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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Parte_1 C.F._1
RR e EL IU ed elettivamente domiciliato in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pepe CP_1 C.F._2 presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Verbania, via Monte Zeda, 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Ameno (NO) in data 13 agosto
2011 tra il signor e la signora , registrato nei registri di Stato Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11 civile per l'anno 2011 al n. 3, Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune summenzionato di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
E NEL MERITO:
DISPORRE lo scioglimento del matrimonio tra le parti, obbligandoli al reciproco rispetto;
DISPORRE che la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Giacomo Matteotti, 10/1 di proprietà del signor rimanga assegnata allo stesso che continuerà a provvedere al Parte_1 pagamento dei ratei di mutuo;
DISPORRE previo accertamento sulle capacità genitoriali, l'affido condiviso dei minori e Per_1
con modalità paritetica, con residenza presso il padre in Casale Corte Cerro, via Giacomo Per_2
Matteotti, 10/1, i tempi e i modi di permanenza dei figli con mamma e papà saranno divisi esattamente al 50% e, in parziale modifica delle conclusioni di cui al proprio ricorso, la seguente suddivisione: il
Lunedì e il martedì i minori stiano con il papà, il mercoledì e giovedì con la mamma e i fine settimana dal venerdì compreso alla domenica a settimane alterne. I genitori si occuperanno di accompagnare e andare a riprendere i figli a scuola nei giorni in cui gli stessi sono presso di loro;
i bambini trascorreranno altresì con ciascun genitore le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre/ 1 gennaio così come le festività istituzionali (25 aprile- 1 maggio – 2 giugno
– 1 novembre – 8 dicembre) in via alternata tra ciascun genitore dalle ore 9 del mattino e sino alle ore
22 della sera.
Il giorno del proprio compleanno metà giornata con ciascun genitore, due settimane con ciascun genitore anche non consecutive durante l'estate da concordarsi entro il 31 maggio;
DISPORRE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla prole saranno ripartite al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Verbania;
PREVEDERE che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da ciascun genitore in ragione del collocamento paritario;
DISPORRE che il signor continui a versare alla signora la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 200,00 sino alla concorrenza di complessivi € 10.000,00, a far data dal 15 gennaio 2025 per un totale di 50 ratei.
IN VIA ISTRUTTORIA: alla luce delle sopravvenienze occorse insiste per l'accoglimento delle proprie richieste e la rimessione della causa in istruttoria DISPORRE la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, nonché indagare i possibili effetti pregiudizievoli delle condotte della resistente sul sereno sviluppo psicofisico dei minori;
DISPORRE la consulenza tecnica d'ufficio sui minori e con particolare riguardo ai Per_1 Per_2 provvedimenti sul loro collocamento e alle dichiarazioni rese dagli stessi, in particolare: pagina 2 di 11 1) descriva il C.T.U. l'attuale condizione psicologica dei minori e con particolare Per_1 Per_2 riguardo ai riferiti episodi di malessere attribuiti alle condotte materne;
2) accerti il C.T.U., la genuinità delle dichiarazioni dei minori, ovvero la presenza di un condizionamento da parte dell'uno o dell'altro genitore sugli stessi;
3) valuti il C.T.U. la necessità di interventi di sostegno psicologico in favore di entrambi i minori.
CONDANNARE la resistente al pagamento degli esborsi e dei compensi di causa”
Resistente:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito previe tutte le declaratorie di Legge :
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Ameno (NO) in data 13 agosto
2011 tra il signor e la signora , registrato nell'anno 2011 al n. 3, Parte_1 CP_1
Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ameno di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
- Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 abitativa e residenza anagrafica presso la mamma in Omegna via Repubblica n. 72 oppure ove CP_1 la signora trasferirà la propria residenza. CP_2
- Entrambi i genitori si faranno carico di garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi, di far ricevere loro cura, educazione ed istruzione da entrambi.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e verranno assunte di comune accordo;
le Per_2 Per_1 decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé i figli.
- Stabilire modalità di visita e permanenza di e al padre nei seguenti Per_2 Per_1 Parte_1 termini:
*i fine settimana, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere sino al successivo lunedì mattina allorchè il papà li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi di vacanza: dal venerdì sera allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere presso la mamma sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a casa della mamma ovvero dai nonni secondo l'occasione ed il periodo.
pagina 3 di 11 ER
*Una giornata infrasettimanale - nella settimana in cui i bambini trascorreranno il successivo con la mamma dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorchè il papà li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi di vacanza: dal pomeriggio alle ore 17.00 (ovvero al termine di eventuali attività ludiche, sportive o di intrattenimento) allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere presso la mamma sino alla mattina successiva allorchè li riaccompagnerà a casa della mamma o dei nonni materni laddove ivi si trovassero.
I bambini trascorreranno altresì con ciascun genitore le Festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, 31 Dicembre/ 1 Gennaio e 6 gennaio così come le festività istituzionali ( 25 Aprile
- 1 Maggio - 2 Giugno - 1 Novembre - 8 Dicembre ) in via alternata tra ciascun genitore dalle ore 9 del mattino sino alle ore 22 della sera.
In caso di “ponti” i bambini resteranno con il genitore con cui trascorrono la rispettiva festività con pernottamento.
* 3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua
* 5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Natale
* Un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive;
periodo in ordine al quale i genitori si cureranno di comunicarsi a vicenda tempistica ed eventuale meta entro il 31 Maggio di ciascun anno.
Il genitore che ha con sé i figli dovrà curarsi di riaccompagnare e presso l'altro genitore Per_2 Per_1 ovvero presso i nonni paterni o materni qualora fossero loro affidati temporaneamente.
- Assegnare la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro (VB), via Giacomo Matteotti, 10/1 di proprietà esclusiva del signor al medesimo il quale continuerà a versare le rate del Parte_1 mutuo, a lui intestato, acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
- Porre a carico del signor un assegno di contributo al mantenimento da versarsi Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese pari ad € 700 (€. 350 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative ludiche e sportive secondo le linee guida del Tribunale di
Verbania.
- Disporre che, come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, resi dal Giudice nella propria Ordinanza del 5.12.2024, il signor dovrà avere cura di evitare la contemporanea Parte_1 presenza della compagna e delle di lei figlie e che i momenti di condivisione con il papà avranno luogo purchè il medesimo stia con i figli senza la presenza della compagna.
- Disporre che l'assegno unico universale per i figli venga erogato in ragione del 100% alla signora
. CP_1
pagina 4 di 11 - Prevedere così come pattuito in sede di separazione (RG 527/2023 Tribunale di Verbania) che il signor continui a versare alla signora la somma 10.000,00, in ragione di Parte_1 CP_1 rate mensili pari ad €. 200 sino alla totale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di scioglimento del matrimonio.
1.1. Il ricorrente il 13.8.2011, ha contratto matrimonio civile, in Ameno, con Parte_1
(matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Armeno al n. CP_1
3, P. II, serie C, anno 2011 -doc. 1 ric.-).
1.2. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 166/2023, pubblicata il 30.5.2023, passata in giudicato il
13.6.2023, ha dichiarato la loro separazione personale alle condizioni concordate (doc. 3 ric.).
1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla data fissata per il deposito delle note scritte, avendo, peraltro, entrambi, chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
2.1. Dall'unione coniugale sono nati due figli, , il 12.4.2013, e il 16.4.2015. Per_1 Per_2
Le condizioni concordate dai coniugi, trasfuse nella sentenza di separazione n. 166/2023 cit., hanno previsto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambi e residenza anagrafica presso il padre nella casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via G.
Matteotti, 10/1, cui è stata, conseguentemente, assegnata;
il mantenimento diretto dei medesimi da parte di ciascuno e la suddivisione delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, nella misura del 50%.
2.2. Il ricorrente, col ricorso introduttivo del presente giudizio, ha domandato la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione, insussistenti motivazioni di sorta per una modifica del regime vigente.
2.3. La resistente, invece, ha concluso chiedendo la corresponsione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli.
Ha allegato:
pagina 5 di 11 - dall'esame dei rispettivi CUD emergeva una sostanziale disparità reddituale e patrimoniale, disponendo, i genitori, di mezzi diversi per fronteggiarne le esigenze;
- percepiva, infatti, uno stipendio mensile di € 1.900,00, mentre il marito di € 3.000,00;
- l'entrata economica di cui disponeva aveva subito una riduzione di circa € 150,00 mensili a causa della cassa integrazione, inizialmente prevista da gennaio ad agosto 2024, ma soggetta a proroghe, mentre il marito aveva beneficiato di un aumento del reddito mensile, passato da €
2.400,00/2.500,00 a € 3.000,00;
- era, inoltre, proprietario esclusivo della casa coniugale, per il cui acquisto aveva contratto un mutuo, la cui rata di € 700,00 mensili, era stata ridotta grazie al versamento, nel 2008, in un'unica soluzione, della somma di € 13.000,00, mutuatale dai propri genitori, come quella di €
40.000,00 che aveva speso per gli arredi;
- dal canto proprio, invece, era titolare di un immobile sito in Bolzano Novarese, per la cui ristrutturazione, sarebbe stata necessaria la somma di € 470.000,00;
- non possedeva alcun risparmio e aveva locato un immobile con un esborso mensile di € 600,00;
- tutte le spese di cui era gravata, ivi compreso il mantenimento diretto dei figli, comportavano un esborso mensile di € 2.500,00, superiore al reddito del quale disponeva.
2.4. In corso di giudizio, la resistente ha domandato una modifica della collocazione dei figli, lamentando il disagio dagli stessi patito, derivante, a suo dire, dal collocamento alternato presso i genitori e dalla frequentazione, da parte del marito, di una nuova compagna, causa di ansia, preoccupazione e incubi notturni, soprattutto per . Per_1
2.4.1. Previa audizione dei figli minori, con ordinanza del 13.12.2024, fermo l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, è stata disposta la stabile collocazione degli stessi presso la residenza materna, disciplinato l'esercizio del diritto di visita del padre (a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera e, nella settimana di mancata spettanza del weekend, un pomeriggio con relativo pernottamento) e posto a suo carico, quale contributo al loro mantenimento, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
2.5. All'esito del processo, i punti controversi riguardano, in primo luogo, l'individuazione del luogo di residenza dei minori e le modalità di frequentazione dei genitori e, conseguentemente, la quantificazione del contributo al loto mantenimento.
2.5.1. Il ricorrente, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'ulteriore revisione dell'ordinanza assunta il 13.12.2024, reiterando le preoccupazioni già esposte in quella sede sul contegno della resistente, che, gelosa della serenità raggiunta con la nuova relazione, era molesta, pagina 6 di 11 coinvolgeva i figli e si era dimostrata non essere in grado di gestire la rabbia, solita urlare, insultare e piangere anche alla presenza dei bambini.
In particolare, unitamente alle conclusioni rassegnate, ha allegato tre files audio (file 1, 2 3 prodotti il
3.4.2025).
Ciascuna delle tre audio-registrazioni (per quanto desumibile da quanto versato in atti) evidenzia l'atteggiamento di diretto coinvolgimento emotivo dei figli (e, in particolare di ) nel conflitto Per_1 genitoriale, con domande volte a comprendere le reazioni della mamma, riferendo delle decisioni del giudice o dei consigli dell'avvocato o interpellati per la modifica della decisione.
Tale comportamento è indice allarmante di scarsa, se non del tutto assente, consapevolezza del ruolo paterno nella sua dimensione affettiva e relazionale: registrare o videoregistrare i minori, specie in contesti emotivamente conflittuali, per ricavare dai loro sfoghi privati e dalle loro intime confidenze del materiale da utilizzare pubblicamente come prova processuale, rappresenta una pratica profondamente irrispettosa, diseducativa e lesiva della loro dignità e serenità. Strumentalizzare l'espressione spontanea del dolore o del malessere di un figlio minore per le personali finalità difensive di uno dei genitori in conflitto mina il superiore interesse del minore a vivere relazioni familiari autentiche e ad essere il più possibile protetto dal fuoco della contesa genitoriale. Si tratta di un comportamento che denota non già attenzione al benessere del minore, ma il prepotente prevalere di un interesse adulto e autoreferenziale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità.
Posto, pertanto, che integra manifestazione di violenza lo schiaffeggiare un figlio (file 1: Per_1 riferisce al padre che la mamma lo ha “un po' menato” e che ha messo le mani davanti, sennò il giorno dopo era tutto rosso) e che lo è, altrettanto, non proteggerlo, coinvolgendolo nella diatriba familiare (la mamma parla dell'avvocato -file 1- , il padre del giudice -file 2-), colpevolizzandolo per le decisioni assunte (file 2: “mi metti in una condizione;
come faccio mamma mia … non è che dopo si arrabbia ancora di più?”) o per quanto riferito (file 3: “la mamma ti ha comprato il monopattino perché eri andato a dire quelle cose lì? … porco cane! … ti ha dato un premio … no no veramente… ti ha u…?” e risponde “usato”, salvo, poi, cambiare discorso), è evidente che il clima altamente conflittuale Per_1 che contrassegna la relazione genitoriale può essere foriera di pregiudizio per i minori.
2.5.2. Tuttavia, non si ravvisano i presupposti per un supplemento istruttorio -il ricorrente chiede sia svolta una CTU- tenuto conto che la stessa parte istante non ravvisa dubbi sulle capacità genitoriali avversarie, fermo - nelle conclusioni di entrambe le parti- l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Piuttosto, sarebbe auspicabile che entrambi intraprendano dei percorsi psicologici individuali e/o di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, con lo scopo di concentrare il focus della vicenda pagina 7 di 11 separativa sui bisogni dei figli, primo tra i quali, crescere in un ambiente sereno, rassicurante e protettivo.
2.5.3. Va, quindi, confermata la stabile collocazione dei bambini presso la madre, la cui capacità di accudimento, già messa in discussione in vista dell'ascolto dei minori, era stata fugata dalle relative spontanee dichiarazioni, la cui genuinità non pare essere revocata in dubbio dai files audio citati, tenuto conto, in particolare, che il disagio manifestato (soprattutto dal figlio ) era rimasto legato alla Per_1 nuova frequentazione del padre (“Ho chiesto io di parlare, perché papà si vuole tirare dentro questa persona;
Questa estate si appartavano e ogni volta che si vedono si baciano in bocca;
anche i miei amici me lo hanno detto;
me lo ha detto;
era in biciletta e li ha visti che si baciavano in ERona_4 bocca. Ci sono rimasto male. … Papà, ora che ha conosciuto questa persona, fa un po' lo sciocco.
… vorrei stare da papà solo il fine settimana;
così lui, durante la settimana, sta con la fidanzata e poi, dal venerdì alla domenica, sta con noi, da solo. Quando sto con papà non la voglio vedere. …
Eravamo al parco, papà era a fare la spesa;
ero con mia sorella e le bambine e la ha Tes_1 cominciato a dire che e erano le nostre “sorellastre”; io ho pensato “questa qua ce la Per_5 Per_6 fa?”) e alla difficoltà di gestire la quotidianità in un ambiente conflittuale (“Dopo quello che è successo col nonno sono arrabbiato con lui;
sono rimasto male anche perché un giorno è successo che io facevo i compiti con papà; papà non ha pazienza per i compiti;
mia sorella li stava facendo col nonno;
lui le ha detto “sei stupida come tua madre”; me lo ha detto quando stavamo con la Per_2 mamma”). Il regalo del monopattino “perché eri andato dal giudice a dire quelle cose lì" (file 3) non esclude la chiara volontà del bambino, ben potendo trattarsi di un'attenzione della madre, successiva all'audizione, per il coraggio manifestato, nonostante la paura e la preoccupazione (in sede di audizione aveva le lacrime agli occhi, la voce rotta dal pianto -cfr verbale del 16.11.2024-).
2.5.4. In definitiva, va disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre;
con facoltà per il padre di tenere i figli con sé, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana di mancata spettanza del week end, un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorchè li riaccompagnerà a scuola;
le festività di
Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 Dicembre/ 1 Gennaio e l'Epifania ad anni alterni;
3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua 5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Natale;
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 Maggio di ciascun anno.
3. Il mantenimento dei figli pagina 8 di 11 3.1. Premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del
19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati di seguito indicati.
3.2. Il ricorrente gode di un'entrata mensile di € 2.800,00/3.000,00 (doc. 4 ric.) con un esborso per mutuo, contratto per l'acquisto della casa di abitazione di cui è titolare esclusivo, di € 700,00 mensili
(doc. 6 ric.), oltre a € 200,00 per l'impegno, assunto in sede di separazione, di restituire alla moglie la somma di € 10.000,00.
3.3. La resistente ha un'entrata mensile, allo stato, di € 1.900,00 circa (docc. 3, 4, 5 resist.), con possibili decurtazioni per cassa integrazione (docc. 11, 12, e all.1 depositato il 16.5.2025) e l'esborso fisso mensile per canone di locazione di € 550,00 (doc. 2), oltre gli accessori;
è titolare di un immobile,
i cui costi manutentivi sono stati stimati in oltre € 400.000,00 (doc. 15 resist.).
3.4. Tutto ciò posto, considerati i rispettivi redditi, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre), l'età degli stessi (rispettivamente di 12 e 10 anni) e il contesto sociale di riferimento, reputa equo, il tribunale, porre a carico del padre un contributo perequativo per il loro mantenimento di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
pagina 9 di 11 3.5. L'assegno unico andrà percepito dalla resistente in via esclusiva, essendo il genitore presso cui i figli vivono stabilmente (Cass., Sez. 1, 22.2.2025, n. 4672).
4. Le spese di lite
L'esito della lite importa la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione alla resistente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 il 13.8.2011 in Ameno, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Ameno, al n. 3 parte II, serie C, anno 2011;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre;
- dispone che il padre tenga i figli con sé, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana di mancata spettanza del week end, un pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, allorchè li riaccompagnerà a scuola;
le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo,
31 Dicembre/ 1 Gennaio e l'Epifania ad anni alterni;
3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua;
5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di
Natale; un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito dalla madre in via esclusiva;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Parte_1 C.F._1
RR e EL IU ed elettivamente domiciliato in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pepe CP_1 C.F._2 presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Verbania, via Monte Zeda, 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Ameno (NO) in data 13 agosto
2011 tra il signor e la signora , registrato nei registri di Stato Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11 civile per l'anno 2011 al n. 3, Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune summenzionato di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
E NEL MERITO:
DISPORRE lo scioglimento del matrimonio tra le parti, obbligandoli al reciproco rispetto;
DISPORRE che la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Giacomo Matteotti, 10/1 di proprietà del signor rimanga assegnata allo stesso che continuerà a provvedere al Parte_1 pagamento dei ratei di mutuo;
DISPORRE previo accertamento sulle capacità genitoriali, l'affido condiviso dei minori e Per_1
con modalità paritetica, con residenza presso il padre in Casale Corte Cerro, via Giacomo Per_2
Matteotti, 10/1, i tempi e i modi di permanenza dei figli con mamma e papà saranno divisi esattamente al 50% e, in parziale modifica delle conclusioni di cui al proprio ricorso, la seguente suddivisione: il
Lunedì e il martedì i minori stiano con il papà, il mercoledì e giovedì con la mamma e i fine settimana dal venerdì compreso alla domenica a settimane alterne. I genitori si occuperanno di accompagnare e andare a riprendere i figli a scuola nei giorni in cui gli stessi sono presso di loro;
i bambini trascorreranno altresì con ciascun genitore le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre/ 1 gennaio così come le festività istituzionali (25 aprile- 1 maggio – 2 giugno
– 1 novembre – 8 dicembre) in via alternata tra ciascun genitore dalle ore 9 del mattino e sino alle ore
22 della sera.
Il giorno del proprio compleanno metà giornata con ciascun genitore, due settimane con ciascun genitore anche non consecutive durante l'estate da concordarsi entro il 31 maggio;
DISPORRE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla prole saranno ripartite al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Verbania;
PREVEDERE che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da ciascun genitore in ragione del collocamento paritario;
DISPORRE che il signor continui a versare alla signora la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 200,00 sino alla concorrenza di complessivi € 10.000,00, a far data dal 15 gennaio 2025 per un totale di 50 ratei.
IN VIA ISTRUTTORIA: alla luce delle sopravvenienze occorse insiste per l'accoglimento delle proprie richieste e la rimessione della causa in istruttoria DISPORRE la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, nonché indagare i possibili effetti pregiudizievoli delle condotte della resistente sul sereno sviluppo psicofisico dei minori;
DISPORRE la consulenza tecnica d'ufficio sui minori e con particolare riguardo ai Per_1 Per_2 provvedimenti sul loro collocamento e alle dichiarazioni rese dagli stessi, in particolare: pagina 2 di 11 1) descriva il C.T.U. l'attuale condizione psicologica dei minori e con particolare Per_1 Per_2 riguardo ai riferiti episodi di malessere attribuiti alle condotte materne;
2) accerti il C.T.U., la genuinità delle dichiarazioni dei minori, ovvero la presenza di un condizionamento da parte dell'uno o dell'altro genitore sugli stessi;
3) valuti il C.T.U. la necessità di interventi di sostegno psicologico in favore di entrambi i minori.
CONDANNARE la resistente al pagamento degli esborsi e dei compensi di causa”
Resistente:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito previe tutte le declaratorie di Legge :
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Ameno (NO) in data 13 agosto
2011 tra il signor e la signora , registrato nell'anno 2011 al n. 3, Parte_1 CP_1
Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ameno di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
- Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 abitativa e residenza anagrafica presso la mamma in Omegna via Repubblica n. 72 oppure ove CP_1 la signora trasferirà la propria residenza. CP_2
- Entrambi i genitori si faranno carico di garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi, di far ricevere loro cura, educazione ed istruzione da entrambi.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e verranno assunte di comune accordo;
le Per_2 Per_1 decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé i figli.
- Stabilire modalità di visita e permanenza di e al padre nei seguenti Per_2 Per_1 Parte_1 termini:
*i fine settimana, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere sino al successivo lunedì mattina allorchè il papà li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi di vacanza: dal venerdì sera allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere presso la mamma sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a casa della mamma ovvero dai nonni secondo l'occasione ed il periodo.
pagina 3 di 11 ER
*Una giornata infrasettimanale - nella settimana in cui i bambini trascorreranno il successivo con la mamma dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorchè il papà li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi di vacanza: dal pomeriggio alle ore 17.00 (ovvero al termine di eventuali attività ludiche, sportive o di intrattenimento) allorchè il papà avrà cura di andarli a prendere presso la mamma sino alla mattina successiva allorchè li riaccompagnerà a casa della mamma o dei nonni materni laddove ivi si trovassero.
I bambini trascorreranno altresì con ciascun genitore le Festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, 31 Dicembre/ 1 Gennaio e 6 gennaio così come le festività istituzionali ( 25 Aprile
- 1 Maggio - 2 Giugno - 1 Novembre - 8 Dicembre ) in via alternata tra ciascun genitore dalle ore 9 del mattino sino alle ore 22 della sera.
In caso di “ponti” i bambini resteranno con il genitore con cui trascorrono la rispettiva festività con pernottamento.
* 3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua
* 5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Natale
* Un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive;
periodo in ordine al quale i genitori si cureranno di comunicarsi a vicenda tempistica ed eventuale meta entro il 31 Maggio di ciascun anno.
Il genitore che ha con sé i figli dovrà curarsi di riaccompagnare e presso l'altro genitore Per_2 Per_1 ovvero presso i nonni paterni o materni qualora fossero loro affidati temporaneamente.
- Assegnare la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro (VB), via Giacomo Matteotti, 10/1 di proprietà esclusiva del signor al medesimo il quale continuerà a versare le rate del Parte_1 mutuo, a lui intestato, acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
- Porre a carico del signor un assegno di contributo al mantenimento da versarsi Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese pari ad € 700 (€. 350 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative ludiche e sportive secondo le linee guida del Tribunale di
Verbania.
- Disporre che, come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, resi dal Giudice nella propria Ordinanza del 5.12.2024, il signor dovrà avere cura di evitare la contemporanea Parte_1 presenza della compagna e delle di lei figlie e che i momenti di condivisione con il papà avranno luogo purchè il medesimo stia con i figli senza la presenza della compagna.
- Disporre che l'assegno unico universale per i figli venga erogato in ragione del 100% alla signora
. CP_1
pagina 4 di 11 - Prevedere così come pattuito in sede di separazione (RG 527/2023 Tribunale di Verbania) che il signor continui a versare alla signora la somma 10.000,00, in ragione di Parte_1 CP_1 rate mensili pari ad €. 200 sino alla totale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di scioglimento del matrimonio.
1.1. Il ricorrente il 13.8.2011, ha contratto matrimonio civile, in Ameno, con Parte_1
(matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Armeno al n. CP_1
3, P. II, serie C, anno 2011 -doc. 1 ric.-).
1.2. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 166/2023, pubblicata il 30.5.2023, passata in giudicato il
13.6.2023, ha dichiarato la loro separazione personale alle condizioni concordate (doc. 3 ric.).
1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla data fissata per il deposito delle note scritte, avendo, peraltro, entrambi, chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
2.1. Dall'unione coniugale sono nati due figli, , il 12.4.2013, e il 16.4.2015. Per_1 Per_2
Le condizioni concordate dai coniugi, trasfuse nella sentenza di separazione n. 166/2023 cit., hanno previsto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambi e residenza anagrafica presso il padre nella casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via G.
Matteotti, 10/1, cui è stata, conseguentemente, assegnata;
il mantenimento diretto dei medesimi da parte di ciascuno e la suddivisione delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, nella misura del 50%.
2.2. Il ricorrente, col ricorso introduttivo del presente giudizio, ha domandato la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione, insussistenti motivazioni di sorta per una modifica del regime vigente.
2.3. La resistente, invece, ha concluso chiedendo la corresponsione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli.
Ha allegato:
pagina 5 di 11 - dall'esame dei rispettivi CUD emergeva una sostanziale disparità reddituale e patrimoniale, disponendo, i genitori, di mezzi diversi per fronteggiarne le esigenze;
- percepiva, infatti, uno stipendio mensile di € 1.900,00, mentre il marito di € 3.000,00;
- l'entrata economica di cui disponeva aveva subito una riduzione di circa € 150,00 mensili a causa della cassa integrazione, inizialmente prevista da gennaio ad agosto 2024, ma soggetta a proroghe, mentre il marito aveva beneficiato di un aumento del reddito mensile, passato da €
2.400,00/2.500,00 a € 3.000,00;
- era, inoltre, proprietario esclusivo della casa coniugale, per il cui acquisto aveva contratto un mutuo, la cui rata di € 700,00 mensili, era stata ridotta grazie al versamento, nel 2008, in un'unica soluzione, della somma di € 13.000,00, mutuatale dai propri genitori, come quella di €
40.000,00 che aveva speso per gli arredi;
- dal canto proprio, invece, era titolare di un immobile sito in Bolzano Novarese, per la cui ristrutturazione, sarebbe stata necessaria la somma di € 470.000,00;
- non possedeva alcun risparmio e aveva locato un immobile con un esborso mensile di € 600,00;
- tutte le spese di cui era gravata, ivi compreso il mantenimento diretto dei figli, comportavano un esborso mensile di € 2.500,00, superiore al reddito del quale disponeva.
2.4. In corso di giudizio, la resistente ha domandato una modifica della collocazione dei figli, lamentando il disagio dagli stessi patito, derivante, a suo dire, dal collocamento alternato presso i genitori e dalla frequentazione, da parte del marito, di una nuova compagna, causa di ansia, preoccupazione e incubi notturni, soprattutto per . Per_1
2.4.1. Previa audizione dei figli minori, con ordinanza del 13.12.2024, fermo l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, è stata disposta la stabile collocazione degli stessi presso la residenza materna, disciplinato l'esercizio del diritto di visita del padre (a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera e, nella settimana di mancata spettanza del weekend, un pomeriggio con relativo pernottamento) e posto a suo carico, quale contributo al loro mantenimento, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
2.5. All'esito del processo, i punti controversi riguardano, in primo luogo, l'individuazione del luogo di residenza dei minori e le modalità di frequentazione dei genitori e, conseguentemente, la quantificazione del contributo al loto mantenimento.
2.5.1. Il ricorrente, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'ulteriore revisione dell'ordinanza assunta il 13.12.2024, reiterando le preoccupazioni già esposte in quella sede sul contegno della resistente, che, gelosa della serenità raggiunta con la nuova relazione, era molesta, pagina 6 di 11 coinvolgeva i figli e si era dimostrata non essere in grado di gestire la rabbia, solita urlare, insultare e piangere anche alla presenza dei bambini.
In particolare, unitamente alle conclusioni rassegnate, ha allegato tre files audio (file 1, 2 3 prodotti il
3.4.2025).
Ciascuna delle tre audio-registrazioni (per quanto desumibile da quanto versato in atti) evidenzia l'atteggiamento di diretto coinvolgimento emotivo dei figli (e, in particolare di ) nel conflitto Per_1 genitoriale, con domande volte a comprendere le reazioni della mamma, riferendo delle decisioni del giudice o dei consigli dell'avvocato o interpellati per la modifica della decisione.
Tale comportamento è indice allarmante di scarsa, se non del tutto assente, consapevolezza del ruolo paterno nella sua dimensione affettiva e relazionale: registrare o videoregistrare i minori, specie in contesti emotivamente conflittuali, per ricavare dai loro sfoghi privati e dalle loro intime confidenze del materiale da utilizzare pubblicamente come prova processuale, rappresenta una pratica profondamente irrispettosa, diseducativa e lesiva della loro dignità e serenità. Strumentalizzare l'espressione spontanea del dolore o del malessere di un figlio minore per le personali finalità difensive di uno dei genitori in conflitto mina il superiore interesse del minore a vivere relazioni familiari autentiche e ad essere il più possibile protetto dal fuoco della contesa genitoriale. Si tratta di un comportamento che denota non già attenzione al benessere del minore, ma il prepotente prevalere di un interesse adulto e autoreferenziale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità.
Posto, pertanto, che integra manifestazione di violenza lo schiaffeggiare un figlio (file 1: Per_1 riferisce al padre che la mamma lo ha “un po' menato” e che ha messo le mani davanti, sennò il giorno dopo era tutto rosso) e che lo è, altrettanto, non proteggerlo, coinvolgendolo nella diatriba familiare (la mamma parla dell'avvocato -file 1- , il padre del giudice -file 2-), colpevolizzandolo per le decisioni assunte (file 2: “mi metti in una condizione;
come faccio mamma mia … non è che dopo si arrabbia ancora di più?”) o per quanto riferito (file 3: “la mamma ti ha comprato il monopattino perché eri andato a dire quelle cose lì? … porco cane! … ti ha dato un premio … no no veramente… ti ha u…?” e risponde “usato”, salvo, poi, cambiare discorso), è evidente che il clima altamente conflittuale Per_1 che contrassegna la relazione genitoriale può essere foriera di pregiudizio per i minori.
2.5.2. Tuttavia, non si ravvisano i presupposti per un supplemento istruttorio -il ricorrente chiede sia svolta una CTU- tenuto conto che la stessa parte istante non ravvisa dubbi sulle capacità genitoriali avversarie, fermo - nelle conclusioni di entrambe le parti- l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Piuttosto, sarebbe auspicabile che entrambi intraprendano dei percorsi psicologici individuali e/o di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, con lo scopo di concentrare il focus della vicenda pagina 7 di 11 separativa sui bisogni dei figli, primo tra i quali, crescere in un ambiente sereno, rassicurante e protettivo.
2.5.3. Va, quindi, confermata la stabile collocazione dei bambini presso la madre, la cui capacità di accudimento, già messa in discussione in vista dell'ascolto dei minori, era stata fugata dalle relative spontanee dichiarazioni, la cui genuinità non pare essere revocata in dubbio dai files audio citati, tenuto conto, in particolare, che il disagio manifestato (soprattutto dal figlio ) era rimasto legato alla Per_1 nuova frequentazione del padre (“Ho chiesto io di parlare, perché papà si vuole tirare dentro questa persona;
Questa estate si appartavano e ogni volta che si vedono si baciano in bocca;
anche i miei amici me lo hanno detto;
me lo ha detto;
era in biciletta e li ha visti che si baciavano in ERona_4 bocca. Ci sono rimasto male. … Papà, ora che ha conosciuto questa persona, fa un po' lo sciocco.
… vorrei stare da papà solo il fine settimana;
così lui, durante la settimana, sta con la fidanzata e poi, dal venerdì alla domenica, sta con noi, da solo. Quando sto con papà non la voglio vedere. …
Eravamo al parco, papà era a fare la spesa;
ero con mia sorella e le bambine e la ha Tes_1 cominciato a dire che e erano le nostre “sorellastre”; io ho pensato “questa qua ce la Per_5 Per_6 fa?”) e alla difficoltà di gestire la quotidianità in un ambiente conflittuale (“Dopo quello che è successo col nonno sono arrabbiato con lui;
sono rimasto male anche perché un giorno è successo che io facevo i compiti con papà; papà non ha pazienza per i compiti;
mia sorella li stava facendo col nonno;
lui le ha detto “sei stupida come tua madre”; me lo ha detto quando stavamo con la Per_2 mamma”). Il regalo del monopattino “perché eri andato dal giudice a dire quelle cose lì" (file 3) non esclude la chiara volontà del bambino, ben potendo trattarsi di un'attenzione della madre, successiva all'audizione, per il coraggio manifestato, nonostante la paura e la preoccupazione (in sede di audizione aveva le lacrime agli occhi, la voce rotta dal pianto -cfr verbale del 16.11.2024-).
2.5.4. In definitiva, va disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre;
con facoltà per il padre di tenere i figli con sé, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana di mancata spettanza del week end, un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorchè li riaccompagnerà a scuola;
le festività di
Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 Dicembre/ 1 Gennaio e l'Epifania ad anni alterni;
3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua 5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Natale;
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 Maggio di ciascun anno.
3. Il mantenimento dei figli pagina 8 di 11 3.1. Premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del
19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati di seguito indicati.
3.2. Il ricorrente gode di un'entrata mensile di € 2.800,00/3.000,00 (doc. 4 ric.) con un esborso per mutuo, contratto per l'acquisto della casa di abitazione di cui è titolare esclusivo, di € 700,00 mensili
(doc. 6 ric.), oltre a € 200,00 per l'impegno, assunto in sede di separazione, di restituire alla moglie la somma di € 10.000,00.
3.3. La resistente ha un'entrata mensile, allo stato, di € 1.900,00 circa (docc. 3, 4, 5 resist.), con possibili decurtazioni per cassa integrazione (docc. 11, 12, e all.1 depositato il 16.5.2025) e l'esborso fisso mensile per canone di locazione di € 550,00 (doc. 2), oltre gli accessori;
è titolare di un immobile,
i cui costi manutentivi sono stati stimati in oltre € 400.000,00 (doc. 15 resist.).
3.4. Tutto ciò posto, considerati i rispettivi redditi, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre), l'età degli stessi (rispettivamente di 12 e 10 anni) e il contesto sociale di riferimento, reputa equo, il tribunale, porre a carico del padre un contributo perequativo per il loro mantenimento di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
pagina 9 di 11 3.5. L'assegno unico andrà percepito dalla resistente in via esclusiva, essendo il genitore presso cui i figli vivono stabilmente (Cass., Sez. 1, 22.2.2025, n. 4672).
4. Le spese di lite
L'esito della lite importa la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione alla resistente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 il 13.8.2011 in Ameno, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Ameno, al n. 3 parte II, serie C, anno 2011;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre;
- dispone che il padre tenga i figli con sé, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina allorchè li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana di mancata spettanza del week end, un pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, allorchè li riaccompagnerà a scuola;
le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo,
31 Dicembre/ 1 Gennaio e l'Epifania ad anni alterni;
3 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di Pasqua;
5 giorni continuativi con pernottamento durante le vacanze di
Natale; un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito dalla madre in via esclusiva;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 11 di 11