Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2025, proposto da
GE IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 24.05.2024, volta alla sospensione e revoca dell’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo prot. Questura ER 0036718 del 10.05.2024 successivamente ricevuta, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, come espressamente riconosciuto dalle parti;
Ritenuto, in deroga al criterio della soccombenza virtuale, di poter compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto della complessità dell’istruttoria che ha condotto al provvedimento finale, adottato in ritardo rispetto al termine legale, fermo restando l’obbligo di rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente, gravante sulla PA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese, salvo rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO