Articolo 1 della Legge 7 maggio 1965, n. 460
Articolo 2
Versione
6 giugno 1965
Art. 1.
La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all' art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattasi di depositi con capacita' non superiore a 3.000 metri cubi.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965
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