Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6561 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5774 del 2025, proposto da AU AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza di questo Tar – Roma Sezione IV bis, n. 14261 /24 pubblicata il 12.07.2024, comunicata in pari data, non appellata, con cui è stata accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 14 luglio 2022 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 005/36/CE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa DI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che, con memoria del 03.03.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto della ricorrente di rinuncia all’istanza n. 20006 del 14/07/2022, acquisita con prot. n. 33063 del 30/11/2022, con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al d.l. n. 71 del 2024;
Considerato che, in caso analogo, con la sentenza n. 7668, pubblicata in data 1° ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente, precisando che la rinuncia all’istanza di riconoscimento «impone l’annullamento senza rinvio, come detto, della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente (…), stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 4 marzo 2026;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., stante il fatto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento comporta il sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originaria ricorrente, per il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione sull’ottemperanza alla sentenza della sezione a n. 14261 /24 pubblicata il 12.07.2024 pronunciata sul silenzio serbato dall’Amministrazione proprio sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero dalla ricorrente;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RE, Presidente
Marco Arcuri, Referendario
DI FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI FA | RI RE |
IL SEGRETARIO