Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2022, proposto dal sig. RA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo Calabrese, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione:
- del provvedimento con cui il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) ha ordinato al sig. SI RA la demolizione delle opere ‘‘ubicate nelle aree censite presso il N.C.E.U. al Fg. 5 p.lla 1007 sub 2 e 3 e N.C.T. al f.llo 5 p.lle 1031 e 1032...”;
- della relazione di sopralluogo prot. 7027/2022 del 22/02/2022 citata nell'ordinanza di demolizione;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso il sig. TO SI, quale proprietario dell’area situata nel Comune di S. Giuseppe Vesuviano al Vico dei Sogni n. 20, ha impugnato l’ingiunzione con cui l’Ente ha intimato la demolizione delle opere abusivamente realizzate così individuate: “ 1. Ampliamento di circa 140,00 mq del corpo di fabbrica adibito ad officina meccanica mediante la formazione di pareti perimetrali in blocchi e copertura a doppia falda inclinata formata da tubolari in ferro e lamiere coibentate, con un’altezza media interna di circa 3,80 m e una volumetria di circa mc. 535.00...- 2. Pavimentazione esterna del tipo massetto industriale di circa mq 247,00...... 3. muro lato sud avente una lunghezza di circa 24,60 m. ed un’altezza di circa 2,05 m; 4. muro a forma di L a divisione del piazzale avente una lunghezza di circa 26,90 m. ed un’altezza di circa 1,20 m. munito di ringhiera; 5. Muro in blocchi di cemento avente una lunghezza di circa 8,35 m ed un’altezza di circa 1,60 m; 6. Posa in opera di asfalto per circa 140,70 mq; 7. Demolizione di n. 2 vecchi corpi di fabbrica avente superficie di circa 48,00 mq e ricostruzione di una struttura in cemento armato ricoprente una superficie di circa 126,00 mq. avente un’altezza di circa 3,50 m. e una volumetria di circa 250,00 mc.; realizzazione di una tettoia struttura portante in legno avente una superficie di circa 75,00 mq e un’altezza media di circa 3,30; 8. Sul fondo antistante taglio delle alberature e posa in opera di brecciolino ”.
2. Nel provvedimento impugnato, oltre a far riferimento all’abusività delle opere de quibus il Comune ne ha indicato la collocazione all’interno dell’Ambito E) del P.R.G., in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e posta all’interno della perimetrazione della Zona Rossa delimitata dalla L.R. Campania n. 21/2003.
3. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi così rubricati: “ 1. Difetto di motivazione - presupposti erronei –violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R 380/01 – violazione e falsa applicazione art. 34 DPR 380/01; 2. Violazione e falsa applicazione art 31 DPR n. 380/01 - violazione e falsa applicazione art 37 dPR 380/01; 3. Motivazione carente ed erronea - difetto di istruttoria travisamento ed erronea valutazione dei fatti - illogicità manifesta; 4. Mancata comparazione degli interessi - difetto di istruttoria; 5. Carenza di motivazione - violazione art. 3 L.241/90; 6. Violazione e falsa applicazione art 7 l. 241/90 - Violazione dei principi del giusto procedimento”.
3.1 In estrema sintesi, con un primo gruppo di doglianze condensate nel primo motivo, che per la loro sovrapponibilità possono essere unitariamente trattate, il ricorrente ha contestato la mancata valutazione della esizialità delle opere di cui si tratta, con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione demolitoria. Con un secondo gruppo di censure di carattere più generale, inglobate dal secondo al sesto motivo, il ricorrente ha sostanzialmente contestato il difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento.
4. Il Comune nel costituirsi in giudizio ha confutato punto per punto le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Dopo la fase cautelare, conclusasi con l’assorbimento al merito dell’istanza di sospensione, la causa è stata chiamata all’odierna udienza di smaltimento, in vista della quale le parti hanno fatto pervenire istanza di passaggio in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Va intanto premesso che in presenza di una pluralità di abusi gli stessi vanno considerati univocamente non potendosene invece svolgere una disamina parcellizzata. Di conseguenza è errata l’impostazione seguita dal ricorrente il quale ha cercato di occuparsi partitamente delle singole e specifiche opere oggetto del provvedimento impugnato. Al contrario “ l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile, mentre "non è rilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul testo immobiliare unitariamente considerato ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27/04/2020, n. 1496); in particolare, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, “ ai fini della valutazione di un abuso edilizio è necessaria una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, ciò in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25/05/2020, n. 1960). La considerazione atomistica dei singoli interventi, difatti, non consente di comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata della complessiva attività abusiva.
7.1 Nel primo motivo, seguendo lo stesso ordine dei rilievi contenuti nell’ordinanza di demolizione, parte ricorrente ha inglobato partitamente le doglianze riferite ai singoli abusi in contestazione.
Seguendo questa impostazione l’ingiunto ha innanzitutto lamentato che l’ampliamento di ca. 140 mq. dell’officina meccanica realizzato mediante “... pareti perimetrali in blocchi e copertura a doppia falda inclinata formata da tubolari in ferro e lamiere coibentate ” non sarebbe stato idoneo ad ampliare il preesistente organismo edilizio. A questa doglianza è correlata altresì la contestazione del punto 6 dell’ordinanza, nella quale il Comune ha invece contestato la posa in opera di asfalto sottostante l’ampliamento di cui al punto 1.
7.1.1 La tesi non può essere accolta. Come emerge dall’ordinanza di demolizione, peraltro in punto di fatto non contestata dal ricorrente, attraverso la indicata modalità realizzativa, l’organismo edilizio è stato ampliato formando un nuovo e più ampio ingombro volumetrico. E tanto già basta a giustificare il provvedimento demolitorio. Per il resto l’unicità dell’abuso rende ininfluente anche la censura riguardante la posa in opera di asfalto sottostante l’ampliamento. Trattasi difatti di un’opera che va valutata nell’ambito della realizzazione dell’ampliamento contestato a giusta ragione dal Comune.
7.2 Parimenti è infondata la censura con la quale il ricorrente ha contestato la mancata valutazione della presunta difficoltà tecnica di esecuzione della demolizione ingiunta e la conseguente mancanza di valutazione della possibile trasformazione della stessa in una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 TUED.
In primo luogo la presunta difficoltà esecutiva della demolizione costituisce una circostanza rappresentata in maniera del tutto generica, ma non è emerso né è stato allegato alcun impedimento tecnico effettivo rispetto alla demolizione del fabbricato in questione. Del resto “la sanzione pecuniaria può essere applicata in sostituzione di quella demolitoria solo in caso di assoluta impossibilità tecnica di quest'ultima” (T.A.R. Napoli Campania sez. II, 7 marzo 2012, n. 1133).
7.2.1 Ciò posto, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, gli abusi contestati non si sono risolti in una difformità rispetto a un permesso di costruire per una variazione di un iniziale progetto approvato, bensì il proprietario ha direttamente eseguito un ampliamento di un’opera preesistente.
7.2.2 Va poi aggiunto che, in ogni caso, l’eventuale difficoltà esecutiva dell’ingiunzione demolitoria non incide sulla legittimità del provvedimento, assumendo eventuale rilievo soltanto nella sua fase esecutiva. Il punto è stato più volte chiarito in giurisprudenza affermando che “ La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, in ipotesi di impossibilità di ripristino dello status quo ante, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, ex art. 34 d.P.R. 380/2001- cui va assimilata la prescrizione dell'art. 93 della L.R. 27/6/1985 n. 61 - deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In quella sede le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, asseritamente derivante dall'esecuzione della demolizione delle opere eseguite in difformità. L'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 è disposizione che ha valore eccezionale e derogatorio e dev'essere intesa nel senso che non compete all'amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso o prima di negare la fiscalizzazione, se la misura repressiva possa essere applicata, incombendo, piuttosto, sul privato interessato, dimostrare, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire la parte illecita senza pregiudizio per quella conforme ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n.1025/2024).
7.3 Per ragioni di affinità argomentativa va ora scrutinata la censura riguardante il punto 7 dell’ordinanza, nel quale il Comune ha contestato la demo-ricostruzione con ampliamento di un ulteriore manufatto che in origine misurava ca. mq 48 e che invece, al termine dell’attività esecutiva vedeva la realizzazione di una struttura “ ricoprente una superficie di circa 126,00 mq. Avente un’altezza di circa 3,50 m e una volumetria di circa 250,00 mc...Realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno avente una superficie di circa 75,00 mq e un’altezza media di circa 3,30”. Anche su questo punto parte ricorrente si è limitata a affermare che si sarebbe trattato di un’opera minore non necessitante di permesso di costruire. Ma il tipo di attività eseguita e soprattutto l’incontroverso incremento di volume e superficie effettivamente realizzati consentono di respingere la censura per le medesime ragioni rappresentate con riferimento ai due capi già esaminati.
7.4 Ai punti da 3 a 5 dell’ordinanza, impugnati unitariamente dal ricorrente (sempre nel primo motivo), il Comune ha contestato la realizzazione di muri di cinta a chiusura dell’area di proprietà del ricorrente. Quest’ultimo ha lamentato che per dette attività non sarebbe stato necessario il permesso di costruire e che, di conseguenza, al più si sarebbe potuta comminare una sanzione pecuniaria non avendo fatto precedere l’esecuzione del muro dalla SCIA.
Anche questa censura è infondata.
7.4.1 Innanzitutto, al contrario di quanto apoditticamente negato dal ricorrente, l’area su cui insistono le opere risulta, come prima osservato, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, oltre che rientrante nella perimetrazione della Zona Rossa (rischio Vesuvio) - Legge Regionale n. 21/03. Ciò comporta che per la realizzazione del muro sarebbe stato comunque necessario ottenere il titolo abilitativo del permesso di costruire.
Difatti, acclarata l’appartenenza dell’area a zona paesaggisticamente vincolata, all’edificazione del muro si sarebbe dovuto applicare quantomeno il regime autorizzatorio previsto alla lettera B.21 della stessa Tabella A del DPR n. 31/2017. Detta disposizione prevede per l’appunto la previa autorizzazione paesaggistica per “ la realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”. Sul punto le contestazioni mosse dal ricorrente non sono in alcun modo decisive, essendosi egli limitato ad affermare solo apoditticamente che il muro sarebbe stato ascrivibile a un’opera di manutenzione per la quale non sarebbe stato necessario ottenere il permesso di costruire indipendentemente dall’appartenenza a una zona vincolata.
7.4.2 In senso contrario alla generica prospettazione attorea valga il richiamo alla costante giurisprudenza del Tribunale che, proprio con riferimento a opere realizzate su aree sottoposte ai medesimi vincoli, ha ritenuto risolutivo, per respingere censure simili a quelle oggetto del ricorso qui in esame che “ ..il rigoroso regime vincolistico cui soggiacciono le aree che ne occupano avrebbe senz’altro imposto anche una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici ivi insistenti (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo), necessariamente preventiva ed ex ante, essendo in via generale precluse autorizzazioni postume di opere abusive incidenti sugli interessi ed i valori paesaggistici (T.A.R. Campania, Napoli sez. VI 4036/2022 e n. 4286/19; sez. VIII, n. 1645/2017) . Difatti “per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757).
7.4.3 Le considerazioni testé svolte rendono dunque complessivamente inconsistenti le corrispondenti censure mosse nel ricorso, le quali non hanno tenuto in debito conto il citato principio di indifferenza della specifica tipologia di intervento controverso, al cospetto della necessaria tutela dell’integrità in presenza di aree vincolate da reputare “... un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991). In sostanza laddove i lavori eseguiti senza titolo ricadano in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la misura ripristinatoria - prevista dagli artt. 27, comma 2 e 31, D.P.R. 380 del 2001 - costituiscono, a maggior ragione, atto dovuto.
La previsione sopra indicata, infatti, non distingue tra opere astrattamente soggette al permesso di costruire e quelle per le quali sarebbe necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
8. Si può così ora passare a esaminare le censure contenute ai successivi motivi di ricorso. Come anticipato si tratta di doglianze di carattere generale, correlate all’asserito difetto d’istruttoria e di motivazione, le quali possono essere unitariamente e agilmente trattate.
8.1 Ebbene, circa il difetto di motivazione e d’istruttoria lamentati nel ricorso il Collegio osserva che, contrariamente alle considerazioni del ricorrente, il provvedimento impugnato risulta ben chiaro nell’indicazione della posizione e dell’entità degli abusi e rispetta le previsioni di cui all’art. 31 TUED. La disposizione, difatti, mentre al comma 1 indica che “ 1.Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”, al successivo comma 2 precisa il contenuto dell’ordinanza : “ 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3” .
In tema è piana l’interpretazione della giurisprudenza in base alla quale “ L’ordine di demolizione e l'ordine di acquisizione al patrimonio dell'ente non richiedono una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità del titolo abilitativo o in sua assenza. Il provvedimento demolitorio è invero sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2787/2024).
8.2 Parimenti non è fondata la censura di difetto del contraddittorio procedimentale e segnatamente di violazione dell’art. 7 della L. 241/1990. Nella costante interpretazione della giurisprudenza, stante la natura vincolata del provvedimento di demolizione, è indubbio che lo stesso non abbisogni del previo avviso di avvio e comunque non necessiti, per la sua legittimità, della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del privato che ne è inciso. Invero costituisce ius receptum il principio secondo il quale “L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso” (Consiglio di Stato sez. III, n.2335/2025).
9. Conclusivamente il ricorso va respinto perché infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO