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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6424/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LIPARDI Parte_1 C.F._1 PASQUALE, con elezione di domicilio in P.ZZA G. BOVIO 8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
CP_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ratei su sentenza CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata il 14- 3-2025 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito della sentenza ex art. 445 bis, comma 6, cpc di accertamento dei requisiti sanitari. Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-1-2024, come indicato nella sentenza in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa, ovvero della sentenza che CP_ definisce il giudizio, di accertamento del requisito sanitario, l' deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto, ovvero della sentenza. Nella specie la sentenza n. 6762 del 16-10-2024 è stata notificata il 7-11-2024. CP_ L' restando contumace, non ha in alcun modo provveduto a documentare l'avvenuto pagamento.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio– ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento CP_1 delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. CP_ Pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento dei ratei maturati dall'1-1-2024. Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1-1-2024; Parte_1 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti oltre il pagamento degli CP_1 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' al pagamento per intero delle spese di lite che liquida in euro CP_1 2041,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 01/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
2
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6424/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LIPARDI Parte_1 C.F._1 PASQUALE, con elezione di domicilio in P.ZZA G. BOVIO 8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
CP_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ratei su sentenza CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata il 14- 3-2025 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito della sentenza ex art. 445 bis, comma 6, cpc di accertamento dei requisiti sanitari. Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-1-2024, come indicato nella sentenza in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa, ovvero della sentenza che CP_ definisce il giudizio, di accertamento del requisito sanitario, l' deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto, ovvero della sentenza. Nella specie la sentenza n. 6762 del 16-10-2024 è stata notificata il 7-11-2024. CP_ L' restando contumace, non ha in alcun modo provveduto a documentare l'avvenuto pagamento.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio– ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento CP_1 delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. CP_ Pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento dei ratei maturati dall'1-1-2024. Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1-1-2024; Parte_1 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti oltre il pagamento degli CP_1 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' al pagamento per intero delle spese di lite che liquida in euro CP_1 2041,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 01/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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