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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4328/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4328/22 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Parte_1
via Gustavo Vagliasindi, n. 53, P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'Avv. Enrico Canzonieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Catania, via Stellata, n. 13;
-ATTRICE-
contro con sede in Catania, Viale XX Settembre 45g, Controparte_1
C.F. e Partita IVA , iscritta alla CC.I.A.A. di Catania al n.161263, in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., ), congiuntamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia e dall'Avv.
pagina 1 di 14 Giuseppe Consoli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania Viale XX
Settembre n.45, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 17.03.2022 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire accertare l'illegittimità della tariffa idrica Controparte_1
applicata dalla convenuta nell'arco temporale 2012-2019 e di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, di tutti gli importi indebitamente percepiti a titolo di corrispettivi di forniture idriche per il complessivo importo di €
383.650,94 (pari alla differenza tra il fatturato in eccesso di € 443.805,83 e le ritenute effettuate da nel periodo dicembre 2018-dicembre 2019 per € 60.154,89). Parte_1
Al riguardo, l'attrice esponeva che:
1. società per azioni a capitale interamente detenuto dal Parte_1 Controparte_2
gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania ed in
Co alcuni comuni limitrofi ( Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo,
Gravina, S. Gregorio, Misterbianco), con particolare riferimento all'attività di captazione e distribuzione di acqua ad uso civile (doc. 1);
2. al fine di soddisfare il fabbisogno idrico del proprio bacino di utenza, sin Parte_1
dal 2002 intrattiene un rapporto di fornitura di acqua potabile con il grossista CP_1
con sede in Catania, viale XX Settembre, n. 45/G, azienda Controparte_1
pagina 2 di 14 privata proprietaria di un pozzo ordinario sito in c.da Baglio loc. Macchia di Giarre.
La si costituiva in giudizio avversando le domande di e CP_1 Parte_1
formulando domande riconvenzionali di cui si dirà in seguito.
Veniva espletata una c.t.u.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta;
infatti,
a differenza di quanto ritenuto da quest'ultima, si applica il termine prescrizionale ordinario di 10 anni, trattandosi nella specie di ripetizione di indebito (vd. Cass. 5
novembre 2019, n. 28436 e Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706): tale termine non è affatto maturato vista anche la suindicata data di notifica dell'atto di citazione de quo.
Nel merito, la domanda principale di parte attrice risulta fondata.
Appare opportuno a questo Giudice sinteticamente delineare il quadro normativo sotteso alla vicenda de qua, onde congruamente motivare le ragioni della decisione.
La gestione delle risorse idriche risulta di peculiare importanza, attesa l'imprescindibilità
per la vita dell'uomo del bene che ne è oggetto. Per tale ragione, in ottica di migliore resa del servizio e di contenimento dei costi nell'ottica di una gestione efficiente, il legislatore ha ritenuto di dover più volte intervenire su tale saliente materia.
È noto, infatti, come il servizio idrico costituisca un monopolio naturale (cfr. ex multis,
Consiglio di Stato sez. VI, - 27/11/2017, n. 5530), che, proprio in virtù dei suoi caratteri costitutivi non si presta ad una gestione di tipo concorrenziale.
La prima regolazione in materia di SII si deve all'abrogata L. n. 36 del 1994, la quale, per quanto è qui di rilievo, introdusse all'art. 13 il concetto di "tariffa", quale corrispettivo del
SII nel suo complesso, stabilendo, nel comma secondo, che la tariffa fosse determinata
"tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli pagina 3 di 14 adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Al
successivo comma 3 si prevedeva che un'autorità centrale, allora di natura ministeriale,
determinasse un metodo di determinazione della tariffa, che poi avrebbe dovuto essere individuata dagli enti locali e applicata dai soggetti gestori;
mentre per le gestioni transitorie e per quelle già esistenti, la legge finanziaria per il 1999 stabilì che la tariffa dovesse essere determinata per delibera del (come è avvenuto nel caso di specie). Pt_2
Successivamente, con l'art. 21 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, i poteri regolativi nel settore idrico vennero attribuiti alla già esistente Autorità per l'energia, che assunse così la denominazione di AEEGSI.
Va qui precisato come, a seguito del trasferimento all'Autorità di settore di poteri regolativi in materia, si sono succeduti nel tempo tre metodi tariffari:
• (1) il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), approvato con la deliberazione n.
585/2012/R/IDR, relativo agli anni 2012 e 2013;
• (2) il Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio (MTI), relativo agli anni
2014 e 2015, approvato con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR;
• (3) il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), relativo al periodo regolatorio 2016-2019, approvato con la deliberazione n. 664/2015/R/IDR.
Ai fini della determinazione della tariffa, a ogni gestore del servizio viene garantito un ammontare predeterminato di ricavi (c.d. VRG), il cui valore, diviso per i metri cubi d'acqua che si prevede di erogare nel periodo di riferimento, dà come risultato la tariffa media applicabile.
pagina 4 di 14 Ora, determinato un certo valore annuo di VRG, fisiologicamente il gestore dovrà
affrontare nell'anno seguente costi aumentati (non foss'altro a causa del tasso di inflazione)
e sarà perciò indotto a chiedere un aumento del VRG per il periodo successivo.
Tuttavia, nell'ottica del contenimento dei costi, l'aumento del VRG viene contingentato in una misura pari a un moltiplicatore, detto, appunto, moltiplicatore ϑ. Il valore di tale moltiplicatore viene determinato dall'Autorità di settore sulla base della struttura dei costi del singolo gestore.
Al fine di rendere note le informazioni necessarie alla determinazione del moltiplicatore da parte dell'Autorità, gli operatori del settore sono onerati della trasmissione di alcuni dati rilevanti, in mancanza dei quali l'Autorità procede alla determinazione d'ufficio del moltiplicatore ϑ, con un valore fisso.
Laddove, come è accaduto nel caso di specie, il moltiplicatore non sia stato medio tempore determinato dall'Autorità di settore, l'operatore applica la tariffa precedentemente fissata, salvo il successivo conguaglio, allorché dall'applicazione del moltiplicatore ϑ risulti determinata una tariffa diversa.
Ebbene, nel caso di specie, la Deliberazione dell'AEEGSI del 2 luglio 2015, con cui, a fronte dell'inadempimento di parte convenuta, si è provveduto alla determinazione officiosa di un ϑ pari a 0,9, prevede espressamente che tale calcolo tariffario sarà applicabile "in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015".
Pertanto, la disciplina prevede la determinazione delle tariffe attraverso l'applicazione del summenzionato moltiplicatore ϑ (sia esso determinato sulla base delle concrete allegazioni degli enti di settore o officiosamente, in caso di inottemperanza di questi ultimi) alle tariffe relative a un dato periodo precedente, onde ottenere la tariffa in concreto applicabile,
pagina 5 di 14 eventualmente effettuando conguagli nel periodo successivo, laddove la tariffa risultante differisca in aumento o in diminuzione rispetto a quella concretamente applicata nel periodo precedente.
Va da sé che la determinazione del moltiplicatore ϑ e l'effettuazione del relativo conguaglio in un momento successivo a quello in cui la tariffa è stata applicata danno luogo, medio tempore, all'applicazione della tariffa precedente, salvo poi determinare i concreti rapporti in fase di conguaglio. Ciò è accaduto nel caso di specie, dovendo dunque le tariffe ivi applicate essere rimodulate mediante l'utilizzo del citato moltiplicatore ϑ pari a 0,9.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, questo Tribunale con la sentenza n.1635/2019 (confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n.172/2022) non ha affatto ritenuto che i conguagli determinati dalla comminazione del teta 0,9 hanno luogo in sede tariffaria (nel rapporto, cioè, tra l'operatore e l'ARERA) e non nel rapporto tra l'operatore e i soggetti terzi (grossista/gestore o gesto-re/utente). Nella citata sentenza del
2019 il tribunale di Catania ha seguito l'iter logico-giuridico sopra citato, rilevando che tramite conguaglio il grossista è comunque tenuto alla restituzione in favore dell'operatore delle somme indebite a seguito dell'utilizzo del citato moltiplicatore ϑ pari a 0,9 per i motivi e le modalità sopra indicate;
tra l'altro, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello della per motivi di carattere formale senza contenere alcuna conferma in Pt_1
relazione alle tesi ora prospettate dalla convenuta.
Si vuole precisare ancora che il D.P.C.M. 20 luglio 2012 all'art. 3, c. 1, stabilisce che l'Autorità “d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di pagina 6 di 14 ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (…) fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;
Proprio in virtù di tale intervento normativo, l'ARERA, con delibera n. 74/2012/R/idr già sovra indicata, avviava il procedimento per l'approvazione delle tariffe idriche relative agli anni 2012/2013 e 2014/2015, chiedendo agli operatori di settore i dati e le informazioni utili per adempiere ai compiti assegnati dal suindicato decreto.
Con la successiva delibera n. 347/2012/R/idr, anch'essa già sovra citata, poi, sono stati posti in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; in particolare, fin dall'art.
2.7 della delibera in questione, è stata prevista la determinazione d'ufficio della tariffa in caso di mancata trasmissione, totale o parziale, da parte dei gestori del SII, della documentazione necessaria ai fini della determinazione della tariffa idrica;
Con le delibere nn. 585/2012/R/idr (doc. 4) e 643/2013/R/idr, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico, dettando le disposizioni per l'approvazione delle tariffe dei gestori del SII per gli anni 2012-2015; in particolare, con la delibera 585/2012/R/idr di
“Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” è stato disposto quanto segue:
a pag. 12 “RITENUTO CHE quanto al metodo tariffario sia opportuno, nella fase di applicazione della tariffa transitoria, mantenere un'articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario analoga alla preesistente;
e che, pertanto, le tariffe per gli anni pagina 7 di 14 2012 e 2013 siano definite attraverso un moltiplicatore da applicare alle strutture tariffarie esistenti”;
a pag. 16 che “sia altresì necessario prevedere che, nei casi previsti dal comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso ove non vengano fornite indicazioni idonee ad approvare la tariffa transitoria, a quelle in essere sia applicato un moltiplicatore pari a
0,9 (…)”;
all'art.
6.7 che “Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”.
La successiva delibera 643/2013/R/idr, di approvazione del Metodo Tariffario Idrico e di completamento del periodo regolatorio 2012-2015, ha ribadito l'applicazione della decurtazione del 10% (discendente dall'applicazione del moltiplicatore pari a 0,9) rispetto alle tariffe pregresse per i gestori inadempienti (cfr. art. 5.7 “Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”).
A fronte degli obblighi sulla stessa incombenti, la convenuta, come già sopra detto, non ha mai provveduto a trasmettere all'Autorità competente tutta la documentazione necessaria alla determinazione della tariffa idrica, cosicché, con delibera 228/2015/R/idr,
l'ARERA disponeva, nei confronti della convenuta “di determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'Allegato A (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR,
pagina 8 di 14 ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché
del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore ϑ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( medio ) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013”.
Anche per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, l'ARERA confermava le modalità di calcolo delle tariffe d'ufficio per i soggetti inadempienti agli obblighi di trasmissione documentale, prevedendo, con delibera n. 664/2015/R/idr che “7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”.
È pacifica in atti che sino a tutto il periodo regolatorio 2016-2019 compreso, la convenuta non ha trasmesso all'ARERA la documentazione prevista dalle delibere dell'Autorità, con conseguente mancanza di qualsivoglia provvedimento dell'Autorità di approvazione della tariffa e perdurante applicazione delle disposizioni disincentivanti, di decurtazione della tariffa in misura pari al 10% di quella pregressa.
pagina 9 di 14 Nonostante quanto sopra e le richieste formulate in tal senso da la società Parte_1
convenuta, con riferimento a tutte le fatture emesse nelle annualità 2012-2019, non ha in alcun modo provveduto a rideterminare ed applicare, né ordinariamente né in sede di conguaglio, la propria tariffa idrica nei confronti di Parte_1
La superiore condotta illegittima ha determinato la fatturazione nei confronti di Pt_1
di corrispettivi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, per l'importo
[...]
complessivo di € 443.805,83, per come emerso anche in sede di c.t.u.; ha Parte_1
provveduto alla corresponsione, in favore della società convenuta, di tutti i superiori importi fatturati in eccedenza, ad eccezione di € 60.154,89, somma non versata giacché oggetto di decurtazione del 10% in sede di saldo della fattura n. 12 del 31.12.2018 nonché di tutte le fatture relative all'annualità 2019.
Pertanto, con riferimento alle fatture per fornitura idrica emesse dalla Parte_1
convenuta per gli anni 2012-2019, ha corrisposto in favore di quest'ultima somme non dovute per l'ammontare complessivo di € 383.650,94.
In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della citata somma di € 383.650,94, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con esclusione della chiesta rivalutazione monetaria trattandosi nella specie di debito di valuta.
Si vuole anche rilevare che il suindicato iter logico-giuridico che ha condotto a tale condanna è stato seguito altresì dal Consiglio di Stato Sez. VI nella sentenza n. 2806 del 4
maggio 2020 in una fattispecie analoga alla presente.
Va poi esaminata la prima domanda riconvenzionale della convenuta e diretta alla condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 163.242,37 oltre IVA,
pagina 10 di 14 pari alle trattenute del 10% eseguite da sulle fatture emesse dal dicembre 2018 ad Pt_1
ottobre 2021.
Tali trattenute vanno suddivise in due periodi: dicembre 2018-dicembre 2019 e gennaio
2020-ottobre 2021.
Per come già sovra esposto, il primo periodo non è coperto da alcuna approvazione tariffaria e ricade dunque all'interno del periodo di operatività della citata delibera sanzionatoria ARERA n. 228/2015/R/idr, in virtù della quale va applicata la suindicata decurtazione del 10%.
Con riferimento al secondo periodo si osserva che la fatturazione eseguita dalla convenuta con tariffa pari a 0,2315 €/mc è illegittima sulla base di quanto deliberato dall'ATI Catania con delibera n. 25 dell'11.11.2022, con cui è stata adottata una tariffa
SOGEIM nei confronti di per gli anni 2020-2021 pari a 0,2084 €/mc.. Parte_1
L'attrice ammette peraltro in comparsa conclusionale di avere un residuo debito di €
352,55 in relazione alla domanda riconvenzionale in esame;
pertanto, va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 352,55, oltre Iva ed agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla domanda al soddisfo.
Va poi presa in esame la seconda domanda riconvenzionale con cui la convenuta lamenta che controparte ha omesso di pagare le forniture prestate da nel mese di novembre Pt_1
2021, di cui alla fattura n.11 del 30.11.2021, per € 46.679,66, nel mese di dicembre, di cui alla fattura n.12 del 31.12.2021, per € 45.254,78 e nel mese di gennaio 2022, di cui alla fattura n.2 del 31.01.2022, per € 41.230,55, il tutto per complessivi € 133.164,99.
Si osserva che l'attrice ha ammesso il mancato pagamento per le citate forniture;
ha però
legittimamente contestato il quantum in ragione della revisione tariffaria operata da parte pagina 11 di 14 dell'ATI Catania con la già citata delibera n. 25 dell'11.11.2022. Le suddette fatture sono state emesse dalla convenuta con applicazione di tariffe (0,2315 €/mc le nn. 11/2021 e
12/2021, e 0,2524 €/mc la n. 2/2022) eccedenti quelle effettivamente spettanti a CP_1
sulla scorta della detta delibera ATI Catania n. 25 dell'11.11.2022 che ha adottato una tariffa nei confronti di per gli anni 2020-2021 pari a 0,2084 €/mc.. CP_1 Parte_1
In conseguenza, l'importo realmente spettante a in relazione alle fatture in CP_1
questione è pari a complessivi € 119.186,83. Va quindi disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 119.186,83, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla scadenza del termine di pagamento indicato in ciascuna delle tre fatture in questione al soddisfo.
Con la terza domanda riconvenzionale la convenuta invoca il diritto al pagamento degli interessi moratori maturati in ragione dei ritardati pagamenti di : a) nel periodo di Pt_1
fornitura agosto 2015-settembre 2016 maturati nell'anno 2016, di cui all'allegata fattura n.1/19 del 24/1/2019, dell'importo di € 25.798,83; b) nel periodo di fornitura luglio 2016- settembre 2016, maturati nell'anno 2017, di cui all'allegata fattura n.5/19 del 22/2/2019, dell'importo di € 20.953,72. Tale domanda va accolta in quanto mai nessuna contestazione specifica è stata svolta in corso di causa dall'attrice, la quale solo tardivamente in comparsa conclusionale ha lamentato una carenza di prova al riguardo da parte della convenuta. Era invece onere dell'attrice prendere posizione specifica sul punto nei termini di rito (vd.
Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile). La Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'evoluzione giurisprudenziale, l'onere di contestazione - con il correlativo corollario del dovere, per il
giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato - è
pagina 12 di 14 divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie
basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e 416 c.p.c., bensì anche sul carattere
dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena - sulla generale
organizzazione per preclusioni successive - che, in misura maggiore o minore caratterizza
ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità, posto dall'art. 88 c.p.c. - che
impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la
materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti,
ostruzionistici o solo negligenti - e, infine, soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (vd.
Cass. n. 23638/07; cfr. in questo senso, tra le tante, anche Cass. n. 5191/08). In conseguenza, va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di euro 46.752,55.
Va invece rigettata l'ultima domanda riconvenzionale della convenuta con cui si invoca il diritto al pagamento della fattura di conguaglio n.13/21 del 31/12/21, per l'importo di €
101.377,12 oltre IVA, emessa a seguito del ricalcolo dell'asserito prezzo dovuto da Pt_1
a per il periodo di fornitura gennaio 2020 - dicembre 2021; infatti tale fattura è CP_1
stata elaborata sulla base della precedente delibera ATI Catania n. 10/2021 che è stata peraltro revocata dalla successiva più volte citata delibera n. 25 dell'11.11.2022 che ha determinato la tariffa spettante a negli anni 2020-2021 nell'importo di 0,2084 CP_1
€/mc, minore rispetto a quello di cui alla precedente delibera ed adottato illegittimamente dalla convenuta.
Tenuto anche conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per pagina 13 di 14 compensare per intero le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 4328/22 R.G., così statuisce:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
383.650,94 per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €
352,55 per la causale di cui in motivazione, oltre Iva ed agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla domanda al soddisfo;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 119.186,83 per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla scadenza del termine di pagamento indicato in ciascuna delle tre fatture in questione al soddisfo;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 46.752,55 per la causale di cui in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta;
3) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
pone le spese di c.t.u, come già liquidate in atti, a carico solidale delle parti.
CATANIA 29 GENNAIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4328/22 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Parte_1
via Gustavo Vagliasindi, n. 53, P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'Avv. Enrico Canzonieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Catania, via Stellata, n. 13;
-ATTRICE-
contro con sede in Catania, Viale XX Settembre 45g, Controparte_1
C.F. e Partita IVA , iscritta alla CC.I.A.A. di Catania al n.161263, in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., ), congiuntamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia e dall'Avv.
pagina 1 di 14 Giuseppe Consoli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania Viale XX
Settembre n.45, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 17.03.2022 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire accertare l'illegittimità della tariffa idrica Controparte_1
applicata dalla convenuta nell'arco temporale 2012-2019 e di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, di tutti gli importi indebitamente percepiti a titolo di corrispettivi di forniture idriche per il complessivo importo di €
383.650,94 (pari alla differenza tra il fatturato in eccesso di € 443.805,83 e le ritenute effettuate da nel periodo dicembre 2018-dicembre 2019 per € 60.154,89). Parte_1
Al riguardo, l'attrice esponeva che:
1. società per azioni a capitale interamente detenuto dal Parte_1 Controparte_2
gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania ed in
Co alcuni comuni limitrofi ( Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo,
Gravina, S. Gregorio, Misterbianco), con particolare riferimento all'attività di captazione e distribuzione di acqua ad uso civile (doc. 1);
2. al fine di soddisfare il fabbisogno idrico del proprio bacino di utenza, sin Parte_1
dal 2002 intrattiene un rapporto di fornitura di acqua potabile con il grossista CP_1
con sede in Catania, viale XX Settembre, n. 45/G, azienda Controparte_1
pagina 2 di 14 privata proprietaria di un pozzo ordinario sito in c.da Baglio loc. Macchia di Giarre.
La si costituiva in giudizio avversando le domande di e CP_1 Parte_1
formulando domande riconvenzionali di cui si dirà in seguito.
Veniva espletata una c.t.u.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta;
infatti,
a differenza di quanto ritenuto da quest'ultima, si applica il termine prescrizionale ordinario di 10 anni, trattandosi nella specie di ripetizione di indebito (vd. Cass. 5
novembre 2019, n. 28436 e Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706): tale termine non è affatto maturato vista anche la suindicata data di notifica dell'atto di citazione de quo.
Nel merito, la domanda principale di parte attrice risulta fondata.
Appare opportuno a questo Giudice sinteticamente delineare il quadro normativo sotteso alla vicenda de qua, onde congruamente motivare le ragioni della decisione.
La gestione delle risorse idriche risulta di peculiare importanza, attesa l'imprescindibilità
per la vita dell'uomo del bene che ne è oggetto. Per tale ragione, in ottica di migliore resa del servizio e di contenimento dei costi nell'ottica di una gestione efficiente, il legislatore ha ritenuto di dover più volte intervenire su tale saliente materia.
È noto, infatti, come il servizio idrico costituisca un monopolio naturale (cfr. ex multis,
Consiglio di Stato sez. VI, - 27/11/2017, n. 5530), che, proprio in virtù dei suoi caratteri costitutivi non si presta ad una gestione di tipo concorrenziale.
La prima regolazione in materia di SII si deve all'abrogata L. n. 36 del 1994, la quale, per quanto è qui di rilievo, introdusse all'art. 13 il concetto di "tariffa", quale corrispettivo del
SII nel suo complesso, stabilendo, nel comma secondo, che la tariffa fosse determinata
"tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli pagina 3 di 14 adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Al
successivo comma 3 si prevedeva che un'autorità centrale, allora di natura ministeriale,
determinasse un metodo di determinazione della tariffa, che poi avrebbe dovuto essere individuata dagli enti locali e applicata dai soggetti gestori;
mentre per le gestioni transitorie e per quelle già esistenti, la legge finanziaria per il 1999 stabilì che la tariffa dovesse essere determinata per delibera del (come è avvenuto nel caso di specie). Pt_2
Successivamente, con l'art. 21 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, i poteri regolativi nel settore idrico vennero attribuiti alla già esistente Autorità per l'energia, che assunse così la denominazione di AEEGSI.
Va qui precisato come, a seguito del trasferimento all'Autorità di settore di poteri regolativi in materia, si sono succeduti nel tempo tre metodi tariffari:
• (1) il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), approvato con la deliberazione n.
585/2012/R/IDR, relativo agli anni 2012 e 2013;
• (2) il Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio (MTI), relativo agli anni
2014 e 2015, approvato con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR;
• (3) il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), relativo al periodo regolatorio 2016-2019, approvato con la deliberazione n. 664/2015/R/IDR.
Ai fini della determinazione della tariffa, a ogni gestore del servizio viene garantito un ammontare predeterminato di ricavi (c.d. VRG), il cui valore, diviso per i metri cubi d'acqua che si prevede di erogare nel periodo di riferimento, dà come risultato la tariffa media applicabile.
pagina 4 di 14 Ora, determinato un certo valore annuo di VRG, fisiologicamente il gestore dovrà
affrontare nell'anno seguente costi aumentati (non foss'altro a causa del tasso di inflazione)
e sarà perciò indotto a chiedere un aumento del VRG per il periodo successivo.
Tuttavia, nell'ottica del contenimento dei costi, l'aumento del VRG viene contingentato in una misura pari a un moltiplicatore, detto, appunto, moltiplicatore ϑ. Il valore di tale moltiplicatore viene determinato dall'Autorità di settore sulla base della struttura dei costi del singolo gestore.
Al fine di rendere note le informazioni necessarie alla determinazione del moltiplicatore da parte dell'Autorità, gli operatori del settore sono onerati della trasmissione di alcuni dati rilevanti, in mancanza dei quali l'Autorità procede alla determinazione d'ufficio del moltiplicatore ϑ, con un valore fisso.
Laddove, come è accaduto nel caso di specie, il moltiplicatore non sia stato medio tempore determinato dall'Autorità di settore, l'operatore applica la tariffa precedentemente fissata, salvo il successivo conguaglio, allorché dall'applicazione del moltiplicatore ϑ risulti determinata una tariffa diversa.
Ebbene, nel caso di specie, la Deliberazione dell'AEEGSI del 2 luglio 2015, con cui, a fronte dell'inadempimento di parte convenuta, si è provveduto alla determinazione officiosa di un ϑ pari a 0,9, prevede espressamente che tale calcolo tariffario sarà applicabile "in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015".
Pertanto, la disciplina prevede la determinazione delle tariffe attraverso l'applicazione del summenzionato moltiplicatore ϑ (sia esso determinato sulla base delle concrete allegazioni degli enti di settore o officiosamente, in caso di inottemperanza di questi ultimi) alle tariffe relative a un dato periodo precedente, onde ottenere la tariffa in concreto applicabile,
pagina 5 di 14 eventualmente effettuando conguagli nel periodo successivo, laddove la tariffa risultante differisca in aumento o in diminuzione rispetto a quella concretamente applicata nel periodo precedente.
Va da sé che la determinazione del moltiplicatore ϑ e l'effettuazione del relativo conguaglio in un momento successivo a quello in cui la tariffa è stata applicata danno luogo, medio tempore, all'applicazione della tariffa precedente, salvo poi determinare i concreti rapporti in fase di conguaglio. Ciò è accaduto nel caso di specie, dovendo dunque le tariffe ivi applicate essere rimodulate mediante l'utilizzo del citato moltiplicatore ϑ pari a 0,9.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, questo Tribunale con la sentenza n.1635/2019 (confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n.172/2022) non ha affatto ritenuto che i conguagli determinati dalla comminazione del teta 0,9 hanno luogo in sede tariffaria (nel rapporto, cioè, tra l'operatore e l'ARERA) e non nel rapporto tra l'operatore e i soggetti terzi (grossista/gestore o gesto-re/utente). Nella citata sentenza del
2019 il tribunale di Catania ha seguito l'iter logico-giuridico sopra citato, rilevando che tramite conguaglio il grossista è comunque tenuto alla restituzione in favore dell'operatore delle somme indebite a seguito dell'utilizzo del citato moltiplicatore ϑ pari a 0,9 per i motivi e le modalità sopra indicate;
tra l'altro, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello della per motivi di carattere formale senza contenere alcuna conferma in Pt_1
relazione alle tesi ora prospettate dalla convenuta.
Si vuole precisare ancora che il D.P.C.M. 20 luglio 2012 all'art. 3, c. 1, stabilisce che l'Autorità “d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di pagina 6 di 14 ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (…) fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;
Proprio in virtù di tale intervento normativo, l'ARERA, con delibera n. 74/2012/R/idr già sovra indicata, avviava il procedimento per l'approvazione delle tariffe idriche relative agli anni 2012/2013 e 2014/2015, chiedendo agli operatori di settore i dati e le informazioni utili per adempiere ai compiti assegnati dal suindicato decreto.
Con la successiva delibera n. 347/2012/R/idr, anch'essa già sovra citata, poi, sono stati posti in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; in particolare, fin dall'art.
2.7 della delibera in questione, è stata prevista la determinazione d'ufficio della tariffa in caso di mancata trasmissione, totale o parziale, da parte dei gestori del SII, della documentazione necessaria ai fini della determinazione della tariffa idrica;
Con le delibere nn. 585/2012/R/idr (doc. 4) e 643/2013/R/idr, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico, dettando le disposizioni per l'approvazione delle tariffe dei gestori del SII per gli anni 2012-2015; in particolare, con la delibera 585/2012/R/idr di
“Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” è stato disposto quanto segue:
a pag. 12 “RITENUTO CHE quanto al metodo tariffario sia opportuno, nella fase di applicazione della tariffa transitoria, mantenere un'articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario analoga alla preesistente;
e che, pertanto, le tariffe per gli anni pagina 7 di 14 2012 e 2013 siano definite attraverso un moltiplicatore da applicare alle strutture tariffarie esistenti”;
a pag. 16 che “sia altresì necessario prevedere che, nei casi previsti dal comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso ove non vengano fornite indicazioni idonee ad approvare la tariffa transitoria, a quelle in essere sia applicato un moltiplicatore pari a
0,9 (…)”;
all'art.
6.7 che “Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”.
La successiva delibera 643/2013/R/idr, di approvazione del Metodo Tariffario Idrico e di completamento del periodo regolatorio 2012-2015, ha ribadito l'applicazione della decurtazione del 10% (discendente dall'applicazione del moltiplicatore pari a 0,9) rispetto alle tariffe pregresse per i gestori inadempienti (cfr. art. 5.7 “Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”).
A fronte degli obblighi sulla stessa incombenti, la convenuta, come già sopra detto, non ha mai provveduto a trasmettere all'Autorità competente tutta la documentazione necessaria alla determinazione della tariffa idrica, cosicché, con delibera 228/2015/R/idr,
l'ARERA disponeva, nei confronti della convenuta “di determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'Allegato A (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR,
pagina 8 di 14 ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché
del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore ϑ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( medio ) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013”.
Anche per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, l'ARERA confermava le modalità di calcolo delle tariffe d'ufficio per i soggetti inadempienti agli obblighi di trasmissione documentale, prevedendo, con delibera n. 664/2015/R/idr che “7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche”.
È pacifica in atti che sino a tutto il periodo regolatorio 2016-2019 compreso, la convenuta non ha trasmesso all'ARERA la documentazione prevista dalle delibere dell'Autorità, con conseguente mancanza di qualsivoglia provvedimento dell'Autorità di approvazione della tariffa e perdurante applicazione delle disposizioni disincentivanti, di decurtazione della tariffa in misura pari al 10% di quella pregressa.
pagina 9 di 14 Nonostante quanto sopra e le richieste formulate in tal senso da la società Parte_1
convenuta, con riferimento a tutte le fatture emesse nelle annualità 2012-2019, non ha in alcun modo provveduto a rideterminare ed applicare, né ordinariamente né in sede di conguaglio, la propria tariffa idrica nei confronti di Parte_1
La superiore condotta illegittima ha determinato la fatturazione nei confronti di Pt_1
di corrispettivi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, per l'importo
[...]
complessivo di € 443.805,83, per come emerso anche in sede di c.t.u.; ha Parte_1
provveduto alla corresponsione, in favore della società convenuta, di tutti i superiori importi fatturati in eccedenza, ad eccezione di € 60.154,89, somma non versata giacché oggetto di decurtazione del 10% in sede di saldo della fattura n. 12 del 31.12.2018 nonché di tutte le fatture relative all'annualità 2019.
Pertanto, con riferimento alle fatture per fornitura idrica emesse dalla Parte_1
convenuta per gli anni 2012-2019, ha corrisposto in favore di quest'ultima somme non dovute per l'ammontare complessivo di € 383.650,94.
In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della citata somma di € 383.650,94, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con esclusione della chiesta rivalutazione monetaria trattandosi nella specie di debito di valuta.
Si vuole anche rilevare che il suindicato iter logico-giuridico che ha condotto a tale condanna è stato seguito altresì dal Consiglio di Stato Sez. VI nella sentenza n. 2806 del 4
maggio 2020 in una fattispecie analoga alla presente.
Va poi esaminata la prima domanda riconvenzionale della convenuta e diretta alla condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 163.242,37 oltre IVA,
pagina 10 di 14 pari alle trattenute del 10% eseguite da sulle fatture emesse dal dicembre 2018 ad Pt_1
ottobre 2021.
Tali trattenute vanno suddivise in due periodi: dicembre 2018-dicembre 2019 e gennaio
2020-ottobre 2021.
Per come già sovra esposto, il primo periodo non è coperto da alcuna approvazione tariffaria e ricade dunque all'interno del periodo di operatività della citata delibera sanzionatoria ARERA n. 228/2015/R/idr, in virtù della quale va applicata la suindicata decurtazione del 10%.
