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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 10155/2023 R.C. Oggetto: Dichiarazione In nome del popolo italiano prescrizione ed estinzione garanzia Esito : IL TRIBUNALE DI GENOVA rigetta entrambe
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10155/2023, promossa da:
PIVA elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in presso l'Avvocato ROVATTI AMEDEO che la rappresenta e difende,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PIVA domiciliata in VIALE BRIGATE
[...] P.IVA_2
PARTIGIANE 2 16100 presso l'Avvocato CP_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la rappresenta e difende ex lege,
PARTE CONVENUTA
causa assunta a decisione con rinuncia alla lettura del dispositivo e richiamo degli atti all'udienza del 17 gennaio 2025 e con conferma delle seguenti
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice. voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento dei motivi di ricorso ex artt.281decies, 281undecies c.p.c., vista la sommarietà delle prove necessarie per la decisione, nel merito accertare e dichiarare l'estinzione del credito portato dall'intimazione di pagamento di Euro 1.016.202,02 (già Lire 1.967.641.500), oltre agli interessi e a tutti gli eventuali accessori, notificata al Controparte_2
il 12.10.1998 (prot.n.539-3159) dal
[...] [...]
Controparte_3
(ora
[...] Controparte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla Parte_1
deve all' in forza degli stessi titoli;
Controparte_1
quale ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione già contraddistinta dal n.94.1436, del 31.10.2002, di
Euro 304.861,00, ora rilasciata da cod. n. Controparte_4 P.IVA_3
e condannare controparte alla restituzione dell'originale del documento a Parte_1
con vittoria di spese e competenze difensive.
Per l'Amministrazione convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Fatti di causa
Sono pacifici i seguenti fatti.
La Porto di Lavagna SPA agisce, quale debitrice dell'Amministrazione convenuta, in continuità con la posizione della Controparte_2
derivandogliene la successione nel diritto dal concordato fallimentare di quest'ultima.
La questione trae remota origine dall'intimazione di pagamento per
€1.012.202,02 notificatagli dalla in data Controparte_1
12.10.1998 per canoni demaniali della quale era stato richiesto l'annullamento. A garanzia delle obbligazioni dette risulta prestata, in fase di concordato fallimentare, in data 31.10.2002, una garanzia fidejussoria, oggetto secondario della lite.
Il fallimento di risulta da Sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano del 3.4.98. Prima del fallimento risultava un debito della società per canoni di concessione demaniale di lire
1.967.641.5000,00 (canoni maturati dal 10.7.79 al 31.12.96.)
La somma detta è quella intimata, previa conversione in Euro. Risulta ad ambo le parti che tale atto di esazione risulta esser stato impugnato con lo speciale strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il concordato fallimentare, omologato in data 6.4.00, prevedeva che la di (assuntrice) avrebbe saldato i debiti oggetto di Pt_1 Pt_1
contestazioni entro 15 giorni, secondo una stabilita falcidia prestabilita.
Il credito erariale menzionato avrebbe dovuto essere saldato alla
Amministrazione del creditrice chirografaria insinuata, nella CP_5
3 misura del 30% della sua consistenza. In questa circostanza, a garanzia dell'obbligo detto, in luogo del deposito cauzionale illo tempore dovuto ex art. 136 L.F., era autorizzata, ad onere della assuntrice, la presentazione della garanzia bancaria già menzionata, garanzia che, in effetti, era rilasciata dalla Banca Popolare Commercio e Industria scarl. per l'importo di euro 304.860,61, con atto numerato 91.34112/B ed a richiesta della appellante. Nella garanzia succedeva la . La CP_4
garanzia, così come l'impegno della assuntrice, erano condizionati all'esito del ricorso straordinario già incardinato. La sentenza di omologa con posizione di assuntore della attrice è del 6.4.2000.
In data 23 maggio 2022, decorsi oltre venti anni dai fatti detti, la Porto di ha richiesto all'Agenzia di dichiarare estinto il credito (mai Pt_1
escusso) e di liberare il garante.
Fondamento della richiesta erano le tesi combinate della perenzione del ricorso, del conseguente libero esercizio del credito, e della successiva prescrizione per mancato esercizio dello stesso da parte dell' CP_1
L'istanza suddetta era rigettata. In contrario l'Amministrazione diffidava al mantenimento della garanzia fidejussoria. CP_4
La Porto di reagiva intraprendendo il presente giudizio nel Pt_1
quale insiste nella tesi della estinzione del debito principale per prescrizione e della garanzia quale obbligazione accessoria.
L'azione evidenzia il ruolo in causa del disposto dell'art 2935 CC in forza del quale la prescrizione decorre dalla fine dell'impedimento di diritto. L'impedimento sarebbe stato rimosso da una qualche estinzione del giudizio.
4 2.1) Diritto (tesi primaria)
La controversia può essere decisa nei seguenti termini.
La “domanda tempestivamente formulata” evidenzia, quale causa petendi, la “estinzione dell'obbligazione controversa per prescrizione” Rilevata la prescrizione, la ricorrente ne fa discendere la domanda di declaratoria di inefficacia della fidejussione, risultante resa per credito prescritto.
Presupposto dedotto della prescrizione è l'inerzia decennale della amministrazione nell'esercizio del diritto.
Il ricorso collega l'inerzia alla stasi del giudizio– il ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sua volta “condizionante” il credito, ed alla mancanza di ogni atto di impulso allo stesso.
L'amministrazione sostiene che la prescrizione non sarebbe maturata, posto che gli accordi tra le parti, recepiti nel concordato fallimentare omologato, vincolante per l'amministrazione stessa quale creditrice, escludevano il libero esercizio del diritto fino alla definizione del ricorso, e quindi per tutta la sua pendenza, resa così neutra al fine del decorrere della prescrizione.
Stante la suddetta impostazione della lite essa non può che esser definita in forza del difetto di prova a sostegno dell'eccezione di intervenuta prescrizione (nel caso, invero: della domanda di dichiarazione della prescrizione).
Nel riparto degli oneri della prova in tema di prescrizione, una volta provata l'esistenza del credito (nel caso del tutto pacifica) la prova dell'elemento temporale, che si risolve essenzialmente nella prova del
“decorso temporale ultra termine tra il sorgere del diritto ed il suo
5 esercizio” deve essere data da chi invoca la prescrizione stessa. È a questo punto il creditore, ove il fatto non sia già pacifico, a dover provare i fatti per cui, trovandosi egli impedito in diritto all'esercizio del diritto (anche in fatto in alcuni casi) contro di lui non sarebbe corsa la prescrizione. Ancora il debitore è onerato, nel proprio eventuale interesse, di provare i fatti estintivi dell'impedimento, per trovar una nuova decorrenza utile. (sul punto Cass. civ., sez. III, 26/02/2021, n.
5413, sul fatto interruttivo, sul fatto impeditivo l'intera giurisprudenza in materia di risarcimento per emotrasfusione).
Nel caso l'Amministrazione convenuta ha provato che il disposto del concordato le impediva di escutere il credito fino all'esito del ricorso. Il dato era peraltro pacifico persino nella avversaria citazione. Era allora parte attrice che doveva individuare il momento della “liberazione” del diritto in questione dalla condizione sospensiva. Tale momento non è individuato, di esso non è data alcuna prova.
In causa viene unicamente dedotto:
1) il lunghissimo tempo trascorso
2) l'estinzione, per il fallimento del soggetto ricorrente.
Non viene tuttavia prodotto alcun provvedimento, alcun atto di
“tentato impulso” al ricorso, non è neppure documentata una ricerca dei relativi atti, un rigetto di accesso agli atti.
Non si vede quindi da quando la prescrizione dovrebbe decorrere e quindi come la si possa ritenere maturata.
Nella sua costituzione l'Avvocatura di Stato si fa carico di una sorta di
“difesa preventiva” ove si volesse ritenere l'ipotesi di estinzione del
6 giudizio (rectius del procedimento per la decisione del ricorso) per via di perenzione per inattività.
Evidenzia l'Avvocatura di Stato come l'istituto della perenzione sia di natura propriamente processuale e strutturalmente inapplicabile al ricorso in questione. Sul punto si possono ritenere richiamate le difese dell'Avvocatura descrittive dell'istituto del ricorso straordinario e della sua distinzione dal processo amministrativo.
In ambito contezioso si sarebbe venuta a creare una condizione particolare. Di fatto l'unico strumento avverso l'inerzia del CP_3
nella decisione del ricorso risultava una iniziativa della parte privata, ovvero l'istanza, prevista dalla legge quale unico strumento avverso l'inerzia stessa, di inoltro del ricorso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio;
tuttavia tale parte era potenzialmente controinteressata alla decisione stessa, specie nell'ipotesi – tutt'altro che peregrina- della sua inammissibilità/infondatezza, avendo comunque la decisione l'effetto rendere escutibile un suo debito). Per recuperare un'ipotesi di sblocco automatico del procedimento si dovrebbero evocare altre forme particolarissime di estinzione come la prescrizione del diritto ad ottenere la traslazione degli atti al constato con conseguente improcedibilità dichiarabile senza possibile opposizione.
A prescindere dal complesso tema di cui sopra, che si riprenderà, resta confermata, anche dalle memorie istruttorie, la mancanza di prova in ordine ad un termine entro il quale il diritto condizionato, di cui al concordato, sarebbe divenuto esigibile con decorso della prescrizione per suo mancato esercizio. Tale prova potrebbe essere solo un atto del procedimento, procedimento non certo riservato per il successore a
7 titolo particolare nel diritto controverso. Si torna quindi al punto del difetto di prova sulla prescrizione, che osta alla richiesta dichiarazione.
La pronuncia riguardo alla fidejussione è posta come accessoria alla richiesta dichiarazione di estinzione, e come tale ne segue la sorte, quale soluzione più liquida della controversia sul punto. Per il vero per risultare ammissibile la domanda doveva essere interpretata come dichiarativa dell'obbligo della PA di rinunciare alla fidejussione, posto che una pronuncia diretta sull'efficacia del contratto richiedeva l'integrazione del contraddittorio col garante.
2.2) Diritto. (limiti della pronuncia)
La definizione della controversia appena prospettata è, come detto, collegata alla effettiva e rituale deduzione.
In prima memoria, a fronte delle tesi di costituzione dell'Avvocatura, parte attrice/ricorrente ha dichiarato di ritenere la prescrizione decorrente fin dalla omologa del concordato posto che lo stesso indicherebbe il suo impegno, quale assuntrice, in termini di impegno immediato, ma risolutivamente condizionato all'esito del ricorso straordinario. La condizione risolutiva sarebbe stata impossibile fin dall'origine perché contenuta in accordo che prevedeva l'estinzione del soggetto che avrebbe dovuto dar impulso al ricorso. Alla detta impossibilità avrebbe corrisposto il libero esercizio immediato del credito, dovendosi ritenere come “non apposta” la condizione risolutiva impossibile.
La tesi appare tardiva nella misura in cui valorizza il dato della
“estinzione del soggetto ricorrente quale ragione di inefficacia della sospensione” (dato di fatto costitutivo), ed opera l'apparente emendatio
8 in modo all'evidenza incompatibile con la strutturazione della domanda introduttiva, la quale, invece, valorizzava le vicende del procedimento e la “lunga” inerzia dello stesso, provocando, infatti, il contraddittorio sul punto.
Si tratta in ogni caso di una prospettiva infondata in diritto posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è istituto che partecipa pro parte della disciplina del processo, per quanto analogicamente applicabile e pro altera parte di quella del procedimento amministrativo. Né l'una né
l'altra disciplina, come cennato, paiono in grado di negare la legittimazione del successore nel diritto controverso a partecipare al procedimento/processo. Se mai la legge processuale civile prevede il contrario, ovvero l'estromissione facoltativa del dante causa. Anche in caso di interruzione l'avente causa è legittimato alla riassunzione.
Neppure tale ultima prospettiva consente quindi di ritenere una chiara e definita prospettiva giuridica che conduca all'accertamento della estinzione per prescrizione.
L'argomento di cui sopra consente tuttavia una opportuna e finale circoscrizione della controversia, non priva di aspetti di complessità giuridica.
Come si è ritenuta estranea alla tempestiva formazione del contraddittorio la prospettiva da ultimo detta, ve ne sono altre neppure menzionate fin dall'origine e che, di conseguenza non sono ritenute trattabili per pure iniziativa officiosa
Innanzitutto parte attrice non ha considerato il fatto che il gestore del procedimento di ricorso è la medesima amministrazione ricorrente, o almeno un plesso di controllo della amministrazione statale deputata al
9 controllo della controparte, occorrerebbe quindi verificare se tale posizione integri ex se una responsabilità per l'omessa decisione del ricorso.
Inoltre non è sviluppato il tema del mancato esercizio anche da parte della di poteri di impulso processuale/procedimentale, tema da CP_1
porsi in coordinamento con quello della presunzione di avveramento della condizione.
Resta estraneo al contendere anche la prospettiva della sussistenza di un autonomo dovere di buona fede della amministrazione di concedere la liberazione dalla garanzia a fronte della sua stessa inerzia procedimentale.
Le prime prospettive implicano una diversa strutturazione della domanda, che non può essere recuperata ex officio, l'ultima una diversa
“direzione” della stessa (petitum) anche in tal caso riservata alla parte.
Non è escluso che le prospettive dette possano essere sviluppate in ulteriori giudizi, o che, in diverso grado del presente, una di essere possa esser ritenta perseguibile dal giudice superiore. Da quanto sopra e da quanto segue risulta quindi massimamene opportuna la transazione della lite.
2.3 Diritto (analisi complessiva)
La vicenda giuridica complessiva, a giudizio del Tribunale è colta solo parzialmente dagli atti e gli stessi la evidenziano solo in parte.
Il concordato ha senza meno effetto vincolante per parti.
Indubbiamente lo stesso comporta l'assunzione da parte dell'attrice del
10 “credito controverso”, ovvero del credito per come risulterà all'esito di un giudizio. È sfuggito, tuttavia, in sede di concordato, che la proposizione di un ricorso amministrativo non poteva rendere controverso un credito pecuniario per concessioni demaniali, credito in relazione al quale sussiste la giurisdizione ordinaria, comunemente esercitata. Neppure a rigore il giudice amministrativo o l'amministrazione in sede di decisione di un riscorso non di merito, potevano valutare la legittimità dell'atto di esazione, apparendo lo stesso privo di contenuto discrezionale alcuno e mero spunto per la pronuncia sul rapporto del G.O.
In ogni caso l'esazione del credito è stata collegata all'esito del ricorso con la cautela di rendere tuttavia condizionatamente immediata l'assunzione dell'intero debito (con la falcidia concordata) posto che lo stesso è espressamente quantificato e per lo stesso è richiesta garanzia.
Nondimeno la possibilità di esazione immediata è chiaramente sospesa non con condizione risolutiva, ma, appunto con condizione sospensiva, all'esito del ricorso.
Per il vero il concordato considera l'esito del ricorso straordinario quale un mero termine posto che non considera l'ipotesi del mero silenzio dell'Amministrazione, quale forma di “non esito”.
Per quanto prospettano le parti (ma qui si deve richiamare il difetto di prova rilevato come causa primaria di decisione) il ricorso non avrebbe in effetti avuto – ad oggi – alcun esito e quel che pareva un mero termine dilatorio è risultata una vera e propria condizione sospensiva.
La condizione sospensiva “teoricamente possibile ex ante” ma che non si verifichi mai (per fatto accidentale o di terzo), rende la disposizione
11 negoziale condizionata permanentemente inefficace, e quindi il credito inesigibile.
La condizione di cui sopra può essere superata con le presunzioni di avveramento di cui all'art. 1359 cc. La relativa colpa va valutata in capo al ricorrente, parte controinteressata all'avveramento. Se tale colpa fosse provata, da parte dell'amministrazione convenuta, al fine dello svincolo del credito, tuttavia, è possibile che, simultaneamente risulterebbe la prescrizione dello stesso.
Ogni considerazione richiederebbe tuttavia la prova, o la richiesta di acquisire la prova, circa lo stato del ricorso. Prova che, come detto, manca in questa sede.
La prospettiva della alternativa tra permanente inesigibilità e prescrizione dovrebbe indurre l'amministrazione alla transazione, se tale prospettiva fosse certa parrebbe obbligarla ex bona fide alla rinuncia alla garanzia.
Resta tuttavia confermata la conclusione assunta supra.
***
La particolarità e complessità della vicenda giustificano largamente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 275 e ss,
281 quinquies comma 1 del c.p.c.,
RESPINGE ogni domanda attore e.
COMPENSA interamente le spese di lite. deciso in GENOVA il 18 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
12
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10155/2023, promossa da:
PIVA elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in presso l'Avvocato ROVATTI AMEDEO che la rappresenta e difende,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PIVA domiciliata in VIALE BRIGATE
[...] P.IVA_2
PARTIGIANE 2 16100 presso l'Avvocato CP_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la rappresenta e difende ex lege,
PARTE CONVENUTA
causa assunta a decisione con rinuncia alla lettura del dispositivo e richiamo degli atti all'udienza del 17 gennaio 2025 e con conferma delle seguenti
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice. voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento dei motivi di ricorso ex artt.281decies, 281undecies c.p.c., vista la sommarietà delle prove necessarie per la decisione, nel merito accertare e dichiarare l'estinzione del credito portato dall'intimazione di pagamento di Euro 1.016.202,02 (già Lire 1.967.641.500), oltre agli interessi e a tutti gli eventuali accessori, notificata al Controparte_2
il 12.10.1998 (prot.n.539-3159) dal
[...] [...]
Controparte_3
(ora
[...] Controparte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla Parte_1
deve all' in forza degli stessi titoli;
Controparte_1
quale ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione già contraddistinta dal n.94.1436, del 31.10.2002, di
Euro 304.861,00, ora rilasciata da cod. n. Controparte_4 P.IVA_3
e condannare controparte alla restituzione dell'originale del documento a Parte_1
con vittoria di spese e competenze difensive.
Per l'Amministrazione convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Fatti di causa
Sono pacifici i seguenti fatti.
La Porto di Lavagna SPA agisce, quale debitrice dell'Amministrazione convenuta, in continuità con la posizione della Controparte_2
derivandogliene la successione nel diritto dal concordato fallimentare di quest'ultima.
La questione trae remota origine dall'intimazione di pagamento per
€1.012.202,02 notificatagli dalla in data Controparte_1
12.10.1998 per canoni demaniali della quale era stato richiesto l'annullamento. A garanzia delle obbligazioni dette risulta prestata, in fase di concordato fallimentare, in data 31.10.2002, una garanzia fidejussoria, oggetto secondario della lite.
Il fallimento di risulta da Sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano del 3.4.98. Prima del fallimento risultava un debito della società per canoni di concessione demaniale di lire
1.967.641.5000,00 (canoni maturati dal 10.7.79 al 31.12.96.)
La somma detta è quella intimata, previa conversione in Euro. Risulta ad ambo le parti che tale atto di esazione risulta esser stato impugnato con lo speciale strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il concordato fallimentare, omologato in data 6.4.00, prevedeva che la di (assuntrice) avrebbe saldato i debiti oggetto di Pt_1 Pt_1
contestazioni entro 15 giorni, secondo una stabilita falcidia prestabilita.
Il credito erariale menzionato avrebbe dovuto essere saldato alla
Amministrazione del creditrice chirografaria insinuata, nella CP_5
3 misura del 30% della sua consistenza. In questa circostanza, a garanzia dell'obbligo detto, in luogo del deposito cauzionale illo tempore dovuto ex art. 136 L.F., era autorizzata, ad onere della assuntrice, la presentazione della garanzia bancaria già menzionata, garanzia che, in effetti, era rilasciata dalla Banca Popolare Commercio e Industria scarl. per l'importo di euro 304.860,61, con atto numerato 91.34112/B ed a richiesta della appellante. Nella garanzia succedeva la . La CP_4
garanzia, così come l'impegno della assuntrice, erano condizionati all'esito del ricorso straordinario già incardinato. La sentenza di omologa con posizione di assuntore della attrice è del 6.4.2000.
In data 23 maggio 2022, decorsi oltre venti anni dai fatti detti, la Porto di ha richiesto all'Agenzia di dichiarare estinto il credito (mai Pt_1
escusso) e di liberare il garante.
Fondamento della richiesta erano le tesi combinate della perenzione del ricorso, del conseguente libero esercizio del credito, e della successiva prescrizione per mancato esercizio dello stesso da parte dell' CP_1
L'istanza suddetta era rigettata. In contrario l'Amministrazione diffidava al mantenimento della garanzia fidejussoria. CP_4
La Porto di reagiva intraprendendo il presente giudizio nel Pt_1
quale insiste nella tesi della estinzione del debito principale per prescrizione e della garanzia quale obbligazione accessoria.
L'azione evidenzia il ruolo in causa del disposto dell'art 2935 CC in forza del quale la prescrizione decorre dalla fine dell'impedimento di diritto. L'impedimento sarebbe stato rimosso da una qualche estinzione del giudizio.
4 2.1) Diritto (tesi primaria)
La controversia può essere decisa nei seguenti termini.
La “domanda tempestivamente formulata” evidenzia, quale causa petendi, la “estinzione dell'obbligazione controversa per prescrizione” Rilevata la prescrizione, la ricorrente ne fa discendere la domanda di declaratoria di inefficacia della fidejussione, risultante resa per credito prescritto.
Presupposto dedotto della prescrizione è l'inerzia decennale della amministrazione nell'esercizio del diritto.
Il ricorso collega l'inerzia alla stasi del giudizio– il ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sua volta “condizionante” il credito, ed alla mancanza di ogni atto di impulso allo stesso.
L'amministrazione sostiene che la prescrizione non sarebbe maturata, posto che gli accordi tra le parti, recepiti nel concordato fallimentare omologato, vincolante per l'amministrazione stessa quale creditrice, escludevano il libero esercizio del diritto fino alla definizione del ricorso, e quindi per tutta la sua pendenza, resa così neutra al fine del decorrere della prescrizione.
Stante la suddetta impostazione della lite essa non può che esser definita in forza del difetto di prova a sostegno dell'eccezione di intervenuta prescrizione (nel caso, invero: della domanda di dichiarazione della prescrizione).
Nel riparto degli oneri della prova in tema di prescrizione, una volta provata l'esistenza del credito (nel caso del tutto pacifica) la prova dell'elemento temporale, che si risolve essenzialmente nella prova del
“decorso temporale ultra termine tra il sorgere del diritto ed il suo
5 esercizio” deve essere data da chi invoca la prescrizione stessa. È a questo punto il creditore, ove il fatto non sia già pacifico, a dover provare i fatti per cui, trovandosi egli impedito in diritto all'esercizio del diritto (anche in fatto in alcuni casi) contro di lui non sarebbe corsa la prescrizione. Ancora il debitore è onerato, nel proprio eventuale interesse, di provare i fatti estintivi dell'impedimento, per trovar una nuova decorrenza utile. (sul punto Cass. civ., sez. III, 26/02/2021, n.
5413, sul fatto interruttivo, sul fatto impeditivo l'intera giurisprudenza in materia di risarcimento per emotrasfusione).
Nel caso l'Amministrazione convenuta ha provato che il disposto del concordato le impediva di escutere il credito fino all'esito del ricorso. Il dato era peraltro pacifico persino nella avversaria citazione. Era allora parte attrice che doveva individuare il momento della “liberazione” del diritto in questione dalla condizione sospensiva. Tale momento non è individuato, di esso non è data alcuna prova.
In causa viene unicamente dedotto:
1) il lunghissimo tempo trascorso
2) l'estinzione, per il fallimento del soggetto ricorrente.
Non viene tuttavia prodotto alcun provvedimento, alcun atto di
“tentato impulso” al ricorso, non è neppure documentata una ricerca dei relativi atti, un rigetto di accesso agli atti.
Non si vede quindi da quando la prescrizione dovrebbe decorrere e quindi come la si possa ritenere maturata.
Nella sua costituzione l'Avvocatura di Stato si fa carico di una sorta di
“difesa preventiva” ove si volesse ritenere l'ipotesi di estinzione del
6 giudizio (rectius del procedimento per la decisione del ricorso) per via di perenzione per inattività.
Evidenzia l'Avvocatura di Stato come l'istituto della perenzione sia di natura propriamente processuale e strutturalmente inapplicabile al ricorso in questione. Sul punto si possono ritenere richiamate le difese dell'Avvocatura descrittive dell'istituto del ricorso straordinario e della sua distinzione dal processo amministrativo.
In ambito contezioso si sarebbe venuta a creare una condizione particolare. Di fatto l'unico strumento avverso l'inerzia del CP_3
nella decisione del ricorso risultava una iniziativa della parte privata, ovvero l'istanza, prevista dalla legge quale unico strumento avverso l'inerzia stessa, di inoltro del ricorso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio;
tuttavia tale parte era potenzialmente controinteressata alla decisione stessa, specie nell'ipotesi – tutt'altro che peregrina- della sua inammissibilità/infondatezza, avendo comunque la decisione l'effetto rendere escutibile un suo debito). Per recuperare un'ipotesi di sblocco automatico del procedimento si dovrebbero evocare altre forme particolarissime di estinzione come la prescrizione del diritto ad ottenere la traslazione degli atti al constato con conseguente improcedibilità dichiarabile senza possibile opposizione.
A prescindere dal complesso tema di cui sopra, che si riprenderà, resta confermata, anche dalle memorie istruttorie, la mancanza di prova in ordine ad un termine entro il quale il diritto condizionato, di cui al concordato, sarebbe divenuto esigibile con decorso della prescrizione per suo mancato esercizio. Tale prova potrebbe essere solo un atto del procedimento, procedimento non certo riservato per il successore a
7 titolo particolare nel diritto controverso. Si torna quindi al punto del difetto di prova sulla prescrizione, che osta alla richiesta dichiarazione.
La pronuncia riguardo alla fidejussione è posta come accessoria alla richiesta dichiarazione di estinzione, e come tale ne segue la sorte, quale soluzione più liquida della controversia sul punto. Per il vero per risultare ammissibile la domanda doveva essere interpretata come dichiarativa dell'obbligo della PA di rinunciare alla fidejussione, posto che una pronuncia diretta sull'efficacia del contratto richiedeva l'integrazione del contraddittorio col garante.
2.2) Diritto. (limiti della pronuncia)
La definizione della controversia appena prospettata è, come detto, collegata alla effettiva e rituale deduzione.
In prima memoria, a fronte delle tesi di costituzione dell'Avvocatura, parte attrice/ricorrente ha dichiarato di ritenere la prescrizione decorrente fin dalla omologa del concordato posto che lo stesso indicherebbe il suo impegno, quale assuntrice, in termini di impegno immediato, ma risolutivamente condizionato all'esito del ricorso straordinario. La condizione risolutiva sarebbe stata impossibile fin dall'origine perché contenuta in accordo che prevedeva l'estinzione del soggetto che avrebbe dovuto dar impulso al ricorso. Alla detta impossibilità avrebbe corrisposto il libero esercizio immediato del credito, dovendosi ritenere come “non apposta” la condizione risolutiva impossibile.
La tesi appare tardiva nella misura in cui valorizza il dato della
“estinzione del soggetto ricorrente quale ragione di inefficacia della sospensione” (dato di fatto costitutivo), ed opera l'apparente emendatio
8 in modo all'evidenza incompatibile con la strutturazione della domanda introduttiva, la quale, invece, valorizzava le vicende del procedimento e la “lunga” inerzia dello stesso, provocando, infatti, il contraddittorio sul punto.
Si tratta in ogni caso di una prospettiva infondata in diritto posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è istituto che partecipa pro parte della disciplina del processo, per quanto analogicamente applicabile e pro altera parte di quella del procedimento amministrativo. Né l'una né
l'altra disciplina, come cennato, paiono in grado di negare la legittimazione del successore nel diritto controverso a partecipare al procedimento/processo. Se mai la legge processuale civile prevede il contrario, ovvero l'estromissione facoltativa del dante causa. Anche in caso di interruzione l'avente causa è legittimato alla riassunzione.
Neppure tale ultima prospettiva consente quindi di ritenere una chiara e definita prospettiva giuridica che conduca all'accertamento della estinzione per prescrizione.
L'argomento di cui sopra consente tuttavia una opportuna e finale circoscrizione della controversia, non priva di aspetti di complessità giuridica.
Come si è ritenuta estranea alla tempestiva formazione del contraddittorio la prospettiva da ultimo detta, ve ne sono altre neppure menzionate fin dall'origine e che, di conseguenza non sono ritenute trattabili per pure iniziativa officiosa
Innanzitutto parte attrice non ha considerato il fatto che il gestore del procedimento di ricorso è la medesima amministrazione ricorrente, o almeno un plesso di controllo della amministrazione statale deputata al
9 controllo della controparte, occorrerebbe quindi verificare se tale posizione integri ex se una responsabilità per l'omessa decisione del ricorso.
Inoltre non è sviluppato il tema del mancato esercizio anche da parte della di poteri di impulso processuale/procedimentale, tema da CP_1
porsi in coordinamento con quello della presunzione di avveramento della condizione.
Resta estraneo al contendere anche la prospettiva della sussistenza di un autonomo dovere di buona fede della amministrazione di concedere la liberazione dalla garanzia a fronte della sua stessa inerzia procedimentale.
Le prime prospettive implicano una diversa strutturazione della domanda, che non può essere recuperata ex officio, l'ultima una diversa
“direzione” della stessa (petitum) anche in tal caso riservata alla parte.
Non è escluso che le prospettive dette possano essere sviluppate in ulteriori giudizi, o che, in diverso grado del presente, una di essere possa esser ritenta perseguibile dal giudice superiore. Da quanto sopra e da quanto segue risulta quindi massimamene opportuna la transazione della lite.
2.3 Diritto (analisi complessiva)
La vicenda giuridica complessiva, a giudizio del Tribunale è colta solo parzialmente dagli atti e gli stessi la evidenziano solo in parte.
Il concordato ha senza meno effetto vincolante per parti.
Indubbiamente lo stesso comporta l'assunzione da parte dell'attrice del
10 “credito controverso”, ovvero del credito per come risulterà all'esito di un giudizio. È sfuggito, tuttavia, in sede di concordato, che la proposizione di un ricorso amministrativo non poteva rendere controverso un credito pecuniario per concessioni demaniali, credito in relazione al quale sussiste la giurisdizione ordinaria, comunemente esercitata. Neppure a rigore il giudice amministrativo o l'amministrazione in sede di decisione di un riscorso non di merito, potevano valutare la legittimità dell'atto di esazione, apparendo lo stesso privo di contenuto discrezionale alcuno e mero spunto per la pronuncia sul rapporto del G.O.
In ogni caso l'esazione del credito è stata collegata all'esito del ricorso con la cautela di rendere tuttavia condizionatamente immediata l'assunzione dell'intero debito (con la falcidia concordata) posto che lo stesso è espressamente quantificato e per lo stesso è richiesta garanzia.
Nondimeno la possibilità di esazione immediata è chiaramente sospesa non con condizione risolutiva, ma, appunto con condizione sospensiva, all'esito del ricorso.
Per il vero il concordato considera l'esito del ricorso straordinario quale un mero termine posto che non considera l'ipotesi del mero silenzio dell'Amministrazione, quale forma di “non esito”.
Per quanto prospettano le parti (ma qui si deve richiamare il difetto di prova rilevato come causa primaria di decisione) il ricorso non avrebbe in effetti avuto – ad oggi – alcun esito e quel che pareva un mero termine dilatorio è risultata una vera e propria condizione sospensiva.
La condizione sospensiva “teoricamente possibile ex ante” ma che non si verifichi mai (per fatto accidentale o di terzo), rende la disposizione
11 negoziale condizionata permanentemente inefficace, e quindi il credito inesigibile.
La condizione di cui sopra può essere superata con le presunzioni di avveramento di cui all'art. 1359 cc. La relativa colpa va valutata in capo al ricorrente, parte controinteressata all'avveramento. Se tale colpa fosse provata, da parte dell'amministrazione convenuta, al fine dello svincolo del credito, tuttavia, è possibile che, simultaneamente risulterebbe la prescrizione dello stesso.
Ogni considerazione richiederebbe tuttavia la prova, o la richiesta di acquisire la prova, circa lo stato del ricorso. Prova che, come detto, manca in questa sede.
La prospettiva della alternativa tra permanente inesigibilità e prescrizione dovrebbe indurre l'amministrazione alla transazione, se tale prospettiva fosse certa parrebbe obbligarla ex bona fide alla rinuncia alla garanzia.
Resta tuttavia confermata la conclusione assunta supra.
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La particolarità e complessità della vicenda giustificano largamente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 275 e ss,
281 quinquies comma 1 del c.p.c.,
RESPINGE ogni domanda attore e.
COMPENSA interamente le spese di lite. deciso in GENOVA il 18 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
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