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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1709/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 04/10/2022 al n. 1709/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARIOTTI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. CALUSSI CRISTIANO e dell'avv. FIDOLINI LORENZO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
già (C.F. p. iva Controparte_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliato presso l'avv. Sonia Selletti l'avv. Francesca Di P.IVA_1
Marco l'avv. Sara Bravi e l'avv. Alessandro Nicolodi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2382/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/08/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 7.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di primo grado, all'udienza del 14 gennaio
2022, per i motivi esposti nell'atto di appello, NEL MERITO, respingere integralmente le domande di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, IN Controparte_1
VIA ISTRUTTORIA, disporre la completa rinnovazione della CTU in quanto nulla ed in ogni caso contraddittoria, con affidamento dell'incarico ad altro consulente.
Con refusione di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato (euro 7.046,20 - cfr. docc. 3 e 4) in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284
c.c..”;
Per la parte appellata : “si riporta alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta e alle conclusioni ivi rassegnata (ndr: 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello introdotto dal Dr. e conseguentemente confermare la Parte_1 sentenza impugnata. Vinte le spese')”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 ogni contraria e/o diversa istanza disattesa, nel merito e in via principale: in caso di accoglimento in tutto o in parte dei motivi d'appello formulati dal dott. con Parte_1 conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2382/2022 del
30/08/2022 quanto all'an della responsabilità contestata dal paziente ed alla correlata condanna risarcitoria in solido del medico e della struttura, adottare ogni consequenziale statuizione rispetto alla soccombenza di solo ai sensi e per Controparte_4 gli effetti dell'art. 1228 c.c., anche ai fini restitutori, da parte del sig. , degli CP_1 importi percepiti in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze e proponendo Controparte_1 Controparte_4 appello avverso la sentenza n. 2382/2022 pubblicata il 30.08.2022 con la quale il
Tribunale di Firenze aveva accertato la responsabilità solidale del Controparte_2
e del medesimo dott. per la non corretta esecuzione dell'intervento di setto- Parte_1 rinoplastica cui quest'ultimo, in data 22 giugno 2016, aveva sottoposto CP_1
presso la struttura sanitaria convenuta. Il primo giudice, sulla base delle
[...] conclusioni cui era pervenuta la espletata CTU, riteneva causalmente connesso alla negligente esecuzione di detta operazione sia il danno non patrimoniale subito dal paziente, consistente nella determinazione di un difetto estetico e di un peggioramento della funzionalità respiratoria, sia il danno patrimoniale, coincidente con le spese per le cure mediche sostenute. In particolare, rilevata la sussistenza di postumi permanenti pari al 3%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta di 20 giorni e di ulteriori 10 giorni al 50%, in applicazione del criterio tabellare richiamato dall'art. 139 Codice delle
Assicurazioni Private, le parti convenute venivano condannate a risarcire in favore di un danno non patrimoniale di complessive euro 4170,08, esclusa Controparte_1 la personalizzazione, cui si aggiungeva un danno patrimoniale di complessive euro
1586,00 per spese mediche, il tutto oltre rivalutazione e interessi. Le parti convenute erano altresì condannate a rifondere all'attore le spese di lite ed a corrispondere le spese di CTU, liquidate come in atti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erroneo riconoscimento dell'assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, che si era limitata ad allegare genericamente l'asserita esistenza di un danno subito a seguito dell'intervento, senza fornire anche la relativa prova;
in particolare, considerato che lo si era sottoposto negli anni precedente ad altri due analoghi CP_1 interventi, che non avevano risolto il problema lamentato, sarebbe stato suo onere provare l'effettiva condizione in cui si trovava prima dell'operazione di cui è causa;
2) omessa rinnovazione della CTU sia in quanto nulla per vizio procedurale, sia in quanto sostanzialmente incoerente ed illogica;
in particolare era dedotta la nullità della CTU in quanto il consulente dell'ufficio avrebbe fondato le proprie valutazioni rese in sede di chiarimenti anche su fotografie mostrate dal ctp di parte attrice in violazione delle preclusioni istruttorie e della rituale instaurazione del contraddittorio;
era infine lamentata la contraddittorietà lacunosità ed illogicità della CTU con riferimento ai concetti espressi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Si costituiva altresì che evidenziava come l'impugnazione Controparte_4 del dott. concerneva l'an della responsabilità del medico e non riguardava quindi Parte_1 la posizione della struttura sanitaria chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c., con riferimento alla quale deduceva di non intendere proporre appello. Chiedeva tuttavia che, nel caso di accoglimento del gravame proposto dal venisse adottata ogni Parte_1 consequenziale statuizione con riferimento alla soccombenza della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche ai fini restitutori di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 22.06.2016 si era sottoposto Controparte_1 presso la struttura sanitaria di Faenza ad un intervento chirurgico Controparte_2 di setto rino plastica funzionale, eseguito dal dott. Risulta pacificamente Parte_1 che il suddetto intervento consisteva in una '…osteotomia basale con gibbotomia a scopo funzionale'.
Neppure è oggetto di controversia che lo si fosse rivolto al professionista CP_1 convenuto per migliorare la sintomatologia respiratoria, compromessa da un episodio traumatico verificatosi alcuni anni prima, quando aveva 17 anni e, giocando a calcio, era stato colpito da una pallonata sulla regione nasale. A tale sinistro era seguito un problema respiratorio da stenosi ingravescente, cui si era cercato di porre rimedio con un primo intervento, di 'settoplastica e decorticazione dei turbinanti inferiori', posto in essere nel 2009 presso l'ospedale di;
quindi , dato il CP_5 CP_6 Persona_1 permanere delle difficoltà respiratorie nasali, si era sottoposto anche ad una seconda operazione, effettuata nel 2013 presso il Dipartimento Integrato dell' di Careggi, CP_7 consistente in una 'causticazione della coda del turbinato inferiore sinistro'.
L'intervento chirurgico di cui alla presente causa veniva effettuato nel 2016 sulla base di una diagnosi di 'deviazione del setto nasale' e specificamente di una 'marcata deviazione ad esse della piramide e del setto con convessione a sx', con l'obiettivo di migliorare la funzione respiratoria apparentemente compromessa o non migliorata dagli interventi precedenti. Ciò posto, considerato che il secondo motivo di appello è incentrato sulla nullità della
CTU e sulla sua mancata rinnovazione, mentre l'unico motivo che attiene al merito della decisione (il primo) riguarda la mancata prova del danno, deve ritenersi che sia passata in giudicato la statuizione con la quale si è affermata la responsabilità di natura contrattuale del medico dott. con riferimento all'intervento di setto rino plastica Parte_1 funzionale dallo stesso eseguito in data 22.06.2016 su presso la Controparte_1 struttura sanitaria di Faenza;
del pari non attinta da motivi di Controparte_2 appello è l'affermata non corretta esecuzione del detto intervento. Passata in giudicato
è anche la affermata responsabilità, in solido con il medico, anche della struttura sanitaria, affermata dal primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. e non oggetto di impugnazione. A tale ultimo proposito il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità e di condanna della struttura sanitaria, obbligata in solido si inferisce anche in applicazione del consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto
l'annullamento o la riforma” (cfr. Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord. 24728/2018 : “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa - così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.”
2.Il secondo motivo di appello: nullità e rinnovazione della CTU – Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo di appello in quanto concerne la validità della CTU sulla quale è stata basata la decisione del Tribunale.
L'appellante ha richiesto la rinnovazione della CTU eccependone la nullità per vizi procedurali e comunque la lacunosità e illogicità dal punto di vista sostanziale.
Con particolare riferimento al primo profilo è stato dedotto che l'elaborato sarebbe da ritenere nullo – con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui aveva respinto la relativa eccezione, già sollevata in primo grado dal convenuto – in Parte_1 quanto le valutazioni del consulente dell'Ufficio si sarebbero basate su fotografie mostrategli dal consulente di parte attrice e dunque non solo in violazione delle preclusioni istruttorie, ma anche delle regole del contraddittorio.
La suddetta parte del motivo di appello è solo parzialmente fondata nei termini di seguito specificati.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta che in data 1.03.2021 il CTU (dott. Per_2
, specialista in medicina legale e otorinolaringoiatra) depositava il proprio
[...] elaborato in cui concludeva affermando la sussistenza di un nesso causale tra il trattamento praticato dal dott. e le lesioni riscontrate nel paziente (ovvero Parte_1 diastasi delle ossa nasali, caduta della punta, lieve stenosi respiratoria), cui era ritenuta corrispondente una invalidità del 3%, correlata sia ad una stenosi respiratoria dovuta al tetto osseo lasciato aperto, sia ad un lieve danno estetico. A tale ultimo proposito nella parte dell'elaborato dedicata alla descrizione dell'intervento il CTU rilevava: 'Vi è evidenza di un certo peggioramento della funzionalità respiratoria stessa, pur considerando una situazione oggettiva di pervietà di entrambe le fosse nasali. Non avendo inoltre evidenza fotografica dello stato anteriore all'intervento, è ragionevole attribuire all'intervento anche l'accentuazione della deviazione della piramide nasale così come della punta cadente con rilievo quindi un lieve danno di natura estetico'.
Risulta quindi per tabulas che l'elaborato principale non è stato fondato sull'esame di alcuna documentazione fotografica prodotta dal CTP e, anzi, il CTU ha basato i suoi rilievi sul dedotto danno estetico unicamente sulla documentazione medica e sull'esame diretto del paziente, sottolineando la mancanza di fotografie che lo ritraessero prima dell'intervento del 2016 per cui è causa. All'udienza del 5.03.2021 il Tribunale disponeva la chiamata del CTU a chiarimenti con particolare riferimento a quanto da questo affermato a pagg. 6 a pag 8 e 21 dell'elaborato (sempre a proposito della sussistenza di un danno conseguente all'intervento). Alla successiva udienza il CTU si presentava dichiarandosi disponibile a rendere i richiesti chiarimenti per scritto.
Con l'elaborato integrativo depositato in data 7.06.2021 il consulente dell'Ufficio, nel rispondere ai richiesti chiarimenti, affermava che l'intervento aveva comportato 'nel complesso un risultato peggiorativo per la persistenza post-intervento di una diastasi delle ossa proprie del naso (OPN) derivante dalla gibbotomia, ma anche di una lieve accentuazione della deviazione della piramide nasale ed una caduta della punta del naso'. Nel dire ciò il consulente aggiungeva che 'esiste, al di fuori degli atti, documentazione fotografica pre e post-operatoria (mostratami dal CTP dott. ) Per_3 che lo evidenzierebbe'.
Dunque risulta che in sede di relazione integrativa il consulente ha consultato un non meglio precisato materiale fotografico mostratogli dal ctp di parte attrice, non prodotto in atti e che non risulta neppure sia stato in alcuna forma sottoposto all'esame dei consulenti e dei difensori delle parti convenute.
La questione concerne pertanto non solo e non tanto l'aver basato la CTU su documenti acquisiti direttamente dal CTU oltre i termini istruttori (cosa che avrebbe implicato l'acquisizione diretta del materiale fotografico da parte del consulente con relativo inserimento agli atti del fascicolo mediante allegazione alla CTU), bensì l'aver preso in considerazione, ancorchè solo per avvalorare le proprie affermazioni in punto di danno estetico, documenti fotografici rimasti estranei al fascicolo perché mai acquisiti.
In tal senso deve ritenersi che una siffatta condotta integri una chiara violazione sostanziale del contraddittorio, che il CTU ha completamente pretermesso nella parte in cui ha dato atto di aver visionato delle foto ritraenti l'attore che non risulta siano state mostrate ed esaminate anche dai convenuti e loro consulenti, nè che siano mai state inserite nel fascicolo per permetterne l'esame anche dell'organo giudicante.
Sull'argomento si osserva come secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione
(cfr. Cass. SSUU n° 3086/22) al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite che non deve trattarsi di documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento di domanda ed eccezioni;
tuttavia, in ogni caso, il consulente di ufficio deve mettere i documenti direttamente acquisiti a disposizione delle parti e dei loro difensori e consulenti, provocando il contraddittorio sugli stessi.
Nella fattispecie il CTU non solo ha tenuto conto nelle sue valutazioni di documenti non tempestivamente allegati dalle parti e volti a provare fatti costitutivi della domanda attrice (come appunto la condizione dell'attore subito prima dell'intervento, in funzione della prova del danno estetico), di talchè ne sarebbe stata comunque preclusa l'acquisizione, ma neppure li ha indicati e descritti in atti, non risultando che li abbia in nessuna forma condivisi anche con i ctp delle parti convenute. Il CTU ha infatti l'obbligo di indicare e mettere a disposizione di tutte le parti le fonti dei propri accertamenti e delle proprie valutazioni in modo da permettere alle stesse parti (e al giudice) di verificarne la validità e la rilevanza probatoria.
Da quanto sopra deriva la nullità parziale dell'elaborato integrativo, limitatamente alla parte in cui il materiale fotografico mostrato dal CTP di parte attrice sia stato menzionato a sostegno del rilevato danno estetico. Si andrà poi ad esaminare nel proseguo se vi siano o meno – e nel caso quali –conseguenze di tale parziale nullità dal punto di vista sostanziale, in particolare con riferimento alla prova del danno non patrimoniale subito dallo . CP_1
La relativa eccezione – trattandosi di nullità relativa è stata tempestivamente sollevata dal procuratore della parte convenuta all'udienza del 14.01.2022, prima udienza successiva al compiuto deposito della relazione integrativa completa della presa di posizione sulle osservazioni dei consulenti delle parti.
Passando quindi ad esaminare il secondo aspetto di doglianza affrontato con il medesimo motivo di gravame, l'appellante ha insistito sulla richiesta rinnovazione della
CTU anche per la lacunosità, contraddittorietà e illogicità dell'elaborato con riferimento ai seguenti profili: a) contraddittorietà nella parte in cui dopo aver affermato che
'l'intervento è stato eseguito in linea con pratiche chirurgiche ritenute più valide nell'ambito della chirurgia ORL per casi analoghi” ne faceva conseguire che 'esiste nesso di causalità tra il trattamento praticato e la condotta sanitaria e le lesioni riscontrate', aggiungendo poi che 'le lesioni riscontrate (…), volendole catalogare tra le possibili complicanze impreviste ed imprevedibili, sono imputabili al sanitario che evidentemente non avrebbe fatto tutto quanto che era in suo potere per la migliore riuscita possibile dell'intervento e per correggere il difetto residuo'; b) illogicità nella parte in cui dopo aver affermato che vi era una “situazione già compromessa da precedenti interventi” evidenziava che 'questo anche se in quota percentuale veramente bassa, rappresenta un danno imputabile all'operatore'; c) incompletezza nella parte in cui dopo aver detto che le lesioni sarebbero state conseguenza di una '“condotta imprudente del chirurgo”, non avrebbe specificato in cosa sarebbe consistita la detta condotta imprudente e avrebbe anzi in altre parti escluso il riconoscimento di una manovra imperita da parte dell'operatore; d) contraddittorietà nella parte in cui, dopo aver affermato la natura imprevista ed imprevedibile delle lesioni riscontrate, ha affermato che “la scheda del consenso informato presenta un considerevole elenco di possibili complicanze, dalle quali però manca la possibilità di quella che si è verificata come esito cioè la diastasi delle OPN”.
Le dette censure non meritano in questa sede accoglimento per la semplice ragione che le doglienze concernono parti della CTU che si riferiscono ad aspetti della vicenda non oggetto di impugnazione, ovvero: i primi tre punti (a, b, c) mettono in evidenza aspetti contraddittori che riguardano l'affermazione della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. aspetto, come detto, coperto dal Parte_1 giudicato, così come coperta da giudicato è l'affermata responsabilità del detto medico e della struttura sanitaria, non oggetto di specifici motivi di appello;
il quarto punto (d) riguarda invece il danno da mancato consenso informato, su cui il primo giudice non si
è pronunciato, senza che sia stato in proposito proposto alcun appello incidentale. Con riferimento invece all'aspetto della sussistenza del danno patrimoniale conseguente all'intervento, oggetto del primo motivo di appello, la CTU – emendata della parte dei chiarimenti che fanno riferimento alle fotografie non ritualmente acquisite – permette di ricostruire con sufficiente completezza le caratteristiche dell'operato del medico ed i relativi effetti sulle condizioni funzionali ed estetiche del paziente (come si vedrà infra).
La seconda parte del motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di rinnovazione della CTU, nei termini sopra evidenziati, non merita quindi accoglimento.
3.Il primo motivo di appello: la prova del danno – Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attore avesse provato 'quanto di dovere', mentre, al contrario, lo si sarebbe limitato ad CP_1 affermare di aver subito un danno conseguente alla malpractice medica, senza fornirne la prova, in termini di aggravamento, sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista estetico, della sua condizione antecedente all'operazione di cui è causa.
Aggiungeva l'appellante che tale lacuna probatoria non poteva ritenersi colmata con la
CTU, che pertanto neppure avrebbe dovuto essere ammessa.
Il motivo è infondato nei termini di seguito specificati.
Intanto va premesso come, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere affidato al CTU non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente); in tale ultimo caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In questa prospettiva, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un tipico caso di consulenza tecnica percipiente, in cui l'accertamento di un aggravamento sia dal punto di vista funzionale, che estetico, delle condizioni dello , come conseguenza dell'intervento chirurgico in esame, CP_1 integra questione di natura medico specialistica da accertarsi da parte del CTU sulla base dell'esame del paziente e della documentazione medica prodotta dalle parti.
Ciò posto, come detto è coperta da giudicato l'affermata non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, essendo il motivo di gravame incentrato sulla prova del danno conseguente a detta operazione.
I principi che regolano la materia sono stati reiteratamente fissati dalla Suprema Corte.
In particolare (cfr. da ultimo Cass. 25884/22; v. anche Cass. 18392/17), nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”.
Mentre, dunque, il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la prestazione sanitaria (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Se, al termine dell'istruttoria, restino incerti la causa del danno o quella dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al debitore della prestazione, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore: solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria (o alla sua omissione) sorge, per i medici e/o per la struttura sanitaria convenuta, l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile.
Calati tali principi nel caso in esame, si osserva che il CTU nel descrivere le condizioni del paziente con riferimento al sito dell'operazione di rinoplastica, ha affermato: 'La piramide nasale appare lievemente deviata verso dx con la punta del naso leggermente cadente. Alla palpazione si evidenzia una diastasi della regione del dorso del naso di circa 2 mm. con riferito dolore alla digitopressione. Presente dismorfismo del setto con lieve stenosi respiratoria bilaterale con lieve incisura a livello inserzione con la spina nasale del mascellare, mucosa rosea, entrambe le fosse nasali appaiono pervie'. Ha quindi descritto le caratteristiche dell'intervento in questione, premettendo essersi trattato di una operazione 'terziaria', ovvero volta a migliorare la funzione respiratoria non risolta con i due precedenti interventi e, nello specifico, consistita in 'resezione di cresta ossea posteriore, lussazione di piccola parte del setto… osteotomia basale con gibbotomia a scopo funzionale”. Dal referto di sala operatoria si osservava “mancanza quasi totale di cartilagine del setto per pregresso intervento di setto plastica”'. Il CTU spiegava quindi che ci si trova di fronte ad un intervento eseguito su un apparato già rimaneggiato dagli interventi precedenti e, in particolare, danneggiato da errori di
“commissione” verosimilmente residuanti dal secondo di tali interventi.
In tale situazione, dunque, il chirurgo, chiamato ad intervenire con un obiettivo di ripristino della funzione respiratoria, ha effettuato una 'lussazione della piccola parte di cartilagine quadrangolare residua e solo minime resezioni plausibilmente per migliorare la funzione respiratoria senza peggiorare ulteriormente la situazione già compromessa dai precedenti interventi'. Il consulente ha quindi spiegato che 'Quale esito finale però si riscontra una diastasi delle OPN che, pur mitigato dallo spessore cutaneo del soggetto,
è pur sempre una mancata “chiusura del tetto” della piramide nasale che si apprezza anche palpatoriamente “aperto” e viene riferito dal paziente come dolente alla digitopressione'. Dunque il CTU ha ricostruito, partendo dalla descrizione dell'intervento del 2016 e dall'esame del paziente, quella che è stata la non corretta esecuzione dell'intervento, con conseguente aggravamento del difetto respiratorio, pur già presente. Ha quindi aggiunto che, sulla base della descrizione dell'intervento di cui è causa, anche senza avere a disposizione materiale fotografico del paziente pre e post operatorio – che non risultava essere stato esaminato al momento della redazione della prima CTU - poteva ritenersi derivato anche un lieve danno di natura estetica consistente nella 'l'accentuazione della deviazione della piramide nasale così come della punta cadente'. A tale ultimo aspetto era attribuita una valenza oltre che estetica anche funzionale laddove il consulente osservava che 'va inoltre ricordato che, non solo la deviazione del setto, ma anche ogni modificazione a carico della punta del naso, ha influenza diretta sulla qualità della respirazione ed alla lieve modifica della punta potrebbe essere attribuito il non completo ripristino della corretta funzione respiratoria. In questa sede sono infatti localizzate la prima e la seconda valvola nasale, la cui integrità deve essere mantenuta allo scopo di permettere il regolare flusso laminare delle correnti aeree, che risulta quello ideale per la corretta funzionalità respiratoria'.
Ancorchè utilizzando, per indicare l'eziologia del danno, una terminologia giuridicamente non corretta in relazione all'obbligazione del sanitario ('…rappresenta un danno imputabile all'operatore, per non aver fatto tutto quanto che era in suo potere per la migliore riuscita possibile dell'intervento e la correzione del difetto residuo'), il CTU ha dunque individuato in maniera sufficientemente precisa i danni derivanti dall'ultimo intervento del 2016, in termini di aggravamento della pregressa compromissione respiratoria e della connotazione estetica, desumendoli sul piano logico dalla comparazione tra le caratteristiche della stessa operazione come descritta nella cartella clinica e lo stato del paziente come direttamente constatato. In detti termini di nessun rilievo pratico risulta la nullità parziale dell'elaborato successivamente reso dal CTU a chiarimenti, nella parte in cui ha fatto riferimento alla visione di foto mostrate dal CTP di parte attrice, indicandole come ulteriore conferma dell'aggravamento della situazione estetica del paziente, risultante correlata causalmente all'intervento del 2016 sulla base di dati obiettivi desumibili dalla tipologia di manovre descritte nella documentazione medica e dall'esame diretto dello . Infatti anche in tale supplemento CP_1 dell'elaborato il consulente ha ribadito che l'ultimo intervento ha comportato 'un risultato peggiorativo per la persistenza post-intervento di una diastasi delle ossa proprie del naso (OPN) derivante dalla gibbotomia, ma anche di una lieve accentuazione della deviazione della piramide nasale ed una caduta della punta del naso'.
L'affermazione risulta in primo luogo frutto dell'esame delle caratteristiche dell'ultimo intervento come descritto nella documentazione medica in rapporto alle caratteristiche del paziente, dunque prescindendo dall'esame del materiale fotografico non ritualmente acquisito agli atti e citato per avvalorare la tesi già elaborata dal consulente. Infatti il
CTU ha affermato: 'E' una realtà la presenza di una diastasi delle OPN che, per quanto di soli 2 mm., è un “tetto aperto” nell'ambito della conformazione ossea della piramide nasale, (un “locus” di minore resistenza cranico, emendabile con interventi di osteotomia laterale non effettuate dal chirurgo n.d.r.), non preesistente o perlomeno non descritto da precedenti interventi, e derivante dalla “gibbotomia” aggiungendo altresì che 'Anche il riscontro del dismorfismo del setto, evidenzia il mancato risultato da parte dell'operatore del tentativo di correggere e quindi emendare la stenosi preesistente'. Il CTU ha quindi dedotto che anche la demolizione effettuata nel corso dell'ultimo intervento può essere posta in correlazione causale con 'il collasso valvolare interno della punta (non preesistente), inficiando il tentativo di miglioramento della funzionalità respiratoria, e determinando il lieve pregiudizio estetico lamentato dal Sig.
CP_1
Sulla base delle suddette considerazione deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, relativo alla sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla non corretta esecuzione dell'intervento posto in essere dal dott. Parte_1 nel 2016.
La odierna parte appellata ha pertanto dimostrato il primo ciclo causale tra CP_1 condotta medica e danno non patrimoniale, essendo dunque onere del medico appellante dimostrare che l'aggravamento della situazione respiratoria ed estetica non era a lui imputabile, bensì riconducibile ad un caso fortuito. Nulla in tal senso è stato provato e ancor prima allegato dal sanitario e odierno appellante.
Ritenuto dunque provato il danno non patrimoniale subito da come Controparte_1 conseguenza dell'intervento eseguito dal dott. nel 2016, deve essere ritenuto Parte_1 infondato il primo motivo di appello.
Ciò detto, nessun motivo di gravame concerne invece la quantificazione di detto danno fatta dal CTU né le relative modalità di calcolo adottate dal Tribunale, senza l'utilizzo del criterio c.d. differenziale.
Neppure risulta investita da motivi di appello la sussistenza e la quantificazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese mediche (compresa la ctp) affrontate come conseguenza dell'intervento in esame.
Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata.
4.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato
(considerato che anche la parziale nullità del supplemento di CTU non ha CP_1 comportato alcun effetto pratico ai fini della decisione del merito dell'impugnazione, risultata comunque infondata;
le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM
55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da € 5200 € 26.000 ex art. 10 co 2 c.p.c.). Va altresì tenuto conto dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, per complessive euro
3.966,00).
Con riferimento invece alle spese nei confronti della parte appellata CP_2
nei cui confronti l'appellante non ha proposto alcuna domanda ed a cui il
[...] gravame è stato notificato a titolo di litis denuntiatio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della/e parte/i appellante/i, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese relative alla parte appellata CP_2
[...]
4)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.04.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 04/10/2022 al n. 1709/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARIOTTI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. CALUSSI CRISTIANO e dell'avv. FIDOLINI LORENZO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
già (C.F. p. iva Controparte_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliato presso l'avv. Sonia Selletti l'avv. Francesca Di P.IVA_1
Marco l'avv. Sara Bravi e l'avv. Alessandro Nicolodi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2382/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/08/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 7.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di primo grado, all'udienza del 14 gennaio
2022, per i motivi esposti nell'atto di appello, NEL MERITO, respingere integralmente le domande di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, IN Controparte_1
VIA ISTRUTTORIA, disporre la completa rinnovazione della CTU in quanto nulla ed in ogni caso contraddittoria, con affidamento dell'incarico ad altro consulente.
Con refusione di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato (euro 7.046,20 - cfr. docc. 3 e 4) in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284
c.c..”;
Per la parte appellata : “si riporta alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta e alle conclusioni ivi rassegnata (ndr: 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello introdotto dal Dr. e conseguentemente confermare la Parte_1 sentenza impugnata. Vinte le spese')”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 ogni contraria e/o diversa istanza disattesa, nel merito e in via principale: in caso di accoglimento in tutto o in parte dei motivi d'appello formulati dal dott. con Parte_1 conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2382/2022 del
30/08/2022 quanto all'an della responsabilità contestata dal paziente ed alla correlata condanna risarcitoria in solido del medico e della struttura, adottare ogni consequenziale statuizione rispetto alla soccombenza di solo ai sensi e per Controparte_4 gli effetti dell'art. 1228 c.c., anche ai fini restitutori, da parte del sig. , degli CP_1 importi percepiti in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze e proponendo Controparte_1 Controparte_4 appello avverso la sentenza n. 2382/2022 pubblicata il 30.08.2022 con la quale il
Tribunale di Firenze aveva accertato la responsabilità solidale del Controparte_2
e del medesimo dott. per la non corretta esecuzione dell'intervento di setto- Parte_1 rinoplastica cui quest'ultimo, in data 22 giugno 2016, aveva sottoposto CP_1
presso la struttura sanitaria convenuta. Il primo giudice, sulla base delle
[...] conclusioni cui era pervenuta la espletata CTU, riteneva causalmente connesso alla negligente esecuzione di detta operazione sia il danno non patrimoniale subito dal paziente, consistente nella determinazione di un difetto estetico e di un peggioramento della funzionalità respiratoria, sia il danno patrimoniale, coincidente con le spese per le cure mediche sostenute. In particolare, rilevata la sussistenza di postumi permanenti pari al 3%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta di 20 giorni e di ulteriori 10 giorni al 50%, in applicazione del criterio tabellare richiamato dall'art. 139 Codice delle
Assicurazioni Private, le parti convenute venivano condannate a risarcire in favore di un danno non patrimoniale di complessive euro 4170,08, esclusa Controparte_1 la personalizzazione, cui si aggiungeva un danno patrimoniale di complessive euro
1586,00 per spese mediche, il tutto oltre rivalutazione e interessi. Le parti convenute erano altresì condannate a rifondere all'attore le spese di lite ed a corrispondere le spese di CTU, liquidate come in atti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erroneo riconoscimento dell'assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, che si era limitata ad allegare genericamente l'asserita esistenza di un danno subito a seguito dell'intervento, senza fornire anche la relativa prova;
in particolare, considerato che lo si era sottoposto negli anni precedente ad altri due analoghi CP_1 interventi, che non avevano risolto il problema lamentato, sarebbe stato suo onere provare l'effettiva condizione in cui si trovava prima dell'operazione di cui è causa;
2) omessa rinnovazione della CTU sia in quanto nulla per vizio procedurale, sia in quanto sostanzialmente incoerente ed illogica;
in particolare era dedotta la nullità della CTU in quanto il consulente dell'ufficio avrebbe fondato le proprie valutazioni rese in sede di chiarimenti anche su fotografie mostrate dal ctp di parte attrice in violazione delle preclusioni istruttorie e della rituale instaurazione del contraddittorio;
era infine lamentata la contraddittorietà lacunosità ed illogicità della CTU con riferimento ai concetti espressi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Si costituiva altresì che evidenziava come l'impugnazione Controparte_4 del dott. concerneva l'an della responsabilità del medico e non riguardava quindi Parte_1 la posizione della struttura sanitaria chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c., con riferimento alla quale deduceva di non intendere proporre appello. Chiedeva tuttavia che, nel caso di accoglimento del gravame proposto dal venisse adottata ogni Parte_1 consequenziale statuizione con riferimento alla soccombenza della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche ai fini restitutori di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 22.06.2016 si era sottoposto Controparte_1 presso la struttura sanitaria di Faenza ad un intervento chirurgico Controparte_2 di setto rino plastica funzionale, eseguito dal dott. Risulta pacificamente Parte_1 che il suddetto intervento consisteva in una '…osteotomia basale con gibbotomia a scopo funzionale'.
Neppure è oggetto di controversia che lo si fosse rivolto al professionista CP_1 convenuto per migliorare la sintomatologia respiratoria, compromessa da un episodio traumatico verificatosi alcuni anni prima, quando aveva 17 anni e, giocando a calcio, era stato colpito da una pallonata sulla regione nasale. A tale sinistro era seguito un problema respiratorio da stenosi ingravescente, cui si era cercato di porre rimedio con un primo intervento, di 'settoplastica e decorticazione dei turbinanti inferiori', posto in essere nel 2009 presso l'ospedale di;
quindi , dato il CP_5 CP_6 Persona_1 permanere delle difficoltà respiratorie nasali, si era sottoposto anche ad una seconda operazione, effettuata nel 2013 presso il Dipartimento Integrato dell' di Careggi, CP_7 consistente in una 'causticazione della coda del turbinato inferiore sinistro'.
L'intervento chirurgico di cui alla presente causa veniva effettuato nel 2016 sulla base di una diagnosi di 'deviazione del setto nasale' e specificamente di una 'marcata deviazione ad esse della piramide e del setto con convessione a sx', con l'obiettivo di migliorare la funzione respiratoria apparentemente compromessa o non migliorata dagli interventi precedenti. Ciò posto, considerato che il secondo motivo di appello è incentrato sulla nullità della
CTU e sulla sua mancata rinnovazione, mentre l'unico motivo che attiene al merito della decisione (il primo) riguarda la mancata prova del danno, deve ritenersi che sia passata in giudicato la statuizione con la quale si è affermata la responsabilità di natura contrattuale del medico dott. con riferimento all'intervento di setto rino plastica Parte_1 funzionale dallo stesso eseguito in data 22.06.2016 su presso la Controparte_1 struttura sanitaria di Faenza;
del pari non attinta da motivi di Controparte_2 appello è l'affermata non corretta esecuzione del detto intervento. Passata in giudicato
è anche la affermata responsabilità, in solido con il medico, anche della struttura sanitaria, affermata dal primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. e non oggetto di impugnazione. A tale ultimo proposito il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità e di condanna della struttura sanitaria, obbligata in solido si inferisce anche in applicazione del consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto
l'annullamento o la riforma” (cfr. Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord. 24728/2018 : “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa - così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.”
2.Il secondo motivo di appello: nullità e rinnovazione della CTU – Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo di appello in quanto concerne la validità della CTU sulla quale è stata basata la decisione del Tribunale.
L'appellante ha richiesto la rinnovazione della CTU eccependone la nullità per vizi procedurali e comunque la lacunosità e illogicità dal punto di vista sostanziale.
Con particolare riferimento al primo profilo è stato dedotto che l'elaborato sarebbe da ritenere nullo – con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui aveva respinto la relativa eccezione, già sollevata in primo grado dal convenuto – in Parte_1 quanto le valutazioni del consulente dell'Ufficio si sarebbero basate su fotografie mostrategli dal consulente di parte attrice e dunque non solo in violazione delle preclusioni istruttorie, ma anche delle regole del contraddittorio.
La suddetta parte del motivo di appello è solo parzialmente fondata nei termini di seguito specificati.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta che in data 1.03.2021 il CTU (dott. Per_2
, specialista in medicina legale e otorinolaringoiatra) depositava il proprio
[...] elaborato in cui concludeva affermando la sussistenza di un nesso causale tra il trattamento praticato dal dott. e le lesioni riscontrate nel paziente (ovvero Parte_1 diastasi delle ossa nasali, caduta della punta, lieve stenosi respiratoria), cui era ritenuta corrispondente una invalidità del 3%, correlata sia ad una stenosi respiratoria dovuta al tetto osseo lasciato aperto, sia ad un lieve danno estetico. A tale ultimo proposito nella parte dell'elaborato dedicata alla descrizione dell'intervento il CTU rilevava: 'Vi è evidenza di un certo peggioramento della funzionalità respiratoria stessa, pur considerando una situazione oggettiva di pervietà di entrambe le fosse nasali. Non avendo inoltre evidenza fotografica dello stato anteriore all'intervento, è ragionevole attribuire all'intervento anche l'accentuazione della deviazione della piramide nasale così come della punta cadente con rilievo quindi un lieve danno di natura estetico'.
Risulta quindi per tabulas che l'elaborato principale non è stato fondato sull'esame di alcuna documentazione fotografica prodotta dal CTP e, anzi, il CTU ha basato i suoi rilievi sul dedotto danno estetico unicamente sulla documentazione medica e sull'esame diretto del paziente, sottolineando la mancanza di fotografie che lo ritraessero prima dell'intervento del 2016 per cui è causa. All'udienza del 5.03.2021 il Tribunale disponeva la chiamata del CTU a chiarimenti con particolare riferimento a quanto da questo affermato a pagg. 6 a pag 8 e 21 dell'elaborato (sempre a proposito della sussistenza di un danno conseguente all'intervento). Alla successiva udienza il CTU si presentava dichiarandosi disponibile a rendere i richiesti chiarimenti per scritto.
Con l'elaborato integrativo depositato in data 7.06.2021 il consulente dell'Ufficio, nel rispondere ai richiesti chiarimenti, affermava che l'intervento aveva comportato 'nel complesso un risultato peggiorativo per la persistenza post-intervento di una diastasi delle ossa proprie del naso (OPN) derivante dalla gibbotomia, ma anche di una lieve accentuazione della deviazione della piramide nasale ed una caduta della punta del naso'. Nel dire ciò il consulente aggiungeva che 'esiste, al di fuori degli atti, documentazione fotografica pre e post-operatoria (mostratami dal CTP dott. ) Per_3 che lo evidenzierebbe'.
Dunque risulta che in sede di relazione integrativa il consulente ha consultato un non meglio precisato materiale fotografico mostratogli dal ctp di parte attrice, non prodotto in atti e che non risulta neppure sia stato in alcuna forma sottoposto all'esame dei consulenti e dei difensori delle parti convenute.
La questione concerne pertanto non solo e non tanto l'aver basato la CTU su documenti acquisiti direttamente dal CTU oltre i termini istruttori (cosa che avrebbe implicato l'acquisizione diretta del materiale fotografico da parte del consulente con relativo inserimento agli atti del fascicolo mediante allegazione alla CTU), bensì l'aver preso in considerazione, ancorchè solo per avvalorare le proprie affermazioni in punto di danno estetico, documenti fotografici rimasti estranei al fascicolo perché mai acquisiti.
In tal senso deve ritenersi che una siffatta condotta integri una chiara violazione sostanziale del contraddittorio, che il CTU ha completamente pretermesso nella parte in cui ha dato atto di aver visionato delle foto ritraenti l'attore che non risulta siano state mostrate ed esaminate anche dai convenuti e loro consulenti, nè che siano mai state inserite nel fascicolo per permetterne l'esame anche dell'organo giudicante.
Sull'argomento si osserva come secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione
(cfr. Cass. SSUU n° 3086/22) al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite che non deve trattarsi di documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento di domanda ed eccezioni;
tuttavia, in ogni caso, il consulente di ufficio deve mettere i documenti direttamente acquisiti a disposizione delle parti e dei loro difensori e consulenti, provocando il contraddittorio sugli stessi.
Nella fattispecie il CTU non solo ha tenuto conto nelle sue valutazioni di documenti non tempestivamente allegati dalle parti e volti a provare fatti costitutivi della domanda attrice (come appunto la condizione dell'attore subito prima dell'intervento, in funzione della prova del danno estetico), di talchè ne sarebbe stata comunque preclusa l'acquisizione, ma neppure li ha indicati e descritti in atti, non risultando che li abbia in nessuna forma condivisi anche con i ctp delle parti convenute. Il CTU ha infatti l'obbligo di indicare e mettere a disposizione di tutte le parti le fonti dei propri accertamenti e delle proprie valutazioni in modo da permettere alle stesse parti (e al giudice) di verificarne la validità e la rilevanza probatoria.
Da quanto sopra deriva la nullità parziale dell'elaborato integrativo, limitatamente alla parte in cui il materiale fotografico mostrato dal CTP di parte attrice sia stato menzionato a sostegno del rilevato danno estetico. Si andrà poi ad esaminare nel proseguo se vi siano o meno – e nel caso quali –conseguenze di tale parziale nullità dal punto di vista sostanziale, in particolare con riferimento alla prova del danno non patrimoniale subito dallo . CP_1
La relativa eccezione – trattandosi di nullità relativa è stata tempestivamente sollevata dal procuratore della parte convenuta all'udienza del 14.01.2022, prima udienza successiva al compiuto deposito della relazione integrativa completa della presa di posizione sulle osservazioni dei consulenti delle parti.
Passando quindi ad esaminare il secondo aspetto di doglianza affrontato con il medesimo motivo di gravame, l'appellante ha insistito sulla richiesta rinnovazione della
CTU anche per la lacunosità, contraddittorietà e illogicità dell'elaborato con riferimento ai seguenti profili: a) contraddittorietà nella parte in cui dopo aver affermato che
'l'intervento è stato eseguito in linea con pratiche chirurgiche ritenute più valide nell'ambito della chirurgia ORL per casi analoghi” ne faceva conseguire che 'esiste nesso di causalità tra il trattamento praticato e la condotta sanitaria e le lesioni riscontrate', aggiungendo poi che 'le lesioni riscontrate (…), volendole catalogare tra le possibili complicanze impreviste ed imprevedibili, sono imputabili al sanitario che evidentemente non avrebbe fatto tutto quanto che era in suo potere per la migliore riuscita possibile dell'intervento e per correggere il difetto residuo'; b) illogicità nella parte in cui dopo aver affermato che vi era una “situazione già compromessa da precedenti interventi” evidenziava che 'questo anche se in quota percentuale veramente bassa, rappresenta un danno imputabile all'operatore'; c) incompletezza nella parte in cui dopo aver detto che le lesioni sarebbero state conseguenza di una '“condotta imprudente del chirurgo”, non avrebbe specificato in cosa sarebbe consistita la detta condotta imprudente e avrebbe anzi in altre parti escluso il riconoscimento di una manovra imperita da parte dell'operatore; d) contraddittorietà nella parte in cui, dopo aver affermato la natura imprevista ed imprevedibile delle lesioni riscontrate, ha affermato che “la scheda del consenso informato presenta un considerevole elenco di possibili complicanze, dalle quali però manca la possibilità di quella che si è verificata come esito cioè la diastasi delle OPN”.
Le dette censure non meritano in questa sede accoglimento per la semplice ragione che le doglienze concernono parti della CTU che si riferiscono ad aspetti della vicenda non oggetto di impugnazione, ovvero: i primi tre punti (a, b, c) mettono in evidenza aspetti contraddittori che riguardano l'affermazione della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. aspetto, come detto, coperto dal Parte_1 giudicato, così come coperta da giudicato è l'affermata responsabilità del detto medico e della struttura sanitaria, non oggetto di specifici motivi di appello;
il quarto punto (d) riguarda invece il danno da mancato consenso informato, su cui il primo giudice non si
è pronunciato, senza che sia stato in proposito proposto alcun appello incidentale. Con riferimento invece all'aspetto della sussistenza del danno patrimoniale conseguente all'intervento, oggetto del primo motivo di appello, la CTU – emendata della parte dei chiarimenti che fanno riferimento alle fotografie non ritualmente acquisite – permette di ricostruire con sufficiente completezza le caratteristiche dell'operato del medico ed i relativi effetti sulle condizioni funzionali ed estetiche del paziente (come si vedrà infra).
La seconda parte del motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di rinnovazione della CTU, nei termini sopra evidenziati, non merita quindi accoglimento.
3.Il primo motivo di appello: la prova del danno – Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attore avesse provato 'quanto di dovere', mentre, al contrario, lo si sarebbe limitato ad CP_1 affermare di aver subito un danno conseguente alla malpractice medica, senza fornirne la prova, in termini di aggravamento, sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista estetico, della sua condizione antecedente all'operazione di cui è causa.
Aggiungeva l'appellante che tale lacuna probatoria non poteva ritenersi colmata con la
CTU, che pertanto neppure avrebbe dovuto essere ammessa.
Il motivo è infondato nei termini di seguito specificati.
Intanto va premesso come, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere affidato al CTU non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente); in tale ultimo caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In questa prospettiva, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un tipico caso di consulenza tecnica percipiente, in cui l'accertamento di un aggravamento sia dal punto di vista funzionale, che estetico, delle condizioni dello , come conseguenza dell'intervento chirurgico in esame, CP_1 integra questione di natura medico specialistica da accertarsi da parte del CTU sulla base dell'esame del paziente e della documentazione medica prodotta dalle parti.
Ciò posto, come detto è coperta da giudicato l'affermata non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, essendo il motivo di gravame incentrato sulla prova del danno conseguente a detta operazione.
I principi che regolano la materia sono stati reiteratamente fissati dalla Suprema Corte.
In particolare (cfr. da ultimo Cass. 25884/22; v. anche Cass. 18392/17), nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”.
Mentre, dunque, il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la prestazione sanitaria (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Se, al termine dell'istruttoria, restino incerti la causa del danno o quella dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al debitore della prestazione, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore: solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria (o alla sua omissione) sorge, per i medici e/o per la struttura sanitaria convenuta, l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile.
Calati tali principi nel caso in esame, si osserva che il CTU nel descrivere le condizioni del paziente con riferimento al sito dell'operazione di rinoplastica, ha affermato: 'La piramide nasale appare lievemente deviata verso dx con la punta del naso leggermente cadente. Alla palpazione si evidenzia una diastasi della regione del dorso del naso di circa 2 mm. con riferito dolore alla digitopressione. Presente dismorfismo del setto con lieve stenosi respiratoria bilaterale con lieve incisura a livello inserzione con la spina nasale del mascellare, mucosa rosea, entrambe le fosse nasali appaiono pervie'. Ha quindi descritto le caratteristiche dell'intervento in questione, premettendo essersi trattato di una operazione 'terziaria', ovvero volta a migliorare la funzione respiratoria non risolta con i due precedenti interventi e, nello specifico, consistita in 'resezione di cresta ossea posteriore, lussazione di piccola parte del setto… osteotomia basale con gibbotomia a scopo funzionale”. Dal referto di sala operatoria si osservava “mancanza quasi totale di cartilagine del setto per pregresso intervento di setto plastica”'. Il CTU spiegava quindi che ci si trova di fronte ad un intervento eseguito su un apparato già rimaneggiato dagli interventi precedenti e, in particolare, danneggiato da errori di
“commissione” verosimilmente residuanti dal secondo di tali interventi.
In tale situazione, dunque, il chirurgo, chiamato ad intervenire con un obiettivo di ripristino della funzione respiratoria, ha effettuato una 'lussazione della piccola parte di cartilagine quadrangolare residua e solo minime resezioni plausibilmente per migliorare la funzione respiratoria senza peggiorare ulteriormente la situazione già compromessa dai precedenti interventi'. Il consulente ha quindi spiegato che 'Quale esito finale però si riscontra una diastasi delle OPN che, pur mitigato dallo spessore cutaneo del soggetto,
è pur sempre una mancata “chiusura del tetto” della piramide nasale che si apprezza anche palpatoriamente “aperto” e viene riferito dal paziente come dolente alla digitopressione'. Dunque il CTU ha ricostruito, partendo dalla descrizione dell'intervento del 2016 e dall'esame del paziente, quella che è stata la non corretta esecuzione dell'intervento, con conseguente aggravamento del difetto respiratorio, pur già presente. Ha quindi aggiunto che, sulla base della descrizione dell'intervento di cui è causa, anche senza avere a disposizione materiale fotografico del paziente pre e post operatorio – che non risultava essere stato esaminato al momento della redazione della prima CTU - poteva ritenersi derivato anche un lieve danno di natura estetica consistente nella 'l'accentuazione della deviazione della piramide nasale così come della punta cadente'. A tale ultimo aspetto era attribuita una valenza oltre che estetica anche funzionale laddove il consulente osservava che 'va inoltre ricordato che, non solo la deviazione del setto, ma anche ogni modificazione a carico della punta del naso, ha influenza diretta sulla qualità della respirazione ed alla lieve modifica della punta potrebbe essere attribuito il non completo ripristino della corretta funzione respiratoria. In questa sede sono infatti localizzate la prima e la seconda valvola nasale, la cui integrità deve essere mantenuta allo scopo di permettere il regolare flusso laminare delle correnti aeree, che risulta quello ideale per la corretta funzionalità respiratoria'.
Ancorchè utilizzando, per indicare l'eziologia del danno, una terminologia giuridicamente non corretta in relazione all'obbligazione del sanitario ('…rappresenta un danno imputabile all'operatore, per non aver fatto tutto quanto che era in suo potere per la migliore riuscita possibile dell'intervento e la correzione del difetto residuo'), il CTU ha dunque individuato in maniera sufficientemente precisa i danni derivanti dall'ultimo intervento del 2016, in termini di aggravamento della pregressa compromissione respiratoria e della connotazione estetica, desumendoli sul piano logico dalla comparazione tra le caratteristiche della stessa operazione come descritta nella cartella clinica e lo stato del paziente come direttamente constatato. In detti termini di nessun rilievo pratico risulta la nullità parziale dell'elaborato successivamente reso dal CTU a chiarimenti, nella parte in cui ha fatto riferimento alla visione di foto mostrate dal CTP di parte attrice, indicandole come ulteriore conferma dell'aggravamento della situazione estetica del paziente, risultante correlata causalmente all'intervento del 2016 sulla base di dati obiettivi desumibili dalla tipologia di manovre descritte nella documentazione medica e dall'esame diretto dello . Infatti anche in tale supplemento CP_1 dell'elaborato il consulente ha ribadito che l'ultimo intervento ha comportato 'un risultato peggiorativo per la persistenza post-intervento di una diastasi delle ossa proprie del naso (OPN) derivante dalla gibbotomia, ma anche di una lieve accentuazione della deviazione della piramide nasale ed una caduta della punta del naso'.
L'affermazione risulta in primo luogo frutto dell'esame delle caratteristiche dell'ultimo intervento come descritto nella documentazione medica in rapporto alle caratteristiche del paziente, dunque prescindendo dall'esame del materiale fotografico non ritualmente acquisito agli atti e citato per avvalorare la tesi già elaborata dal consulente. Infatti il
CTU ha affermato: 'E' una realtà la presenza di una diastasi delle OPN che, per quanto di soli 2 mm., è un “tetto aperto” nell'ambito della conformazione ossea della piramide nasale, (un “locus” di minore resistenza cranico, emendabile con interventi di osteotomia laterale non effettuate dal chirurgo n.d.r.), non preesistente o perlomeno non descritto da precedenti interventi, e derivante dalla “gibbotomia” aggiungendo altresì che 'Anche il riscontro del dismorfismo del setto, evidenzia il mancato risultato da parte dell'operatore del tentativo di correggere e quindi emendare la stenosi preesistente'. Il CTU ha quindi dedotto che anche la demolizione effettuata nel corso dell'ultimo intervento può essere posta in correlazione causale con 'il collasso valvolare interno della punta (non preesistente), inficiando il tentativo di miglioramento della funzionalità respiratoria, e determinando il lieve pregiudizio estetico lamentato dal Sig.
CP_1
Sulla base delle suddette considerazione deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, relativo alla sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla non corretta esecuzione dell'intervento posto in essere dal dott. Parte_1 nel 2016.
La odierna parte appellata ha pertanto dimostrato il primo ciclo causale tra CP_1 condotta medica e danno non patrimoniale, essendo dunque onere del medico appellante dimostrare che l'aggravamento della situazione respiratoria ed estetica non era a lui imputabile, bensì riconducibile ad un caso fortuito. Nulla in tal senso è stato provato e ancor prima allegato dal sanitario e odierno appellante.
Ritenuto dunque provato il danno non patrimoniale subito da come Controparte_1 conseguenza dell'intervento eseguito dal dott. nel 2016, deve essere ritenuto Parte_1 infondato il primo motivo di appello.
Ciò detto, nessun motivo di gravame concerne invece la quantificazione di detto danno fatta dal CTU né le relative modalità di calcolo adottate dal Tribunale, senza l'utilizzo del criterio c.d. differenziale.
Neppure risulta investita da motivi di appello la sussistenza e la quantificazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese mediche (compresa la ctp) affrontate come conseguenza dell'intervento in esame.
Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata.
4.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato
(considerato che anche la parziale nullità del supplemento di CTU non ha CP_1 comportato alcun effetto pratico ai fini della decisione del merito dell'impugnazione, risultata comunque infondata;
le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM
55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da € 5200 € 26.000 ex art. 10 co 2 c.p.c.). Va altresì tenuto conto dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, per complessive euro
3.966,00).
Con riferimento invece alle spese nei confronti della parte appellata CP_2
nei cui confronti l'appellante non ha proposto alcuna domanda ed a cui il
[...] gravame è stato notificato a titolo di litis denuntiatio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della/e parte/i appellante/i, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese relative alla parte appellata CP_2
[...]
4)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.04.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni