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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12650 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 36646 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico e Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Mazzamauro e M. M. Sorge e Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio tra la parte ricorrente e il
Controparte_2
Condanna le società e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente della
[...] somma netta di € 2.292,43 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna e in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti del rimasto contumace;
pertanto, CP_2 tra tali parti il giudizio si è estinto.
Sempre preliminarmente si richiama l'ordinanza contenuta nel verbale dell'udienza del 20.5.25 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_1
La contestazione della parte resistente si fonda sostanzialmente su due eccezioni, quella di prescrizione ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03, e quella della non applicabilità della tutela prevista in caso di appalto in quanto i contratti erano di trasporto.
Quanto alla prima, si osserva che il periodo di lavoro va dal 12/21 all'8/23 e il primo atto interruttivo è dell'aprile 2024 (v. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
Si eccepisce che un primo contratto di appalto si è concluso il 31.1.22 (v. Contr doc. 2 fascicolo ) e, quindi, il termine decorrerebbe da tale data, con conseguente estinzione parziale del credito.
Ora, poiché i contratti sono stati continuativi la prescrizione deve necessariamente decorrere dall'ultimo contratto (6/21 – 1/22, 2/22 – Contr 6/22, 7/22 – 1/23, 2/23 – 7/23, v. doc. 2 fascicolo ), in quanto la prestazione del lavoratore è stata ininterrotta;
inoltre pretendere che il lavoratore intraprenda un contenzioso durante il rapporto di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente) significa esporlo all'espulsione o al mancato rinnovo del contratto. Peraltro, nel caso in esame siamo di fronte a contratti di appalto (sub appalto) mascherati da contratti di trasporto, che hanno creato una falsa apparenza.
Quanto alla sussistenza di un contratto di appalto o, invece, di un mero contratto di trasporto, basta leggere il contratto medesimo per optare per la prima soluzione (v. doc. 6 fascicolo parte ricorrente). L'oggetto non è il trasporto ma l'attività di trasporto e le attività ausiliarie, a volte si legge anche il servizio. Le attività di informazione e ausiliarie comprendono anche la fatturazione dei corrispettivi, la rendicontazione dei cedolini, la gestione dei conti correnti bancari e i rapporti con i fornitori. Non ci si limita al trasporto di documenti e materiali ma anche al ritiro e alla consegna. Il trasportatore (chiamato peraltro fornitore) dichiara di possedere l'organizzazione, le risorse, i mezzi per eseguire l'attività. La ditta obbligata al servizio di spedizione deve fornire alla committente documentazione sui propri mezzi e sul proprio personale anche relativa alla regolarità fiscale e contributiva dei lavoratori. Deve altresì fornire il Durc aggiornato. Deve anche obbligare i propri dipendenti ad indossare una divisa fornita dalla committente e apporre i loghi voluti da quest'ultima sui mezzi di trasporto. Le modalità di consegna e di trasporto sono individuate dalla committente. In caso di inadempienze scattano una serie di penali. La società committente mette a disposizione della ditta trasportatrice degli spazi per il carico della merce e consegna tutta la documentazione necessaria per la consegna. Nelle zone oggetto di contratto la non può svolgere la sua attività in CP_3 favore di soggetti diversi dalla committente. Il contratto ha durata di sei mesi (ed inoltre è stato rinnovato con il convenuto dal 2012 al 2023). CP_2
Il compenso è unitario e non previsto per il singolo trasporto.
Dall'insieme degli elementi su riportati emerge chiaramente che per la continuità del rapporto (oltre 10 anni), della compenetrazione dell'attività dell'appaltatore con quella del committente (logistica) con conseguente serie di vincoli e obblighi per il primo, per le stesse garanzie richieste dalla committente, per la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, siamo di fronte ad un appalto di servizi di trasporto.
La parte ricorrente ha lavorato per la quale subappaltataria dal CP_2
12/21 al 7/23 (v. docc. 6 e 9 fascicolo parte ricorrente e 3 fascicolo Contr
), nessun elemento è emerso che parte ricorrente a differenza della struttura per la quale lavorava sarebbe stata impiegata in altro.
Il credito risulta dagli atti (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); esso si basa sull'ultima busta paga che comprende anche il mensile di agosto 2023 ma appunto la somma richieta è inferiore a quanto indicato nell'ultima busta paga.
Le società e devono Controparte_1 CP_2 essere condannate, in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 2.292,43, oltre interessi e rivalutazione
Contr La eccepisce che le somme richieste potrebbero essere in tutto o in parte pagate alla parte ricorrente attraverso l'ammissione al passivo alla procedura di liquidazione giudiziale del si tratta, Controparte_2 di questione che eventualmente verrà valutata in sede esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle società e in solido, Controparte_1 CP_2 secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico e Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Mazzamauro e M. M. Sorge e Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio tra la parte ricorrente e il
Controparte_2
Condanna le società e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente della
[...] somma netta di € 2.292,43 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna e in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti del rimasto contumace;
pertanto, CP_2 tra tali parti il giudizio si è estinto.
Sempre preliminarmente si richiama l'ordinanza contenuta nel verbale dell'udienza del 20.5.25 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_1
La contestazione della parte resistente si fonda sostanzialmente su due eccezioni, quella di prescrizione ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03, e quella della non applicabilità della tutela prevista in caso di appalto in quanto i contratti erano di trasporto.
Quanto alla prima, si osserva che il periodo di lavoro va dal 12/21 all'8/23 e il primo atto interruttivo è dell'aprile 2024 (v. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
Si eccepisce che un primo contratto di appalto si è concluso il 31.1.22 (v. Contr doc. 2 fascicolo ) e, quindi, il termine decorrerebbe da tale data, con conseguente estinzione parziale del credito.
Ora, poiché i contratti sono stati continuativi la prescrizione deve necessariamente decorrere dall'ultimo contratto (6/21 – 1/22, 2/22 – Contr 6/22, 7/22 – 1/23, 2/23 – 7/23, v. doc. 2 fascicolo ), in quanto la prestazione del lavoratore è stata ininterrotta;
inoltre pretendere che il lavoratore intraprenda un contenzioso durante il rapporto di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente) significa esporlo all'espulsione o al mancato rinnovo del contratto. Peraltro, nel caso in esame siamo di fronte a contratti di appalto (sub appalto) mascherati da contratti di trasporto, che hanno creato una falsa apparenza.
Quanto alla sussistenza di un contratto di appalto o, invece, di un mero contratto di trasporto, basta leggere il contratto medesimo per optare per la prima soluzione (v. doc. 6 fascicolo parte ricorrente). L'oggetto non è il trasporto ma l'attività di trasporto e le attività ausiliarie, a volte si legge anche il servizio. Le attività di informazione e ausiliarie comprendono anche la fatturazione dei corrispettivi, la rendicontazione dei cedolini, la gestione dei conti correnti bancari e i rapporti con i fornitori. Non ci si limita al trasporto di documenti e materiali ma anche al ritiro e alla consegna. Il trasportatore (chiamato peraltro fornitore) dichiara di possedere l'organizzazione, le risorse, i mezzi per eseguire l'attività. La ditta obbligata al servizio di spedizione deve fornire alla committente documentazione sui propri mezzi e sul proprio personale anche relativa alla regolarità fiscale e contributiva dei lavoratori. Deve altresì fornire il Durc aggiornato. Deve anche obbligare i propri dipendenti ad indossare una divisa fornita dalla committente e apporre i loghi voluti da quest'ultima sui mezzi di trasporto. Le modalità di consegna e di trasporto sono individuate dalla committente. In caso di inadempienze scattano una serie di penali. La società committente mette a disposizione della ditta trasportatrice degli spazi per il carico della merce e consegna tutta la documentazione necessaria per la consegna. Nelle zone oggetto di contratto la non può svolgere la sua attività in CP_3 favore di soggetti diversi dalla committente. Il contratto ha durata di sei mesi (ed inoltre è stato rinnovato con il convenuto dal 2012 al 2023). CP_2
Il compenso è unitario e non previsto per il singolo trasporto.
Dall'insieme degli elementi su riportati emerge chiaramente che per la continuità del rapporto (oltre 10 anni), della compenetrazione dell'attività dell'appaltatore con quella del committente (logistica) con conseguente serie di vincoli e obblighi per il primo, per le stesse garanzie richieste dalla committente, per la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, siamo di fronte ad un appalto di servizi di trasporto.
La parte ricorrente ha lavorato per la quale subappaltataria dal CP_2
12/21 al 7/23 (v. docc. 6 e 9 fascicolo parte ricorrente e 3 fascicolo Contr
), nessun elemento è emerso che parte ricorrente a differenza della struttura per la quale lavorava sarebbe stata impiegata in altro.
Il credito risulta dagli atti (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); esso si basa sull'ultima busta paga che comprende anche il mensile di agosto 2023 ma appunto la somma richieta è inferiore a quanto indicato nell'ultima busta paga.
Le società e devono Controparte_1 CP_2 essere condannate, in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 2.292,43, oltre interessi e rivalutazione
Contr La eccepisce che le somme richieste potrebbero essere in tutto o in parte pagate alla parte ricorrente attraverso l'ammissione al passivo alla procedura di liquidazione giudiziale del si tratta, Controparte_2 di questione che eventualmente verrà valutata in sede esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle società e in solido, Controparte_1 CP_2 secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro