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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5861, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carbone Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.05.2025, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”) esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
(d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Bitonto (BA) il 25.07.2013 e che
[...] dalla loro unione erano nati i figli (in data 22.04.2009) e (in data Per_1 Per_2
25.05.2015).
La ricorrente rappresentava che, già dal 2019, la convivenza con il era CP_1 divenuta insostenibile a causa dei reiterati comportamenti vessatori e prevaricatori da lui posti in essere. Per tale ragione, la aveva adito il Tribunale di Parte_1
Bari, che, con verbale di prima udienza n. cronol. 3382/2023 del 10.02.2023, reso nel procedimento R.G. n. 12729/2022, aveva adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzazione per i coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso dei minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 calendario dettagliato degli incontri padre -figli; obbligo, in capo all'odierno resistente, di versare un assegno di mantenimento in favore dei minori pari ad euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 per ciascuno), oltre ad adeguamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, e un assegno mensile di euro
150,00 a titolo di contributo al mantenimento dell'odierna ricorrente;
nonché il riconoscimento, in via integrale, dell'Assegno Unico Universale al genitore collocatario della prole. Tale procedimento veniva successivamente dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
La ricorrente riferiva altresì di aver sporto denuncia-querela contro il per CP_1 le gravi condotte ex art. 572 c.p. da lui commesse tra il 2019 e il 2022, nonché una successiva denuncia-querela per inosservanza dei provvedimenti civili e per nuove condotte minacciose tali da far temere il rischio di atti potenzialmente omicidi. Per tali ragioni, il era stato sottoposto a misura cautelare detentiva, e CP_1 contestualmente era stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Bari, finalizzato all'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di Bitonto per attività di sostegno e valutazione delle capacità genitoriali.
Infine, la ricorrente riferiva che il non aveva mai adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, né aveva mai manifestato volontà di esercitare il diritto di visita.
Da ultimo, la ricorrente segnalava la con dotta ostruzionistica del in CP_1 relazione al rilascio delle carte d'identità dei minori, avendo lo stesso dichiarato di non voler sottoscrivere la documentazione necessaria.
Dunque, chiedeva nuovamente, previa adozione dei provvedimenti Parte_1 temporanei e urgenti, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, disponendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con verbale di prima udienza n. cronol. 3382/2023 del 10.02.2023, nel procedimento R.G. n. 12729/2022, fatta eccezione per il regime di affidamento dei figli minori, rispetto al quale chiedeva l'affidamento esclusivo in proprio favore.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica. Il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento in favore della prole pari a euro 340,00 mensili complessivi (euro 170,00 per ciascun figlio), oltre ad adeguamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
nulla in ordine alla regolamentazione degli incontri padre -figli, considerata la detenzione del resistente per reati ex art. 572 c.p. e l'attuale rifiuto dei minori di incontrarlo;
nonché l'attribuzione al genitore affidatario dell'Assegno Unico
Universale in via integrale. Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, il Giudice
Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi – che denotano l'esistenza di una crisi coniugale – unitamente alla mancata comparizione della parte convenuta all'udienza – il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione – e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del
28.11.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto esclusivamente la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti, implicitamente rinunciando alla domanda di addebito. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le circostanze rappresentate dalla ricorrente (corroborate anche dal decreto di giudizio immediato a carico del per il reato di cui all'art. 572 c.p., versato CP_1 in atti) delineano, infatti, un quadro di grave compromissione dei rapporti familiari.
La stessa ha riferito che, sin dal 2019, il resistente ha posto in essere reiterati comportamenti vessatori e maltrattanti nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori, privando il nucleo familiare di sostegno morale ed economico, allontanandosi per giorni dalla casa coniugale e mantenendo atteggiamenti aggressivi al rientro. La condotta del si è inoltre caratterizzata per un CP_1 costante e totale disinteresse – e ciò non è stato smentito in alcun modo, attesa la mancata costituzione del resistente – nei confronti dei figli: egli non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento, non ha rapporti con i minori da anni e non ha manifestato alcuna volontà di esercitare il diritto di visita, mostrando un completo distacco affettivo. Ed invero, all'udienza del 28.11.2025 la ricorrente ha confermato quanto dichiarato nel ricorso, precisando che i figli minori rifiutano di incontrare il padre a causa delle violenze psicologiche subite da lui.
Alla luce di tali elementi, appare evidente che l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori sia, allo stato, del tutto sconsigliato. Pertanto, deve ritenersi pienamente giustificata la disposizione dell'affidamento esclusivo alla madre, posto che il resistente – attualmente detenuto per i maltrattamenti commessi in ambito familiare
– ha dimostrato un totale e persistente disinteresse, sia sul piano affettivo sia sotto il profilo economico, unito alla sua sostanziale assenza dalla vita dei minori. Tale circostanza rende infatti impraticabile un diverso assetto dell'affidamento e impone la salvaguardia della continuità affettiva, educativa e materiale garantita dalla figura materna.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5861/2025 tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio in Bitonto (BA) il 25.07.2013 (anno 2013,
[...] atto n. 103, parte II, serie A);
3) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 28.11.2025;
4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bitonto
(BA), competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5861, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carbone Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.05.2025, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”) esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
(d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Bitonto (BA) il 25.07.2013 e che
[...] dalla loro unione erano nati i figli (in data 22.04.2009) e (in data Per_1 Per_2
25.05.2015).
La ricorrente rappresentava che, già dal 2019, la convivenza con il era CP_1 divenuta insostenibile a causa dei reiterati comportamenti vessatori e prevaricatori da lui posti in essere. Per tale ragione, la aveva adito il Tribunale di Parte_1
Bari, che, con verbale di prima udienza n. cronol. 3382/2023 del 10.02.2023, reso nel procedimento R.G. n. 12729/2022, aveva adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzazione per i coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso dei minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 calendario dettagliato degli incontri padre -figli; obbligo, in capo all'odierno resistente, di versare un assegno di mantenimento in favore dei minori pari ad euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 per ciascuno), oltre ad adeguamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, e un assegno mensile di euro
150,00 a titolo di contributo al mantenimento dell'odierna ricorrente;
nonché il riconoscimento, in via integrale, dell'Assegno Unico Universale al genitore collocatario della prole. Tale procedimento veniva successivamente dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
La ricorrente riferiva altresì di aver sporto denuncia-querela contro il per CP_1 le gravi condotte ex art. 572 c.p. da lui commesse tra il 2019 e il 2022, nonché una successiva denuncia-querela per inosservanza dei provvedimenti civili e per nuove condotte minacciose tali da far temere il rischio di atti potenzialmente omicidi. Per tali ragioni, il era stato sottoposto a misura cautelare detentiva, e CP_1 contestualmente era stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Bari, finalizzato all'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di Bitonto per attività di sostegno e valutazione delle capacità genitoriali.
Infine, la ricorrente riferiva che il non aveva mai adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, né aveva mai manifestato volontà di esercitare il diritto di visita.
Da ultimo, la ricorrente segnalava la con dotta ostruzionistica del in CP_1 relazione al rilascio delle carte d'identità dei minori, avendo lo stesso dichiarato di non voler sottoscrivere la documentazione necessaria.
Dunque, chiedeva nuovamente, previa adozione dei provvedimenti Parte_1 temporanei e urgenti, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, disponendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con verbale di prima udienza n. cronol. 3382/2023 del 10.02.2023, nel procedimento R.G. n. 12729/2022, fatta eccezione per il regime di affidamento dei figli minori, rispetto al quale chiedeva l'affidamento esclusivo in proprio favore.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica. Il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento in favore della prole pari a euro 340,00 mensili complessivi (euro 170,00 per ciascun figlio), oltre ad adeguamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
nulla in ordine alla regolamentazione degli incontri padre -figli, considerata la detenzione del resistente per reati ex art. 572 c.p. e l'attuale rifiuto dei minori di incontrarlo;
nonché l'attribuzione al genitore affidatario dell'Assegno Unico
Universale in via integrale. Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, il Giudice
Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi – che denotano l'esistenza di una crisi coniugale – unitamente alla mancata comparizione della parte convenuta all'udienza – il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione – e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del
28.11.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto esclusivamente la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti, implicitamente rinunciando alla domanda di addebito. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le circostanze rappresentate dalla ricorrente (corroborate anche dal decreto di giudizio immediato a carico del per il reato di cui all'art. 572 c.p., versato CP_1 in atti) delineano, infatti, un quadro di grave compromissione dei rapporti familiari.
La stessa ha riferito che, sin dal 2019, il resistente ha posto in essere reiterati comportamenti vessatori e maltrattanti nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori, privando il nucleo familiare di sostegno morale ed economico, allontanandosi per giorni dalla casa coniugale e mantenendo atteggiamenti aggressivi al rientro. La condotta del si è inoltre caratterizzata per un CP_1 costante e totale disinteresse – e ciò non è stato smentito in alcun modo, attesa la mancata costituzione del resistente – nei confronti dei figli: egli non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento, non ha rapporti con i minori da anni e non ha manifestato alcuna volontà di esercitare il diritto di visita, mostrando un completo distacco affettivo. Ed invero, all'udienza del 28.11.2025 la ricorrente ha confermato quanto dichiarato nel ricorso, precisando che i figli minori rifiutano di incontrare il padre a causa delle violenze psicologiche subite da lui.
Alla luce di tali elementi, appare evidente che l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori sia, allo stato, del tutto sconsigliato. Pertanto, deve ritenersi pienamente giustificata la disposizione dell'affidamento esclusivo alla madre, posto che il resistente – attualmente detenuto per i maltrattamenti commessi in ambito familiare
– ha dimostrato un totale e persistente disinteresse, sia sul piano affettivo sia sotto il profilo economico, unito alla sua sostanziale assenza dalla vita dei minori. Tale circostanza rende infatti impraticabile un diverso assetto dell'affidamento e impone la salvaguardia della continuità affettiva, educativa e materiale garantita dalla figura materna.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5861/2025 tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio in Bitonto (BA) il 25.07.2013 (anno 2013,
[...] atto n. 103, parte II, serie A);
3) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 28.11.2025;
4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bitonto
(BA), competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato