Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente a mezzo pec (inviata a mail ordinaria) in data 23 aprile 2024, con il quale il dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4) ai sensi dell’art 32 DPR n. 1092/73 con la seguente motivazione: “ Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, in risposta a quesito formulato per conoscere se gli Ufficiali del Ruolo Normale – per il cui transito dal Ruolo Speciale sia necessario, a norma del bando di concorso, il possesso del diploma di laurea – possano beneficiare del riscatto ai fini pensionistici a titolo gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ha richiamato il contenuto dell’art 32 comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, che prevede che “Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi”. Alla luce del parere espresso dalla Direzione di Amministrazione e considerato, quindi, che il computo del diploma di laurea è consentito solo per la nomina in servizio permanente – ossia per coloro i quali accedano al servizio permanente del ruolo Ufficiali dai civili o dai ruoli inferiori – la richiesta formulata dalla SV non trova possibilità di accoglimento. Tuttavia, si rende noto che, alla luce di una recente sentenza emessa all’esito di contenzioso amministrativo e favorevole al ricorrente, questo Centro ha posto un nuovo quesito alla Direzione di questa Amministrazione ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria del 15 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tenente Colonnello -OMISSIS- ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel marzo 1995.
Successivamente è stato ammesso al 159° Corso A.U.C e, a completamento di detto corso, in data 21 agosto 1995 è stato nominato Sottotenente di Complemento.
Nel giugno 1996 è stato ammesso alla ferma biennale quale vincitore di concorso e nel giugno 1998 è stato nominato Sottotenente in S.P.E. nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, quale vincitore del concorso per il reclutamento di n. 47 sottotenenti in S.P.E. nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri indetto in data 14 luglio 1997.
Con decorrenza 16 settembre 2014 il Magg. -OMISSIS- (promosso Maggiore RS in S.P.E. in data 30 luglio 2014) è transitato dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale quale vincitore del concorso bandito per il 2014.
In data 11 marzo 2024 ha presentato istanza all’Amministrazione per il riconoscimento del riscatto gratuito degli anni del corso di laurea (4 anni) ai fini pensionistici.
Con nota inviata a mezzo mail in data 23 aprile 2024, l’Amministrazione ha comunicato il rigetto dell’istanza ritenendo che la disposizione dell’art 32, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973 potesse trovare applicazione “ solo per la nomina in servizio permanente – ossia per coloro i quali accedano al servizio permanente del ruolo Ufficiali dai civili o dai ruoli inferiori ”.
Con atto notificato in data 21 giugno 2024, il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
1) “ Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art 32 del DPR n. 1092/1973 in combinato disposto con l’art 1783 D Lgs n. 66/10 – Eccesso di potere assoluta carenza di istruttoria – difetto/ assenza di motivazione – sproporzionalità e irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, disparità di trattamento. Violazione artt. 3 e 97 Costituzione ”;
2) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinques l. 241/90. Difetto di istruttoria. Errata e/o omessa e/o generica e/o difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta infondatezza, sproporzionalità e irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, assenza e/o carenza dei presupposti. Violazione artt. 3 e 97 Costituzione ”.
Il ricorrente ha dichiarato di agire per il riconoscimento del diritto al riscatto, ai sensi dell’art 32 del D.P.R. n. 1092/1973, senza oneri a suo carico, ai fini del futuro trattamento pensionistico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del corso di studi previsti all’epoca del conseguimento del titolo (4 anni), con ogni conseguenza di legge.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio attraverso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso; con memoria depositata in data 15 dicembre 2025 ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito, in favore della Corte dei Conti, atteso che trattasi di controversia relativa al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici.
Il ricorrente, con memoria depositata in data 15 dicembre 2025, ha evidenziato che l’Amministrazione, con decreto n. 85 notificato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2025, ha riconosciuto all’odierno ricorrente “ ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare attualmente reso nell’Arma dei Carabinieri di anni 3, mesi 11 e giorni 24 relativi al corso di laurea in Giurisprudenza e antecedenti la data di conseguimento del citato titolo di studio ”, sicché per effetto di tale provvedimento risulta pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, salva, ai fini della liquidazione delle spese processuali, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Quindi, il ricorrente, con memoria di replica depositata in data 23 dicembre 2025, ha svolto difese in ordine all’eccezione sollevata dalla Difesa erariale.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Occorre preliminarmente prendere in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Difesa erariale.
Il Collegio ritiene che la presente controversia, avente ad oggetto il diritto al riscatto del corso di studi, secondo le modalità non onerose riservate agli ufficiali militari, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Come è stato ripetutamente affermato, in termini che il Collegio ritiene di condividere, “ (...) contro la tesi della riconduzione del riscatto al “regime di quiescenza” depone l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1993, n. 10; id., 10 maggio 1988, n. 3423; C.d.S., sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705). (...) Hanno osservato, in particolare, le Sezioni unite, che l’impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L’atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione ” (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; nello stesso senso: Cons. Stato, Sez. II, 4 giugno 2024, n. 5021; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 27 giugno 2024, n. 12962; T.A.R. Toscana, Sez. I, 10 luglio 2024, n. 868; T.A.R. Umbria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 466; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 28 novembre 2025, n. 2008). Di conseguenza, “ (...) il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “regime di quiescenza”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell’anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti (...) di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica ” (così ancora Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680).
Nel caso oggetto di controversia, viene in considerazione un rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, rispetto al quale la cognizione spetta al giudice amministrativo, rientrando nel perimetro della giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato deve essere, perciò, rigettata.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto con decreto n. 85, notificato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2025, l’Amministrazione ha riconosciuto all’odierno ricorrente “ ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare attualmente reso nell’Arma dei Carabinieri di anni 3, mesi 11 e giorni 24 relativi al corso di laurea in Giurisprudenza e antecedenti la data di conseguimento del citato titolo di studio ”, sicché per effetto di tale provvedimento risulta pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente.
Tenuto conto che ricorrono entrambi i requisiti oggettivi contemplati dall’art. 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (coincidenti con la qualifica di Ufficiale militare in servizio permanente effettivo in essere al momento della presentazione della richiesta di riscatto del corso di studi universitari e con la condizione che per la nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo sia stata necessaria la laurea), le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
AN NI, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.