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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 911 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, c.f. rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura congiunta all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, dall'Avv.
Armando Paolo Schiroli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Bianzè, via Teresa Fiore n. 20
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, c.f. , e per essa la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Zavanone in Casale Monferrato, via Vigliani n. 25
- CONVENUTA -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione con proposizione di querela di falso
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
Preso atto che il Sig. con l'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio, ha proposto querela di falso, rimettere la causa avanti a sé per pronunciarsi sulla querela, accertando e dichiarando la falsità delle sottoscrizioni che figurano apposte sul contratto di finanziamento n. 1929660 del Parte_2
30.11.2009, prodotto da e posto a fondamento del ricorso Controparte_1 monitorio e del titolo esecutivo;
per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione (N. 906/2023 R.G.E.), dichiarando così nullo, illegittimo e in ogni caso improduttivo di effetti il pignoramento opposto.
Ad istruzione della querela si indicano e si producono le seguenti scritture di comparazione: procure alle liti 13.12.2023 e 29.06.2024, carta d'identità Sig.
[...]
(doc. 7); si chiede rispettosamente che il Tribunale Voglia ordinare a Parte_1
la produzione in giudizio del precitato contratto di finanziamento Controparte_1 in originale, nonché del contratto di finanziamento descritto come “PRT 1015952”, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Si chiede altresì che venga ammessa consulenza tecnica grafica, finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni che figurano apposte sul contratto di finanziamento Parte_2
n. 1929660 del 30.11.2009 siano di mano dell'esponente, ossia per accertare
[...]
l'autografia della scrittura.
Con espressa riserva di produrre nuovi documenti e dedurre ulteriori mezzi di prova.
In ogni caso, si chiede che il Tribunale Voglia comunque accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi di cui in narrativa Controparte_1
di citazione, con le consequenziali declaratorie di legge.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
2 In via preliminare
• Dichiarare inammissibile l'opposizione svolta in quanto si eccepiscono con la stessa motivi di merito non deduci bili in sede di esecuzione;
• Qualora si ritenga opportuno l'esperimento del tentativo di mediazione, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito disponga il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla parte interessata l'avvio della mediazione;
• Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via principale nel merito
• Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 12504/2023 (R.G. 30195/2023) emesso dal Tribunale
Ordinario di n. 573/2019 (R.G. 1104/2019), pronunciato dal Tribunale Ordinario di
IVREA in data 17/04/2019, pubblicato in pari data, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale avvenuto in data 30/01/2020 e non opposto, dichiarato esecutivo in data 18/05/2020 e con munito di formula il 08/07/2020, oggetto della spiegata opposizione, nonché i conseguenti atti esecutivi;
• Accertare e dichiarare che u.s. è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1
della somma di € 15.444,25, oltre interessi di mora e per Parte_1
l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via istruttoria
• Si chiede acquisirsi fascicolo monitorio e prove documentali così come depositate con la presente costituzione;
• Con riserva di chiamare in causa la società terza convenzionata Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
Il P.M. ha così concluso:
“Nulla si oppone”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, c.p.c. in materia di querela di falso (nel testo come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al presente giudizio).
2. - Con atto di citazione “ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito nella causa di opposizione all'esecuzione n. 906/2023 R.G.E.” Parte_1
conveniva nel presente giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
esponendo di essere venuto a conoscenza in data 11.9.2023 Controparte_2 dell'atto di pignoramento presso terzi compiuto nei suoi confronti da e CP_1
notificato in pari data al proprio datore di lavoro quale terzo pignorato. Tale pignoramento era stato preceduto dalla notificazione ex art. 143 c.p.c. in data 30.1.2020 del decreto ingiuntivo n. 573/2019 emesso dal Tribunale di Ivrea e in data 14.7.2023 dell'atto di precetto, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 17.109,71, oltre a interessi legali e a spese successive. Il credito azionato in sede esecutiva da si basava su un contratto di finanziamento CP_1
stipulato in data 30.11.2009 dal con società che in data Pt_1 Parte_2
5.12.2018 aveva poi ceduto il credito residuo a . CP_1
Il proponeva opposizione all'esecuzione sulla base di due motivi: a) - Pt_1
apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento con Plusvalore;
b) - difetto di legittimazione ad agire di rappresentata in giudizio da CP_1 CP_2
[...]
L'opponente deduceva di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento e dichiarava pertanto di proporre querela di falso per fare accertare che le sottoscrizioni, che figuravano apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e del titolo esecutivo, non erano autografe in quanto da lui non vergate.
