanitarie e scolastiche,
competenti in materia e, per l'effetto, − condannare Controparte_1
al rimborso in favore del della somma, da questo Controparte_3
finora anticipata, di € 31.218,19, maggiorata di rivalutazione CP_3
monetaria e interessi di legge trattandosi di obbligazione di valore e
comunque, sempre per l'effetto, − condannare a farsi Controparte_1
integrale carico, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21 nonché pro futuro, e sino a diversa Firmato Da: HR
LL Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
statuizione normativa, dei costi CodiceFiscale_1
sottesi ai servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili
frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado e degli studenti con
disabilità sensoriale frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado,
meramente delegati al sotto il profilo erogativo. Controparte_3
QUALORA OCCORRER POSSA, IN VIA INCIDENTALE: sollevare
questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 10 e 117,
comma 1°, Cost. in riferimento all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con
legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'art. 38, comma 3°, Cost. – degli artt. 5 e
6 della l.r. Lombardia n. 19/2007 nella parte in cui, a fronte di un
trasferimento meramente operativo delle competenze dalla ai CP_1
3 Comuni lombardi, non si prevede la garanzia regionale dell'integrale
copertura dei costi sostenuti da questi, e dal , in Controparte_3
particolare – risultando quindi svuotata di senso logico, normativo ed
economico la delega agita, che compromette, o almeno limita
illegittimamente, la possibilità di spesa del per le numerose CP_3
attività di propria effettiva spettanza –, nonché questione di legittimità
costituzionale delle l.r. 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione
2017 – 2019), l.r. 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 –
2020), l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019 – 2021) e
l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020 – 2022), nella
parte in cui non prevedono uno stanziamento pari all'integrale copertura
finanziaria, diretta o indiretta, da parte della delle spese CP_1
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali e dei servizi di trasporto scolastico degli stessi. Si lascia
ovviamente all'Ecc.ma Corte la formulazione di idoneo quesito alla Corte
Costituzionale. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi
di giudizio.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 4 - respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
, perché infondate in fatto e in diritto;
CP_1
- respingere per manifesta infondatezza la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 6 della l.r. Lombardia n. 19/2007 nonché delle
l.r. 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017 – 2019), l.r. 28
dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 – 2020), l.r. 28 dicembre
2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019 – 2021) e l.r. 30 dicembre 2019,
n. 26 (Bilancio di previsione 2020 – 2022).
Con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 30 novembre 2020
il ha convenuto, innanzi al Tribunale di SC, Controparte_3
la perché ne fosse accertato l'obbligo di sostenere i Controparte_1
costi dei servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado, servizi meramente delegati ai Comuni sotto il profilo erogativo, che il ricorrente aveva CP_3
garantito ed aveva comunque dovuto garantire in ragione delle valutazioni di bisogno assistenziali eseguite dalle autorità sanitarie e scolastiche e perché, conseguentemente, la convenuta a) fosse condannata, CP_1
anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., al rimborso in favore del
Comune ricorrente della somma anticipata pari ad € 31.218,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in quanto obbligazione di valore;
b) fosse condannata a farsi integrale carico dei costi dei servizi di 5 supporto organizzativo destinati agli studenti disabili frequentanti Scuole
di qualsiasi ordine e grado per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 nonché pro futuro e fino all'intervento di diversa normativa;
in via incidentale il attore ha chiesto che fosse CP_3
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della l.r.
Lombardia n. 19/2007 nella parte in cui non prevede la garanzia regionale dell'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni lombardi, a fronte del trasferimento meramente organizzativo delle proprie competenze, per violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A sostegno delle pretese azionate il ha Controparte_3
allegato che esso, dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno scolastico
2020/2021, aveva svolto il servizio di assistenza scolastica ad personam
in favore anche degli alunni diversamente abili frequentanti plessi scolastici sussumibili nelle scuole secondarie di secondo grado, prima in luogo della Provincia di SC e poi in luogo della Controparte_1
sostenendo il relativo costo;
che dall'anno scolastico 2017/2018 la competenza in ordine all'erogazione del servizio era stata trasferita alla che aveva solo parzialmente rimborsato i costi che il CP_1 CP_1
Comune ricorrente aveva sostenuto;
che, conseguentemente, esso vantava nei confronti della Regione convenuta un credito di € 31.218,19; che gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007 risultavano incostituzionali nella parte in cui non prevedevano l'integrale copertura finanziaria diretta o indiretta da parte della dei costi per i servizi di trasporto e di CP_1
6 assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità
fisica, intellettiva o sensoriale.
Si è costituita la che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla CP_3
domanda per le spese relative all'inclusione scolastica dei disabili sensoriali;
nel merito ha evidenziato come tutte le richieste di rimborso avanzate dal ricorrente documentate e rendicontate fossero state CP_3
accolte con eccezione di quelle relative all'inclusione scolastica dei disabili sensoriali;
come non sussistessero i presupposti per le azioni di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.
Con ordinanza in data 22 giugno 2021 il Tribunale di SC ha:
- ritenuto che non fosse ravvisabile una contraddizione fra il riconoscimento del diritto all'assistenza per gli studenti disabili e l'aprioristica limitazione dei contributi regionali erogabili per la tutela di tale diritto;
- ritenuto, quindi, la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata da parte ricorrente;
- valutato che il minor rimborso da parte della non era Controparte_1
stato determinato dalla limitazione dei contributi regionali erogabili, bensì
dalla mancanza di adeguata rendicontazione;
- considerato che, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla di mancanza di adeguata rendicontazione delle spese Controparte_1
non rimborsate, il ricorrente nulla aveva replicato o rilevato;
CP_3
- valutato che il ricorrente aveva anche chiesto il rimborso per CP_3
7 alcuni disabili sensoriali che non poteva e comunque non doveva aver anticipato in quanto i relativi servizi erano erogati direttamente da ATS
con risorse finanziarie ripartite dalla CP_1
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale di SC ha respinto la domanda azionata dal che ha condannato alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Avverso detta decisione ha interposto appello il Controparte_3
sulla base di quattro motivi di gravame.
Si è costituita la resistendo all'impugnazione Controparte_1
avversaria.
All'udienza del giorno 11 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Con ordinanza in data 4 ottobre 2023 la causa è
stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta C.T.U. contabile al fine di verificare se dalla documentazione in atti emergesse positivamente a) la prova del diritto del appellante al rimborso delle somme CP_3
rivendicate e b) la prova dell'erogazione, da parte del alle CP_3
famiglie di soggetti con disabilità sensoriale, di somme di denaro e la presenza della relativa documentazione nella richiesta di rimborso alla e/o alle Aziende Sanitarie (AST) delegate. CP_1
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei
8 termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la Controparte_3
decisione di primo grado sotto il profilo dell'errata ricostruzione del meccanismo di rimborso regionale ed applicazione del quadro normativo primario e provvedimentale secondario e della conseguente errata applicazione della normativa vigente al caso di specie, in particolare degli artt. 5 e 6 Legge Regionale n. 19/2007: il appellante, CP_3
specificamente, censura l'affermazione del Giudice di primo secondo la quale l'allegato A della D.G.R. n. 6832/2017 – doc. 1 di parte appellata –
fascicolo di primo grado – prevedrebbe un meccanismo di flessibilità che consentirebbe il superamento del limite di spesa nel caso di “studenti con
disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno” sulla base del presupposto che, laddove tale meccanismo di deroga fosse effettivamente stato operativo, tutte le somme richieste sarebbero state rimborsate in quanto tutte documentate ed il appellante, già in fase CP_3
amministrativa, si fosse dichiarato disponibile a documentare ulteriormente i maggiori oneri necessariamente sostenuti.
Con il secondo motivo di gravame il censura la Controparte_3
valutazione di insussistenza del vizio di legittimità costituzionale che esso aveva lamentato evidenziando come, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (art. 6, comma 2-bis, Legge Regionale Abruzzo n. 78 del
1978), il Giudice delle leggi si fosse pronunciato dichiarando
9 l'incostituzionalità della limitazione della disponibilità finanziaria determinata dalle leggi annuali di bilancio iscritte sul pertinente capitolo di spesa con riguardo alle spese per il trasporto dei disabili (cfr. C. Cost.
275/16).
Con il terzo motivo di impugnazione il lamenta Controparte_3
l'erroneità della statuizione secondo la quale non sarebbe dovuto alcun rimborso con riguardo agli studenti con disabilità sensoriali in quanto il non avrebbe potuto e dovuto sostenere tali spese poste in carico CP_3
alle AST evidenziando come fosse stata resa piena prova del servizio reso a tali soggetti.
