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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/03/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi COsigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso COsigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 4.4.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 652/2020 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro De Rubertis e Francesco Banchini
contro
:
COtroparte_1
Avv.ti Valeria Giudici, Angelo Bonetta e Vittorio Zucconi
COtroparte_2
Avv. Michele Tavazzi
Fatti di causa
Nell'anno 2016 conveniva davanti al Tribunale di Bologna l' Parte_1 COtroparte_2
CO
(d'ora in poi, per brevità, “ ”) e il Dott. esponendo che:
[...] CP_2
- nell'ottobre 2005, essendo affetto da displasia bilaterale delle anche, veniva operato presso lo IOR, dal Dott. per coxartrosi anca destra, con inserimento di protesi totale modulare e nel marzo 2006 CP_2 subiva identica operazione all'anca sinistra, eseguita anch'essa dal Dott. CP_2
- in entrambi i casi, nel consenso informato da lui sottoscritto non si faceva cenno alla possibilità di rottura delle protesi e, nelle visite effettuate prima e dopo l'intervento, il Dott. gli consigliava di CP_2 fare tutto quello che faceva prima degli interventi, data la sicurezza dell'impianto;
- si atteneva a tale suggerimento con particolare cautela, muovendosi con molta prudenza;
- il 18.12.2007 veniva sottoposto a controllo ortopedico e radiologico presso lo IOR per un iniziale cigolio articolare all'anca destra;
pagina 1 di 22 - nel 2008 il cotile della protesi impiantata nell'anca destra iniziava a sgretolarsi, creando rumore e generando dolore, per cui veniva eseguita, presso lo IOR, agobiopsia sotto guida ecografica con liquido sinoviale aspirato e TAC;
- nel 2010 il cotile si sgretolava definitivamente egli, il 12.10.2010, veniva nuovamente ricoverato presso lo IOR, con diagnosi di ingresso per “rottura ceramica artroprotesi anca destra, revisione”, dandosi atto nella cartella clinica che il paziente aveva iniziato a sentire cigolii all'anca alla fine del
2007, che i suddetti rumori erano andati peggiorando e che il 4.10.2010 aveva avvertito un improvviso cambio di rumore, simile ad uno sfregamento, per cui erano stati eseguiti accertamenti che avevano portato a diagnosticare la rottura dell'inserto in ceramica acetabolare;
- pertanto, il 13.10.2010, veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico da parte del Dott. CP_2
che procedeva al reimpianto totale della protesi, con modello identico a quello sostituito [si precisa sin d'ora che, diversamente da quanto indicato in atto di citazione, risulta che l'intervento cui si sottopose il nel 2010 fu di sola revisione: v. p. 21 CTU Dott. ove si legge che “il Pt_1 Persona_1
13.10.10 il P era sottoposto a revisione chirurgica (primo Operatore di rimozione e reimpianto CP_2
del cotile IX , con inserto in ceramica e sostituzione CP_4 Org_1 COtroparte_5 della testina con testina in ceramica tipo ”]; Org_1
- l'8.5.2014, in assenza di traumi, egli cadeva in casa e sveniva davanti alla moglie e ai figli a causa del cedimento del colletto della protesi e, recatosi presso il Pronto Soccorso dell' di Org_2
Parma, gli veniva diagnostica la “rottura del colletto protesico a destra”; CO
- il giorno seguente, su sua richiesta, veniva trasportato presso lo;
- il 13.5.2014 dopo quattro giorni di ricovero senza che gli fosse somministrata alcuna terapia antibiotica e senza essere lavato, veniva nuovamente operato dal Dott. per la sostituzione del CP_2 colletto dell'anca destra;
- il 17.5.2014 veniva dimesso e iniziava la riabilitazione consigliata;
- il 26.8.2014, nel pieno della notte, avvertiva un forte dolore all'anca, all'inguine, alla coscia, al gluteo e al ginocchio destro;
trasportato al Pronto Soccorso di Parma, gli veniva diagnosticata una “cruralgia destra in esiti di PTA” e veniva impostata terapia medica con cortisonici e FANS;
- da quel momento, il dolore avvertito, dovuto ad una infezione in atto non diagnosticata, era mitigato solo dall'assunzione di antidolorifici;
- dal 30.8.2014 comparivano episodi febbrili serali, associati a dolori generalizzati ad entrambe le gambe;
- il 10.9.2014 eseguiva, di propria iniziativa, un'ecografia all'anca destra che evidenziava un versamento articolare e peri-articolare emorragico-edematoso di circa 7 cm;
pagina 2 di 22 - l'11.9.2014 il Dott. lo visitava ed impostava una terapia medica antinfiammatoria con annesso CP_2
gastro-protettore e prescriveva esami ematochimici;
- il 12.9.2014 eseguiva gli esami prescritti che rilevavano VES 110 e PCR 11.8: evidenze che avrebbero dovuto rendere facilmente ipotizzabile un'infezione articolare iatrogena post-chirurgica;
- trasmessi gli esiti al Dott. questi disponeva il ricovero per il 16.9.2014 presso lo IOR con CP_2 diagnosi di “studio anca destra con esami TC HIPOP RX ed agoaspirato”;
- il 17.9.2014 nonostante il permanere del dolore e nonostante non si conoscesse ancora l'esito dell'agoaspirato, veniva dimesso con annotazione di indici di flogosi in miglioramento e con prescrizione di terapia antibiotica di un Augmentin al giorno per cinque giorni e di gastroprotettore, nonché prescrizione di esami del sangue da ripetersi ogni 7/10 giorni che il puntualmente Pt_1
eseguiva, trasmettendo di volta in volta gli esiti al Dott. CP_2
- sempre il 17.9.2014 il Dott. gli inviava una e-mail in cui si riservava di contattarlo per ogni più CP_2
opportuna terapia, una volta ottenuto l'esito dell'agoaspirato ma tale impegno non veniva onorato;
- il 22.9.2014 giungeva l'esito dell'esame culturale, con annesso antibiogramma, del versamento intra- articolare con crescita di patogeno Stafilococco Aureus;
il laboratorio consigliava un trattamento medico antibiotico con amoxicillina-acido clavulanico per almeno tre settimane;
- egli non veniva reso edotto dell'esito di tale esame né gli veniva prescritta e consigliata la terapia antibiotica e “la mancata somministrazione del farmaco e della mirata terapia antibiotica, in un ceppo di stafilococco aureo pluri-resistente a matrice nosocomiale, è stata una gravissima colpa ed una gravissima negligenza del medico, prof. soprattutto alla luce del tipo di agente batterico CP_2 isolato e della sua difficile eradicazione medico-terapeutica” (p. 8 atto di citazione);
- il 25.9.2014 veniva nuovamente sottoposto ad esame ematochimico di controllo con esito di VES 54,5
e PCR di 1,2 s;
- il 2.10.2014 si sottoponeva al periodico esame del sangue e il Dott. con e-mail del 4.10.2014, si CP_2
riservava di controllare i risultati degli esami ricevuti, pur evidenziando la persistenza di VES e PCR
“ancora mossi”;
- da quel momento il Dott. si rendeva irreperibile ed egli interloquiva solo con un'assistente dello CP_2
stesso, la Dott.ssa la quale, con e-mail del 6.10.2024, gli chiedeva notizie sulle sue Per_2
condizioni di salute, riservandosi di esaminare gli esiti degli esami batteriologici ovvero l'esito dell'agoaspirato eseguito il 17.9.2014, nonostante fosse nella disponibilità del Dott. fin dal CP_2
22.9.2014;
pagina 3 di 22 - il 7.10.2014 la Dott.ssa gli consigliava via e-mail di eseguire il prima possibile una Per_2
scintigrafia ossea con leucociti marcati, assumendo di essersi prima confrontata con gli infettivologi dello IOR;
- il 13.10.2014 si sottoponeva al controllo ematochimico i cui esiti evidenziavano un persistente rialzo dei fattori di flogosi;
nonostante la trasmissione al Dott. di tali esiti, quest'ultimo non dava alcun CP_2
riscontro;
- il 15.10.2014 eseguiva il controllo scintigrafico con cellule marcate presso l'Ospedale di Parma con esito conclusivo di “non evidenza di significativi accumuli di leucociti marcati in sede protesica e peri- protesica”;
- trasmessi gli esiti, il 22.10.2014 la Dott.ssa riferiva che l'infettivologa da lei contattata per Per_2
un consulto, suggeriva di non eseguire alcuna terapia;
con altra e-mail dello stesso giorno, gli consigliava di fare fisioterapia, nonostante fosse afflitto da un dolore insopportabile che lo costringeva dall'agosto precedente a vivere in casa, quasi sempre a letto;
- con e-mail del 23.10.2014 la Dott.ssa ribadiva il consiglio della fisioterapia;
Per_2
- il 28.10.2014 chiedeva una diagnosi alla Dott.ssa che rispondeva, sempre via e-mail, che “in Per_2 accordo con infettivologo siamo dell'idea che sia stata una crisi infiammatoria tipo reumatico, magari in associazione ad un fatto virale concomitante”; nella stessa data ella precisava di aver esaminato con l'infettivologa i risultati dei nuovi esami compiuti e che gli stessi evidenziavano come l'infezione stesse rientrando, confermando ancora il consiglio della fisioterapia;
- per il continuo dolore assumeva continuamente antidolorifici in misura elevatissima;
- l'1.12.2014, svegliatosi nella notte per dolori lancinanti, veniva trasportato d'urgenza da un amico al
Pronto Soccorso di Parma;
in quella sede venivano rilevati indici di flogosi elevati e, pertanto, veniva sottoposto a terapia endovenosa con e;
Org_3 Org_4
- il 5.12.2014 si rivolgeva al neurochirurgo Dott. e, su sua indicazione, l'11.12.2014 si Per_3
sottoponeva a controllo ortopedico dal Dott. , il quale consigliava un consulto presso il Dott. Per_4
che gli indicava di effettuare una PET-TAC; Per_5
- il 18.12.2014 veniva visitato presso l'Ospedale di Parma dal Dott. che prendeva contatto Per_6 con l'infettivologa più volte nominata dalla Dott.ssa la quale però dichiarava di non essere a Per_2
conoscenza del caso;
- formatasi una sacca nel gluteo, il 23.12.2014 veniva aspirato il liquido della sacca mediante agoaspirato, dalla cui analisi non emergeva l'esistenza di batteri;
- il 2.1.2015 scriveva nuovamente alla Dott.ssa e il 7.1.2015 la stessa gli chiedeva di Per_2 informarla dell'esito degli esami del sangue e agoaspirato che aveva eseguito;
pagina 4 di 22 - il 9.1.2015 trasmetteva alla Dott.ssa l'esito dell'agoaspirato e lo stesso giorno scriveva Per_2 all'infettivologa, la quale confermava telefonicamente che la Dott.ssa non l'aveva mai Per_2
interpellata o consultata;
- il 15.1.2015 si sottoponeva ad un nuovo controllo ortopedico dal Dott. presso l'Ospedale di Per_7
Reggio Emilia;
- il 22.1.2015 eseguiva la TAC-PET consigliata dal Dott. i cui risultati venivano poi trasmessi Per_8
alla Dott.ssa la quale con e-mail del 28.1.2015 sosteneva che la non dava alcun Per_2 Pt_2
esito certo e suggeriva la ripetizione degli esami del sangue;
- il 28.1.2015 si recava presso l' di Albenga (SV) per essere visitato Organizzazione_5
dal Dott. e dal Dott. , rispettivamente ortopedico e infettivologo del MIOS (Malattie Per_9 Per_10
infettive e Ortopedia Settica) ove i medici accertavano la natura infettiva della patologia di cui soffriva e indicavano l'urgente necessità di espianto totale della protesi e della relativa sostituzione, con applicazione di protesi provvisoria per tre mesi e poi reimpianto di protesi d'anca destra definitiva, mentre “i medici del nelle plurime corrispondenze epistolari (e-mail) con il signor CP_2 Pt_1 continuavano a orientarsi su un episodio reumatico ma non infettivo, nonostante i dati e l'esame culturale con annesso antibiogramma, per giunta eseguito da loro stessi, fosse positivo per una infezione loco-regionale della protesi”;
- con e-mail del 3.2.2015 la Dott.ssa affermando di aver consultato l'infettivologa, Per_2 dichiarava di escludere l'infezione, ipotizzando una forma reumatica, pur rendendosi disponibile ad un nuovo intervento;
- il 9.2.2015 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Albenga e lo stesso giorno veniva condotto in sala operatoria per revisione-reimpianto two stage: “il quadro a cui si trovavano di fronte i medici ortopedici ed infettivologi del MIOS comprovava una severa infezione articolare protesica e periprotesica che con nesso di causa non poteva che essere ricondotta all'ultimo intervento chirurgico eseguito presso l' di il giorno 13 MAGGIO 2014 e dagli stessi COtroparte_2 CP_2 sanitari non diagnosticato…e non curato nel successivo lungo iter clinico di controlli, il tutto con
l'aggravante di aver taciuto l'esito dell'esame istologico culturale sotto mano e di averlo colposamente ed immotivatamente trascurato”;
- il 16.2.2015 veniva dimesso con indicazione alla prosecuzione della terapia antibiotica per sei settimane dalla dimissione, con controlli ematochimici ed Rx anca destra a 15 giorni dalla dismissione della terapia antibiotica;
pagina 5 di 22 - il 4.5.2015 decorsi tre mesi dalla prima fase dell'intervento two stage, veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Albenga (SV) e il giorno stesso veniva sottoposto ad intervento di reimpianto di artroprotesi;
- il 9.5.2015 veniva dimesso e il 19.6.2015 veniva sottoposto a controllo radiologico con esito di
“protesi d'anca destra in sede e nella norma”;
- quanto accaduto lo aveva segnato profondamente, con manifestazioni nevrotiche e depressione, divenendo insensibile a ogni interesse e impedito in ogni relazione da oltre sei mesi, costretto a letto o a casa senza poter dare alcun contributo alla moglie e ai tre figli di 9, 5 e 2 anni;
nel frattempo “la crisi del rapporto coniugale avvenne in modo più pressante e sentito, mortificando ulteriormente il signor
legatissimo a moglie e figli, dai quali ha dovuto subire la separazione, non essendosi più la Pt_1 moglie sentita di continuare a gestire una situazione divenuta per lei troppo pesante” (p. 20 atto di citazione) di talché il 28.9.2015 i due si separavano in modo consensuale;
aveva, altresì, dovuto rinunciare all'attività lavorativa, con il venir meno delle fonti di reddito;
infatti, era, rispettivamente, presidente e vice-presidente di due società ( e oltre a collaborare, con CP_6 COtroparte_7
funzioni di responsabile logistico, con altra società (società sportiva e gli Org_6
emolumenti lui spettanti gli erano stati corrisposti per il primo periodo, dietro obbligo di restituzione, solo per garantirgli il sostentamento;
- dal mese di aprile 2015 era costretto a ricorrere al medico psichiatra Dott. che constatava la Per_11
presenza di un quadro depressivo a carattere reattivo sulle mutate condizioni di salute e di vita;
- lo stato di profonda sofferenza fisica e psichica era descritto nella relazione del Dott. del Tes_1
27.1.2015 e della Dott.ssa del 22.1.2016; Per_12
- nessun esito avevano prodotto i solleciti per ottenere il risarcimento dei danni patiti come da raccomandate a.r. del 13.6.2014 e del 21.12.2015;
- il 17.2.2016 veniva attivato il procedimento di mediazione, ma all'incontro del 17.3.2016 l'Avv.
Beatrice Giovanna Donvito per i convenuti dichiarava di non voler aderire alla mediazione.
L'attore concludeva lamentando la negligente esecuzione dei tre interventi eseguiti all'anca destra presso lo IOR e l'insorgenza dell'infezione nosocomiale non diagnosticata e non curata e domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, così individuati: “danno biologico, morale, per personalizzazione delle condizioni soggettive dell'avente diritto, esistenziale, specifica capacità lavorativa, lucro cessante, inabilità temporanea assoluta e parziale, spese affrontate e quant'altro” che quantificava complessivamente in € 1.200.000.
Si costituivano in giudizio lo IOR e il Dott. preliminarmente domandando di essere autorizzati CP_2 alla chiamata in causa di (nel prosieguo, per brevità, ), società produttrice e COtroparte_1 CP_1
pagina 6 di 22 distributrice delle componenti protesiche impiantate nel paziente. I convenuti contestavano, nell'an e nel quantum, le avversarie pretese giacché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del CP_1
danno vantato dal in relazione alla rottura della protesi verificatasi nel 2010, ai sensi di quanto Pt_1 previsto dall'art. 125 del Codice del COsumo, essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui egli aveva avuto contezza della rottura della protesi;
negava, altresì, che le protesi presentassero difetti di fabbricazione, nemmeno sub specie di mancanza di qualità dei materiali, ritenendo piuttosto che l'occorso fosse da imputarsi alle attività rischiose praticate dal COtestava, infine, il quantum Pt_1
della pretesa risarcitoria.
Istruita la causa mediante una CTU medico-legale affidata al Dott. poi chiamato a Persona_1
Org_ rendere chiarimenti, e ordinata a l'esibizione della documentazione afferente la posizione previdenziale del il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20841/2019 resa ex art. 281 Pt_1
sexies c.p.c., accertata la responsabilità, accoglieva parzialmente le domande di parte attrice e
CO condannava lo ed il Dott. in solido, al pagamento in favore del della somma di CP_2 Pt_1
43.000 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
condannava al pagamento in CP_1 favore del della somma di € 32.000 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
Pt_1
CO condannava lo , il Dott. e in solido, alla rifusione all'attore delle spese di lite con CP_2 CP_1
esclusione di quelle della fase decisoria, al cui rimborso, in favore delle controparti, era tenuto il non avendo egli accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice all'udienza Pt_1
del 8.7.2019; condannava il al rimborso delle spese di lite relative alla fase decisoria a favore Pt_1
dello IOR, del Dott. e di infine, poneva le spese di CTU a carico dei convenuti e della terza CP_2 CP_1
chiamata.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da il Tribunale riteneva che la stessa fosse “del CP_1 tutto incomprensibile”, atteso che l'attore non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti di per responsabilità del produttore ma solo nei confronti dei convenuti, e che, nel caso di specie, CP_1 si fosse verificata l'estensione automatica della domanda nei confronti della terza chiamata di talché, ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., “l'atto di citazione notificato dall'attore ai convenuti COtroparte_2
e prof. sono pertanto idonei ad interrompere la prescrizione nei confronti
[...] CP_2 del condebitore posto che l'azione è rivolta (anche per estensione delle domande COtroparte_1 attoree) verso gli asseriti responsabili dei danni subiti dall'attore”. Ad abundantiam, il Tribunale osservava che ai sensi dell'art. 125 del Codice del COsumo il diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ne ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e che, nel caso di specie, la sola conoscibilità del fatto che la protesi si pagina 7 di 22 fosse rotta non fosse sufficiente a individuare né la presenza di un difetto nella protesi né l'identità del responsabile, come confermato dalla circostanza che non l'attore ma i convenuti, che avevano la conoscenza per comprendere la causa del danno, avevano chiamato in causa CP_1
Precisata la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra l'attore e i convenuti, il Tribunale, nel merito, dichiarava di condividere le “conclusioni cui è giunto il c.t.u. in quanto frutto di un'indagine precisa e soprattutto aderente alle conoscenze scientifiche come emerge dalle varie allegazioni bibliografiche citate e non contestate” e, richiamando anche testualmente la CTU, ricostruiva la storia clinica del paziente e individuava l'insorgenza, nel percorso di cura della artroprotesizzazione dell'anca destra del di tre eventi avversi: l'alterazione strutturale della testa in ceramica, l'alterazione Pt_1 strutturale del colletto modulare e l'infezione protesica.
Quanto all'alterazione strutturale della testa in ceramica manifestatasi il 7.10.2010, a distanza di circa 5 anni dall'impianto della protesi risalente al 26.10.2005, il Tribunale riteneva, in ossequio alle valutazioni del CTU, che l'evento dovesse qualificarsi come precoce, se non inusuale, rispetto ai comuni dati emergenti dalla letteratura che attestavano un tasso di sopravvivenza della componente protesica ampiamente sopra i 10 anni e lo scarsissimo rischio di rottura dopo soli 5 anni e che la rottura di tale componente fosse da attribuirsi alla responsabilità di atteso il corretto posizionamento CP_1
delle componenti protesiche ed essendo stati esclusi (comunque non documentati) comportamenti
“autolesivi” dello stesso paziente. Il Tribunale osservava che “non ha allegato alcuna perizia né CP_1
ha provato circostanze tali da sostenere che la rottura non sia conseguente a una intrinseca difettosità” e che, come precisato dal CTU in sede di integrazione alla consulenza, “a fronte di tale premessa (grossolana discrepanza fra risultato atteso e risultato conseguito) la valutazione diretta dell'impianto è apparsa, per comune interpretazione dei C.T, irrilevante, considerando peraltro la valida rappresentazione visiva offerta dal dato radiografico. Parimenti irrilevante, sempre per comune interpretazione dei C.T, è stata considerata l'analisi biomeccanica dell'impianto leso stante la verosimile aspecificità delle risultanze (senza considerare la dubbia disponibilità del materiale ed il suo stato di conservazione)”.
CO riguardo all'alterazione strutturale del colletto modulare manifestatasi l'8.5.2014, a distanza di circa 9 anni dall'impianto, il Tribunale osservava che secondo il CTU la rottura appariva in linea rispetto ai dati di letteratura «tanto che “la eventuale disanima biomeccanica del materiale non introdurrebbe alcun ulteriore elemento di interesse rispetto alla consapevolezza, pacifica, di un cedimento atteso e fisiologico per “quella” procedura” e che “preso atto della durata fisiologica dell'impianto alla luce dei dai di letteratura, l'evento avverso b) va riportato nel novero della
pagina 8 di 22 fisiologica usura della componentistica protesica e come tale non individuante alcun profilo di responsabilità», così escludendo la responsabilità di in relazione a tale evento. CP_1
Quanto all'infezione protesica insorta dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico del 13.5.2014, il
Tribunale, aderendo alle osservazioni del CTU, escludeva che l'infezione avesse, in un'ottica probabilistica, natura nosocomiale, attesi i riscontri clinici del caso e la circostanza che i dati documentali a disposizione testimoniavano l'esecuzione delle comuni attività di prevenzione. Il
Tribunale riteneva, però, che sussistessero alcune criticità nel percorso assistenziale del paziente tra cui, in particolare, il mancato aggiornamento sulla base dell'antibiogramma della terapia antibiotica prescritta (amoxicillina + acido clavulanico orale per 5 giorni), atteso che “alcuna certa e documentata notizia di una ATB protratta dopo i 5 gg appare desumibile (esiste unico dato anamnestico acquisito in sede P.S.
1.12.14 totalmente indeterminato per modalità, dosaggio, durata…)” e che, come osservato dal CTU, “se il dato laboratoristico e strumentale, nella sua indeterminatezza, appare giustificare un atteggiamento prudente e conservativo, non di meno tale atteggiamento avrebbe dovuto accompagnarsi ad una gestione terapeutica di maggiore incisività, comunque improntata alla miglior salvaguardia del P e del suo impianto protesico”. Pertanto, il Tribunale addebitava alla responsabilità CO dei convenuti, e Dott. la non adeguata gestione assistenziale successiva all'evidenza di CP_2
germe patogeno nel versamento intra-articolare peri-protesico.
Osservava poi che il cedimento della testa in ceramica aveva richiesto una revisione chirurgica finalizzata alla rimozione della componente lesa e alla sua sostituzione con conseguente ulteriore accesso sulla stessa cicatrice chirurgica utilizzata per il precedente accesso e che le lesioni derivanti da detta criticità consistevano nell'ulteriore insulto chirurgico. Quanto all'errata gestione dell'infezione, consistita in un ridotto contributo terapeutico a causa della subottimale offerta antibiotica, il Tribunale riteneva di qualificarne le conseguenze come “una ridotta chance terapeutica ossia come la compromessa opportunità di evitare la revisione chirurgica conservando l'originario impianto”, osservando che il CTU aveva ritenuto “di dover stimare in misura pari al 50% della complessiva opzione terapeutica l'incidenza causale di detta omissione sul miglior esito terapeutico conseguibile”.
Il Tribunale, quindi, in adesione alle osservazioni del CTU, così quantificava l'inabilità temporanea:
- per quanto concerne la revisione chirurgica indotta dalla rottura della testa in ceramica, 60 gg. complessivi di cui 15 gg. di inabilità assoluta, 15 gg. di inabilità parziale media al 75%, 15 gg. di inabilità parziale media al 50% e 15 gg. di inabilità parziale media al 25%;
- per quanto concerne l'infezione protesica, 270 gg. complessivi di cui 20 gg. di inabilità assoluta, 20 gg. di inabilità parziale media al 75%, 40 gg. di inabilità parziale media al 50% e 190 gg. di inabilità parziale media al 25%.
pagina 9 di 22 Quanto al danno biologico permanente, in adesione alla valutazione del CTU, riteneva che la lesione indotta dall'intervento chirurgico per la sostituzione della testa della protesi consistesse nell'esito biologico cicatriziale derivante dalle finalità riparative e che fosse da quantificarsi nel 3%; quanto all'infezione protesica, quantificava l'infermità permanente nella misura del 22% di cui però il 15% non risultava addebitabile all'errato trattamento terapeutico considerato il comune esito artroprotesico su coxartrosi secondaria a DCA, con la conseguenza che “l'evitabile reimpianto protesico ha indotto un complessivo maggior danno di misura pari al 7% di cui si deve attribuire alla Struttura la quota causalmente riconducibile individuata, pari al 50% del complessivo difetto”.
Il Tribunale, come da stima del CTU, quantificava le spese mediche in € 26.071,74 da porsi a carico di CO e in € 30.476,11 quelle da porsi a carico dei convenuti, e Dott. CP_1 CP_2
Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale confermava la proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. mentre “ulteriori danni patrimoniali non appaiono essere in nesso causale con gli odierni fatti anche alla luce della breve invalidità temporanea totale e al 75% per ciascuno dei due eventi imputabili e non essendovi elementi da cui dedurre che nei restanti periodi fosse incapace a compiere l'attività lavorativa (in particolare nel periodo largamente maggioritario rappresentato dalla invalidità temporanea al 25%)”.
Avverso la sentenza proponeva appello il affidandolo ad un unico articolato motivo e Pt_1
insistendo per la rinnovazione della CTU con sostituzione del perito e nomina di un ausiliario infettivologo o, in subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU e per l'ammissione della prova per interpello e per testi.
Si costituiva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342
c.p.c.; proponeva poi appello incidentale affidandolo a due motivi.
Si costituivano lo IOR e il Dott. i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale ai CP_2 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne chiedevano il rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'appello del censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità dei Pt_1
convenuti e della terza chiamata in ordine alla rottura del colletto. Insiste, pertanto, per il CP_1
risarcimento del danno a ciò conseguito, anche sub specie di danno patito per violazione del consenso informato. In particolare, lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'evento rientrerebbe nel novero della fisiologica usura della componente protesica, atteso che la durata media della protesi pagina 10 di 22 d'anca si attesta, in realtà, tra i 20 e i 30 anni;
ritiene, altresì, che il Tribunale abbia erroneamente omesso di considerare che nel consenso informato firmato nel 2005, in occasione del primo intervento di artroprotesizzazione, non era menzionata la durata media della protesi né l'eventualità di una sua rottura prematura;
infine, sostiene che, in occasione dell'intervento di revisione della testa in ceramica, il Dott. vrebbe dovuto intervenire anche sul colletto modulare. CP_2
Quanto all'infezione protesica, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal CTU, il quale neppure si è avvalso dell'ausilio di uno specialista infettivologo, essa abbia avuto origine nosocomiale. Ritiene, altresì, che la somministrazione della terapia antibiotica da parte dei sanitari dello IOR avrebbe comportato la risoluzione dell'infezione in atto e avrebbe, quindi, evitato la necessità di ricorrere all'espianto e al successivo reimpianto della protesi, con la conseguente CO imputabilità ai convenuti, e Dott. dell'integralità dei danni patiti. CP_2
In ordine alla quantificazione dei danni riferibili all'infezione protesica, l'appellante insiste affinché il periodo di inabilità temporanea di 140 giorni e di inabilità parziale media al 25% dal 22.9.2014 al
9.2.2015 venga rideterminato in 167 giorni (dal 27.8.2014 al 9.2.2015) di inabilità totale, essendosi stato costretto a letto. Ritiene, altresì, errato “liquidare a titolo di inabilità parziale solamente 130 giorni su 260 in relazione al periodo 9 febbraio 2015-26 ottobre 2015, in quanto riferisce all' CP_2 soltanto la responsabilità del 50%” (p. 37-38 atto di appello).
L'appellante lamenta anche l'omesso riconoscimento del danno psichico, nonostante il quadro ansioso- depressivo di cui egli soffre e le ripercussioni nella sfera lavorativa e familiare, compresa la crisi del rapporto coniugale esitata nella separazione consensuale dalla moglie. L'appellante lamenta, altresì, che il CTU, seppur abbia riconosciuto la sofferenza interiore patita, l'abbia comunque ricondotta ad un normale percorso di artroprotesizzazione e abbia omesso di quantificare il relativo danno.
Lamenta che il Tribunale non abbia personalizzato il danno biologico permanente.
Insiste per il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica nonché il danno patrimoniale da lucro cessante per gli emolumenti ricevuti che deve restituire alle società e Lamenta, inoltre, che non gli siano state CP_6 COtroparte_7 Org_6
riconosciute parte delle spese mediche, nonostante fossero documentate, e le spese sostenute per i trasporti in taxi sostenute nel giugno 2015.
Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento in favore dei convenuti e della terza chiamata delle spese della fase decisionale, avendo implicitamente ritenuto immotivata e ingiustificata la mancata accettazione della proposta di conciliazione, mentre il rifiuto era stato motivato e la proposta del giudice era errata nella quantificazione del danno.
pagina 11 di 22 L'appello incidentale di censura la sentenza per i seguenti motivi: CP_1
1. Erronea reiezione dell'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio del paziente, svolta da CP_1
L'appellante incidentale ritiene che il decorso del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 125
Codice del consumo sia avvenuto a partire dal momento in cui il ebbe esatta contezza del Pt_1
difetto ovvero non più tardi del 13.10.2010 giorno in cui si sottopose ad intervento per la sostituzione del componente protesico, considerato, altresì, che “a quella data il conosceva la identità del Pt_1
produttore, posto che tale dato è sempre presente nelle cartelle cliniche ove vengono descritti i dispositivi protesici applicati al paziente (e comunque il dato era richiedibile all'ospedale, e quest'ultimo era certamente tenuto a fornirlo)”;
2. Erronea statuizione circa la sussistenza della responsabilità del produttore, non essendo stata
[provata, n.d.r.] la sussistenza di alcun difetto del materiale impiegato per la costruzione del dispositivo protesico. Erronea statuizione circa la risarcibilità delle spese mediche per l'intervento in regime privatistico. L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza laddove afferma la responsabilità di in ordine alla rottura della componente protesica avvenuta nel 2010 atteso che CP_1
“il giudice di prime cure ha aderito ad una ricostruzione fattuale condotta dal CTU che, in realtà, non
è suffragata da prova alcuna, ma solo supposta e del tutto ipotetica, oltre che non verosimile”, omettendo di considerare che “pare verosimile ritenere che il giovane uomo di 41 anni a cui Pt_1
venivano applicate protesi ad entrambe le anche per coxartrosi congenita, non sia riuscito a rimodulare i propri ritmi ed abitudini di vita alla nuova situazione di paziente protesizzato ed abbia proseguito nelle proprie usuali attività, tra cui la corsa sottoponendo la protesi a uno sforzo meccanico importante e, con il decorrere del tempo, fatale”. Inoltre, erroneamente la sentenza la condanna a rifondere le spese mediche per essersi il sottoposto a intervento chirurgico di Pt_1 revisione nel 2010, “atteso che detto intervento in regime di libera professione presso il CP_2
avrebbe potuto essere effettuato presso il medesimo nosocomio anche in regime convenzionato con il
SSN”.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati e dell'appellante incidentale, è infondata alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Nella fattispecie in decisione, infatti, l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 12 di 22 Preliminarmente, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante principale non meritano accoglimento.
I capitoli di prova testimoniale sono in parte superati dalla CTU espletata, in parte sono irrilevanti perché hanno ad oggetto circostanze documentate o pacifiche, in parte sono inammissibili, perché generici o perché contengono valutazioni che i testi non possono esprimere e per la rimanente parte sono irrilevanti ai fini della decisione.
Passando all'appello principale, si esaminano, innanzitutto, le censure sollevate con riguardo alla rottura del colletto modulare manifestatasi l'8.5.2014, a distanza di circa 9 anni dall'impianto della protesi d'anca.
L'appellante, senza contestare la corretta esecuzione dell'intervento di artroprotesizzazione eseguito nel 2005, sostiene che, in occasione dell'intervento chirurgico di revisione eseguito il 13.10.2010, il
Dott. avrebbe dovuto intervenire anche sul colletto modulare, provvedendo alla sua tempestiva CP_2
sostituzione. Nel motivare l'assunto si riporta testualmente alle osservazioni rese dal proprio CTP alla bozza di CTU (v. pp. 26-27 atto di appello e pp. 65-66 CTU), a mente delle quali “nell'intervento 2010 non poteva ignorarsi il problema del colletto modulare, costituente parte della protesi, sicché
l'intervento, per una serie di considerazioni anche piuttosto elementari, avrebbe dovuto coinvolgere anche il colletto modulare (tenuto anche conto che la rottura della testa può certamente pregiudicare anche il colletto su cui la testa poggia. Precisandosi che l'affermazione, secondo cui il colletto sarebbe stato integro alla verifica operatoria 13.10.2010 (pag.55 della bozza) non ha riscontro in operazioni di valutazione specifica del colletto, non emergenti dalla cartella clinica, tenuto anche conto che la rottura del colletto può manifestarsi con microcavallature invisibili e difficilmente riscontrabili se non con una analisi approfondita del pezzo. Trova conferma la esposta conclusione dai tempi, esposti successivamente (pag.53), di revisione previsti dalla letteratura citata che evidenziano la possibilità di revisioni anche dopo dieci anni (soprattutto in presenza di protesi non cementata-v.pag.54): circostanza che avrebbe quindi dovuto suggerire al la sostituzione anche del colletto”. In CP_2 replica a tali osservazioni, il CTU si è così espresso: “è infondato che in sede di intervento 2010 si dovesse procedere alla sostituzione “preventiva” di un elemento protesico indenne. Più in generale non si condivide il concetto di manutenzione “preventiva” in ambito protesico” (p. 76 CTU).
La Corte ritiene che non vi siano ragioni che inducano a discostarsi dalla ragionevole valutazione espressa dal CTU, attesa la genericità delle osservazioni espresse dal CTP di parte attrice che in dica specificamente per quali ragioni nell'intervento del 2010 si sarebbe dovuta eseguire un'operazione chirurgica più invasiva per sostituire una parte della protesi che era ancora efficiente e funzionale.
Censurando la sentenza laddove ha escluso la responsabilità di in ordine alla rottura del colletto, CP_1
l'appellante lamenta la precocità della rottura di tale componente protesica sostenendo che la durata pagina 13 di 22 media delle protesi sia di 20 o 30 anni. In sede di memoria conclusionale di replica, l'appellante chiarisce che il dato è tratto dal ovvero dal Registro dell'implantologia protesica ortopedica dello CP_8
CO
e della Regione Di tale dato, però, non vi è riscontro alcuno atteso che lo stesso Org_8
CTP di parte attrice, nelle osservazioni alla bozza di CTU, riferendosi al Organizzazione_9 riferisce di “altissimi livelli di durata della protesi del 89,5% a 16 anni dall'intervento” (v. p. 66 CTU).
A tale osservazione, il CTU ha puntualmente risposto osservando che “Circa la sopravvivenza dell'impianto, l'ultimo Report RIPO disponibile a consultazione pubblica (2015) al punto 9.6 Analisi della sopravvivenza della protesi per modello commerciale relativa alla analisi della sopravvivenza condotta per associazione cotile-stelo testimoniava per l'impianto di cui causa cotile Fixa TI-por (stelo
Apta) Adler-Ortho una sopravvivenza a 5 anni del 98% ma non offriva dati di sopravvivenza a 10 anni” (v. p. 76 CTU). Si consideri, inoltre, che il dato citato dall'appellante e dal CTP è di fonte regionale mentre l'affermazione del CTU secondo cui l'evento de quo è da inscriversi alla fisiologica usura della componentistica protesica è supportata dalla letteratura internazionale citata alle pagine n.
53 e 86-87 dell'elaborato peritale e non contestata.
Pertanto, considerata la corretta esecuzione dell'intervento di artroprotesizzazione effettuato nel 2005 e di quello eseguito nel 2010, in occasione della revisione della testa in ceramica, non vi sono ragioni che inducano a discostarsi da quanto osservato dal CTU, secondo il quale “apprezzato il corretto posizionamento delle componenti protesiche, preso atto della durata fisiologica dell'impianto alla luce dei dati di letteratura” l'evento “va riportato nel novero della fisiologica usura della componentistica protesica e come tale non individuante alcun profilo di responsabilità” (p. 54 e 88 CTU).
Sempre con riguardo alla rottura del colletto, l'appellante lamenta l'omessa considerazione da parte del
Tribunale dell'incompletezza del modulo di consenso informato sottoscritto nel 2005 in occasione del primo intervento di artroprotesizzazione, giacché mancante di indicazioni circa la presumibile durata dell'impianto protesico e dell'avvertimento del rischio di rottura del medesimo.
Sul punto si osservi che, seppure alla pagina n. 1 dell'atto di citazione di primo grado si legga che “nel consenso informato fatto sottoscrivere al signor non si rappresentava in alcun modo la Pt_1 possibilità di rottura della protesi”, l'attore non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi. Correttamente, dunque, il Tribunale ha omesso l'esame di tale profilo di responsabilità che, fondato sull'inadempimento da parte dei sanitari al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato, è autonomo e distinto rispetto alla responsabilità dedotta dal in primo grado, inerente all'errata esecuzione dell'intervento Pt_1 chirurgico. In ogni caso, si osservi che, a fronte della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito nel 2005, il non ha allegato né che, se correttamente informato, non avrebbe prestato Pt_1
pagina 14 di 22 il proprio consenso all'esecuzione di tale intervento chirurgico né che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Civ. n. 16633/2023).
Quanto all'infezione insorta nell'estate del 2014, l'appellante sostiene che abbia avuto origine nosocomiale. Si osservi che il CTP di parte attrice, in sede di osservazioni alla CTU, si è limitato ad affermare che “Il manifestarsi dell'infezione dimostra che la procedura dell'intervento e del post intervento, compresi locali operatori e limitrofi, qualità dell'aria, strumenti e quant'altro, non è stata perfetta (ché, altrimenti, l'infezione non sarebbe insorta)” (p. 67 CTU). L'appellante motiva l'origine nosocomiale dell'infezione evidenziando che l'infezione si è manifestata dal luglio 2014, ossia nell'immediatezza dell'intervento e che “tutta la letteratura scientifica…indica che le infezioni protesiche che si verificano entro due anni dall'intervento sono da ricondurre a contaminazione perioperatoria e solo quelle tardive, che si osservano dopo 24 mesi dall'intervento, dipendono da una disseminazione ematogena di microbi provenienti dalla cute, dal tratto respiratorio, dall'apparato dentale o dalle vie urinarie (v. perizie dr. e dr. Mari quest'ultima prodotto all'udienza del 14 Tes_1 novembre)” (p. 31 e 32 atto di appello).
Tali argomentazioni in alcun modo superano le conclusioni del CTU, ben motivate e ragionevoli, soprattutto in considerazione del fatto che l'infezione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si manifestò nell'immediatezza dell'intervento chirurgico, bensì due mesi dopo le dimissioni dall'ospedale.
Il CTU ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che inducono a ritenere che l'infezione protesica non sia di origine nosocomiale evidenziando: l'assenza al momento del ricovero ospedaliero di una infezione manifesta o in incubazione;
l'assenza al momento della dimissione ospedaliera di una infezione manifesta o in incubazione;
il momento di esordio dell'infezione da collocarsi non prima del
27.8.2014, data di accesso al Pronto Soccorso di Parma per il dolore all'anca. Il CTU ha affermato, poi, che i dati documentali testimoniano il rispetto delle comuni attività di prevenzione fra cui: la profilassi
ATB correttamente effettuata, la tracciabilità del materiale in uso ed impiantato regolarmente assicurata, i prelievi intra-operatori previsti dalla normativa regionale regolarmente effettuati, il periodico monitoraggio in corso di degenza della ferita chirurgica regolarmente effettuato con prescrizione estesa alla dimissione per la gestione domiciliare (p. 56 e 91 CTU). In replica alle osservazioni del CTP attoreo, il CTU ha, poi, ribadito che “Non emergono dalla documentazione in atti elementi per poter ritenere non valide le procedure di sterilizzazione delle componenti protesiche impiantate o interessati da contaminazione i vari ambienti frequentati dal in corso di degenza” Pt_1
pagina 15 di 22 (p. 76 CTU). L'intervento di revisione del colletto fu, infatti, eseguito il 13.5.2014 e il manifestarsi dell'infezione è da ricondurre, secondo quanto indicato dal CTU, all'agosto 2014 (p. 24, 56 e 90 CTU).
Ad ogni modo, anche qualora si voglia far risalire l'esordio dell'infezione al luglio 2014, è assorbente rilevare che il fu dimesso il 17.5.2014 e che trascorsero comunque due mesi prima del Pt_1
manifestarsi dell'infezione che ben può avere contratto fuori dal nosocomio e ciò, escluso qualunque elemento, anche indiziario, di un'inadeguata procedura da parte dello IOR, porta senz'altro ad escludere l'origine nosocomiale dell'infezione, né vi sono i presupposti ex art. 196 per la rinnovazione della CTU invocata dall'appellante. CO L'appellante insiste affinché sia imputato allo e al Dott. il 100% del danno patito in CP_2 conseguenza degli errori loro imputabili nella gestione dell'infezione in atto, non diagnosticata e non curata. Sul punto ripropone le osservazioni espresse dal proprio CTP le quali, però, risultano del tutto generiche. Il CTP, infatti, ha osservato che “gli errori di valutazione di diagnosi e di (mancata) cura non identificano la causa dell'infezione (riconducibile, quindi, all'operazione) ma ne aggravano le conseguenze, e hanno determinato lo stato di sofferenza del protratto per quasi un anno. Pt_1
COseguentemente sia i difetti nell'intervento (ed il richiamo ai “documenti disponibili” denota una carenza documentale imputabile solo al che quelli diagnostici e terapeutici successivi CP_2 addossano all' la totale responsabilità sia del sorgere dell'infezione che delle sue conseguenze, CP_2 dovendosi pertanto imputare all' il 100% del danno subito dal e delle sofferenze CP_2 Pt_1
(fisiche, ma non meno importanti quelle psicologiche, sociali, familiari, lavorative e relazionali) da lui patite per tanto tempo. Sottolineandosi, in proposito, per evidenziare la negligenza del che CP_2
nello stesso giorno del 28.1.2015 la dr.ssa dichiarava (v. e-mail in pari data) di non Per_2 individuare nessuna patologia” (v. p. 67-68 CTU e p. 33 atto di appello).
Invero, né l'appellante né il CTP attoreo esplicitano le ragioni che imporrebbero di discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU, secondo il quale è da correlare alla condotta colposa dei sanitari dello
CO
nella cura del ovvero nella gestione domiciliare post-dimissione del paziente, non un Pt_1 danno ma “una ridotta chance terapeutica, con ciò intendendosi la compromessa opportunità, stimata in misura pari al 50%, di conservare l'originario impianto ed evitare la revisione chirurgica” (p. 95
CTU). Il CTU motiva tale valutazione in ragione del fatto che non è certo – ossia non è più probabile che non – che un miglior atteggiamento diagnostico e terapeutico avrebbe consentito di evitare l'espianto protesico mantenendo l'impianto originale (v. p. 74 CTU). Pertanto, gli errori compiuti dai sanitari hanno sottratto al una chance, non già la certa conservazione dell'impianto protesico. Pt_1
Venendo ad esaminare le censure in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, l'appellante si duole dell'omessa considerazione della sofferenza interiore patita.
pagina 16 di 22 Invero, sul punto, il CTU ha osservato che “La sofferenza soggettiva legata al percorso in oggetto va ritenuta impegnata in misura superiore a quella media presente, con un valore pari a 4 su una scala 1-
5 su un valore medio pari a 2, in un fisiologico percorso di artroprotesizzazione di anca, stante la molteplicità e la periodicità degli eventi avversi intercorsi e la difficoltà interpretative e relazionali palesatesi nell'ultimo evento avverso” (p. 61 e 96 CTU). Dunque, contrariamente all'assunto dell'appellante, la sofferenza soggettiva, peraltro stimata in misura pari al doppio rispetto a quella media riscontrabile in un fisiologico percorso di artroprotesizzazione, è stata espressamente valutata e specificamente quantificata dal CTU nella stima del danno, talché il motivo è del tutto generico ed infondato, né vi sono ragioni per dubitare che il CTU non abbia tenuto conto di tale sofferenza nella quantificazione del danno biologico permanente sofferto dal Si consideri, inoltre, che la Pt_1
liquidazione del danno biologico permanente effettuata dal Tribunale nella sentenza – a quanto consta, sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano dell'anno 2018 – risulta comprensiva anche del danno morale.
Neppure è fondato il preteso riconoscimento di un danno psichico permanente. La sofferenza psicologica del è stata, infatti, ponderata dal CTU quale componente della sofferenza interiore, Pt_1 atteso che, come illustrato dal CTU alla pagina n. 77 dell'elaborato peritale, “appare con certezza assente, per i dati anamnestici e clinici emersi nella sede peritale e concordemente rilevati dai CC.TT., una attuale sofferenza psichica tale da potersi configurare nei termini di una compromissione biologica permanente. Tale aspetto non contrasta con la depressione reattiva in trattamento descritta in sede I.N.P.S 19.1.16 laddove si descrive appunto di patologia fruibile di terapia per la sua risoluzione (indirettamente testimoniata dall'assenza di qualsiasi dato documentale di pertinenza psichiatrica successiva alla visita Ferri 7.3.16)”. Non vi sono ragioni che consentano di discostarsi da quanto motivatamente ritenuto dal CTU, il quale ha esaminato anche le relazioni versate in atti dall'attore e richiamate alle pagine nn. 33 e 34 della CTU (relazioni del Dott. del Dott. Per_11
della Dott.ssa e del Dott. . Per_13 Per_12 Per_14
Quanto alla crisi coniugale, preme osservare l'assoluta mancanza di prova del nesso di causalità tra lo CO stato patologico del dovuto alla infezione non adeguatamente curata dai sanitari dello e la Pt_1
separazione della moglie. Ad ogni modo, si consideri che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale nel liquidare il danno biologico permanente patito dal ha applicato Pt_1
un coefficiente di personalizzazione pari al 10%.
Quanto alla inabilità temporanea conseguita all'infezione, non è fondata la pretesa dell'appellante di far decorrere l'inizio del periodo di inabilità dal 27.8.2014, atteso che il CTU individua condivisibilmente nella data del 22.9.2014, ovvero nella data di comunicazione dell'esito dell'indagine colturale con pagina 17 di 22 CO associato antibiogramma, l'inizio della condotta colposa addebitabile ai sanitari dello . Né si ritiene che debba riconoscersi per il periodo compreso tra il 22.9.2014 al 9.2.2015 una inabilità totale, come pretende dall'appellante rappresentando di essere stato in quel periodo costretto a letto. Si osservi che il
CTU ha quantificato la percentuale di inabilità nel 25% individuandola come valore medio e non come unico valore assoluto, talché tale quantificazione è idonea ad assorbire anche l'eventuale inabilità maggiore o totale sofferta dal nei giorni in cui il dolore lo ha costretto all'immobilità. Pt_1
Tanto osservato, considerata l'imputabilità allo IOR e al Dott. del 50% dei danni non patrimoniali CP_2
sofferti dal deve confermarsi la quantificazione operata dal Tribunale. Pt_1
Venendo ai danni patrimoniali, non è fondata la pretesa al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica atteso che non né specificamente descritta né dimostrata l'occupazione del Pt_1
solo genericamente allegata, e nemmeno la ripercussione sul reddito del che avrebbe Pt_1 determinato l'evoluzione dell'infezione non adeguatamente curata. CO la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., l'attore ha depositato unicamente le certificazioni uniche 2015 e 2016 (doc. 64 e 65) relative alla società che nulla provano in ordine ai redditi del quale persona COtroparte_7 Pt_1
fisica.
Destituita di fondamento è anche la pretesa al risarcimento del danno economico per gli emolumenti ricevuti e da restituire alle società e La COtroparte_7 CP_6 Organizzazione_6
corrispondenza e le ricevute versate in atti dal sub doc. 58, 59 e 60 nulla provano in ordine Pt_1 all'effettiva restituzione delle somme asseritamente percepite e nemmeno è allegato – né provato – il titolo in forza del quale egli sarebbe tenuto alla restituzione. Tanto è sufficiente a ritenere infondata la pretesa patrimoniale in esame.
Quanto alle spese mediche, l'appellante lamenta la mancata liquidazione di alcune voci. Si tratta delle spese indicate dal CTU ai nn. da 1 a 18, 31, 85, 88, 89, 90 e quelle indicate dal n. 145 al n. 154.
Ora, in disparte la responsabilità di in ordine alla rottura della testa in ceramica della protesi CP_1
d'anca impiantata nel 2005, che verrà esaminata nel prosieguo, può fin d'ora escludersi la fondatezza della pretesa del a vedersi riconosciuto tali voci di spesa che, astrattamente, sono, in parte, Pt_1
CO addebitali allo e al Dott. e, in parte, ad Sono, infatti, condivisibili le valutazioni CP_2 CP_1
espresse dal CTU in ordine a tutte le voci di spesa in questione (p. 96-97 CTU): le spese sub nn. da 1 a
18, sostenute tra il 2007 e il 2008, fanno riferimento alla fisiologica attività rieducativa per impianto protesico di anca e non appaiono riconducibili alla difettosità della componente protesica;
la spesa sub
n. 31 fa riferimento ad attività medico-legale di cui non risulta accertato il rapporto con i fatti di causa;
la spesa n. 85, risalente al 2005, e la spesa documentata n. 88, relativa ad un ricovero del settembre
2011, non meritano di essere rimborsate atteso che il CTU afferma che, pur facendo riferimento alla pagina 18 di 22 attività terapeutica poi oggetto della criticità contestata, cioè l'intervento con impianto di testa in ceramica a precoce usura, appaiono comunque spese da sostenere indipendentemente dall'esito e, dunque, non sono conseguenza di una condotta illecita.; la spesa n. 89, risalente al luglio 2014, fa riferimento a fisiologica attività rieducativa svolta per impianto protesico di anca, comunque da sostenere e non riconducibile alle criticità contestate;
la spesa n. 90, anch'essa del luglio 2014, attiene a controlli ortopedici volontariamente effettuati nel post-dimissione di intervento di revisione di impianto protesico di anca per evento avverso ritenuto non addebitabile. Infine, non è fondata la pretesa del al rimborso delle spese sostenute nella seconda metà del mese di giugno 2015 per il trasporto Pt_1
in taxi, non risultando provata la circostanza che fosse impossibilitato alla guida, considerato che il reimpianto definitivo della protesi avvenne il 4.5.2015.
Ci si riserva di esaminare la censura relativa alla condanna del alla rifusione delle spese della Pt_1
fase decisoria a favore delle altre parti – statuita dal giudice in relazione alla mancata accettazione della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. – all'esito dell'esame dell'appello incidentale.
Si venga, ora, all'esame dell'appello incidentale di relativo alla responsabilità della medesima in CP_1
relazione alla precoce alterazione strutturale della testa in ceramica della protesi.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Ferma l'estensione automatica della domanda ritenuta dal Tribunale con motivazione non oggetto di censura, l'eccezione di prescrizione sollevata da nel primo grado di giudizio e reiterata in questo CP_1
grado è infondata. Sostiene che il dies a quo del decorso del termine prescrizionale di tre anni CP_1 previsto dall'art. 125 del Codice del COsumo, in materia di responsabilità del produttore, debba essere individuato nel momento della rottura della componente protesica avvenuta il 7.10.2010.
Tale assunto, invece, è errato, atteso che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, ed è da escludersi che nella fattispecie in decisione il dies a quo possa essere individuato nel momento della rottura, poiché all'epoca il ignorava, Pt_1
senza colpa, che la causa della rottura fosse ravvisabile in un difetto intrinseco della componente protesica. Deve piuttosto ritenersi che la conoscenza del difetto sia stata assunta dal solo con la Pt_1
CO costituzione nel giudizio di primo grado dello e del Dott. i quali allegarono la difettosità CP_2
della protesi e domandarono di essere autorizzati alla chiamata in causa di quale produttore della CP_1
stessa. Il infatti, pur essendosi diligentemente attivato, neppure con il parere medico-legale del Pt_1
Dott. del 27.1.2015 depositato in allegato alla citazione (doc. 44) ebbe contezza dell'imputabilità Tes_1
del danno patito alla responsabilità del produttore della protesi impiantatagli.
pagina 19 di 22 Anche il secondo motivo di appello incidentale proposto da è infondato. Va, infatti, ribadita la CP_1 responsabilità della stessa in riferimento all'episodio di rottura della testa in ceramica della protesi d'anca occorso nel 2010. L'appellante incidentale sostiene che la difettosità del dispositivo medico non sia stata indagata e indicata dal CTU rappresentando che, chiamato a rendere chiarimenti, “ha affermato di non poter riferire se non il dato della rottura stessa verificatasi dopo soli cinque anni dall'impianto e di ritenere tale dato implicante ex se una responsabilità del produttore”, oltre a riferire
“di non poter nemmeno condurre prove biodinamiche sul pezzo espiantato, in quanto frammentato” (p.
21 atto di appello incidentale . CP_1
In realtà, diversamente da quanto asserito da il CTU valuta l'evidenza del precoce cedimento CP_1
della componente protesica unitamente al previo apprezzamento del corretto posizionamento delle componenti protesiche e all'esclusione di comportamenti autolesivi del paziente (v. chiarimenti resi all'udienza del 24.7.2018); in ordine all'analisi biomeccanica dell'impianto, il CTU ne ha escluso la necessità motivandola in forza della “verosimile aspecificità delle risultanze (senza considerare la dubbia disponibilità del materiale ed il suo stato di conservazione)” (v. chiarimenti resi all'udienza del
24.7.2018).
Quanto ai comportamenti poco prudenti che imputa al non vi sono elementi che CP_1 Pt_1
inducano a ritenere che, diversamente da quanto riferito dallo stesso CTU, il abbia osservato Pt_1 comportamenti rischiosi. Peraltro, l'attività della corsa menzionata da non risulta, neppure, sul CP_1 piano astratto, un'attività motoria che denoti un comportamento imprudente e spericolato del Pt_1
Esclusa la riconducibilità della alterazione strutturale della testa in ceramica ad altri fattori causali, si condivide dunque la valutazione effettuata dal CTU sulla scorta della letteratura anche internazionale richiamata nell'elaborato peritale (v. pp. 50-51 e 85-86 CTU) in ordine alla sussistenza di un difetto intrinseco della protesi.
Dunque, provato il difetto della protesi ed il collegamento causale con il danno lamentato dal Pt_1
a norma dell'art. 118 del Codice del COsumo, avrebbe dovuto fornire – e non ha assolto CP_1 CP_1
a tale onere – la corrispondente prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. Civ. n. 11317/2022).
Neppure è fondata la pretesa di alla riduzione dell'ammontare delle spese mediche al cui CP_1
rimborso è tenuta nei confronti del in considerazione del fatto questi si sottopose ad intervento Pt_1
chirurgico di revisione in regime di libera professione nonostante lo stesso intervento avrebbe potuto essere eseguito in regime convenzionato con il SSN. Si osservi che, in accordo con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente pagina 20 di 22 alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (Cass. Civ. n.
29308/2023, n. 5801/2023 e n. 39504/2021).
A questo punto, sciogliendo la riserva sopra formulata, si esamina l'ultima censura proposta dal sulla condanna del medesimo alla rifusione delle spese della fase decisoria a favore delle altre Pt_1
parti. Sul punto, nella sentenza il Tribunale afferma che le spese legali vanno poste a carico dei convenuti e della terza chiamata “ad eccezione di quelle della fase decisoria che, al contrario, andranno poste a carico dell'attore non avendo accettato la proposta ex art. 185-bis c.p.c.”. tale censura è fondata, posto che la mancata accettazione della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., ove la sentenza non accolga la domanda in misura superiore, comporta la condanna della parte vittoriosa ex art. 91 1° comma seconda parte c.p.c. – in via di eccezione al principio della soccombenza espresso nella prima parte – al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., solo ove essa abbia rifiutato la proposta “senza giustificato motivo” mentre nella fattispecie in decisione il rifiuto fu specificamente motivato dal all'udienza successiva alla proposta ove il suo difensore affermò: Pt_1
“L'avv. De Rubertis dichiara di non accettare la proposta in quanto incongrua in relazione alla gravità del danno subito e dalla sofferenza patita per tanti anni infine con riferimento alle spese documentate. Ribadisce l'erroneità della c.t.u. e insiste per la rinnovazione in quanto disattende i principi consolidati della scienza medica e non si è avvalso della collaborazione di un infettivologo benché il c.t.u. non ne avesse le competenze e fosse stato pure autorizzato dal Giudice alla nomina.
Insiste per la rinnovazione della c.t.u. unitamente alla richiesta di prove orali dedotte”.
La sentenza, dunque, è errata, sia perché condanna il per il solo fatto che non aveva accettato Pt_1
la proposta omettendo di verificare se il rifiuto fosse stato motivato sia perché il rifiuto era sostenuto da un giustificato motivo, laddove giustificato, ai fini che qui interessano, non può intendersi come fondato motivo.
Dunque, ancorché tutte le altre censure formulate in questo grado siano state ritenute infondate – con conseguente conferma delle statuizioni sulla responsabilità, sui danni risarcibili e sulla loro quantificazione – il ha diritto alla rifusione delle spese processuali relative alla fase decisoria, Pt_1
da porsi a carico delle controparti secondo i criteri indicati nel capo e), non oggetto di censura, e la sentenza deve essere riformata in parte qua.
pagina 21 di 22 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 in base al valore del disputatum (Cass. Civ 35195/2022 “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”).
Atteso l'esito, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 in capo all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 20841/2019, in totale modifica del capo g) e del capo h) del dispositivo, condanna l e in solido fra loro e nella COtroparte_2 CP_2 COtroparte_1
misura del 50% ciascuno tra convenuti e terza chiamata, alla rifusione a favore di Parte_1 delle spese di lite relative alla fase decisoria del primo grado di giudizio che liquida in € 2.025 per compenso, oltre IVA, PA e spese generali (15%),
- rigetta l'appello incidentale proposto COtroparte_1
- condanna l' , e in solido fra loro e COtroparte_2 CP_2 COtroparte_1
nella misura del 50% ciascuno tra convenuti e terza chiamata, alla rifusione a favore di Pt_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.929 per esborsi ed €
[...]
2.915 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a COtroparte_1 quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.2.2024.
Il COsigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 22 di 22
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi COsigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso COsigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 4.4.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 652/2020 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro De Rubertis e Francesco Banchini
contro
:
COtroparte_1
Avv.ti Valeria Giudici, Angelo Bonetta e Vittorio Zucconi
COtroparte_2
Avv. Michele Tavazzi
Fatti di causa
Nell'anno 2016 conveniva davanti al Tribunale di Bologna l' Parte_1 COtroparte_2
CO
(d'ora in poi, per brevità, “ ”) e il Dott. esponendo che:
[...] CP_2
- nell'ottobre 2005, essendo affetto da displasia bilaterale delle anche, veniva operato presso lo IOR, dal Dott. per coxartrosi anca destra, con inserimento di protesi totale modulare e nel marzo 2006 CP_2 subiva identica operazione all'anca sinistra, eseguita anch'essa dal Dott. CP_2
- in entrambi i casi, nel consenso informato da lui sottoscritto non si faceva cenno alla possibilità di rottura delle protesi e, nelle visite effettuate prima e dopo l'intervento, il Dott. gli consigliava di CP_2 fare tutto quello che faceva prima degli interventi, data la sicurezza dell'impianto;
- si atteneva a tale suggerimento con particolare cautela, muovendosi con molta prudenza;
- il 18.12.2007 veniva sottoposto a controllo ortopedico e radiologico presso lo IOR per un iniziale cigolio articolare all'anca destra;
pagina 1 di 22 - nel 2008 il cotile della protesi impiantata nell'anca destra iniziava a sgretolarsi, creando rumore e generando dolore, per cui veniva eseguita, presso lo IOR, agobiopsia sotto guida ecografica con liquido sinoviale aspirato e TAC;
- nel 2010 il cotile si sgretolava definitivamente egli, il 12.10.2010, veniva nuovamente ricoverato presso lo IOR, con diagnosi di ingresso per “rottura ceramica artroprotesi anca destra, revisione”, dandosi atto nella cartella clinica che il paziente aveva iniziato a sentire cigolii all'anca alla fine del
2007, che i suddetti rumori erano andati peggiorando e che il 4.10.2010 aveva avvertito un improvviso cambio di rumore, simile ad uno sfregamento, per cui erano stati eseguiti accertamenti che avevano portato a diagnosticare la rottura dell'inserto in ceramica acetabolare;
- pertanto, il 13.10.2010, veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico da parte del Dott. CP_2
che procedeva al reimpianto totale della protesi, con modello identico a quello sostituito [si precisa sin d'ora che, diversamente da quanto indicato in atto di citazione, risulta che l'intervento cui si sottopose il nel 2010 fu di sola revisione: v. p. 21 CTU Dott. ove si legge che “il Pt_1 Persona_1
13.10.10 il P era sottoposto a revisione chirurgica (primo Operatore di rimozione e reimpianto CP_2
del cotile IX , con inserto in ceramica e sostituzione CP_4 Org_1 COtroparte_5 della testina con testina in ceramica tipo ”]; Org_1
- l'8.5.2014, in assenza di traumi, egli cadeva in casa e sveniva davanti alla moglie e ai figli a causa del cedimento del colletto della protesi e, recatosi presso il Pronto Soccorso dell' di Org_2
Parma, gli veniva diagnostica la “rottura del colletto protesico a destra”; CO
- il giorno seguente, su sua richiesta, veniva trasportato presso lo;
- il 13.5.2014 dopo quattro giorni di ricovero senza che gli fosse somministrata alcuna terapia antibiotica e senza essere lavato, veniva nuovamente operato dal Dott. per la sostituzione del CP_2 colletto dell'anca destra;
- il 17.5.2014 veniva dimesso e iniziava la riabilitazione consigliata;
- il 26.8.2014, nel pieno della notte, avvertiva un forte dolore all'anca, all'inguine, alla coscia, al gluteo e al ginocchio destro;
trasportato al Pronto Soccorso di Parma, gli veniva diagnosticata una “cruralgia destra in esiti di PTA” e veniva impostata terapia medica con cortisonici e FANS;
- da quel momento, il dolore avvertito, dovuto ad una infezione in atto non diagnosticata, era mitigato solo dall'assunzione di antidolorifici;
- dal 30.8.2014 comparivano episodi febbrili serali, associati a dolori generalizzati ad entrambe le gambe;
- il 10.9.2014 eseguiva, di propria iniziativa, un'ecografia all'anca destra che evidenziava un versamento articolare e peri-articolare emorragico-edematoso di circa 7 cm;
pagina 2 di 22 - l'11.9.2014 il Dott. lo visitava ed impostava una terapia medica antinfiammatoria con annesso CP_2
gastro-protettore e prescriveva esami ematochimici;
- il 12.9.2014 eseguiva gli esami prescritti che rilevavano VES 110 e PCR 11.8: evidenze che avrebbero dovuto rendere facilmente ipotizzabile un'infezione articolare iatrogena post-chirurgica;
- trasmessi gli esiti al Dott. questi disponeva il ricovero per il 16.9.2014 presso lo IOR con CP_2 diagnosi di “studio anca destra con esami TC HIPOP RX ed agoaspirato”;
- il 17.9.2014 nonostante il permanere del dolore e nonostante non si conoscesse ancora l'esito dell'agoaspirato, veniva dimesso con annotazione di indici di flogosi in miglioramento e con prescrizione di terapia antibiotica di un Augmentin al giorno per cinque giorni e di gastroprotettore, nonché prescrizione di esami del sangue da ripetersi ogni 7/10 giorni che il puntualmente Pt_1
eseguiva, trasmettendo di volta in volta gli esiti al Dott. CP_2
- sempre il 17.9.2014 il Dott. gli inviava una e-mail in cui si riservava di contattarlo per ogni più CP_2
opportuna terapia, una volta ottenuto l'esito dell'agoaspirato ma tale impegno non veniva onorato;
- il 22.9.2014 giungeva l'esito dell'esame culturale, con annesso antibiogramma, del versamento intra- articolare con crescita di patogeno Stafilococco Aureus;
il laboratorio consigliava un trattamento medico antibiotico con amoxicillina-acido clavulanico per almeno tre settimane;
- egli non veniva reso edotto dell'esito di tale esame né gli veniva prescritta e consigliata la terapia antibiotica e “la mancata somministrazione del farmaco e della mirata terapia antibiotica, in un ceppo di stafilococco aureo pluri-resistente a matrice nosocomiale, è stata una gravissima colpa ed una gravissima negligenza del medico, prof. soprattutto alla luce del tipo di agente batterico CP_2 isolato e della sua difficile eradicazione medico-terapeutica” (p. 8 atto di citazione);
- il 25.9.2014 veniva nuovamente sottoposto ad esame ematochimico di controllo con esito di VES 54,5
e PCR di 1,2 s;
- il 2.10.2014 si sottoponeva al periodico esame del sangue e il Dott. con e-mail del 4.10.2014, si CP_2
riservava di controllare i risultati degli esami ricevuti, pur evidenziando la persistenza di VES e PCR
“ancora mossi”;
- da quel momento il Dott. si rendeva irreperibile ed egli interloquiva solo con un'assistente dello CP_2
stesso, la Dott.ssa la quale, con e-mail del 6.10.2024, gli chiedeva notizie sulle sue Per_2
condizioni di salute, riservandosi di esaminare gli esiti degli esami batteriologici ovvero l'esito dell'agoaspirato eseguito il 17.9.2014, nonostante fosse nella disponibilità del Dott. fin dal CP_2
22.9.2014;
pagina 3 di 22 - il 7.10.2014 la Dott.ssa gli consigliava via e-mail di eseguire il prima possibile una Per_2
scintigrafia ossea con leucociti marcati, assumendo di essersi prima confrontata con gli infettivologi dello IOR;
- il 13.10.2014 si sottoponeva al controllo ematochimico i cui esiti evidenziavano un persistente rialzo dei fattori di flogosi;
nonostante la trasmissione al Dott. di tali esiti, quest'ultimo non dava alcun CP_2
riscontro;
- il 15.10.2014 eseguiva il controllo scintigrafico con cellule marcate presso l'Ospedale di Parma con esito conclusivo di “non evidenza di significativi accumuli di leucociti marcati in sede protesica e peri- protesica”;
- trasmessi gli esiti, il 22.10.2014 la Dott.ssa riferiva che l'infettivologa da lei contattata per Per_2
un consulto, suggeriva di non eseguire alcuna terapia;
con altra e-mail dello stesso giorno, gli consigliava di fare fisioterapia, nonostante fosse afflitto da un dolore insopportabile che lo costringeva dall'agosto precedente a vivere in casa, quasi sempre a letto;
- con e-mail del 23.10.2014 la Dott.ssa ribadiva il consiglio della fisioterapia;
Per_2
- il 28.10.2014 chiedeva una diagnosi alla Dott.ssa che rispondeva, sempre via e-mail, che “in Per_2 accordo con infettivologo siamo dell'idea che sia stata una crisi infiammatoria tipo reumatico, magari in associazione ad un fatto virale concomitante”; nella stessa data ella precisava di aver esaminato con l'infettivologa i risultati dei nuovi esami compiuti e che gli stessi evidenziavano come l'infezione stesse rientrando, confermando ancora il consiglio della fisioterapia;
- per il continuo dolore assumeva continuamente antidolorifici in misura elevatissima;
- l'1.12.2014, svegliatosi nella notte per dolori lancinanti, veniva trasportato d'urgenza da un amico al
Pronto Soccorso di Parma;
in quella sede venivano rilevati indici di flogosi elevati e, pertanto, veniva sottoposto a terapia endovenosa con e;
Org_3 Org_4
- il 5.12.2014 si rivolgeva al neurochirurgo Dott. e, su sua indicazione, l'11.12.2014 si Per_3
sottoponeva a controllo ortopedico dal Dott. , il quale consigliava un consulto presso il Dott. Per_4
che gli indicava di effettuare una PET-TAC; Per_5
- il 18.12.2014 veniva visitato presso l'Ospedale di Parma dal Dott. che prendeva contatto Per_6 con l'infettivologa più volte nominata dalla Dott.ssa la quale però dichiarava di non essere a Per_2
conoscenza del caso;
- formatasi una sacca nel gluteo, il 23.12.2014 veniva aspirato il liquido della sacca mediante agoaspirato, dalla cui analisi non emergeva l'esistenza di batteri;
- il 2.1.2015 scriveva nuovamente alla Dott.ssa e il 7.1.2015 la stessa gli chiedeva di Per_2 informarla dell'esito degli esami del sangue e agoaspirato che aveva eseguito;
pagina 4 di 22 - il 9.1.2015 trasmetteva alla Dott.ssa l'esito dell'agoaspirato e lo stesso giorno scriveva Per_2 all'infettivologa, la quale confermava telefonicamente che la Dott.ssa non l'aveva mai Per_2
interpellata o consultata;
- il 15.1.2015 si sottoponeva ad un nuovo controllo ortopedico dal Dott. presso l'Ospedale di Per_7
Reggio Emilia;
- il 22.1.2015 eseguiva la TAC-PET consigliata dal Dott. i cui risultati venivano poi trasmessi Per_8
alla Dott.ssa la quale con e-mail del 28.1.2015 sosteneva che la non dava alcun Per_2 Pt_2
esito certo e suggeriva la ripetizione degli esami del sangue;
- il 28.1.2015 si recava presso l' di Albenga (SV) per essere visitato Organizzazione_5
dal Dott. e dal Dott. , rispettivamente ortopedico e infettivologo del MIOS (Malattie Per_9 Per_10
infettive e Ortopedia Settica) ove i medici accertavano la natura infettiva della patologia di cui soffriva e indicavano l'urgente necessità di espianto totale della protesi e della relativa sostituzione, con applicazione di protesi provvisoria per tre mesi e poi reimpianto di protesi d'anca destra definitiva, mentre “i medici del nelle plurime corrispondenze epistolari (e-mail) con il signor CP_2 Pt_1 continuavano a orientarsi su un episodio reumatico ma non infettivo, nonostante i dati e l'esame culturale con annesso antibiogramma, per giunta eseguito da loro stessi, fosse positivo per una infezione loco-regionale della protesi”;
- con e-mail del 3.2.2015 la Dott.ssa affermando di aver consultato l'infettivologa, Per_2 dichiarava di escludere l'infezione, ipotizzando una forma reumatica, pur rendendosi disponibile ad un nuovo intervento;
- il 9.2.2015 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Albenga e lo stesso giorno veniva condotto in sala operatoria per revisione-reimpianto two stage: “il quadro a cui si trovavano di fronte i medici ortopedici ed infettivologi del MIOS comprovava una severa infezione articolare protesica e periprotesica che con nesso di causa non poteva che essere ricondotta all'ultimo intervento chirurgico eseguito presso l' di il giorno 13 MAGGIO 2014 e dagli stessi COtroparte_2 CP_2 sanitari non diagnosticato…e non curato nel successivo lungo iter clinico di controlli, il tutto con
l'aggravante di aver taciuto l'esito dell'esame istologico culturale sotto mano e di averlo colposamente ed immotivatamente trascurato”;
- il 16.2.2015 veniva dimesso con indicazione alla prosecuzione della terapia antibiotica per sei settimane dalla dimissione, con controlli ematochimici ed Rx anca destra a 15 giorni dalla dismissione della terapia antibiotica;
pagina 5 di 22 - il 4.5.2015 decorsi tre mesi dalla prima fase dell'intervento two stage, veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Albenga (SV) e il giorno stesso veniva sottoposto ad intervento di reimpianto di artroprotesi;
- il 9.5.2015 veniva dimesso e il 19.6.2015 veniva sottoposto a controllo radiologico con esito di
“protesi d'anca destra in sede e nella norma”;
- quanto accaduto lo aveva segnato profondamente, con manifestazioni nevrotiche e depressione, divenendo insensibile a ogni interesse e impedito in ogni relazione da oltre sei mesi, costretto a letto o a casa senza poter dare alcun contributo alla moglie e ai tre figli di 9, 5 e 2 anni;
nel frattempo “la crisi del rapporto coniugale avvenne in modo più pressante e sentito, mortificando ulteriormente il signor
legatissimo a moglie e figli, dai quali ha dovuto subire la separazione, non essendosi più la Pt_1 moglie sentita di continuare a gestire una situazione divenuta per lei troppo pesante” (p. 20 atto di citazione) di talché il 28.9.2015 i due si separavano in modo consensuale;
aveva, altresì, dovuto rinunciare all'attività lavorativa, con il venir meno delle fonti di reddito;
infatti, era, rispettivamente, presidente e vice-presidente di due società ( e oltre a collaborare, con CP_6 COtroparte_7
funzioni di responsabile logistico, con altra società (società sportiva e gli Org_6
emolumenti lui spettanti gli erano stati corrisposti per il primo periodo, dietro obbligo di restituzione, solo per garantirgli il sostentamento;
- dal mese di aprile 2015 era costretto a ricorrere al medico psichiatra Dott. che constatava la Per_11
presenza di un quadro depressivo a carattere reattivo sulle mutate condizioni di salute e di vita;
- lo stato di profonda sofferenza fisica e psichica era descritto nella relazione del Dott. del Tes_1
27.1.2015 e della Dott.ssa del 22.1.2016; Per_12
- nessun esito avevano prodotto i solleciti per ottenere il risarcimento dei danni patiti come da raccomandate a.r. del 13.6.2014 e del 21.12.2015;
- il 17.2.2016 veniva attivato il procedimento di mediazione, ma all'incontro del 17.3.2016 l'Avv.
Beatrice Giovanna Donvito per i convenuti dichiarava di non voler aderire alla mediazione.
L'attore concludeva lamentando la negligente esecuzione dei tre interventi eseguiti all'anca destra presso lo IOR e l'insorgenza dell'infezione nosocomiale non diagnosticata e non curata e domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, così individuati: “danno biologico, morale, per personalizzazione delle condizioni soggettive dell'avente diritto, esistenziale, specifica capacità lavorativa, lucro cessante, inabilità temporanea assoluta e parziale, spese affrontate e quant'altro” che quantificava complessivamente in € 1.200.000.
Si costituivano in giudizio lo IOR e il Dott. preliminarmente domandando di essere autorizzati CP_2 alla chiamata in causa di (nel prosieguo, per brevità, ), società produttrice e COtroparte_1 CP_1
pagina 6 di 22 distributrice delle componenti protesiche impiantate nel paziente. I convenuti contestavano, nell'an e nel quantum, le avversarie pretese giacché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del CP_1
danno vantato dal in relazione alla rottura della protesi verificatasi nel 2010, ai sensi di quanto Pt_1 previsto dall'art. 125 del Codice del COsumo, essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui egli aveva avuto contezza della rottura della protesi;
negava, altresì, che le protesi presentassero difetti di fabbricazione, nemmeno sub specie di mancanza di qualità dei materiali, ritenendo piuttosto che l'occorso fosse da imputarsi alle attività rischiose praticate dal COtestava, infine, il quantum Pt_1
della pretesa risarcitoria.
Istruita la causa mediante una CTU medico-legale affidata al Dott. poi chiamato a Persona_1
Org_ rendere chiarimenti, e ordinata a l'esibizione della documentazione afferente la posizione previdenziale del il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20841/2019 resa ex art. 281 Pt_1
sexies c.p.c., accertata la responsabilità, accoglieva parzialmente le domande di parte attrice e
CO condannava lo ed il Dott. in solido, al pagamento in favore del della somma di CP_2 Pt_1
43.000 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
condannava al pagamento in CP_1 favore del della somma di € 32.000 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
Pt_1
CO condannava lo , il Dott. e in solido, alla rifusione all'attore delle spese di lite con CP_2 CP_1
esclusione di quelle della fase decisoria, al cui rimborso, in favore delle controparti, era tenuto il non avendo egli accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice all'udienza Pt_1
del 8.7.2019; condannava il al rimborso delle spese di lite relative alla fase decisoria a favore Pt_1
dello IOR, del Dott. e di infine, poneva le spese di CTU a carico dei convenuti e della terza CP_2 CP_1
chiamata.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da il Tribunale riteneva che la stessa fosse “del CP_1 tutto incomprensibile”, atteso che l'attore non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti di per responsabilità del produttore ma solo nei confronti dei convenuti, e che, nel caso di specie, CP_1 si fosse verificata l'estensione automatica della domanda nei confronti della terza chiamata di talché, ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., “l'atto di citazione notificato dall'attore ai convenuti COtroparte_2
e prof. sono pertanto idonei ad interrompere la prescrizione nei confronti
[...] CP_2 del condebitore posto che l'azione è rivolta (anche per estensione delle domande COtroparte_1 attoree) verso gli asseriti responsabili dei danni subiti dall'attore”. Ad abundantiam, il Tribunale osservava che ai sensi dell'art. 125 del Codice del COsumo il diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ne ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e che, nel caso di specie, la sola conoscibilità del fatto che la protesi si pagina 7 di 22 fosse rotta non fosse sufficiente a individuare né la presenza di un difetto nella protesi né l'identità del responsabile, come confermato dalla circostanza che non l'attore ma i convenuti, che avevano la conoscenza per comprendere la causa del danno, avevano chiamato in causa CP_1
Precisata la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra l'attore e i convenuti, il Tribunale, nel merito, dichiarava di condividere le “conclusioni cui è giunto il c.t.u. in quanto frutto di un'indagine precisa e soprattutto aderente alle conoscenze scientifiche come emerge dalle varie allegazioni bibliografiche citate e non contestate” e, richiamando anche testualmente la CTU, ricostruiva la storia clinica del paziente e individuava l'insorgenza, nel percorso di cura della artroprotesizzazione dell'anca destra del di tre eventi avversi: l'alterazione strutturale della testa in ceramica, l'alterazione Pt_1 strutturale del colletto modulare e l'infezione protesica.
Quanto all'alterazione strutturale della testa in ceramica manifestatasi il 7.10.2010, a distanza di circa 5 anni dall'impianto della protesi risalente al 26.10.2005, il Tribunale riteneva, in ossequio alle valutazioni del CTU, che l'evento dovesse qualificarsi come precoce, se non inusuale, rispetto ai comuni dati emergenti dalla letteratura che attestavano un tasso di sopravvivenza della componente protesica ampiamente sopra i 10 anni e lo scarsissimo rischio di rottura dopo soli 5 anni e che la rottura di tale componente fosse da attribuirsi alla responsabilità di atteso il corretto posizionamento CP_1
delle componenti protesiche ed essendo stati esclusi (comunque non documentati) comportamenti
“autolesivi” dello stesso paziente. Il Tribunale osservava che “non ha allegato alcuna perizia né CP_1
ha provato circostanze tali da sostenere che la rottura non sia conseguente a una intrinseca difettosità” e che, come precisato dal CTU in sede di integrazione alla consulenza, “a fronte di tale premessa (grossolana discrepanza fra risultato atteso e risultato conseguito) la valutazione diretta dell'impianto è apparsa, per comune interpretazione dei C.T, irrilevante, considerando peraltro la valida rappresentazione visiva offerta dal dato radiografico. Parimenti irrilevante, sempre per comune interpretazione dei C.T, è stata considerata l'analisi biomeccanica dell'impianto leso stante la verosimile aspecificità delle risultanze (senza considerare la dubbia disponibilità del materiale ed il suo stato di conservazione)”.
CO riguardo all'alterazione strutturale del colletto modulare manifestatasi l'8.5.2014, a distanza di circa 9 anni dall'impianto, il Tribunale osservava che secondo il CTU la rottura appariva in linea rispetto ai dati di letteratura «tanto che “la eventuale disanima biomeccanica del materiale non introdurrebbe alcun ulteriore elemento di interesse rispetto alla consapevolezza, pacifica, di un cedimento atteso e fisiologico per “quella” procedura” e che “preso atto della durata fisiologica dell'impianto alla luce dei dai di letteratura, l'evento avverso b) va riportato nel novero della
pagina 8 di 22 fisiologica usura della componentistica protesica e come tale non individuante alcun profilo di responsabilità», così escludendo la responsabilità di in relazione a tale evento. CP_1
Quanto all'infezione protesica insorta dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico del 13.5.2014, il
Tribunale, aderendo alle osservazioni del CTU, escludeva che l'infezione avesse, in un'ottica probabilistica, natura nosocomiale, attesi i riscontri clinici del caso e la circostanza che i dati documentali a disposizione testimoniavano l'esecuzione delle comuni attività di prevenzione. Il
Tribunale riteneva, però, che sussistessero alcune criticità nel percorso assistenziale del paziente tra cui, in particolare, il mancato aggiornamento sulla base dell'antibiogramma della terapia antibiotica prescritta (amoxicillina + acido clavulanico orale per 5 giorni), atteso che “alcuna certa e documentata notizia di una ATB protratta dopo i 5 gg appare desumibile (esiste unico dato anamnestico acquisito in sede P.S.
1.12.14 totalmente indeterminato per modalità, dosaggio, durata…)” e che, come osservato dal CTU, “se il dato laboratoristico e strumentale, nella sua indeterminatezza, appare giustificare un atteggiamento prudente e conservativo, non di meno tale atteggiamento avrebbe dovuto accompagnarsi ad una gestione terapeutica di maggiore incisività, comunque improntata alla miglior salvaguardia del P e del suo impianto protesico”. Pertanto, il Tribunale addebitava alla responsabilità CO dei convenuti, e Dott. la non adeguata gestione assistenziale successiva all'evidenza di CP_2
germe patogeno nel versamento intra-articolare peri-protesico.
Osservava poi che il cedimento della testa in ceramica aveva richiesto una revisione chirurgica finalizzata alla rimozione della componente lesa e alla sua sostituzione con conseguente ulteriore accesso sulla stessa cicatrice chirurgica utilizzata per il precedente accesso e che le lesioni derivanti da detta criticità consistevano nell'ulteriore insulto chirurgico. Quanto all'errata gestione dell'infezione, consistita in un ridotto contributo terapeutico a causa della subottimale offerta antibiotica, il Tribunale riteneva di qualificarne le conseguenze come “una ridotta chance terapeutica ossia come la compromessa opportunità di evitare la revisione chirurgica conservando l'originario impianto”, osservando che il CTU aveva ritenuto “di dover stimare in misura pari al 50% della complessiva opzione terapeutica l'incidenza causale di detta omissione sul miglior esito terapeutico conseguibile”.
Il Tribunale, quindi, in adesione alle osservazioni del CTU, così quantificava l'inabilità temporanea:
- per quanto concerne la revisione chirurgica indotta dalla rottura della testa in ceramica, 60 gg. complessivi di cui 15 gg. di inabilità assoluta, 15 gg. di inabilità parziale media al 75%, 15 gg. di inabilità parziale media al 50% e 15 gg. di inabilità parziale media al 25%;
- per quanto concerne l'infezione protesica, 270 gg. complessivi di cui 20 gg. di inabilità assoluta, 20 gg. di inabilità parziale media al 75%, 40 gg. di inabilità parziale media al 50% e 190 gg. di inabilità parziale media al 25%.
pagina 9 di 22 Quanto al danno biologico permanente, in adesione alla valutazione del CTU, riteneva che la lesione indotta dall'intervento chirurgico per la sostituzione della testa della protesi consistesse nell'esito biologico cicatriziale derivante dalle finalità riparative e che fosse da quantificarsi nel 3%; quanto all'infezione protesica, quantificava l'infermità permanente nella misura del 22% di cui però il 15% non risultava addebitabile all'errato trattamento terapeutico considerato il comune esito artroprotesico su coxartrosi secondaria a DCA, con la conseguenza che “l'evitabile reimpianto protesico ha indotto un complessivo maggior danno di misura pari al 7% di cui si deve attribuire alla Struttura la quota causalmente riconducibile individuata, pari al 50% del complessivo difetto”.
Il Tribunale, come da stima del CTU, quantificava le spese mediche in € 26.071,74 da porsi a carico di CO e in € 30.476,11 quelle da porsi a carico dei convenuti, e Dott. CP_1 CP_2
Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale confermava la proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. mentre “ulteriori danni patrimoniali non appaiono essere in nesso causale con gli odierni fatti anche alla luce della breve invalidità temporanea totale e al 75% per ciascuno dei due eventi imputabili e non essendovi elementi da cui dedurre che nei restanti periodi fosse incapace a compiere l'attività lavorativa (in particolare nel periodo largamente maggioritario rappresentato dalla invalidità temporanea al 25%)”.
Avverso la sentenza proponeva appello il affidandolo ad un unico articolato motivo e Pt_1
insistendo per la rinnovazione della CTU con sostituzione del perito e nomina di un ausiliario infettivologo o, in subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU e per l'ammissione della prova per interpello e per testi.
Si costituiva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342
c.p.c.; proponeva poi appello incidentale affidandolo a due motivi.
Si costituivano lo IOR e il Dott. i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale ai CP_2 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne chiedevano il rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'appello del censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità dei Pt_1
convenuti e della terza chiamata in ordine alla rottura del colletto. Insiste, pertanto, per il CP_1
risarcimento del danno a ciò conseguito, anche sub specie di danno patito per violazione del consenso informato. In particolare, lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'evento rientrerebbe nel novero della fisiologica usura della componente protesica, atteso che la durata media della protesi pagina 10 di 22 d'anca si attesta, in realtà, tra i 20 e i 30 anni;
ritiene, altresì, che il Tribunale abbia erroneamente omesso di considerare che nel consenso informato firmato nel 2005, in occasione del primo intervento di artroprotesizzazione, non era menzionata la durata media della protesi né l'eventualità di una sua rottura prematura;
infine, sostiene che, in occasione dell'intervento di revisione della testa in ceramica, il Dott. vrebbe dovuto intervenire anche sul colletto modulare. CP_2
Quanto all'infezione protesica, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal CTU, il quale neppure si è avvalso dell'ausilio di uno specialista infettivologo, essa abbia avuto origine nosocomiale. Ritiene, altresì, che la somministrazione della terapia antibiotica da parte dei sanitari dello IOR avrebbe comportato la risoluzione dell'infezione in atto e avrebbe, quindi, evitato la necessità di ricorrere all'espianto e al successivo reimpianto della protesi, con la conseguente CO imputabilità ai convenuti, e Dott. dell'integralità dei danni patiti. CP_2
In ordine alla quantificazione dei danni riferibili all'infezione protesica, l'appellante insiste affinché il periodo di inabilità temporanea di 140 giorni e di inabilità parziale media al 25% dal 22.9.2014 al
9.2.2015 venga rideterminato in 167 giorni (dal 27.8.2014 al 9.2.2015) di inabilità totale, essendosi stato costretto a letto. Ritiene, altresì, errato “liquidare a titolo di inabilità parziale solamente 130 giorni su 260 in relazione al periodo 9 febbraio 2015-26 ottobre 2015, in quanto riferisce all' CP_2 soltanto la responsabilità del 50%” (p. 37-38 atto di appello).
L'appellante lamenta anche l'omesso riconoscimento del danno psichico, nonostante il quadro ansioso- depressivo di cui egli soffre e le ripercussioni nella sfera lavorativa e familiare, compresa la crisi del rapporto coniugale esitata nella separazione consensuale dalla moglie. L'appellante lamenta, altresì, che il CTU, seppur abbia riconosciuto la sofferenza interiore patita, l'abbia comunque ricondotta ad un normale percorso di artroprotesizzazione e abbia omesso di quantificare il relativo danno.
Lamenta che il Tribunale non abbia personalizzato il danno biologico permanente.
Insiste per il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica nonché il danno patrimoniale da lucro cessante per gli emolumenti ricevuti che deve restituire alle società e Lamenta, inoltre, che non gli siano state CP_6 COtroparte_7 Org_6
riconosciute parte delle spese mediche, nonostante fossero documentate, e le spese sostenute per i trasporti in taxi sostenute nel giugno 2015.
Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento in favore dei convenuti e della terza chiamata delle spese della fase decisionale, avendo implicitamente ritenuto immotivata e ingiustificata la mancata accettazione della proposta di conciliazione, mentre il rifiuto era stato motivato e la proposta del giudice era errata nella quantificazione del danno.
pagina 11 di 22 L'appello incidentale di censura la sentenza per i seguenti motivi: CP_1
1. Erronea reiezione dell'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio del paziente, svolta da CP_1
L'appellante incidentale ritiene che il decorso del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 125
Codice del consumo sia avvenuto a partire dal momento in cui il ebbe esatta contezza del Pt_1
difetto ovvero non più tardi del 13.10.2010 giorno in cui si sottopose ad intervento per la sostituzione del componente protesico, considerato, altresì, che “a quella data il conosceva la identità del Pt_1
produttore, posto che tale dato è sempre presente nelle cartelle cliniche ove vengono descritti i dispositivi protesici applicati al paziente (e comunque il dato era richiedibile all'ospedale, e quest'ultimo era certamente tenuto a fornirlo)”;
2. Erronea statuizione circa la sussistenza della responsabilità del produttore, non essendo stata
[provata, n.d.r.] la sussistenza di alcun difetto del materiale impiegato per la costruzione del dispositivo protesico. Erronea statuizione circa la risarcibilità delle spese mediche per l'intervento in regime privatistico. L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza laddove afferma la responsabilità di in ordine alla rottura della componente protesica avvenuta nel 2010 atteso che CP_1
“il giudice di prime cure ha aderito ad una ricostruzione fattuale condotta dal CTU che, in realtà, non
è suffragata da prova alcuna, ma solo supposta e del tutto ipotetica, oltre che non verosimile”, omettendo di considerare che “pare verosimile ritenere che il giovane uomo di 41 anni a cui Pt_1
venivano applicate protesi ad entrambe le anche per coxartrosi congenita, non sia riuscito a rimodulare i propri ritmi ed abitudini di vita alla nuova situazione di paziente protesizzato ed abbia proseguito nelle proprie usuali attività, tra cui la corsa sottoponendo la protesi a uno sforzo meccanico importante e, con il decorrere del tempo, fatale”. Inoltre, erroneamente la sentenza la condanna a rifondere le spese mediche per essersi il sottoposto a intervento chirurgico di Pt_1 revisione nel 2010, “atteso che detto intervento in regime di libera professione presso il CP_2
avrebbe potuto essere effettuato presso il medesimo nosocomio anche in regime convenzionato con il
SSN”.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati e dell'appellante incidentale, è infondata alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Nella fattispecie in decisione, infatti, l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 12 di 22 Preliminarmente, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante principale non meritano accoglimento.
I capitoli di prova testimoniale sono in parte superati dalla CTU espletata, in parte sono irrilevanti perché hanno ad oggetto circostanze documentate o pacifiche, in parte sono inammissibili, perché generici o perché contengono valutazioni che i testi non possono esprimere e per la rimanente parte sono irrilevanti ai fini della decisione.
Passando all'appello principale, si esaminano, innanzitutto, le censure sollevate con riguardo alla rottura del colletto modulare manifestatasi l'8.5.2014, a distanza di circa 9 anni dall'impianto della protesi d'anca.
L'appellante, senza contestare la corretta esecuzione dell'intervento di artroprotesizzazione eseguito nel 2005, sostiene che, in occasione dell'intervento chirurgico di revisione eseguito il 13.10.2010, il
Dott. avrebbe dovuto intervenire anche sul colletto modulare, provvedendo alla sua tempestiva CP_2
sostituzione. Nel motivare l'assunto si riporta testualmente alle osservazioni rese dal proprio CTP alla bozza di CTU (v. pp. 26-27 atto di appello e pp. 65-66 CTU), a mente delle quali “nell'intervento 2010 non poteva ignorarsi il problema del colletto modulare, costituente parte della protesi, sicché
l'intervento, per una serie di considerazioni anche piuttosto elementari, avrebbe dovuto coinvolgere anche il colletto modulare (tenuto anche conto che la rottura della testa può certamente pregiudicare anche il colletto su cui la testa poggia. Precisandosi che l'affermazione, secondo cui il colletto sarebbe stato integro alla verifica operatoria 13.10.2010 (pag.55 della bozza) non ha riscontro in operazioni di valutazione specifica del colletto, non emergenti dalla cartella clinica, tenuto anche conto che la rottura del colletto può manifestarsi con microcavallature invisibili e difficilmente riscontrabili se non con una analisi approfondita del pezzo. Trova conferma la esposta conclusione dai tempi, esposti successivamente (pag.53), di revisione previsti dalla letteratura citata che evidenziano la possibilità di revisioni anche dopo dieci anni (soprattutto in presenza di protesi non cementata-v.pag.54): circostanza che avrebbe quindi dovuto suggerire al la sostituzione anche del colletto”. In CP_2 replica a tali osservazioni, il CTU si è così espresso: “è infondato che in sede di intervento 2010 si dovesse procedere alla sostituzione “preventiva” di un elemento protesico indenne. Più in generale non si condivide il concetto di manutenzione “preventiva” in ambito protesico” (p. 76 CTU).
La Corte ritiene che non vi siano ragioni che inducano a discostarsi dalla ragionevole valutazione espressa dal CTU, attesa la genericità delle osservazioni espresse dal CTP di parte attrice che in dica specificamente per quali ragioni nell'intervento del 2010 si sarebbe dovuta eseguire un'operazione chirurgica più invasiva per sostituire una parte della protesi che era ancora efficiente e funzionale.
Censurando la sentenza laddove ha escluso la responsabilità di in ordine alla rottura del colletto, CP_1
l'appellante lamenta la precocità della rottura di tale componente protesica sostenendo che la durata pagina 13 di 22 media delle protesi sia di 20 o 30 anni. In sede di memoria conclusionale di replica, l'appellante chiarisce che il dato è tratto dal ovvero dal Registro dell'implantologia protesica ortopedica dello CP_8
CO
e della Regione Di tale dato, però, non vi è riscontro alcuno atteso che lo stesso Org_8
CTP di parte attrice, nelle osservazioni alla bozza di CTU, riferendosi al Organizzazione_9 riferisce di “altissimi livelli di durata della protesi del 89,5% a 16 anni dall'intervento” (v. p. 66 CTU).
A tale osservazione, il CTU ha puntualmente risposto osservando che “Circa la sopravvivenza dell'impianto, l'ultimo Report RIPO disponibile a consultazione pubblica (2015) al punto 9.6 Analisi della sopravvivenza della protesi per modello commerciale relativa alla analisi della sopravvivenza condotta per associazione cotile-stelo testimoniava per l'impianto di cui causa cotile Fixa TI-por (stelo
Apta) Adler-Ortho una sopravvivenza a 5 anni del 98% ma non offriva dati di sopravvivenza a 10 anni” (v. p. 76 CTU). Si consideri, inoltre, che il dato citato dall'appellante e dal CTP è di fonte regionale mentre l'affermazione del CTU secondo cui l'evento de quo è da inscriversi alla fisiologica usura della componentistica protesica è supportata dalla letteratura internazionale citata alle pagine n.
53 e 86-87 dell'elaborato peritale e non contestata.
Pertanto, considerata la corretta esecuzione dell'intervento di artroprotesizzazione effettuato nel 2005 e di quello eseguito nel 2010, in occasione della revisione della testa in ceramica, non vi sono ragioni che inducano a discostarsi da quanto osservato dal CTU, secondo il quale “apprezzato il corretto posizionamento delle componenti protesiche, preso atto della durata fisiologica dell'impianto alla luce dei dati di letteratura” l'evento “va riportato nel novero della fisiologica usura della componentistica protesica e come tale non individuante alcun profilo di responsabilità” (p. 54 e 88 CTU).
Sempre con riguardo alla rottura del colletto, l'appellante lamenta l'omessa considerazione da parte del
Tribunale dell'incompletezza del modulo di consenso informato sottoscritto nel 2005 in occasione del primo intervento di artroprotesizzazione, giacché mancante di indicazioni circa la presumibile durata dell'impianto protesico e dell'avvertimento del rischio di rottura del medesimo.
Sul punto si osservi che, seppure alla pagina n. 1 dell'atto di citazione di primo grado si legga che “nel consenso informato fatto sottoscrivere al signor non si rappresentava in alcun modo la Pt_1 possibilità di rottura della protesi”, l'attore non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi. Correttamente, dunque, il Tribunale ha omesso l'esame di tale profilo di responsabilità che, fondato sull'inadempimento da parte dei sanitari al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato, è autonomo e distinto rispetto alla responsabilità dedotta dal in primo grado, inerente all'errata esecuzione dell'intervento Pt_1 chirurgico. In ogni caso, si osservi che, a fronte della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito nel 2005, il non ha allegato né che, se correttamente informato, non avrebbe prestato Pt_1
pagina 14 di 22 il proprio consenso all'esecuzione di tale intervento chirurgico né che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Civ. n. 16633/2023).
Quanto all'infezione insorta nell'estate del 2014, l'appellante sostiene che abbia avuto origine nosocomiale. Si osservi che il CTP di parte attrice, in sede di osservazioni alla CTU, si è limitato ad affermare che “Il manifestarsi dell'infezione dimostra che la procedura dell'intervento e del post intervento, compresi locali operatori e limitrofi, qualità dell'aria, strumenti e quant'altro, non è stata perfetta (ché, altrimenti, l'infezione non sarebbe insorta)” (p. 67 CTU). L'appellante motiva l'origine nosocomiale dell'infezione evidenziando che l'infezione si è manifestata dal luglio 2014, ossia nell'immediatezza dell'intervento e che “tutta la letteratura scientifica…indica che le infezioni protesiche che si verificano entro due anni dall'intervento sono da ricondurre a contaminazione perioperatoria e solo quelle tardive, che si osservano dopo 24 mesi dall'intervento, dipendono da una disseminazione ematogena di microbi provenienti dalla cute, dal tratto respiratorio, dall'apparato dentale o dalle vie urinarie (v. perizie dr. e dr. Mari quest'ultima prodotto all'udienza del 14 Tes_1 novembre)” (p. 31 e 32 atto di appello).
Tali argomentazioni in alcun modo superano le conclusioni del CTU, ben motivate e ragionevoli, soprattutto in considerazione del fatto che l'infezione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si manifestò nell'immediatezza dell'intervento chirurgico, bensì due mesi dopo le dimissioni dall'ospedale.
Il CTU ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che inducono a ritenere che l'infezione protesica non sia di origine nosocomiale evidenziando: l'assenza al momento del ricovero ospedaliero di una infezione manifesta o in incubazione;
l'assenza al momento della dimissione ospedaliera di una infezione manifesta o in incubazione;
il momento di esordio dell'infezione da collocarsi non prima del
27.8.2014, data di accesso al Pronto Soccorso di Parma per il dolore all'anca. Il CTU ha affermato, poi, che i dati documentali testimoniano il rispetto delle comuni attività di prevenzione fra cui: la profilassi
ATB correttamente effettuata, la tracciabilità del materiale in uso ed impiantato regolarmente assicurata, i prelievi intra-operatori previsti dalla normativa regionale regolarmente effettuati, il periodico monitoraggio in corso di degenza della ferita chirurgica regolarmente effettuato con prescrizione estesa alla dimissione per la gestione domiciliare (p. 56 e 91 CTU). In replica alle osservazioni del CTP attoreo, il CTU ha, poi, ribadito che “Non emergono dalla documentazione in atti elementi per poter ritenere non valide le procedure di sterilizzazione delle componenti protesiche impiantate o interessati da contaminazione i vari ambienti frequentati dal in corso di degenza” Pt_1
pagina 15 di 22 (p. 76 CTU). L'intervento di revisione del colletto fu, infatti, eseguito il 13.5.2014 e il manifestarsi dell'infezione è da ricondurre, secondo quanto indicato dal CTU, all'agosto 2014 (p. 24, 56 e 90 CTU).
Ad ogni modo, anche qualora si voglia far risalire l'esordio dell'infezione al luglio 2014, è assorbente rilevare che il fu dimesso il 17.5.2014 e che trascorsero comunque due mesi prima del Pt_1
manifestarsi dell'infezione che ben può avere contratto fuori dal nosocomio e ciò, escluso qualunque elemento, anche indiziario, di un'inadeguata procedura da parte dello IOR, porta senz'altro ad escludere l'origine nosocomiale dell'infezione, né vi sono i presupposti ex art. 196 per la rinnovazione della CTU invocata dall'appellante. CO L'appellante insiste affinché sia imputato allo e al Dott. il 100% del danno patito in CP_2 conseguenza degli errori loro imputabili nella gestione dell'infezione in atto, non diagnosticata e non curata. Sul punto ripropone le osservazioni espresse dal proprio CTP le quali, però, risultano del tutto generiche. Il CTP, infatti, ha osservato che “gli errori di valutazione di diagnosi e di (mancata) cura non identificano la causa dell'infezione (riconducibile, quindi, all'operazione) ma ne aggravano le conseguenze, e hanno determinato lo stato di sofferenza del protratto per quasi un anno. Pt_1
COseguentemente sia i difetti nell'intervento (ed il richiamo ai “documenti disponibili” denota una carenza documentale imputabile solo al che quelli diagnostici e terapeutici successivi CP_2 addossano all' la totale responsabilità sia del sorgere dell'infezione che delle sue conseguenze, CP_2 dovendosi pertanto imputare all' il 100% del danno subito dal e delle sofferenze CP_2 Pt_1
(fisiche, ma non meno importanti quelle psicologiche, sociali, familiari, lavorative e relazionali) da lui patite per tanto tempo. Sottolineandosi, in proposito, per evidenziare la negligenza del che CP_2
nello stesso giorno del 28.1.2015 la dr.ssa dichiarava (v. e-mail in pari data) di non Per_2 individuare nessuna patologia” (v. p. 67-68 CTU e p. 33 atto di appello).
Invero, né l'appellante né il CTP attoreo esplicitano le ragioni che imporrebbero di discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU, secondo il quale è da correlare alla condotta colposa dei sanitari dello
CO
nella cura del ovvero nella gestione domiciliare post-dimissione del paziente, non un Pt_1 danno ma “una ridotta chance terapeutica, con ciò intendendosi la compromessa opportunità, stimata in misura pari al 50%, di conservare l'originario impianto ed evitare la revisione chirurgica” (p. 95
CTU). Il CTU motiva tale valutazione in ragione del fatto che non è certo – ossia non è più probabile che non – che un miglior atteggiamento diagnostico e terapeutico avrebbe consentito di evitare l'espianto protesico mantenendo l'impianto originale (v. p. 74 CTU). Pertanto, gli errori compiuti dai sanitari hanno sottratto al una chance, non già la certa conservazione dell'impianto protesico. Pt_1
Venendo ad esaminare le censure in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, l'appellante si duole dell'omessa considerazione della sofferenza interiore patita.
pagina 16 di 22 Invero, sul punto, il CTU ha osservato che “La sofferenza soggettiva legata al percorso in oggetto va ritenuta impegnata in misura superiore a quella media presente, con un valore pari a 4 su una scala 1-
5 su un valore medio pari a 2, in un fisiologico percorso di artroprotesizzazione di anca, stante la molteplicità e la periodicità degli eventi avversi intercorsi e la difficoltà interpretative e relazionali palesatesi nell'ultimo evento avverso” (p. 61 e 96 CTU). Dunque, contrariamente all'assunto dell'appellante, la sofferenza soggettiva, peraltro stimata in misura pari al doppio rispetto a quella media riscontrabile in un fisiologico percorso di artroprotesizzazione, è stata espressamente valutata e specificamente quantificata dal CTU nella stima del danno, talché il motivo è del tutto generico ed infondato, né vi sono ragioni per dubitare che il CTU non abbia tenuto conto di tale sofferenza nella quantificazione del danno biologico permanente sofferto dal Si consideri, inoltre, che la Pt_1
liquidazione del danno biologico permanente effettuata dal Tribunale nella sentenza – a quanto consta, sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano dell'anno 2018 – risulta comprensiva anche del danno morale.
Neppure è fondato il preteso riconoscimento di un danno psichico permanente. La sofferenza psicologica del è stata, infatti, ponderata dal CTU quale componente della sofferenza interiore, Pt_1 atteso che, come illustrato dal CTU alla pagina n. 77 dell'elaborato peritale, “appare con certezza assente, per i dati anamnestici e clinici emersi nella sede peritale e concordemente rilevati dai CC.TT., una attuale sofferenza psichica tale da potersi configurare nei termini di una compromissione biologica permanente. Tale aspetto non contrasta con la depressione reattiva in trattamento descritta in sede I.N.P.S 19.1.16 laddove si descrive appunto di patologia fruibile di terapia per la sua risoluzione (indirettamente testimoniata dall'assenza di qualsiasi dato documentale di pertinenza psichiatrica successiva alla visita Ferri 7.3.16)”. Non vi sono ragioni che consentano di discostarsi da quanto motivatamente ritenuto dal CTU, il quale ha esaminato anche le relazioni versate in atti dall'attore e richiamate alle pagine nn. 33 e 34 della CTU (relazioni del Dott. del Dott. Per_11
della Dott.ssa e del Dott. . Per_13 Per_12 Per_14
Quanto alla crisi coniugale, preme osservare l'assoluta mancanza di prova del nesso di causalità tra lo CO stato patologico del dovuto alla infezione non adeguatamente curata dai sanitari dello e la Pt_1
separazione della moglie. Ad ogni modo, si consideri che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale nel liquidare il danno biologico permanente patito dal ha applicato Pt_1
un coefficiente di personalizzazione pari al 10%.
Quanto alla inabilità temporanea conseguita all'infezione, non è fondata la pretesa dell'appellante di far decorrere l'inizio del periodo di inabilità dal 27.8.2014, atteso che il CTU individua condivisibilmente nella data del 22.9.2014, ovvero nella data di comunicazione dell'esito dell'indagine colturale con pagina 17 di 22 CO associato antibiogramma, l'inizio della condotta colposa addebitabile ai sanitari dello . Né si ritiene che debba riconoscersi per il periodo compreso tra il 22.9.2014 al 9.2.2015 una inabilità totale, come pretende dall'appellante rappresentando di essere stato in quel periodo costretto a letto. Si osservi che il
CTU ha quantificato la percentuale di inabilità nel 25% individuandola come valore medio e non come unico valore assoluto, talché tale quantificazione è idonea ad assorbire anche l'eventuale inabilità maggiore o totale sofferta dal nei giorni in cui il dolore lo ha costretto all'immobilità. Pt_1
Tanto osservato, considerata l'imputabilità allo IOR e al Dott. del 50% dei danni non patrimoniali CP_2
sofferti dal deve confermarsi la quantificazione operata dal Tribunale. Pt_1
Venendo ai danni patrimoniali, non è fondata la pretesa al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica atteso che non né specificamente descritta né dimostrata l'occupazione del Pt_1
solo genericamente allegata, e nemmeno la ripercussione sul reddito del che avrebbe Pt_1 determinato l'evoluzione dell'infezione non adeguatamente curata. CO la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., l'attore ha depositato unicamente le certificazioni uniche 2015 e 2016 (doc. 64 e 65) relative alla società che nulla provano in ordine ai redditi del quale persona COtroparte_7 Pt_1
fisica.
Destituita di fondamento è anche la pretesa al risarcimento del danno economico per gli emolumenti ricevuti e da restituire alle società e La COtroparte_7 CP_6 Organizzazione_6
corrispondenza e le ricevute versate in atti dal sub doc. 58, 59 e 60 nulla provano in ordine Pt_1 all'effettiva restituzione delle somme asseritamente percepite e nemmeno è allegato – né provato – il titolo in forza del quale egli sarebbe tenuto alla restituzione. Tanto è sufficiente a ritenere infondata la pretesa patrimoniale in esame.
Quanto alle spese mediche, l'appellante lamenta la mancata liquidazione di alcune voci. Si tratta delle spese indicate dal CTU ai nn. da 1 a 18, 31, 85, 88, 89, 90 e quelle indicate dal n. 145 al n. 154.
Ora, in disparte la responsabilità di in ordine alla rottura della testa in ceramica della protesi CP_1
d'anca impiantata nel 2005, che verrà esaminata nel prosieguo, può fin d'ora escludersi la fondatezza della pretesa del a vedersi riconosciuto tali voci di spesa che, astrattamente, sono, in parte, Pt_1
CO addebitali allo e al Dott. e, in parte, ad Sono, infatti, condivisibili le valutazioni CP_2 CP_1
espresse dal CTU in ordine a tutte le voci di spesa in questione (p. 96-97 CTU): le spese sub nn. da 1 a
18, sostenute tra il 2007 e il 2008, fanno riferimento alla fisiologica attività rieducativa per impianto protesico di anca e non appaiono riconducibili alla difettosità della componente protesica;
la spesa sub
n. 31 fa riferimento ad attività medico-legale di cui non risulta accertato il rapporto con i fatti di causa;
la spesa n. 85, risalente al 2005, e la spesa documentata n. 88, relativa ad un ricovero del settembre
2011, non meritano di essere rimborsate atteso che il CTU afferma che, pur facendo riferimento alla pagina 18 di 22 attività terapeutica poi oggetto della criticità contestata, cioè l'intervento con impianto di testa in ceramica a precoce usura, appaiono comunque spese da sostenere indipendentemente dall'esito e, dunque, non sono conseguenza di una condotta illecita.; la spesa n. 89, risalente al luglio 2014, fa riferimento a fisiologica attività rieducativa svolta per impianto protesico di anca, comunque da sostenere e non riconducibile alle criticità contestate;
la spesa n. 90, anch'essa del luglio 2014, attiene a controlli ortopedici volontariamente effettuati nel post-dimissione di intervento di revisione di impianto protesico di anca per evento avverso ritenuto non addebitabile. Infine, non è fondata la pretesa del al rimborso delle spese sostenute nella seconda metà del mese di giugno 2015 per il trasporto Pt_1
in taxi, non risultando provata la circostanza che fosse impossibilitato alla guida, considerato che il reimpianto definitivo della protesi avvenne il 4.5.2015.
Ci si riserva di esaminare la censura relativa alla condanna del alla rifusione delle spese della Pt_1
fase decisoria a favore delle altre parti – statuita dal giudice in relazione alla mancata accettazione della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. – all'esito dell'esame dell'appello incidentale.
Si venga, ora, all'esame dell'appello incidentale di relativo alla responsabilità della medesima in CP_1
relazione alla precoce alterazione strutturale della testa in ceramica della protesi.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Ferma l'estensione automatica della domanda ritenuta dal Tribunale con motivazione non oggetto di censura, l'eccezione di prescrizione sollevata da nel primo grado di giudizio e reiterata in questo CP_1
grado è infondata. Sostiene che il dies a quo del decorso del termine prescrizionale di tre anni CP_1 previsto dall'art. 125 del Codice del COsumo, in materia di responsabilità del produttore, debba essere individuato nel momento della rottura della componente protesica avvenuta il 7.10.2010.
Tale assunto, invece, è errato, atteso che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, ed è da escludersi che nella fattispecie in decisione il dies a quo possa essere individuato nel momento della rottura, poiché all'epoca il ignorava, Pt_1
senza colpa, che la causa della rottura fosse ravvisabile in un difetto intrinseco della componente protesica. Deve piuttosto ritenersi che la conoscenza del difetto sia stata assunta dal solo con la Pt_1
CO costituzione nel giudizio di primo grado dello e del Dott. i quali allegarono la difettosità CP_2
della protesi e domandarono di essere autorizzati alla chiamata in causa di quale produttore della CP_1
stessa. Il infatti, pur essendosi diligentemente attivato, neppure con il parere medico-legale del Pt_1
Dott. del 27.1.2015 depositato in allegato alla citazione (doc. 44) ebbe contezza dell'imputabilità Tes_1
del danno patito alla responsabilità del produttore della protesi impiantatagli.
pagina 19 di 22 Anche il secondo motivo di appello incidentale proposto da è infondato. Va, infatti, ribadita la CP_1 responsabilità della stessa in riferimento all'episodio di rottura della testa in ceramica della protesi d'anca occorso nel 2010. L'appellante incidentale sostiene che la difettosità del dispositivo medico non sia stata indagata e indicata dal CTU rappresentando che, chiamato a rendere chiarimenti, “ha affermato di non poter riferire se non il dato della rottura stessa verificatasi dopo soli cinque anni dall'impianto e di ritenere tale dato implicante ex se una responsabilità del produttore”, oltre a riferire
“di non poter nemmeno condurre prove biodinamiche sul pezzo espiantato, in quanto frammentato” (p.
21 atto di appello incidentale . CP_1
In realtà, diversamente da quanto asserito da il CTU valuta l'evidenza del precoce cedimento CP_1
della componente protesica unitamente al previo apprezzamento del corretto posizionamento delle componenti protesiche e all'esclusione di comportamenti autolesivi del paziente (v. chiarimenti resi all'udienza del 24.7.2018); in ordine all'analisi biomeccanica dell'impianto, il CTU ne ha escluso la necessità motivandola in forza della “verosimile aspecificità delle risultanze (senza considerare la dubbia disponibilità del materiale ed il suo stato di conservazione)” (v. chiarimenti resi all'udienza del
24.7.2018).
Quanto ai comportamenti poco prudenti che imputa al non vi sono elementi che CP_1 Pt_1
inducano a ritenere che, diversamente da quanto riferito dallo stesso CTU, il abbia osservato Pt_1 comportamenti rischiosi. Peraltro, l'attività della corsa menzionata da non risulta, neppure, sul CP_1 piano astratto, un'attività motoria che denoti un comportamento imprudente e spericolato del Pt_1
Esclusa la riconducibilità della alterazione strutturale della testa in ceramica ad altri fattori causali, si condivide dunque la valutazione effettuata dal CTU sulla scorta della letteratura anche internazionale richiamata nell'elaborato peritale (v. pp. 50-51 e 85-86 CTU) in ordine alla sussistenza di un difetto intrinseco della protesi.
Dunque, provato il difetto della protesi ed il collegamento causale con il danno lamentato dal Pt_1
a norma dell'art. 118 del Codice del COsumo, avrebbe dovuto fornire – e non ha assolto CP_1 CP_1
a tale onere – la corrispondente prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. Civ. n. 11317/2022).
Neppure è fondata la pretesa di alla riduzione dell'ammontare delle spese mediche al cui CP_1
rimborso è tenuta nei confronti del in considerazione del fatto questi si sottopose ad intervento Pt_1
chirurgico di revisione in regime di libera professione nonostante lo stesso intervento avrebbe potuto essere eseguito in regime convenzionato con il SSN. Si osservi che, in accordo con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente pagina 20 di 22 alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (Cass. Civ. n.
29308/2023, n. 5801/2023 e n. 39504/2021).
A questo punto, sciogliendo la riserva sopra formulata, si esamina l'ultima censura proposta dal sulla condanna del medesimo alla rifusione delle spese della fase decisoria a favore delle altre Pt_1
parti. Sul punto, nella sentenza il Tribunale afferma che le spese legali vanno poste a carico dei convenuti e della terza chiamata “ad eccezione di quelle della fase decisoria che, al contrario, andranno poste a carico dell'attore non avendo accettato la proposta ex art. 185-bis c.p.c.”. tale censura è fondata, posto che la mancata accettazione della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., ove la sentenza non accolga la domanda in misura superiore, comporta la condanna della parte vittoriosa ex art. 91 1° comma seconda parte c.p.c. – in via di eccezione al principio della soccombenza espresso nella prima parte – al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., solo ove essa abbia rifiutato la proposta “senza giustificato motivo” mentre nella fattispecie in decisione il rifiuto fu specificamente motivato dal all'udienza successiva alla proposta ove il suo difensore affermò: Pt_1
“L'avv. De Rubertis dichiara di non accettare la proposta in quanto incongrua in relazione alla gravità del danno subito e dalla sofferenza patita per tanti anni infine con riferimento alle spese documentate. Ribadisce l'erroneità della c.t.u. e insiste per la rinnovazione in quanto disattende i principi consolidati della scienza medica e non si è avvalso della collaborazione di un infettivologo benché il c.t.u. non ne avesse le competenze e fosse stato pure autorizzato dal Giudice alla nomina.
Insiste per la rinnovazione della c.t.u. unitamente alla richiesta di prove orali dedotte”.
La sentenza, dunque, è errata, sia perché condanna il per il solo fatto che non aveva accettato Pt_1
la proposta omettendo di verificare se il rifiuto fosse stato motivato sia perché il rifiuto era sostenuto da un giustificato motivo, laddove giustificato, ai fini che qui interessano, non può intendersi come fondato motivo.
Dunque, ancorché tutte le altre censure formulate in questo grado siano state ritenute infondate – con conseguente conferma delle statuizioni sulla responsabilità, sui danni risarcibili e sulla loro quantificazione – il ha diritto alla rifusione delle spese processuali relative alla fase decisoria, Pt_1
da porsi a carico delle controparti secondo i criteri indicati nel capo e), non oggetto di censura, e la sentenza deve essere riformata in parte qua.
pagina 21 di 22 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 in base al valore del disputatum (Cass. Civ 35195/2022 “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”).
Atteso l'esito, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 in capo all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 20841/2019, in totale modifica del capo g) e del capo h) del dispositivo, condanna l e in solido fra loro e nella COtroparte_2 CP_2 COtroparte_1
misura del 50% ciascuno tra convenuti e terza chiamata, alla rifusione a favore di Parte_1 delle spese di lite relative alla fase decisoria del primo grado di giudizio che liquida in € 2.025 per compenso, oltre IVA, PA e spese generali (15%),
- rigetta l'appello incidentale proposto COtroparte_1
- condanna l' , e in solido fra loro e COtroparte_2 CP_2 COtroparte_1
nella misura del 50% ciascuno tra convenuti e terza chiamata, alla rifusione a favore di Pt_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.929 per esborsi ed €
[...]
2.915 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a COtroparte_1 quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.2.2024.
Il COsigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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