Il aggiungeva che, tanto nel ricorso monitorio, quanto nell'atto di precetto e Pt_1
nel pignoramento, aveva dichiarato di essere rappresentata da CP_1 [...]
a sua volta mandataria di Tuttavia Controparte_2 Controparte_4
tanto quanto risultavano prive dei Controparte_4 Controparte_2
requisiti richiesti dalla legge ai fini della rappresentanza processuale;
non era stata
4 infatti indicata la prescritta iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
T.U.B.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato in sede di comunicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione, - anziché utilizzare per il CP_1
recupero del credito il servicer e il sub-servicer Controparte_5 CP_4
- aveva agito direttamente e senza legittimazione, tanto nel procedimento
[...]
monitorio quanto nel presente giudizio, conferendo essa stessa il mandato agli avvocati patrocinatori.
L'attore chiedeva pertanto che fosse dato corso alla querela di falso al fine di accertare la falsità materiale delle sottoscrizioni e, per l'effetto, fosse dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione e quindi nullo, illegittimo e in ogni caso improduttivo di effetti il pignoramento opposto. In subordine, instava per l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di . CP_1
3. - La convenuta opposta si costituiva in causa e, nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo per mancata opposizione, nonché
l'accertamento che era creditrice nei confronti del della somma di Euro CP_1 Pt_1
15.444,25, oltre a interessi di mora, e l'emissione di sentenza di condanna al pagamento di detta somma.
La convenuta rilevava come l'attore avesse apposto sul contratto di finanziamento ben sette sottoscrizioni e avesse presentato al personale della società finanziaria anche documenti personali, quali il codice fiscale, la carta di identità e documentazione fiscale
Inail. formulava comunque istanza di verificazione. CP_1
Quanto all'asserito difetto di legittimazione ad agire, la convenuta opposta affermava che - vertendosi in un'ipotesi di cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58
T.U.B. - il perfezionamento della fattispecie traslativa era avvenuto con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale introduceva una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, rendendola idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
aggiungeva che il debitore non era legittimato a eccepire il supposto vizio CP_1
relativo alla legittimazione alla riscossione, giacché la relativa normativa (art. 2, comma
5 6-bis, l. 130/1999; art. 106 T.U.B.) e in particolare le prescrizioni concernenti i requisiti che dovevano possedere le società che effettuavano operazioni di cartolarizzazione erano finalizzate alla protezione degli investitori e non dei debitori esecutati.
Il Giudice con decreto in data 26.9.2024, compiute le verifiche previste dall'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., in applicazione degli artt. 187 e 189 c.p.c. fissava al 20.2.2025 la data della prima udienza, nella quale la causa era rimessa in decisione.
4. - Le domande formulate dall'attore devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire, inteso quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Come già detto, il con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Pt_1
dato corso al “giudizio di merito nella causa di opposizione all'esecuzione n. 906/2023
R.G.E. contenente querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c.”.
Dunque la querela di falso è stata proposta nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione forzata. Questa è stata promossa in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta opposta sulla base di un contratto di CP_1
finanziamento in favore del , le cui sottoscrizioni costituiscono l'oggetto della Pt_1
querela di falso. Tale decreto ingiuntivo è pacificamente divenuto esecutivo per mancata opposizione da parte dell'ingiunto.
A questo riguardo si deve ricordare che “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 12.1.2024 n.
1317).
Occorre però che sussista l'interesse ad agire in capo a colui che propone la querela di falso e tale interesse difetta, tra l'altro, “quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo” (v. ancora Cass. civ., sez. II,
12.1.2024 n. 1317; Cass. civ., sez. I, 7.6.1988 n. 3880). Non è pertanto ammissibile che il giudizio civile di falso prosegua indipendentemente dalla causa principale in cui è inserito.
E' quanto appunto si verifica nel presente giudizio, nel quale il contratto di finanziamento impugnato dal ex art. 221 c.p.c. e i suoi vizi sono irrilevanti Pt_1
6 rispetto alla decisione sull'opposizione all'esecuzione.
Infatti il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione forzata n. 906/2023 R.G.E. non è direttamente il contratto di finanziamento, bensì il decreto ingiuntivo ottenuto in forza di tale contratto.
Ora, poiché detto decreto è passato in giudicato in quanto non opposto, la contestazione di merito sollevata in sede di opposizione all'esecuzione si scontra con il limite insuperabile costituito dal giudicato che, com'è noto, copre il dedotto e il deducibile (v. in tal senso Cass. civ., sez. I, 3.5.1991 n. 4833; Cass. civ., sez. I,
19.8.1993 n. 8784; Cass. civ., sez. lav., 20.4.1996 n. 3757).
5. - Anche l'altro motivo di opposizione all'esecuzione dedotto dal è Pt_1
inammissibile, in quanto andava dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'attore ha infatti affermato la pretesa carenza di legittimazione attiva di , CP_1
poiché “tanto nel ricorso monitorio, quanto nell'atto di precetto e nel pignoramento, la dichiara di essere rappresentata da a Controparte_1 Controparte_6
sua volta mandataria di . E ancora: “già dalla mera Controparte_4
lettura degli scritti di controparte emerge incontrovertibilmente che tanto la
[...]
quanto la risultano prive dei Controparte_4 Controparte_6
requisiti richiesti ex lege ai fini della rappresentanza processuale: non viene indicata, infatti, la prevista iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB”.
Come riconosciuto dallo stesso opponente, i soggetti che hanno esercitato l'azione esecutiva coincidono con quelli che agito in sede monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo contro il quale non è stata proposta opposizione (neppure tardiva ex art. 650
c.p.c.) nel termine di legge, con conseguente esecutività del decreto ai sensi dell'art. 647
c.p.c. Essendovi coincidenza tra i soggetti che hanno agito esecutivamente e i soggetti che hanno ottenuto il titolo esecutivo ormai non più contestabile, anche questa questione
è coperta dal giudicato e non può essere riproposta in sede di opposizione all'esecuzione.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia.
7 L'opposizione all'esecuzione è un rimedio circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo. Pertanto la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo stesso e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento o di questioni di merito che, verificatesi in epoca anteriore, avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione che ha portato alla formazione di quel titolo esecutivo (v. Cass. civ., sez. III,
13.6.2017 n. 14636). Ciò vale, in particolare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini (v. Cass. civ., sez. III, 25.9.2000 n. 12664).
Va altresì ricordato che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (v. Cass. civ., sez. I, 6.9.2007 n.
18725).
Né i motivi di opposizione all'esecuzione formulati dal rientrano tra quelli Pt_1
che – alla luce di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, e dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – consentono il superamento del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione (v. Cass. civ., sez. un., 6.4.2023 n.
9479).
6. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione delle ragioni della decisione e dell'assenza di fase istruttoria, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande proposte nel presente giudizio da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
essa della procuratrice Controparte_2
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, c.f. rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura congiunta all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, dall'Avv.
Armando Paolo Schiroli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Bianzè, via Teresa Fiore n. 20
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, c.f. , e per essa la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Zavanone in Casale Monferrato, via Vigliani n. 25
- CONVENUTA -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione con proposizione di querela di falso
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
Preso atto che il Sig. con l'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio, ha proposto querela di falso, rimettere la causa avanti a sé per pronunciarsi sulla querela, accertando e dichiarando la falsità delle sottoscrizioni che figurano apposte sul contratto di finanziamento n. 1929660 del Parte_2
30.11.2009, prodotto da e posto a fondamento del ricorso Controparte_1 monitorio e del titolo esecutivo;
per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione (N. 906/2023 R.G.E.), dichiarando così nullo, illegittimo e in ogni caso improduttivo di effetti il pignoramento opposto.
Ad istruzione della querela si indicano e si producono le seguenti scritture di comparazione: procure alle liti 13.12.2023 e 29.06.2024, carta d'identità Sig.
[...]
(doc. 7); si chiede rispettosamente che il Tribunale Voglia ordinare a Parte_1
la produzione in giudizio del precitato contratto di finanziamento Controparte_1 in originale, nonché del contratto di finanziamento descritto come “PRT 1015952”, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Si chiede altresì che venga ammessa consulenza tecnica grafica, finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni che figurano apposte sul contratto di finanziamento Parte_2
n. 1929660 del 30.11.2009 siano di mano dell'esponente, ossia per accertare
[...]
l'autografia della scrittura.
Con espressa riserva di produrre nuovi documenti e dedurre ulteriori mezzi di prova.
In ogni caso, si chiede che il Tribunale Voglia comunque accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi di cui in narrativa Controparte_1
di citazione, con le consequenziali declaratorie di legge.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
2 In via preliminare
• Dichiarare inammissibile l'opposizione svolta in quanto si eccepiscono con la stessa motivi di merito non deduci bili in sede di esecuzione;
• Qualora si ritenga opportuno l'esperimento del tentativo di mediazione, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito disponga il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla parte interessata l'avvio della mediazione;
• Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via principale nel merito
• Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 12504/2023 (R.G. 30195/2023) emesso dal Tribunale
Ordinario di n. 573/2019 (R.G. 1104/2019), pronunciato dal Tribunale Ordinario di
IVREA in data 17/04/2019, pubblicato in pari data, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale avvenuto in data 30/01/2020 e non opposto, dichiarato esecutivo in data 18/05/2020 e con munito di formula il 08/07/2020, oggetto della spiegata opposizione, nonché i conseguenti atti esecutivi;
• Accertare e dichiarare che u.s. è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1
della somma di € 15.444,25, oltre interessi di mora e per Parte_1
l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via istruttoria
• Si chiede acquisirsi fascicolo monitorio e prove documentali così come depositate con la presente costituzione;
• Con riserva di chiamare in causa la società terza convenzionata Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
Il P.M. ha così concluso:
“Nulla si oppone”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, c.p.c. in materia di querela di falso (nel testo come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al presente giudizio).
2. - Con atto di citazione “ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito nella causa di opposizione all'esecuzione n. 906/2023 R.G.E.” Parte_1
conveniva nel presente giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
esponendo di essere venuto a conoscenza in data 11.9.2023 Controparte_2 dell'atto di pignoramento presso terzi compiuto nei suoi confronti da e CP_1
notificato in pari data al proprio datore di lavoro quale terzo pignorato. Tale pignoramento era stato preceduto dalla notificazione ex art. 143 c.p.c. in data 30.1.2020 del decreto ingiuntivo n. 573/2019 emesso dal Tribunale di Ivrea e in data 14.7.2023 dell'atto di precetto, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 17.109,71, oltre a interessi legali e a spese successive. Il credito azionato in sede esecutiva da si basava su un contratto di finanziamento CP_1
stipulato in data 30.11.2009 dal con società che in data Pt_1 Parte_2
5.12.2018 aveva poi ceduto il credito residuo a . CP_1
Il proponeva opposizione all'esecuzione sulla base di due motivi: a) - Pt_1
apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento con Plusvalore;
b) - difetto di legittimazione ad agire di rappresentata in giudizio da CP_1 CP_2
[...]
L'opponente deduceva di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento e dichiarava pertanto di proporre querela di falso per fare accertare che le sottoscrizioni, che figuravano apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e del titolo esecutivo, non erano autografe in quanto da lui non vergate.
Il aggiungeva che, tanto nel ricorso monitorio, quanto nell'atto di precetto e Pt_1
nel pignoramento, aveva dichiarato di essere rappresentata da CP_1 [...]
a sua volta mandataria di Tuttavia Controparte_2 Controparte_4
tanto quanto risultavano prive dei Controparte_4 Controparte_2
requisiti richiesti dalla legge ai fini della rappresentanza processuale;
non era stata
4 infatti indicata la prescritta iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
T.U.B.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato in sede di comunicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione, - anziché utilizzare per il CP_1
recupero del credito il servicer e il sub-servicer Controparte_5 CP_4
- aveva agito direttamente e senza legittimazione, tanto nel procedimento
[...]
monitorio quanto nel presente giudizio, conferendo essa stessa il mandato agli avvocati patrocinatori.
L'attore chiedeva pertanto che fosse dato corso alla querela di falso al fine di accertare la falsità materiale delle sottoscrizioni e, per l'effetto, fosse dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione e quindi nullo, illegittimo e in ogni caso improduttivo di effetti il pignoramento opposto. In subordine, instava per l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di . CP_1
3. - La convenuta opposta si costituiva in causa e, nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo per mancata opposizione, nonché
l'accertamento che era creditrice nei confronti del della somma di Euro CP_1 Pt_1
15.444,25, oltre a interessi di mora, e l'emissione di sentenza di condanna al pagamento di detta somma.
La convenuta rilevava come l'attore avesse apposto sul contratto di finanziamento ben sette sottoscrizioni e avesse presentato al personale della società finanziaria anche documenti personali, quali il codice fiscale, la carta di identità e documentazione fiscale
Inail. formulava comunque istanza di verificazione. CP_1
Quanto all'asserito difetto di legittimazione ad agire, la convenuta opposta affermava che - vertendosi in un'ipotesi di cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58
T.U.B. - il perfezionamento della fattispecie traslativa era avvenuto con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale introduceva una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, rendendola idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
aggiungeva che il debitore non era legittimato a eccepire il supposto vizio CP_1
relativo alla legittimazione alla riscossione, giacché la relativa normativa (art. 2, comma
5 6-bis, l. 130/1999; art. 106 T.U.B.) e in particolare le prescrizioni concernenti i requisiti che dovevano possedere le società che effettuavano operazioni di cartolarizzazione erano finalizzate alla protezione degli investitori e non dei debitori esecutati.
Il Giudice con decreto in data 26.9.2024, compiute le verifiche previste dall'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., in applicazione degli artt. 187 e 189 c.p.c. fissava al 20.2.2025 la data della prima udienza, nella quale la causa era rimessa in decisione.
4. - Le domande formulate dall'attore devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire, inteso quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Come già detto, il con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Pt_1
dato corso al “giudizio di merito nella causa di opposizione all'esecuzione n. 906/2023
R.G.E. contenente querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c.”.
Dunque la querela di falso è stata proposta nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione forzata. Questa è stata promossa in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta opposta sulla base di un contratto di CP_1
finanziamento in favore del , le cui sottoscrizioni costituiscono l'oggetto della Pt_1
querela di falso. Tale decreto ingiuntivo è pacificamente divenuto esecutivo per mancata opposizione da parte dell'ingiunto.
A questo riguardo si deve ricordare che “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 12.1.2024 n.
1317).
Occorre però che sussista l'interesse ad agire in capo a colui che propone la querela di falso e tale interesse difetta, tra l'altro, “quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo” (v. ancora Cass. civ., sez. II,
12.1.2024 n. 1317; Cass. civ., sez. I, 7.6.1988 n. 3880). Non è pertanto ammissibile che il giudizio civile di falso prosegua indipendentemente dalla causa principale in cui è inserito.
E' quanto appunto si verifica nel presente giudizio, nel quale il contratto di finanziamento impugnato dal ex art. 221 c.p.c. e i suoi vizi sono irrilevanti Pt_1
6 rispetto alla decisione sull'opposizione all'esecuzione.
Infatti il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione forzata n. 906/2023 R.G.E. non è direttamente il contratto di finanziamento, bensì il decreto ingiuntivo ottenuto in forza di tale contratto.
Ora, poiché detto decreto è passato in giudicato in quanto non opposto, la contestazione di merito sollevata in sede di opposizione all'esecuzione si scontra con il limite insuperabile costituito dal giudicato che, com'è noto, copre il dedotto e il deducibile (v. in tal senso Cass. civ., sez. I, 3.5.1991 n. 4833; Cass. civ., sez. I,
19.8.1993 n. 8784; Cass. civ., sez. lav., 20.4.1996 n. 3757).
5. - Anche l'altro motivo di opposizione all'esecuzione dedotto dal è Pt_1
inammissibile, in quanto andava dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'attore ha infatti affermato la pretesa carenza di legittimazione attiva di , CP_1
poiché “tanto nel ricorso monitorio, quanto nell'atto di precetto e nel pignoramento, la dichiara di essere rappresentata da a Controparte_1 Controparte_6
sua volta mandataria di . E ancora: “già dalla mera Controparte_4
lettura degli scritti di controparte emerge incontrovertibilmente che tanto la
[...]
quanto la risultano prive dei Controparte_4 Controparte_6
requisiti richiesti ex lege ai fini della rappresentanza processuale: non viene indicata, infatti, la prevista iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB”.
Come riconosciuto dallo stesso opponente, i soggetti che hanno esercitato l'azione esecutiva coincidono con quelli che agito in sede monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo contro il quale non è stata proposta opposizione (neppure tardiva ex art. 650
c.p.c.) nel termine di legge, con conseguente esecutività del decreto ai sensi dell'art. 647
c.p.c. Essendovi coincidenza tra i soggetti che hanno agito esecutivamente e i soggetti che hanno ottenuto il titolo esecutivo ormai non più contestabile, anche questa questione
è coperta dal giudicato e non può essere riproposta in sede di opposizione all'esecuzione.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia.
7 L'opposizione all'esecuzione è un rimedio circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo. Pertanto la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo stesso e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento o di questioni di merito che, verificatesi in epoca anteriore, avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione che ha portato alla formazione di quel titolo esecutivo (v. Cass. civ., sez. III,
13.6.2017 n. 14636). Ciò vale, in particolare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini (v. Cass. civ., sez. III, 25.9.2000 n. 12664).
Va altresì ricordato che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (v. Cass. civ., sez. I, 6.9.2007 n.
18725).
Né i motivi di opposizione all'esecuzione formulati dal rientrano tra quelli Pt_1
che – alla luce di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, e dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – consentono il superamento del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione (v. Cass. civ., sez. un., 6.4.2023 n.
9479).
6. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione delle ragioni della decisione e dell'assenza di fase istruttoria, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande proposte nel presente giudizio da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
essa della procuratrice Controparte_2
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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