Con riferimento al secondo periodo si osserva che la fatturazione eseguita dalla convenuta con tariffa pari a 0,2315 €/mc è illegittima sulla base di quanto deliberato dall'ATI Catania con delibera n. 25 dell'11.11.2022, con cui è stata adottata una tariffa
SOGEIM nei confronti di per gli anni 2020-2021 pari a 0,2084 €/mc.. Parte_1
L'attrice ammette peraltro in comparsa conclusionale di avere un residuo debito di €
352,55 in relazione alla domanda riconvenzionale in esame;
pertanto, va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 352,55, oltre Iva ed agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla domanda al soddisfo.
Va poi presa in esame la seconda domanda riconvenzionale con cui la convenuta lamenta che controparte ha omesso di pagare le forniture prestate da nel mese di novembre Pt_1
2021, di cui alla fattura n.11 del 30.11.2021, per € 46.679,66, nel mese di dicembre, di cui alla fattura n.12 del 31.12.2021, per € 45.254,78 e nel mese di gennaio 2022, di cui alla fattura n.2 del 31.01.2022, per € 41.230,55, il tutto per complessivi € 133.164,99.
Si osserva che l'attrice ha ammesso il mancato pagamento per le citate forniture;
ha però
legittimamente contestato il quantum in ragione della revisione tariffaria operata da parte pagina 11 di 14 dell'ATI Catania con la già citata delibera n. 25 dell'11.11.2022. Le suddette fatture sono state emesse dalla convenuta con applicazione di tariffe (0,2315 €/mc le nn. 11/2021 e
12/2021, e 0,2524 €/mc la n. 2/2022) eccedenti quelle effettivamente spettanti a CP_1
sulla scorta della detta delibera ATI Catania n. 25 dell'11.11.2022 che ha adottato una tariffa nei confronti di per gli anni 2020-2021 pari a 0,2084 €/mc.. CP_1 Parte_1
In conseguenza, l'importo realmente spettante a in relazione alle fatture in CP_1
questione è pari a complessivi € 119.186,83. Va quindi disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 119.186,83, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla scadenza del termine di pagamento indicato in ciascuna delle tre fatture in questione al soddisfo.
Con la terza domanda riconvenzionale la convenuta invoca il diritto al pagamento degli interessi moratori maturati in ragione dei ritardati pagamenti di : a) nel periodo di Pt_1
fornitura agosto 2015-settembre 2016 maturati nell'anno 2016, di cui all'allegata fattura n.1/19 del 24/1/2019, dell'importo di € 25.798,83; b) nel periodo di fornitura luglio 2016- settembre 2016, maturati nell'anno 2017, di cui all'allegata fattura n.5/19 del 22/2/2019, dell'importo di € 20.953,72. Tale domanda va accolta in quanto mai nessuna contestazione specifica è stata svolta in corso di causa dall'attrice, la quale solo tardivamente in comparsa conclusionale ha lamentato una carenza di prova al riguardo da parte della convenuta. Era invece onere dell'attrice prendere posizione specifica sul punto nei termini di rito (vd.
Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile). La Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'evoluzione giurisprudenziale, l'onere di contestazione - con il correlativo corollario del dovere, per il
giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato - è
pagina 12 di 14 divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie
basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e 416 c.p.c., bensì anche sul carattere
dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena - sulla generale
organizzazione per preclusioni successive - che, in misura maggiore o minore caratterizza
ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità, posto dall'art. 88 c.p.c. - che
impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la
materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti,
ostruzionistici o solo negligenti - e, infine, soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (vd.
Cass. n. 23638/07; cfr. in questo senso, tra le tante, anche Cass. n. 5191/08). In conseguenza, va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di euro 46.752,55.
Va invece rigettata l'ultima domanda riconvenzionale della convenuta con cui si invoca il diritto al pagamento della fattura di conguaglio n.13/21 del 31/12/21, per l'importo di €
101.377,12 oltre IVA, emessa a seguito del ricalcolo dell'asserito prezzo dovuto da Pt_1
a per il periodo di fornitura gennaio 2020 - dicembre 2021; infatti tale fattura è CP_1
stata elaborata sulla base della precedente delibera ATI Catania n. 10/2021 che è stata peraltro revocata dalla successiva più volte citata delibera n. 25 dell'11.11.2022 che ha determinato la tariffa spettante a negli anni 2020-2021 nell'importo di 0,2084 CP_1
€/mc, minore rispetto a quello di cui alla precedente delibera ed adottato illegittimamente dalla convenuta.
Tenuto anche conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per pagina 13 di 14 compensare per intero le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 4328/22 R.G., così statuisce:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
383.650,94 per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €
352,55 per la causale di cui in motivazione, oltre Iva ed agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla domanda al soddisfo;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 119.186,83 per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dalla scadenza del termine di pagamento indicato in ciascuna delle tre fatture in questione al soddisfo;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 46.752,55 per la causale di cui in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta;
3) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
pone le spese di c.t.u, come già liquidate in atti, a carico solidale delle parti.
CATANIA 29 GENNAIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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