Articolo 8 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1868
Articolo 7Articolo 9
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17 febbraio 1963
Art. 8.
Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della, gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
Provvede, altresi', a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963