Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4439
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile poiché il motivo unico non considera la giurisprudenza consolidata che ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (mancanza assoluta o apparente motivazione) e non per illogicità manifesta. La motivazione del decreto impugnato è adeguata, avendo puntualmente considerato il periodo di ingiustificato arricchimento patrimoniale e confutato gli argomenti difensivi relativi alle somme ricevute per ingiusta detenzione e allo stato detentivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4439
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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