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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 99/2024
Udienza del 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 99/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
d rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (AS A ed AS B) – nullità – indennità turni avvicendati – mancata corresponsione nel periodo delle ferie – differenze retributive. Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 99/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/01/2024, , Parte_1 dipendente dell' dal Parte_2
18/01/1993 ed in servizio presso la sede di lavoro di Catanzaro con la qualifica di “impiegato” e la mansione di “addetto all'esercizio” (inquadrato nel livello 193B del CCNL Autoferrotranvieri), ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l' resistente e le organizzazioni sindacali Pt_2 in data 11/06/2007 (recte, 20/02/2007), era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'LE
Retributivo Aziendale Sostitutivo (AS).
In particolare, tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A e una quota B:
- l'AS-quota A) era data dalla somma delle voci rivenienti da accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale, variabile in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare); in essa erano state quindi incluse le precedenti voci retributive costituite da “indennità di presenza” e “nuova indennità di presenza”;
- l'AS-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20%, e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite e godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti Pt_3 sarebbero state corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettivo servizio di talché non sarebbero state riconosciute in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo mentre in caso di sopraggiunta assenza dal servizio durante la giornata lavorativa, l'indennità sarebbe stata corrisposta Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 99/2024
in quota percentuale commisurata al valore della prestazione resa.
1.2. Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata corresponsione, sempre durante le ferie, di una terza indennità ovvero la c.d. “indennità turni avvicendati” che egli avrebbe invece avuto diritto a percepire anche nei giorni di ferie.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
- che venga dichiarata l'illegittimità dell'Accordo sindacale citato nella parte in cui non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di AS (A e B) e dell'indennità per turni avvicendati, durante le ferie del lavoratore, nonché di eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fini del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità di esse;
- che venga condannata a corrispondere, Controparte_1 in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di €
12.902,49 (maturata nel periodo compreso tra giugno 2007 e giugno
2022);
- che venga altresì condannata al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Si sono costituite le che hanno concluso Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
In subordine, la resistente ha chiesto che le somme vengano ridimensionate secondo i prospetti di calcolo allegati.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
4. La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, in altre composizioni, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi (alcuni di tali provvedimenti sono stati allegati da parte ricorrente).
4.1. Tali sentenze hanno, in particolare, evidenziato:
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- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez.
I, 15/09/2011, n. 155, IA e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la
Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cass. ord. n. 22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (AS A ed AS B) siano state
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corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità
e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'AS (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 859 del 02/12/2022).
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
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- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13/01/2022, nella causa C-514/20 (DS c/ ), che ha Parte_4 affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. plc.; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua
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retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 630 del
21/07/2023).
4.3. Per quanto riguarda l'Indennità Turni Avvicendati si deve rilevare che è anch'essa connessa alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed è finalizzata a compensare il lavoratore di tale modalità di esecuzione (organizzata, appunto, su turni variabili).
Come affermato dal Tribunale di Napoli in una vicenda analoga (sentenza n. 1618/2023), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza» sicché anche tale indennità «appa[re], pertanto, conness[a] all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e va[…] a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e[d è], quindi, assimilabil[e] a quelle “integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie».
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost.
(e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità
AS venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Così come è illegittima la scelta datoriale di non corrispondere l'indennità per turni avvicendati nella retribuzione dei giorni in cui il lavoratore è in
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ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi (cumulati tra loro) incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent. 13/01/2022, Causa
C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento delle suddette indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
7. Non appare poi condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla prescrizione delle differenze retributive anteriori al 29/07/2014 alla luce del chiaro principio espresso da Cass. n. 26246/2022, non essendo il rapporto di lavoro del ricorrente equiparabile al rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
8. In ordine al quantum, appaiono corretti i calcoli effettuati da parte resistente che ha determinato le somme spettanti nella misura di €
11.152,57, dovendosi computare i giorni effettivi di assenza dal lavoro per ferie/congedo (si veda il conteggio, effettuato sulla scorta delle buste paga, contenuto nel doc. n. 27 allegato alla memoria di costituzione della resistente, relativo al periodo dal 2007 al 2022).
Parte ricorrente non ha, d'altronde, avanzato specifiche contestazioni rispetto ai conteggi proposti da controparte che, peraltro, si discostano di poco dalla somma richiesta.
9. Non appare poi conferente alla fattispecie in esame il richiamo, da parte resistente, alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 20216/2022), secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge (a tal fine è stato elaborato un secondo prospetto di
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calcolo che considera il tetto di 28 giornate annue di ferie – doc. n. 28 allegato alla memoria di costituzione).
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie
(pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, però, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti (ad esempio, dallo stesso prospetto di calcolo redatto da parte resistente - doc. n. 27 allegato alla memoria di costituzione - si evince che il ricorrente, negli anni 2007 e
2009 ha fruito di n. 18 giorni di congedo per ciascun anno, mentre nell'anno
2010 ha fruito di n. 19 giorni di congedo;
negli anni 2018 e 2020 ha invece usufruito, rispettivamente, di n. 24 e n. 20 giorni di ferie).
Parte resistente, d'altronde, non ha neppure indicato quale sarebbe la fonte contrattuale (individuale o collettiva) che attribuirebbe al ricorrente un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 giornate.
In realtà, il CCNL del 12/03/1980 (allegato al ricorso introduttivo) prevede espressamente all'art. 10 (rubricato: “Ferie”) che:
«A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al
20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°».
È dunque documentalmente provato che il ricorrente non ha diritto di fruire di un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 (bensì inferiore a tale numero).
Il ricorrente è stato poi assunto nell'anno 1993, sicché è alquanto
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evidente che anche nel corso degli anni precedenti al 2007 egli aveva accumulato numerosi giorni di ferie di cui, poi, ha usufruito negli anni successivi, sicché non rileva che, in taluni anni, abbia di fatto goduto di un numero di giorni di ferie superiore a 28, atteso che il differimento della fruizione delle ferie non può ridondare a danno del lavoratore.
10. È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 826,12
(11.152,57 : 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere solo da tale momento
(art. 2120 cod. civ.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione della nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20/02/2007 nella parte in cui esclude che
l'indennità venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore Pt_3 per ferie, condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 11.152,57 in favore del ricorrente Parte_1 maturata, a titolo di AS A ed AS B nonché di “indennità per turni avvicendati”, nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo specificato in motivazione;
- condanna al pagamento della Controparte_1
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somma ulteriore di € 826,12 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento della Controparte_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate;
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano nelle somme di € 118,50 per esborsi e di €
2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 11 di 11
Udienza del 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 99/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
d rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (AS A ed AS B) – nullità – indennità turni avvicendati – mancata corresponsione nel periodo delle ferie – differenze retributive. Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 99/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/01/2024, , Parte_1 dipendente dell' dal Parte_2
18/01/1993 ed in servizio presso la sede di lavoro di Catanzaro con la qualifica di “impiegato” e la mansione di “addetto all'esercizio” (inquadrato nel livello 193B del CCNL Autoferrotranvieri), ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l' resistente e le organizzazioni sindacali Pt_2 in data 11/06/2007 (recte, 20/02/2007), era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'LE
Retributivo Aziendale Sostitutivo (AS).
In particolare, tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A e una quota B:
- l'AS-quota A) era data dalla somma delle voci rivenienti da accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale, variabile in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare); in essa erano state quindi incluse le precedenti voci retributive costituite da “indennità di presenza” e “nuova indennità di presenza”;
- l'AS-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20%, e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite e godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti Pt_3 sarebbero state corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettivo servizio di talché non sarebbero state riconosciute in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo mentre in caso di sopraggiunta assenza dal servizio durante la giornata lavorativa, l'indennità sarebbe stata corrisposta Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 99/2024
in quota percentuale commisurata al valore della prestazione resa.
1.2. Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata corresponsione, sempre durante le ferie, di una terza indennità ovvero la c.d. “indennità turni avvicendati” che egli avrebbe invece avuto diritto a percepire anche nei giorni di ferie.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
- che venga dichiarata l'illegittimità dell'Accordo sindacale citato nella parte in cui non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di AS (A e B) e dell'indennità per turni avvicendati, durante le ferie del lavoratore, nonché di eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fini del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità di esse;
- che venga condannata a corrispondere, Controparte_1 in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di €
12.902,49 (maturata nel periodo compreso tra giugno 2007 e giugno
2022);
- che venga altresì condannata al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Si sono costituite le che hanno concluso Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
In subordine, la resistente ha chiesto che le somme vengano ridimensionate secondo i prospetti di calcolo allegati.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
4. La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, in altre composizioni, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi (alcuni di tali provvedimenti sono stati allegati da parte ricorrente).
4.1. Tali sentenze hanno, in particolare, evidenziato:
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 99/2024
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez.
I, 15/09/2011, n. 155, IA e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la
Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cass. ord. n. 22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (AS A ed AS B) siano state
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corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità
e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'AS (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 859 del 02/12/2022).
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
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- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13/01/2022, nella causa C-514/20 (DS c/ ), che ha Parte_4 affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. plc.; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua
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retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 630 del
21/07/2023).
4.3. Per quanto riguarda l'Indennità Turni Avvicendati si deve rilevare che è anch'essa connessa alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed è finalizzata a compensare il lavoratore di tale modalità di esecuzione (organizzata, appunto, su turni variabili).
Come affermato dal Tribunale di Napoli in una vicenda analoga (sentenza n. 1618/2023), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza» sicché anche tale indennità «appa[re], pertanto, conness[a] all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e va[…] a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e[d è], quindi, assimilabil[e] a quelle “integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie».
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost.
(e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità
AS venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Così come è illegittima la scelta datoriale di non corrispondere l'indennità per turni avvicendati nella retribuzione dei giorni in cui il lavoratore è in
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ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi (cumulati tra loro) incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent. 13/01/2022, Causa
C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento delle suddette indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
7. Non appare poi condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla prescrizione delle differenze retributive anteriori al 29/07/2014 alla luce del chiaro principio espresso da Cass. n. 26246/2022, non essendo il rapporto di lavoro del ricorrente equiparabile al rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
8. In ordine al quantum, appaiono corretti i calcoli effettuati da parte resistente che ha determinato le somme spettanti nella misura di €
11.152,57, dovendosi computare i giorni effettivi di assenza dal lavoro per ferie/congedo (si veda il conteggio, effettuato sulla scorta delle buste paga, contenuto nel doc. n. 27 allegato alla memoria di costituzione della resistente, relativo al periodo dal 2007 al 2022).
Parte ricorrente non ha, d'altronde, avanzato specifiche contestazioni rispetto ai conteggi proposti da controparte che, peraltro, si discostano di poco dalla somma richiesta.
9. Non appare poi conferente alla fattispecie in esame il richiamo, da parte resistente, alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 20216/2022), secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge (a tal fine è stato elaborato un secondo prospetto di
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calcolo che considera il tetto di 28 giornate annue di ferie – doc. n. 28 allegato alla memoria di costituzione).
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie
(pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, però, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti (ad esempio, dallo stesso prospetto di calcolo redatto da parte resistente - doc. n. 27 allegato alla memoria di costituzione - si evince che il ricorrente, negli anni 2007 e
2009 ha fruito di n. 18 giorni di congedo per ciascun anno, mentre nell'anno
2010 ha fruito di n. 19 giorni di congedo;
negli anni 2018 e 2020 ha invece usufruito, rispettivamente, di n. 24 e n. 20 giorni di ferie).
Parte resistente, d'altronde, non ha neppure indicato quale sarebbe la fonte contrattuale (individuale o collettiva) che attribuirebbe al ricorrente un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 giornate.
In realtà, il CCNL del 12/03/1980 (allegato al ricorso introduttivo) prevede espressamente all'art. 10 (rubricato: “Ferie”) che:
«A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al
20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°».
È dunque documentalmente provato che il ricorrente non ha diritto di fruire di un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 (bensì inferiore a tale numero).
Il ricorrente è stato poi assunto nell'anno 1993, sicché è alquanto
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evidente che anche nel corso degli anni precedenti al 2007 egli aveva accumulato numerosi giorni di ferie di cui, poi, ha usufruito negli anni successivi, sicché non rileva che, in taluni anni, abbia di fatto goduto di un numero di giorni di ferie superiore a 28, atteso che il differimento della fruizione delle ferie non può ridondare a danno del lavoratore.
10. È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 826,12
(11.152,57 : 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere solo da tale momento
(art. 2120 cod. civ.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione della nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20/02/2007 nella parte in cui esclude che
l'indennità venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore Pt_3 per ferie, condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 11.152,57 in favore del ricorrente Parte_1 maturata, a titolo di AS A ed AS B nonché di “indennità per turni avvicendati”, nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo specificato in motivazione;
- condanna al pagamento della Controparte_1
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somma ulteriore di € 826,12 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento della Controparte_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate;
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano nelle somme di € 118,50 per esborsi e di €
2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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