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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1680 del 2023, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso dell'11.7.23 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1
l'accertamento negativo della debenza della somma di euro 2.516,35 indebitamente percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 044-010007054439 per il periodo che va dal 01.01.2023 al 31.05.2023.
Riferiva di essere diventata titolare di pensione di reversibilità cat SOART
35034966, integrata al T.M. con decorrenza 01/12/2022, a seguito di domanda presentata in data 27/04/2023; eccepiva l'irripetibilità delle somme richieste.
Si costituiva ritualmente contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15.4.25.
*
In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto
1 obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(cfr. Cass. n. 9986/2009).
Tanto premesso, l'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, in quanto ha per oggetto le prestazioni di assegno sociale. Nel merito, deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza CP_1 del pagamento indebito in argomento adducendo come motivazione che l'erogazione della pensione di invalidità civile, per gli invalidi parziali non ricoverati fascia 634, è subordinata, oltre al riconoscimento dello stato di invalidità anche al non superamento della soglia di reddito personale percepito nell'anno solare di riferimento che è stabilito per l'anno 2023 in € 5.391,88, mentre la ricorrente, essendo diventata unica titolare di pensione di reversibilità, nel 2023 ha prodotto reddito pari a € 7.328,62.
In generale la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione di essenziali esigenze di vita di un soggetto debole, pertanto è necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 c. 1 Cost. ai fini dell'individuazione della normativa applicabile in caso di indebito. Invero l'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (v. C. Cost. sent. 39 del
1993; n. 431 del 1993) non tutelerebbe l'assicurato, per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta alle regole generali di diritto comune (v. C. Cost. ord. n. 264/2004).
Non si applica, quindi, la disciplina dell'indebito previdenziale (art. 13 co.1 L.
412/91 e art. 52 L. n. 88 del 1989).
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica;
pertanto tale disciplina non è applicazione a qualunque prestazione previdenziale (da ultimo v. Cassazione civile sez. lav. -
20/05/2021, n. 13915; Cass. n. 31373 del 2019, v., fra le altre, Cass. n. 28517 del
2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn.
15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Anche se è mancata per l'indebito assistenziale una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 c.c., si è andato affermando e via via consolidato un
"principio di settore" nell'area dei trattamenti previdenziali, secondo il quale -in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
(art. 2033 c.c.) -trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema,
2 che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto
(variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
All'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato, una articolata disciplina che distingue vari casi;
la disciplina della ripetibilità, di fatto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale:
1) revoca del beneficio per carenza del requisito sanitario;
2) revoca del beneficio per carenza del requisito reddituale;
3) revoca del beneficio per fatti ostativi diversi dal requisito sanitario e reddituale
–c.d. mancanza in via generale dei requisiti di legge;
Per quel che interessa nell'odierna controversia, in caso di revoca del beneficio per carenza del criterio reddituale la disciplina applicabile va ricercata nell'art.
3-ter del d.l.n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma
9, del d.l.n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. (v. Cassazione civile sez. lav. -20/05/2021, n. 13915).
In sostanza, le regole applicabili sono quelle previste dal d.l. n. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. n. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L. n. 537/1993 che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso rispetto alla delega di legge, l'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698/1994 (sul tema si veda, in dettaglio, Cass. 7048/2006 cit.).
Di conseguenza, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione in favore di chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale o che non ne abbia mai fatto richiesta (v. Cass. n. 12406/03), nonché di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato
3 ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. n. 26036/2019 e n. 28771/2018).
In merito al coefficiente soggettivo, il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza (Cass.n.31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla
PA; in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
Tuttavia, il dolo dell'assicurato idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio il provvedimento di contestazione dell'indebito è stato notificato nel maggio 2023 e, mancando qualsivoglia elemento che induca a ritenere sussistente il dolo della beneficiaria, devono ritenersi ripetibili solamente gli eventuali ratei corrisposti dopo tale data.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente in ricorso e accerta l'irripetibilità dell'indebito somma di euro 2.516,35 indebitamente percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 044-
010007054439; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in CP_1 euro 1.313,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Agrigento, 15/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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