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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14509/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14509/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.3.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.4.1947 ed ivi residente al Vico Favorita n. 6 e (c.f.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
29/A, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv. Andrea PELELLA (c.f.
) e dall'avv. Francesco MONTEMURRO (C.F. ), C.F._3 C.F._4 dai quali sono rappresentati e difesi in virtù della procura allegata all'atto di citazione
ATTORI E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Ercolano P.IVA_1
(NA) alla VIA AVETA n. 4, presso lo studio dell'Avv. Valerio AMATO (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù della procura allegata alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 24.3.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data .5.2021, e Parte_1 sul presupposto di essere comproprietari dell'unità immobiliare ad Parte_2 uso di abitazione sita in Ercolano al piano terzo del convenivano Controparte_1 in giudizio l'ente di gestione, per ivi sentire “accertati i fatti esposti, anche sulla scorta delle risultanze della relazione tecnica depositata in atti, condannarsi, conseguentemente, il
convenuto ad eseguire tutte le necessarie opere, anche strutturali, finalizzate ad CP_1 eliminare le infiltrazioni in atto;
condannare altresì il a risarcire i danni subiti dagli CP_1 istanti che allo stato ammontano a complessivi € 6.841,00, oltre interessi e rivalutazione,
pagina 1 di 3 occorrente per il ripristino del loro appartamento (intonacatura, pitturazione, ripristino controsoffittatura, e costo lampadario in vetro di murano) nonché al pagamento dell'ulteriore somma da determinarsi anche in via equitativa per reperire una nuova e momentanea sistemazione abitativa, per lo spostamento degli arredi, protezione degli stessi e dei pavimenti”;
“condannare il al risarcimento dei danni subiti anche per non potuto in questi anni CP_1 utilizzare completamente il proprio appartamento, danni da liquidarsi in via equitativa quantomeno in € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto , negando ogni CP_1 addebito.
Nel corso del procedimento, dopo che era stata disposta ed espletata la CTU, ritualmente depositata in atti, le parti rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un accordo interamente satisfattiva dei loro reciprochi interessi e chiedevano che venisse emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.3.2025, che veniva svolta con modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle stesse conclusioni rassegnate all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e che le stesse non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto.
In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020;
pagina 2 di 3 nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010).
Orbene, nel caso che occupa, le parti hanno chiesto che le spese di lite vengano interamente compensate tra le stesse.
Orbene, a prescindere dalla richiesta avanzata dalle parti, il corretto comportamento processuale tenuto dalle stesse che, all'esito delle trattative intercorse, hanno deciso di definire in maniera stragiudiziale la lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14509/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.3.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.4.1947 ed ivi residente al Vico Favorita n. 6 e (c.f.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
29/A, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv. Andrea PELELLA (c.f.
) e dall'avv. Francesco MONTEMURRO (C.F. ), C.F._3 C.F._4 dai quali sono rappresentati e difesi in virtù della procura allegata all'atto di citazione
ATTORI E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Ercolano P.IVA_1
(NA) alla VIA AVETA n. 4, presso lo studio dell'Avv. Valerio AMATO (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù della procura allegata alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 24.3.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data .5.2021, e Parte_1 sul presupposto di essere comproprietari dell'unità immobiliare ad Parte_2 uso di abitazione sita in Ercolano al piano terzo del convenivano Controparte_1 in giudizio l'ente di gestione, per ivi sentire “accertati i fatti esposti, anche sulla scorta delle risultanze della relazione tecnica depositata in atti, condannarsi, conseguentemente, il
convenuto ad eseguire tutte le necessarie opere, anche strutturali, finalizzate ad CP_1 eliminare le infiltrazioni in atto;
condannare altresì il a risarcire i danni subiti dagli CP_1 istanti che allo stato ammontano a complessivi € 6.841,00, oltre interessi e rivalutazione,
pagina 1 di 3 occorrente per il ripristino del loro appartamento (intonacatura, pitturazione, ripristino controsoffittatura, e costo lampadario in vetro di murano) nonché al pagamento dell'ulteriore somma da determinarsi anche in via equitativa per reperire una nuova e momentanea sistemazione abitativa, per lo spostamento degli arredi, protezione degli stessi e dei pavimenti”;
“condannare il al risarcimento dei danni subiti anche per non potuto in questi anni CP_1 utilizzare completamente il proprio appartamento, danni da liquidarsi in via equitativa quantomeno in € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto , negando ogni CP_1 addebito.
Nel corso del procedimento, dopo che era stata disposta ed espletata la CTU, ritualmente depositata in atti, le parti rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un accordo interamente satisfattiva dei loro reciprochi interessi e chiedevano che venisse emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.3.2025, che veniva svolta con modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle stesse conclusioni rassegnate all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e che le stesse non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto.
In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020;
pagina 2 di 3 nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010).
Orbene, nel caso che occupa, le parti hanno chiesto che le spese di lite vengano interamente compensate tra le stesse.
Orbene, a prescindere dalla richiesta avanzata dalle parti, il corretto comportamento processuale tenuto dalle stesse che, all'esito delle trattative intercorse, hanno deciso di definire in maniera stragiudiziale la lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 3 di 3