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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2023
TRIBUNALE DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro, distinta con il n. 312 R.G. per l'anno 2023, passata in decisione all'udienza di discussione del giorno 25 febbraio 2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Salvatore Ariemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Termoli (CB) alla Via Elba n. 19, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
protempore, Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del
15/06/2023 dott.ssa , rappresentato e difeso dalll'avv. Persona_1
Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 23/01/2023, rep.
37590/7131, per notar di Roma, con il quale è Persona_2
elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva ricorso, al fine di chiedere “in via Parte_1 preliminare e pregiudiziale la “sospensione”, anche inaudita altera parte, CP_ dell'ordinanza ingiunzione impugnata prot. n.
1900.07/02/2023.0017258 01-000224286, notificata in data 24.03.2023, a mezzo raccomandata ricorrendone tutti i presupposti previsti ex lege, in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora;
2) la nullità assoluta e radicale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata sotto i vari profili eccepiti, sia in via pregiudiziale che nel merito, come prospettato nei capitoli che precedono”. CP_ Si costituiva in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza a data congrua successiva al termine per l'adempimento della sanzione rideterminata, onde consentire alla parte l'eventuale pagamento in misura ridotta come indicato al punto 6 del presente atto, con effetto estintivo delle obbligazioni
- dichiarare all'esito integralmente cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In ogni caso, voglia il Tribunale respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di discussione odierna compariva il solo difensore dell , il CP_1
quale dava atto del pagamento integrale della sanzione così come rideterminata.
È evidente come la materia del contendere sia da dichiarare cessata,
CP_ avendo l attestato l'avvenuto pagamento ed essendo stato l'oggetto della controversia così interamente svuotato.
Quanto alla forma del provvedimento, si richiama il consolidato indirizzo della Suprema Corte, la quale afferma che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cass.
Civ. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).
Per quel che concerne le spese di lite, stante la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
R.G. n. 312/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Larino, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Silvia Cucchiella)
TRIBUNALE DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro, distinta con il n. 312 R.G. per l'anno 2023, passata in decisione all'udienza di discussione del giorno 25 febbraio 2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Salvatore Ariemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Termoli (CB) alla Via Elba n. 19, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
protempore, Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del
15/06/2023 dott.ssa , rappresentato e difeso dalll'avv. Persona_1
Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 23/01/2023, rep.
37590/7131, per notar di Roma, con il quale è Persona_2
elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva ricorso, al fine di chiedere “in via Parte_1 preliminare e pregiudiziale la “sospensione”, anche inaudita altera parte, CP_ dell'ordinanza ingiunzione impugnata prot. n.
1900.07/02/2023.0017258 01-000224286, notificata in data 24.03.2023, a mezzo raccomandata ricorrendone tutti i presupposti previsti ex lege, in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora;
2) la nullità assoluta e radicale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata sotto i vari profili eccepiti, sia in via pregiudiziale che nel merito, come prospettato nei capitoli che precedono”. CP_ Si costituiva in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza a data congrua successiva al termine per l'adempimento della sanzione rideterminata, onde consentire alla parte l'eventuale pagamento in misura ridotta come indicato al punto 6 del presente atto, con effetto estintivo delle obbligazioni
- dichiarare all'esito integralmente cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In ogni caso, voglia il Tribunale respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di discussione odierna compariva il solo difensore dell , il CP_1
quale dava atto del pagamento integrale della sanzione così come rideterminata.
È evidente come la materia del contendere sia da dichiarare cessata,
CP_ avendo l attestato l'avvenuto pagamento ed essendo stato l'oggetto della controversia così interamente svuotato.
Quanto alla forma del provvedimento, si richiama il consolidato indirizzo della Suprema Corte, la quale afferma che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cass.
Civ. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).
Per quel che concerne le spese di lite, stante la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
R.G. n. 312/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Larino, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Silvia Cucchiella)