Con il quarto motivo di gravame il lamenta Controparte_3
l'erroneità del regolamento delle spese adottato dal Giudice di primo grado.
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, in primo luogo, richiamare integralmente il contenuto dell'ordinanza di questa Corte in data 4 ottobre
2023, ribadendo che il Comune appellante non ha censurato l'affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale solo a fronte dell'integrale rendicontazione delle spese sostenute sarebbe stato possibile l'integrale rimborso delle spese sostenute mediante il meccanismo di flessibilità di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 6832/2017.
Sulla base di questa premessa si esaminano con precedenza e congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame in quanto entrambi inerenti all'erronea valutazione che il Giudice di primo grado avrebbe effettuato del materiale probatorio versato in atti, materiale che, secondo
10 la prospettazione dell'appellante, comproverebbe integralmente l'avvenuto pagamento delle maggiori spese delle quali è chiesto il rimborso nell'ambito del presente giudizio. La C.T.U. disposta in questo grado di giudizio, i cui esiti – in quanto esenti da vizi logici e fondati su ragionamento scientifico coerente – sono integralmente condivisi da questo Collegio, ha evidenziato che, in realtà, le spese rivendicate in questa sede non trovano integrale riscontro nel materiale probatorio agli atti atteso che sia con riguardo agli studenti con disabilità non sensoriali che con riguardo agli studenti con disabilità sensoriali risultano prodotte solo dichiarazioni/autocertificazioni degli impegni di spesa provenienti dal medesimo Comune appellante le quali, in quanto dichiarazioni unilaterali di colui che si professa creditore, non risultano idonee ad assumere valore di prova in sede giurisdizionale;
il C.T.U. ha altresì
evidenziato che, con riguardo agli studenti con disabilità non sensoriali,
neppure risulta prodotta agli atti la documentazione che lo stesso Comune
appellante riconosce “necessaria allo scopo (diagnosi funzionale,
documentazione comprovante la frequenza scolastica, certificazioni
contabili e relativa documentazione)”, mentre la precisazione secondo la quale il Comune appellante si sarebbe reso disponibile a fornire alla appellata tale documentazione “a semplice richiesta” in sede CP_1
amministrativa risulta irrilevante in quanto il credito non risulta provato nell'ambito del presente giudizio;
il C.T.U. ha infine sottolineato come,
con riferimento agli studenti con disabilità sensoriali, non risultino prodotti documenti che comprovino l'erogazione diretta di somme di
11 denaro da parte del Comune appellante alle famiglie interessate. Dalle
considerazioni che precedono discende che il primo ed il terzo motivo di gravame devono essere disattesi;
discende altresì che risulta assorbito il
secondo motivo di appello in quanto, non risultando comprovato il maggior credito, la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte appellante risulta irrilevante ai fini della decisione della presente causa;
discende, infine, che deve essere respinto anche il quarto motivo
di impugnazione atteso che la soccombenza del appellante è CP_3
conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante e non del “quadro normativo così stratificato e di non facile
lettura, unitamente ad un quadro operativo volutamente reso confusivo
dalla , come allegato nell'atto di appello. CP_1
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza del CP_3
appellante e che, avuto riguardo al valore dichiarato della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 ed a ciascuna parte appellata – in complessivi € 9.991,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore medio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della parte appellata con la
12 conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto. Del pari seguono la soccombenza le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione del Tribunale di
SC resa con ordinanza in data 22 giugno 2021;
2) condanna il appellante alla rifusione in favore della CP_3 CP_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
3) pone definitivamente a carico del appellante le spese di C.T.U. CP_3
liquidate come da separato decreto;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Maura Mancini dott. Cesare Massetti
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 816/2021 La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 816/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 26 marzo 2025
OGGETTO: d a altre controversie di
(C.F. ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1
diritto amministrativo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mssimiliano cod.: 180999 Giancada del foro di IA (PEC
del foro di IA e Email_1
dell'avv. Rossella Wuehrer del foro di SC (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico dei difensori e presso lo studio della seconda in SC, Via
Vittorio Emanuele II n. 60, giusta procura alle liti depositata unitamente
1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente della Giunta Regionale sig. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Alessandro Gianelli dell'Avvocatura Regionale e del foro di AN (PEC e dall'avv. Email_3
Maria Lucia Tamborino (PEC
, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso l'avv. Diana Della Vedova del foro di SC
( giusta procura alle liti Email_5
depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di SC n.
1643/2020 in data 22 giugno 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO: respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei
motivi di impugnazione indicati in narrativa, in totale riforma
dell'Ordinanza impugnata, − accertare e dichiarare che
[...]
è il soggetto che deve sostenere integralmente i costi sottesi ai CP_1
servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili
frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado e degli studenti con
2 disabilità sensoriale frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado,
meramente delegati ai Comuni sotto il profilo erogativo, che il
[...]
ha garantito (dovuto garantire) in forza di valutazioni del CP_3
bisogno assistenziale eseguite dalle autorità, sanitarie e scolastiche,
competenti in materia e, per l'effetto, − condannare Controparte_1
al rimborso in favore del della somma, da questo Controparte_3
finora anticipata, di € 31.218,19, maggiorata di rivalutazione CP_3
monetaria e interessi di legge trattandosi di obbligazione di valore e
comunque, sempre per l'effetto, − condannare a farsi Controparte_1
integrale carico, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21 nonché pro futuro, e sino a diversa Firmato Da: HR
LL Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
statuizione normativa, dei costi CodiceFiscale_1
sottesi ai servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili
frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado e degli studenti con
disabilità sensoriale frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado,
meramente delegati al sotto il profilo erogativo. Controparte_3
QUALORA OCCORRER POSSA, IN VIA INCIDENTALE: sollevare
questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 10 e 117,
comma 1°, Cost. in riferimento all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con
legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'art. 38, comma 3°, Cost. – degli artt. 5 e
6 della l.r. Lombardia n. 19/2007 nella parte in cui, a fronte di un
trasferimento meramente operativo delle competenze dalla ai CP_1
3 Comuni lombardi, non si prevede la garanzia regionale dell'integrale
copertura dei costi sostenuti da questi, e dal , in Controparte_3
particolare – risultando quindi svuotata di senso logico, normativo ed
economico la delega agita, che compromette, o almeno limita
illegittimamente, la possibilità di spesa del per le numerose CP_3
attività di propria effettiva spettanza –, nonché questione di legittimità
costituzionale delle l.r. 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione
2017 – 2019), l.r. 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 –
2020), l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019 – 2021) e
l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020 – 2022), nella
parte in cui non prevedono uno stanziamento pari all'integrale copertura
finanziaria, diretta o indiretta, da parte della delle spese CP_1
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali e dei servizi di trasporto scolastico degli stessi. Si lascia
ovviamente all'Ecc.ma Corte la formulazione di idoneo quesito alla Corte
Costituzionale. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi
di giudizio.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 4 - respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
, perché infondate in fatto e in diritto;
CP_1
- respingere per manifesta infondatezza la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 6 della l.r. Lombardia n. 19/2007 nonché delle
l.r. 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017 – 2019), l.r. 28
dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 – 2020), l.r. 28 dicembre
2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019 – 2021) e l.r. 30 dicembre 2019,
n. 26 (Bilancio di previsione 2020 – 2022).
Con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 30 novembre 2020
il ha convenuto, innanzi al Tribunale di SC, Controparte_3
la perché ne fosse accertato l'obbligo di sostenere i Controparte_1
costi dei servizi di supporto organizzativo destinati agli studenti disabili frequentanti Scuole di qualsiasi ordine e grado, servizi meramente delegati ai Comuni sotto il profilo erogativo, che il ricorrente aveva CP_3
garantito ed aveva comunque dovuto garantire in ragione delle valutazioni di bisogno assistenziali eseguite dalle autorità sanitarie e scolastiche e perché, conseguentemente, la convenuta a) fosse condannata, CP_1
anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., al rimborso in favore del
Comune ricorrente della somma anticipata pari ad € 31.218,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in quanto obbligazione di valore;
b) fosse condannata a farsi integrale carico dei costi dei servizi di 5 supporto organizzativo destinati agli studenti disabili frequentanti Scuole
di qualsiasi ordine e grado per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 nonché pro futuro e fino all'intervento di diversa normativa;
in via incidentale il attore ha chiesto che fosse CP_3
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della l.r.
Lombardia n. 19/2007 nella parte in cui non prevede la garanzia regionale dell'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni lombardi, a fronte del trasferimento meramente organizzativo delle proprie competenze, per violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A sostegno delle pretese azionate il ha Controparte_3
allegato che esso, dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno scolastico
2020/2021, aveva svolto il servizio di assistenza scolastica ad personam
in favore anche degli alunni diversamente abili frequentanti plessi scolastici sussumibili nelle scuole secondarie di secondo grado, prima in luogo della Provincia di SC e poi in luogo della Controparte_1
sostenendo il relativo costo;
che dall'anno scolastico 2017/2018 la competenza in ordine all'erogazione del servizio era stata trasferita alla che aveva solo parzialmente rimborsato i costi che il CP_1 CP_1
Comune ricorrente aveva sostenuto;
che, conseguentemente, esso vantava nei confronti della Regione convenuta un credito di € 31.218,19; che gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007 risultavano incostituzionali nella parte in cui non prevedevano l'integrale copertura finanziaria diretta o indiretta da parte della dei costi per i servizi di trasporto e di CP_1
6 assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità
fisica, intellettiva o sensoriale.
Si è costituita la che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla CP_3
domanda per le spese relative all'inclusione scolastica dei disabili sensoriali;
nel merito ha evidenziato come tutte le richieste di rimborso avanzate dal ricorrente documentate e rendicontate fossero state CP_3
accolte con eccezione di quelle relative all'inclusione scolastica dei disabili sensoriali;
come non sussistessero i presupposti per le azioni di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.
Con ordinanza in data 22 giugno 2021 il Tribunale di SC ha:
- ritenuto che non fosse ravvisabile una contraddizione fra il riconoscimento del diritto all'assistenza per gli studenti disabili e l'aprioristica limitazione dei contributi regionali erogabili per la tutela di tale diritto;
- ritenuto, quindi, la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata da parte ricorrente;
- valutato che il minor rimborso da parte della non era Controparte_1
stato determinato dalla limitazione dei contributi regionali erogabili, bensì
dalla mancanza di adeguata rendicontazione;
- considerato che, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla di mancanza di adeguata rendicontazione delle spese Controparte_1
non rimborsate, il ricorrente nulla aveva replicato o rilevato;
CP_3
- valutato che il ricorrente aveva anche chiesto il rimborso per CP_3
7 alcuni disabili sensoriali che non poteva e comunque non doveva aver anticipato in quanto i relativi servizi erano erogati direttamente da ATS
con risorse finanziarie ripartite dalla CP_1
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale di SC ha respinto la domanda azionata dal che ha condannato alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Avverso detta decisione ha interposto appello il Controparte_3
sulla base di quattro motivi di gravame.
Si è costituita la resistendo all'impugnazione Controparte_1
avversaria.
All'udienza del giorno 11 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Con ordinanza in data 4 ottobre 2023 la causa è
stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta C.T.U. contabile al fine di verificare se dalla documentazione in atti emergesse positivamente a) la prova del diritto del appellante al rimborso delle somme CP_3
rivendicate e b) la prova dell'erogazione, da parte del alle CP_3
famiglie di soggetti con disabilità sensoriale, di somme di denaro e la presenza della relativa documentazione nella richiesta di rimborso alla e/o alle Aziende Sanitarie (AST) delegate. CP_1
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei
8 termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la Controparte_3
decisione di primo grado sotto il profilo dell'errata ricostruzione del meccanismo di rimborso regionale ed applicazione del quadro normativo primario e provvedimentale secondario e della conseguente errata applicazione della normativa vigente al caso di specie, in particolare degli artt. 5 e 6 Legge Regionale n. 19/2007: il appellante, CP_3
specificamente, censura l'affermazione del Giudice di primo secondo la quale l'allegato A della D.G.R. n. 6832/2017 – doc. 1 di parte appellata –
fascicolo di primo grado – prevedrebbe un meccanismo di flessibilità che consentirebbe il superamento del limite di spesa nel caso di “studenti con
disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno” sulla base del presupposto che, laddove tale meccanismo di deroga fosse effettivamente stato operativo, tutte le somme richieste sarebbero state rimborsate in quanto tutte documentate ed il appellante, già in fase CP_3
amministrativa, si fosse dichiarato disponibile a documentare ulteriormente i maggiori oneri necessariamente sostenuti.
Con il secondo motivo di gravame il censura la Controparte_3
valutazione di insussistenza del vizio di legittimità costituzionale che esso aveva lamentato evidenziando come, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (art. 6, comma 2-bis, Legge Regionale Abruzzo n. 78 del
1978), il Giudice delle leggi si fosse pronunciato dichiarando
9 l'incostituzionalità della limitazione della disponibilità finanziaria determinata dalle leggi annuali di bilancio iscritte sul pertinente capitolo di spesa con riguardo alle spese per il trasporto dei disabili (cfr. C. Cost.
275/16).
Con il terzo motivo di impugnazione il lamenta Controparte_3
l'erroneità della statuizione secondo la quale non sarebbe dovuto alcun rimborso con riguardo agli studenti con disabilità sensoriali in quanto il non avrebbe potuto e dovuto sostenere tali spese poste in carico CP_3
alle AST evidenziando come fosse stata resa piena prova del servizio reso a tali soggetti.
Con il quarto motivo di gravame il lamenta Controparte_3
l'erroneità del regolamento delle spese adottato dal Giudice di primo grado.
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, in primo luogo, richiamare integralmente il contenuto dell'ordinanza di questa Corte in data 4 ottobre
2023, ribadendo che il Comune appellante non ha censurato l'affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale solo a fronte dell'integrale rendicontazione delle spese sostenute sarebbe stato possibile l'integrale rimborso delle spese sostenute mediante il meccanismo di flessibilità di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 6832/2017.
Sulla base di questa premessa si esaminano con precedenza e congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame in quanto entrambi inerenti all'erronea valutazione che il Giudice di primo grado avrebbe effettuato del materiale probatorio versato in atti, materiale che, secondo
10 la prospettazione dell'appellante, comproverebbe integralmente l'avvenuto pagamento delle maggiori spese delle quali è chiesto il rimborso nell'ambito del presente giudizio. La C.T.U. disposta in questo grado di giudizio, i cui esiti – in quanto esenti da vizi logici e fondati su ragionamento scientifico coerente – sono integralmente condivisi da questo Collegio, ha evidenziato che, in realtà, le spese rivendicate in questa sede non trovano integrale riscontro nel materiale probatorio agli atti atteso che sia con riguardo agli studenti con disabilità non sensoriali che con riguardo agli studenti con disabilità sensoriali risultano prodotte solo dichiarazioni/autocertificazioni degli impegni di spesa provenienti dal medesimo Comune appellante le quali, in quanto dichiarazioni unilaterali di colui che si professa creditore, non risultano idonee ad assumere valore di prova in sede giurisdizionale;
il C.T.U. ha altresì
evidenziato che, con riguardo agli studenti con disabilità non sensoriali,
neppure risulta prodotta agli atti la documentazione che lo stesso Comune
appellante riconosce “necessaria allo scopo (diagnosi funzionale,
documentazione comprovante la frequenza scolastica, certificazioni
contabili e relativa documentazione)”, mentre la precisazione secondo la quale il Comune appellante si sarebbe reso disponibile a fornire alla appellata tale documentazione “a semplice richiesta” in sede CP_1
amministrativa risulta irrilevante in quanto il credito non risulta provato nell'ambito del presente giudizio;
il C.T.U. ha infine sottolineato come,
con riferimento agli studenti con disabilità sensoriali, non risultino prodotti documenti che comprovino l'erogazione diretta di somme di
11 denaro da parte del Comune appellante alle famiglie interessate. Dalle
considerazioni che precedono discende che il primo ed il terzo motivo di gravame devono essere disattesi;
discende altresì che risulta assorbito il
secondo motivo di appello in quanto, non risultando comprovato il maggior credito, la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte appellante risulta irrilevante ai fini della decisione della presente causa;
discende, infine, che deve essere respinto anche il quarto motivo
di impugnazione atteso che la soccombenza del appellante è CP_3
conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante e non del “quadro normativo così stratificato e di non facile
lettura, unitamente ad un quadro operativo volutamente reso confusivo
dalla , come allegato nell'atto di appello. CP_1
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza del CP_3
appellante e che, avuto riguardo al valore dichiarato della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 ed a ciascuna parte appellata – in complessivi € 9.991,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore medio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della parte appellata con la
12 conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto. Del pari seguono la soccombenza le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione del Tribunale di
SC resa con ordinanza in data 22 giugno 2021;
2) condanna il appellante alla rifusione in favore della CP_3 CP_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
3) pone definitivamente a carico del appellante le spese di C.T.U. CP_3
liquidate come da separato decreto;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Maura Mancini dott. Cesare Massetti
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