Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1985, n. 2464
CASS
Sentenza 13 aprile 1985

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Perché la condizione possa considerarsi mancata è necessario che l'evento in essa previsto non possa più verificarsi per causa imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. In Mancanza di un termine prestabilito, l'avvenuto decorso di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che l'evento si sia verificato, non è di per sè sufficiente a fare ritenere mancata la condizione in quanto non dà l'assoluta certezza che tale evento non potrà più avere luogo. ( V 1591/69, mass n 340492; ( V 2444/68, mass n 334858).*

Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 1359 cod. civ. è necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, ma tale stato soggettivo non è ravvisabile in un semplice comportamento inattivo (tanto più se ad esso faccia riscontro la condotta inattiva dell'altro contraente), salvo che questo costituisca violazione di un Obbligo di agire alla parte stessa imposto dal contratto o dalla legge. ( Conf 2224/79, mass n 398566; ( Conf 2223/79, mass n 398565; ( Conf 2889/72, mass n 360619; ( Conf 1655/65, mass n 313155; ( Conf 534/64).*

Commentario1

  • 1Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1985, n. 2464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2464
Data del deposito : 13 aprile 1985

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